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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1294 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto istituti relativi alla successione, decisa ex artt. 281-terdecies e
281-sexies c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT Pierdominici, in virtù di investitura in atti.
ATTORE
E
(C.F. ), residente a[...] C.F._2
18/D, in Porto Recanati.
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
La domanda promossa da è fondata. Parte_1
Essa è stata promossa, ai sensi dell'art. 524 c.c., nei confronti di quale Controparte_1
delato ex lege rinunciante alla eredità relitta di , nato a [...] Persona_1
in data 2 settembre 1978 e deceduto a Porto Recanati in data 26 settembre 2019.
In particolare, il convenuto ha rinunciato alla eredità del figlio Controparte_1 [...]
mercè atto per Notar del 29 giugno 2020 (Rep. n. 76768; Persona_1 Per_2
racc. n. 22220).
L'eredità de qua è stata accettata da , con consequenziale impossibilità di Controparte_2
una revoca della rinuncia ex art. 525 c.c. da parte del convenuto;
una conseguenza non dissimile, del resto, si sarebbe verificata anche nella diversa ipotesi in cui il germano avesse accettato la eredità prima della rinuncia del chiamato, per effetto di un istantaneo acquisto della quota rinunciata.
In tale eventualità, ossia quella dell'acquisto della eredità da parte di altro chiamato, il rimedio di cui all'art. 524 c.c. può egualmente essere riconosciuto.
Qui giunti, si rileva che, nella causa promossa sulla base della azione appena indicata, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al debitore rinunziante, senza che ricorra
1 un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è "utiliter data" nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore (Cass. 310/1982).
Deve al contempo darsi atto dell'orientamento (Cass. 15 ottobre 2003, n. 15468) - che comunque non impone la presenza di ulteriori litisconsorti ex art. 102 c.p.c. - secondo il quale, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652, n. 1, è necessario che la domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta (in concreto, secondo la prospettiva dell'attore, ), che Controparte_2
deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunziante;
con la precisazione che, in mancanza, il conflitto tra creditori del rinunziante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 proposta nei confronti del rinunziante (in senso analogo, Cass. 16 ottobre
2003, n. 15486).
Tanto chiarito, vi è che l'azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. ha caratteri propri rispetto all'azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito.
Al riguardo deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, e con specifico riguardo all'azione di cui all'art. 524 c.c. (cfr. Cass. n. 8519/2016), per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Nel passato si è poi precisato che (Cass. n. 2394/1974) la norma richiede un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità dimostri un attivo, aggiungendosi che basta che al momento della proposizione
2 dell'azione di cui all'art 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.
Al lume di questi rilievi, deve osservarsi che il credito vantato dall'attore nei confronti di è anteriore rispetto all'atto di rinuncia del 29 giugno 2020, in Controparte_1
quanto sacramentato in un decreto ingiuntivo la cui opposizione è stata rigettata dal
Tribunale di Macerata, con sentenza n. 170/2009 confermata dalla Corte distrettuale con sentenza n. 578/2015.
Al momento della notificazione del precetto, il convenuto era debitore dell'importo di euro 200.456,54, considerando l'ammontare della sorte capitale di cui al detto decreto e gli interessi legali maturati, oltre spese di precetto.
Non è seriamente revocabile in dubbio che, a fronte di un debito di tale consistenza,
l'atto di rinuncia alla eredità, della quale fanno parte gli immobili di cui alla nota di trascrizione della dichiarazione di successione e alla visura catastale dei beni intestati al de cuius (eredità in relazione alla quale non risultano passività, non avendo peraltro il a quel che risulta, proceduto ad una rinuncia previa redazione dell'inventario), CP_1
ha sicuramente e obbiettivamente nuociuto alle ragioni del creditore agente.
Mercè dichiarazione rilasciata nel verbale di pignoramento del 13 maggio 2025, il rinunciante debitore, al cospetto dell'Ufficiale giudiziario, affermava infatti “Non posso pagare e non possiedo nulla”.
Né a mutare significativamente il quadro può credibilmente addursi la circostanza che il convenuto è titolare di un diritto di usufrutto su un immobile sito in Porto Recanati (v. perizia asseverata a firma del geom. , insistendo su tale diritto una ipoteca CP_3
legale iscritta da Equitalia Marche S.p.A., per un importo di euro 175.750,36.
Del resto, la considerevole entità del debito rende del tutto recessiva la possibilità che esso possa essere estinto attraverso una espropriazione della quota di 150/6300 degli immobili di proprietà del convenuto e analiticamente indicati in citazione.
In definitiva, in accoglimento dell'azione ex art. 524 c.c. promossa da , Parte_1 questi va autorizzato all'accettazione, in nome e per conto di Controparte_1 dell'eredità relitta di , nato a [...] in data [...] e Persona_1
deceduto a Porto Recanati in data 26 settembre 2019, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito di euro 200.456,54.
Deve essere autorizzata la trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei RR.II.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in persona del giudice unico, dott. Quirino Caturano, definitivamente pronunciando nella causa n. 1294/2025 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione reiette, così provvede:
1) in accoglimento della domanda ex art. 524 c.c., autorizza Parte_1 all'accettazione, in nome e per conto di dell'eredità relitta di Controparte_1
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Porto Persona_1
Recanati in data 26 settembre 2019, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito di euro 200.456,54;
2) autorizza la trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei
RR.II.;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
786,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge.
Macerata, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1294 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto istituti relativi alla successione, decisa ex artt. 281-terdecies e
281-sexies c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT Pierdominici, in virtù di investitura in atti.
ATTORE
E
(C.F. ), residente a[...] C.F._2
18/D, in Porto Recanati.
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
La domanda promossa da è fondata. Parte_1
Essa è stata promossa, ai sensi dell'art. 524 c.c., nei confronti di quale Controparte_1
delato ex lege rinunciante alla eredità relitta di , nato a [...] Persona_1
in data 2 settembre 1978 e deceduto a Porto Recanati in data 26 settembre 2019.
In particolare, il convenuto ha rinunciato alla eredità del figlio Controparte_1 [...]
mercè atto per Notar del 29 giugno 2020 (Rep. n. 76768; Persona_1 Per_2
racc. n. 22220).
L'eredità de qua è stata accettata da , con consequenziale impossibilità di Controparte_2
una revoca della rinuncia ex art. 525 c.c. da parte del convenuto;
una conseguenza non dissimile, del resto, si sarebbe verificata anche nella diversa ipotesi in cui il germano avesse accettato la eredità prima della rinuncia del chiamato, per effetto di un istantaneo acquisto della quota rinunciata.
In tale eventualità, ossia quella dell'acquisto della eredità da parte di altro chiamato, il rimedio di cui all'art. 524 c.c. può egualmente essere riconosciuto.
Qui giunti, si rileva che, nella causa promossa sulla base della azione appena indicata, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al debitore rinunziante, senza che ricorra
1 un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è "utiliter data" nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore (Cass. 310/1982).
Deve al contempo darsi atto dell'orientamento (Cass. 15 ottobre 2003, n. 15468) - che comunque non impone la presenza di ulteriori litisconsorti ex art. 102 c.p.c. - secondo il quale, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652, n. 1, è necessario che la domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta (in concreto, secondo la prospettiva dell'attore, ), che Controparte_2
deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunziante;
con la precisazione che, in mancanza, il conflitto tra creditori del rinunziante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 proposta nei confronti del rinunziante (in senso analogo, Cass. 16 ottobre
2003, n. 15486).
Tanto chiarito, vi è che l'azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. ha caratteri propri rispetto all'azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito.
Al riguardo deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, e con specifico riguardo all'azione di cui all'art. 524 c.c. (cfr. Cass. n. 8519/2016), per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Nel passato si è poi precisato che (Cass. n. 2394/1974) la norma richiede un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità dimostri un attivo, aggiungendosi che basta che al momento della proposizione
2 dell'azione di cui all'art 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.
Al lume di questi rilievi, deve osservarsi che il credito vantato dall'attore nei confronti di è anteriore rispetto all'atto di rinuncia del 29 giugno 2020, in Controparte_1
quanto sacramentato in un decreto ingiuntivo la cui opposizione è stata rigettata dal
Tribunale di Macerata, con sentenza n. 170/2009 confermata dalla Corte distrettuale con sentenza n. 578/2015.
Al momento della notificazione del precetto, il convenuto era debitore dell'importo di euro 200.456,54, considerando l'ammontare della sorte capitale di cui al detto decreto e gli interessi legali maturati, oltre spese di precetto.
Non è seriamente revocabile in dubbio che, a fronte di un debito di tale consistenza,
l'atto di rinuncia alla eredità, della quale fanno parte gli immobili di cui alla nota di trascrizione della dichiarazione di successione e alla visura catastale dei beni intestati al de cuius (eredità in relazione alla quale non risultano passività, non avendo peraltro il a quel che risulta, proceduto ad una rinuncia previa redazione dell'inventario), CP_1
ha sicuramente e obbiettivamente nuociuto alle ragioni del creditore agente.
Mercè dichiarazione rilasciata nel verbale di pignoramento del 13 maggio 2025, il rinunciante debitore, al cospetto dell'Ufficiale giudiziario, affermava infatti “Non posso pagare e non possiedo nulla”.
Né a mutare significativamente il quadro può credibilmente addursi la circostanza che il convenuto è titolare di un diritto di usufrutto su un immobile sito in Porto Recanati (v. perizia asseverata a firma del geom. , insistendo su tale diritto una ipoteca CP_3
legale iscritta da Equitalia Marche S.p.A., per un importo di euro 175.750,36.
Del resto, la considerevole entità del debito rende del tutto recessiva la possibilità che esso possa essere estinto attraverso una espropriazione della quota di 150/6300 degli immobili di proprietà del convenuto e analiticamente indicati in citazione.
In definitiva, in accoglimento dell'azione ex art. 524 c.c. promossa da , Parte_1 questi va autorizzato all'accettazione, in nome e per conto di Controparte_1 dell'eredità relitta di , nato a [...] in data [...] e Persona_1
deceduto a Porto Recanati in data 26 settembre 2019, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito di euro 200.456,54.
Deve essere autorizzata la trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei RR.II.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in persona del giudice unico, dott. Quirino Caturano, definitivamente pronunciando nella causa n. 1294/2025 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione reiette, così provvede:
1) in accoglimento della domanda ex art. 524 c.c., autorizza Parte_1 all'accettazione, in nome e per conto di dell'eredità relitta di Controparte_1
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Porto Persona_1
Recanati in data 26 settembre 2019, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito di euro 200.456,54;
2) autorizza la trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei
RR.II.;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
786,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge.
Macerata, 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
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