Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/05/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
n. 10782/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10782/2023, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 28.4.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) quale proc.re di se stesso Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Massimo Controparte_1 P.IVA_1
Bonifacio (CF: ), elettivamente domiciliata in Viale Europa C.F._2
Castellammare Di Stabia, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 12
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale deducendo che di CP_1
aver acquistato in data 20/4/2021 presso quest'ultima l'auto Citroen C4 Pure
[...]
tg. GF585AR, al prezzo di € 22.300,00, ciò con il tramite della CP_2 CP_3
con sede in Aversa. Deduceva ancora che tale auto veniva consegnata nel
[...]
pomeriggio del 4/5/2021 e che, due giorni dopo, rilevava piccole ammaccature sul tetto della stessa, come bolle provocate presumibilmente da grandine. Deduceva
ancora di aver prontamente segnalati tali difetti al punto vendita , alla CP_3
concessionaria alla sede generale in Italia Italia SpA ed alla CP_1 CP_4
pagina 2 di 12 casa madre con sede in Francia, in data 7/5/21, sia con pec Controparte_5
che con racc. a.r. e che, nonostante il riscontro avuto, allo stesso veniva dato seguito con l'intervento richiesto. Deduceva ancora che, dopo circa 1 o 2 mesi dalla consegna il veicolo presentava scricchiolii e rumori provenienti dall'avantreno, più accentuato nei cambi repentini di traiettorie nonché problemi all'impianto frenante, difetti che sebbene riscontrati ed asseritamente eliminati dai tecnici preposti, si ripresentavano dopo alcune settimane e nuovamente denunciati con racc.te e pec in data 15/2/22.
Deduceva, infine, che nel corso dei vari fermi e riprese presso l'autofficina cui era stato indirizzato per la risoluzione degli evidenziati problemi, nulla mutava, anzi se ne evidenziavano dei nuovi, non esistenti in precedenza.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva per avere l'attore sottoscritto un contratto con la con sede in Aversa;
deduceva CP_3
inoltre che tutti gli interventi meccanici richiesti erano stati regolarmente effettuati,
tant'è che l'attore aveva sempre ritirato regolarmente il veicolo verificandone in via preliminare la sua affidabilità e, inoltre, che le lamentele succedutesi nel tempo non si erano mai riferite agli stessi vizi.
Ciò posto in fatto, la domanda risulta parzialmente fondata e, in quanto tale, va accolta.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata della srl convenuta circa la propria carenza di legittimazione passiva nella vicenda, essendo documentato agli atti pagina 3 di 12 del fascicolo attoreo sia che la si poneva tra le parti come intermediaria, CP_3
raccogliendo la proposta di acquisto del (cfr. doc. del 20.4.2021), sia perché Pt_1
l'operazione di vendita veniva successivamente fatturata dalla srl convenuta (cfr. doc.
del 29.4.2021) con documento intestato direttamente all'attore che ritirava presso la sede della stessa il veicolo de quo.
Tanto premesso, al fine di inquadrare giuridicamente la vicenda, va detto che l'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo,
stabilisce che le disposizioni del codice civile si applicano ai contratti di consumo,
ove non derogate dal relativo codice o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore;
per cui è possibile affermare che esiste, nell'attuale assetto normativo della compravendita, una prelazione per la normativa del codice del consumo ed un ruolo sussidiario per la disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n.
14775).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'attore effettuava l'acquisto in qualità di consumatore;
l'analisi della fattispecie, pertanto, viene fatta attraverso l'applicazione al caso delle norme in materia di consumo, per quanto applicabili.
pagina 4 di 12 Dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. del codice del consumo, si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità
consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 C.d.C, che sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7,
potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore,
inserita nell'art. 132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine,
il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di pagina 5 di 12 provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Conseguenza dell'applicazione di tale principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. Sez.
3 - Ord. n. 21927/2017, Sez. 2, Sent. n. 20110/2013).
Seguendo siffatto orientamento, si può ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpa del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non pagina 6 di 12 esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico/scientifiche (Cass.
civile sez. 3, n. 29828/ 2018).
D'altra parte, è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può
avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio.
Grava, quindi, sul consumatore il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l'esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto.
Quanto esposto è il prodotto conseguente al disposto della sentenza della Corte
di giustizia europea 4 giugno 2015, causa c-497/13, letto in combinato all'articolo 5,
paragrafo 2, della direttiva 1999/44; la finalità perseguita da tale disposizione è quella di affermare che “…l'onere fatto gravare in tal modo sul consumatore non può
spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l'esistenza di un difetto
di conformità. Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può
esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di
conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell'inferiorità in cui egli
versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale pagina 7 di 12 bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere
obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro,
affinché l'informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere
una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione
delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene
in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete
manifestazioni del difetto di conformità lamentato".
Ricondotta la vicenda in esame nell'ambito giuridico appena descritto, dagli atti
Co istruttori raccolti emerge l'intervenuto riscontro da parte della convenuta alle lamentele relative ai problemi evidenziatisi sul veicolo de quo, di volta in volta avanzate dall'attore, per la cui risoluzione i tecnici della si adoperavano CP_1
puntualmente.
Le risultanze della prova per testi consegnano un quadro del tutto chiaro e preciso della vicenda, definitivamente consacrato nella relazione della espletata CTU
depositata agli atti, senza che le parti formulassero rilievi critici alle bozze, se non generiche contestazioni che nessun effetto negativo producevano sul complesso di quanto accertato e trasfuso nella detta relazione dall'Ausiliario incaricato.
In riferimento a quest'ultima, occorre precisare che, in coerenza con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario se pagina 8 di 12 dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è
assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che,
soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995
n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
L'Ausiliario incaricato, al termine dell'indagine effettuata sul veicolo de quo,
accertava che lo stesso “…allo stato, presenta ancora i danni di carrozzeria ubicati,
principalmente, al tetto con diffusione ai lamierati contigui. Di contro risultano già
oggetto di riparazione tutti i difetti e/o malfunzionamenti rilevati dall'attore,
classificabili quali “vizi occulti” afferenti all'ambito meccatronico. Questi ultimi, di
fatto, pur non essendo stati oggetto di ispezione in corso di ctu, per i motivi innanzi
esposti, si intendono acclarati e tecnicamente risolti come da ampia documentazione
emessa dalla concessionaria all'esito degli interventi effettuati ed in CP_1
riscontro alle criticità lamentate da parte attorea.
Dalla documentazione in atti di causa non si rilevano recidive tecniche né sono
stati ulteriormente denunciati vizi nelle more del giudizio de quo. Pertanto, la
molteplicità degli interventi effettuati in conseguenza dei denunciati vizi occulti, sono
pagina 9 di 12 da ritenersi effettuati a regola d'arte ed ultimativi, conformemente agli standard
qualitativi di settore adottati in ambito U.E”.
Essendo stati preliminarmente esclusi danni con conseguenze letali, tali da giustificare l'inutilizzabilità del veicolo acquistato (cfr. domanda di rimborso), né
danni cui riferire le cause per una riduzione del prezzo di acquisto (cfr. domanda in tal senso), sulla scorta di quanto integralmente accertato, l'indagine delegata al CTU
si spostava conseguentemente sull'esistenza delle cause all'origine delle richieste dei danni alla carrozzeria, ancora in essere, da fermo tecnico e da svalutazione dell'auto.
Tale indagine si concludeva positivamente in relazione ai vizi denunciati alla carrozzeria, ancora in essere al momento dell'espletamento delle operazioni peritali, i cui danni venivano analiticamente quantificati in euro 1.588,50 iva esclusa ed in relazione ai danni per il fermo tecnico del veicolo, analiticamente quantificati in euro
3.430,00; per contro, in relazione al danno da svalutazione del veicolo, secondo il
CTU il complesso degli interventi effettuati, con la corretta eliminazione dei vizi nel tempo denunciati dall'attore, aveva consentito che il veicolo conservasse un valore consono a quelli di mercato.
Alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle risultanze della relazione di CTU agli atti, consegue il rigetto della domanda principale e cioè di integrale restituzione del prezzo di acquisto, pari ad euro 22.300,00, di quella correlata e/o subordinata e cioè di sostituzione della autovettura acquistata con altra dello stesso tipo, nonché di quella di riduzione del prezzo pagato dal per Pt_1 pagina 10 di 12 l'acquisto del veicolo de quo per cui è causa nella misura di euro 6.979,52; per contro, vanno liquidati i danni accertati e analiticamente quantificati dall'Ausiliario,
nella misura indicata nella relazione peritale, atteso il riscontro probatorio emerso dagli atti istruttori, in relazione
Le spese seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate per 2/3 a carico
Co della convenuta e compensate per la restante parte, in considerazione del decisum ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c., per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto e già versate dall'attore,
Co vengono poste per 2/3 a carico della convenuta e per la restante parte a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1 pagina 11 di 12 confronti della così provvede: CP_1
- In accoglimento parziale della domanda di parte attrice condanna la
[...]
al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di CP_1
euro 1.588,50 iva esclusa per i vizi denunciati alla carrozzeria e dell'importo di euro 3.430,00 per il fermo tecnico, oltre interessi dalla domanda;
- Condanna altresì la a rimborsare all'attore i 2/3 delle spese CP_1
di lite, che per l'intero si liquidano in euro 2.552,00 per compenso ed euro
264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
- Pone per 2/3 a carico della e per la restante parte a carico CP_1
dell'attore, le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto.
Aversa, 11/05/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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