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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa da
) difeso dall'avv. Lino Falzarano del foro di Parte_1 C.F._1
ES (CF: - fax 0721-268718 - indirizzo mail PEC: C.F._2
con studio in ES, via Mameli n. 72, difensore Email_1 domiciliatario
APPELLANTE
Contro
( ) con l'avv. Binetti Domenico C.F. nr. Controparte_1 P.IVA_1
che dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata e a mezzo di apparecchio telefax nr. Email_2
0721/370242, presso il cui studio in Ancona Viale della Vittoria n. 27 (studio avv. Alessandra
Moneta) elettivamente domicilia pagina 1 di 10 Appellato – appellante incidentale
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Non costituito contumace
, con sede ad Ancona, Via C. Controparte_3
Colombo n. 106, c.f. / p.iva , nella qualità di Commissario liquidatore della gestione P.IVA_3 liquidatoria della ex ASUR Marche, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ciccarè del Foro di
Macerata, c.f. con studio a Macerata in Via Cosimo Morelli n. 27, come C.F._4 da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, co. 3, ultima parte, c.p.c. da intendersi allegata al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC
Email_3
- chiamato in appello ad integrazione del contraddittorio –
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di IN , in tema di responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva in giudizio perché fosse dichiarata la Parte_1 Controparte_4 responsabilità dell'ente sanitario per i danni occorsi in occasione di un suo ricovero presso l'ospedale di Sassocorvaro- reparto Ortopedia nel dicembre 2010. Infatti in data 14.12.2010 egli veniva sottoposto ad intervento chirurgico allo scafoide carpale ad opera del Dr. presso l'Ospedale Controparte_5
“Lanciarini” di Sassocorvaro e, durante la seduta operatoria, a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti riportata nell'atto di citazione, avrebbe subito una lussazione alla spalla, probabilmente a causa di una errata manovra da parte degli infermieri.
La convenuta ASUR a sua volta, in via pregiudiziale chiedeva accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva, in subordine chiedeva il rigetto della domanda dell'attore e chiamava in causa la soc.
pagina 2 di 10 che gestisce con la propria organizzazione il rapporto di spedalità con il Controparte_6 paziente.
La terza chiamata, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio Controparte_6
l'assicurazione al fine di essere sollevata e manlevata in ipotesi di accoglimento della CP_7 domanda attorea nonché il Dr. medico esecutore dell'intervento chirurgico per il Controparte_5 quale era stato disposto il ricovero (operazione alla mano).
Nel gennaio 2015, successivamente alla costituzione in giudizio del Dr. , la chiamante Controparte_5 dichiarava di non aver più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del Controparte_6 terzo chiamato Le parti in causa aderivano alla richiesta di rinuncia agli atti ex art 306 cpc nei CP_5 confronti del che, in tal modo, fuoriusciva dal processo per rinuncia agli atti ex art 306 cpc. CP_5
La causa proseguiva tra le altre parti costituite.
Il Giudice di prime cure decideva la causa sulla base delle seguenti osservazioni in fatto e diritto
1) L'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale“, ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e la giurisprudenza ha anche specificato che tale rapporto può essere considerato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedalità, o contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
2) Da quanto sopra consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. A tale stregua, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, di
“assistenza sanitaria“, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori. Invocando SS.UU., 8/10/2008 n. 24791, allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest'ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell'accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità . La diretta gestione della struttura sanitaria costituisce infatti l'elemento idoneo ad individuare il soggetto titolare del pagina 3 di 10 rapporto instaurato con il paziente (e con il medico), ed a conseguentemente fondare la correlativa responsabilità.
3) Il paziente è naturalmente estraneo alle scelte di carattere organizzativo e burocratico adottate dall'amministrazione sanitaria nel suo complesso ed è inconsapevole di tali decisioni, non potendo pertanto risultare penalizzato per effetto di scelte operate dall'amministrazione ospedaliera, come quella di fare operare nei locali dell'Ospedale una equipe di sanitari non formata da dipendenti di quel presidio ospedaliero, come nel caso di specie.
4) Si tratta pertanto di un caso di responsabilità oggettiva che riposa sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
5) Ne conseguiva, per il primo giudice, il rigetto della domanda dell'attore nei confronti di ASUR, ma accolta “per il principio della estensione degli effetti della sentenza nei confronti del chiamato in causa ex art 106 cpc”. Controparte_6
6) La domanda originaria conteneva una richiesta di risarcimento ben più ampia rispetto alle risultanze della CTU tanto che nella precisazione delle conclusioni lo stesso attore ha ridimensionato la richiesta stessa in euro 14.596,52. La CTU ha riconosciuto all'attore postumi stabilizzati e permanenti, valutabili in relazione alle tabelle di riferimento pari al 6% (sei per cento), nonché una invalidità temporanea parziale di 30 gg al 50% e di altrettanti 30 gg al 25%
, afferma inoltre che gli esiti permanenti possono avere una modesta influenza negativa sulla vita di relazione e che il lavoro di magazziniere risulterebbe “usurante” in grado moderato, con riduzione della capacità specifica al 30% “ma tale riduzione non è stata provata dall'attore”. Le spese sostenute, per le quali l'attore ha depositato in sede di p.c. la relativa fattura (fatt. n.61/12 dott. , sono risultate congrue nella misura di euro 605,00. Per_1
7) Le spese legali andavano compensate ed in particolare, le spese tra attore e ASUR in quanto la domanda nei confronti del convenuto non assume carattere di temerarietà, pur non essendo accolta, nonché tra e attore “in quanto quest'ultimo non ha direttamente Controparte_6 spiegato domanda nei suoi confronti”.
8) Nel dispositivo , si evidenzia il rigetto della domanda attorea nei confronti di ASUR e, in accoglimento della domanda di regresso di ASUR, la condanna al Controparte_2 risarcimento danni nei confronti di per l'importo di euro 11.883,00 Parte_1 oltre accessori ,Veniva altresì “accertata la validità ed operatività della polizza nr. 47076842,
pagina 4 di 10 con condanna della , a manlevare la propria assicurata Controparte_8
dall'obbligo risarcitorio. Controparte_6
§ 2 – Proponeva appello il in data 2.10.2020 limitatamente al capo spese della sentenza Parte_1 di primo grado coi seguenti motivi
1) Errata valutazione del criterio della soccombenza ex art. 92 c.p.c. ed erronea applicazione della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.
2) Vizio di motivazione e erronea applicazione della legge con riferimento alle spese della ctu
Con tale appello evocava in giudizio solo ed CP_6 CP_7
Non si è costituita . Controparte_6
Si è costituita, contestando l'appello, ed ha proposto appello incidentale, coi seguenti motivi CP_7
3) Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
4) Violazione dell'art. 116 c.p.c.
5) [ulteriore] violazione dell'art. 112 c.p.c.
6) [ulteriore] violazione dell'art. 116 c.p.c.
7) Errore di calcolo sul quantum liquidato
In data 12.10.2021 il depositava un atto di “appello incidentale condizionato ex art. 343 2° Parte_1 comma cpc”.
Nello scritto difensivo si ammetteva che in sede di appello principale “nessun gravame invece veniva formulato in ordine al rigetto della domanda nei confronti dell'ASUR” .
Sul punto, con Ordinanza resa il 7.5.2024, Il Presidente della I^ Sezione disponeva, ex art. 331 c.p.c.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale gestione Controparte_9 liquidatoria), limitatamente all'appello incidentale tardivo spiegato da Controparte_8 concernente la domanda di garanzia alternativa sull'effettivo soggetto responsabile per le vicende occorse al Sig. Parte_1
Veniva altresì rilevato che “non va disposta la notificazione all'Asur né dell'appello principale, che non la coinvolge, né della comparsa contenente appello incidentale condizionato, depositata
pagina 5 di 10 dall'appellante principale il 12.10.2021, stante l'irritualità di tale atto alla luce del principio di consumazione del potere di impugnazione (cfr. Cass. 25925/2005)”.
Cont Si costituiva l' incentrando essenzialmente la sua disamina su un punto processuale peculiare.
Rilevava infatti come la compagnia assicuratrice avesse inteso proporre appello incidentale avverso capi autonomi della sentenza ed altresì nei confronti di soggetto diverso dall'appellante principale.
Prendeva atto del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che ha ammesso l'estensione oggettiva nonché soggettiva dell'impugnazione incidentale tardiva, purché l'impugnazione principale sia idonea a mutare l'assetto degli interessi risultante dalla sentenza (già risalente a Cass., sez. un., 7 novembre 1989, n. 4640).
Né ignorava ulteriori aperture portate da successive pronunce le quali hanno esteso ulteriormente le maglie del principio, fino a ricomprendervi fattispecie analoghe al caso di specie (cfr. Cass. 29 novembre 2012, n. 21242).
Riteneva, nondimeno, che fosse scorretto che, nel caso di soccombenza totale con compensazione delle spese di lite, il ricorso all'impugnazione incidentale tardiva qualora l'impugnante principale metta esclusivamente in discussione il capo spese della sentenza. Argomentava, poi, su altre questioni nel merito .
§ 2 - L'evidente errore in cui, fra le altre cose, è incorso il giudice di prime cure, peraltro nell'ambito di una sentenza scarsamente motivata, anche in ordine alle circostanze fattuali, oggetto della domanda attorea, ha avuto seguito, in questa fase di impugnazione, con altre evidenti patologie, contenute nell'atto d'appello, che si vengono ad esaminare.
§ 3 – Il in primo grado, ha svolto domanda solamente nei confronti della convenuta Asur. Parte_1
Anche dopo la chiamata in causa, per garanzia impropria, di e poi di il CP_6 CP_1 Parte_1 non ha svolto nei confronti di queste parti, ed a prescindere da ogni altra considerazione nel merito nonché in rito, alcuna c.d. domanda trasversale.
È quindi evidente l'ultrapetita segnalata da parte di nel suo appello incidentale. CP_1
Giova osservare che nella prima memoria ex art. 183 cpc il così precisa le conclusioni: Parte_1
pagina 6 di 10 “Allo stato la difesa dell'attore ribadisce le seguenti conclusioni: Voglia l'Il.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'ASUR o di chi per legge, per i fatti di cui all'atto di citazione”.
L'inciso “o di chi per legge” sarebbe assolutamente insufficiente all'estensione di una domanda di condanna nei confronti di (assicurata con . CP_6 CP_1
Ma v'è di più, perché nell'ambito di questa stessa memoria, la difesa del tiene a precisare: Parte_1
“L'ASUR era, dunque, unica erogatrice della prestazione sanitaria richiesta dall'attore, e a nulla vale che detta azienda ospedaliera si sia avvalsa di una struttura gestita in forma societaria oltretutto partecipata dalla stessa;
ciò che invece rileva è che detti servizi sanitari venivano effettuati nella struttura gestita dalla esclusivamente su Controparte_6 richiesta dell'ASUR e non per scelta del paziente. Inoltre vale la pena sottolineare che il personale sanitario impiegato nella stuttura sanitaria risulta dipendente dell'ASUR e non della , come confermato da Controparte_6 Controparte_6 quest'ultima nella propria comparsa di costituzione. Non si ravvisa tra l'altro neppure un rapporto di convenzione tra ASUR e , come vorrebbe far credere la convenuta ASUR nella richiamata giurisprudenza. Orbene questa difesa Controparte_6 ha giustamente individuato l'ASUR quale legittimata passiva nella presente causa.”
Nonostante il non abbia svolto alcuna domanda nei confronti di , il primo Parte_1 CP_6 giudice condanna quest'ultima direttamente a favore della domanda del e condanna Parte_1 CP_1 alla manleva.
§ 4 – È evidente che sia passata in giudicato, perché non impugnata (o non correttamente impugnata: cfr. supra l'ordinanza presidenziale) da alcuna la parte della statuizione della sentenza impugnata che rigetta la domanda nei confronti dell'Asur.
§ 5 – non appella la statuizione della sentenza che la condanna a favore del CP_6 Parte_1
§ 6 – Peraltro, per giurisprudenza ormai consolidata, l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice deve essere emendato non solo in relazione alla posizione della terza chiamata per responsabilità civile, ma anche nei confronti dell'assicurato, che pure sia rimasto inerte :
“…la Corte di Appello avrebbe dovuto, invece, attenersi al principio espresso da Cass., S.U. n. 24707/2015, secondo cui, "in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo pagina 7 di 10 se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione" (conforme Cass. n. 5876/2018)”.
Così, da ultimo Cassazione civile, sez. terza, n. 22449/2023.
Che, poi, venga a contestare diffusamente la responsabilità in capo all'assicurata (e CP_1 CP_6 questo a prescindere dall'impossibilità, pure lamentata, dall'averla condannata in assenza di domanda) appare evidente nei seguenti passaggi:
“…Qui di seguito scansioniamo gli articoli dell'accordo che descrivono nel dettaglio le prestazioni alla cui erogazione si impegna la , richiamandone la versione relativa all'anno 2010, versata in atti sub doc. n. 5 dalla Controparte_6
del fascicolo del giudizio di I grado…[…]… Dallo stralcio emerge con ogni evidenza che il ruolo della Controparte_6
nell'ambito della erogazione dei servizi è di mera consulenza nell'organizzazione dei servizi medesimi e Controparte_6 non anche di carattere assistenziale, riservato questo ai singoli professionisti e nemmeno afferente al contratto di spedalità, rimanendo l'Asur l'unica erogatrice in concreto di detti servizi sanitari. In particolare l'art. 3c) dell'accordo stipulato in data 19/3/2009 dalla A.S.U.R. e la prevede che quest'ultima eroghi esclusivamente prestazioni di Parte_2 consulenza ortopedica presso l'Ospedale di Sassocorvaro, a mezzo di professionisti che operano assumendo la diretta responsabilità degli atti compiuti in nome e per conto dell'A.S.U.R. che mantiene la responsabilità dei mezzi, delle strutture e del personale da Essa messo a disposizione. In tale contrattuale e chiaro contesto incombeva su Controparte_6 esclusivamente una obbligazione di consulenza nella organizzazione dei servizi, mentre 1 ' obbligazione di assistenza e di ospedalità incombe esclusivamente sui professionisti che operano e sull'ASUR, soggetti essi che in concreto erogano i suddetti servizi sanitari: intervento chirurgico, personale infermieristico, strumentazioni, struttura ospedaliera…”.
§ 7 – La riforma integrale della sentenza di primo grado, in senso altrettanto integralmente sfavorevole all'appellante principale, comporta il rigetto totale delle doglianze del le sole ritualmente Parte_1 espresse, vale a dire quelle sulle spese .
La riforma comporta altresì che questo giudice d'appello si esprima anche d'ufficio, sulla regolamentazione della spese fatta in primo grado.
In tale sentenza le spese legali vengono compensate tra tutte le parti.
La compensazione è corretta solo fra Asur e Ciò vale anche per il secondo grado. Parte_1
Per , peraltro non costituitasi in appello e disinteressata alla vicenda, può pure confermarsi CP_6 la compensazione (in primo grado).
Invece vanno riconosciute ad le spese di I e II grado. CP_1
Sussistono, quanto all'appello del i presupposti per il raddoppio del CU. Parte_1
p.q.m.
pagina 8 di 10 La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale ed incidentale
- rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
- Dichiara il difetto di domanda del nei confronti di e, di conseguenza, Parte_1 CP_6
l'illegittimità della statuizione di condanna - con ogni conseguenza di legge - 1) di al risarcimento danni nei confronti di Controparte_2 Parte_1 per l'importo di euro 11.883,00 oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria oltre ad euro 305,00 pari al 50% delle spese di CTU;
2) di , a manlevare Controparte_8 la propria assicurata dall'obbligo risarcitorio. Controparte_6
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di ctu di primo grado, in solido con Parte_1
Asur Marche
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di I e II grado in Parte_1 favore di spese che si liquidano, per il I grado, per la Fase di studio della controversia, CP_1 in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in €
1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00; il tutto oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- Compensa fra le altre parti le spese processuali di I e II grado
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riguardo all'appello del . Parte_1
Ancona, così deciso in data 26.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa da
) difeso dall'avv. Lino Falzarano del foro di Parte_1 C.F._1
ES (CF: - fax 0721-268718 - indirizzo mail PEC: C.F._2
con studio in ES, via Mameli n. 72, difensore Email_1 domiciliatario
APPELLANTE
Contro
( ) con l'avv. Binetti Domenico C.F. nr. Controparte_1 P.IVA_1
che dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata e a mezzo di apparecchio telefax nr. Email_2
0721/370242, presso il cui studio in Ancona Viale della Vittoria n. 27 (studio avv. Alessandra
Moneta) elettivamente domicilia pagina 1 di 10 Appellato – appellante incidentale
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Non costituito contumace
, con sede ad Ancona, Via C. Controparte_3
Colombo n. 106, c.f. / p.iva , nella qualità di Commissario liquidatore della gestione P.IVA_3 liquidatoria della ex ASUR Marche, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ciccarè del Foro di
Macerata, c.f. con studio a Macerata in Via Cosimo Morelli n. 27, come C.F._4 da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, co. 3, ultima parte, c.p.c. da intendersi allegata al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC
Email_3
- chiamato in appello ad integrazione del contraddittorio –
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di IN , in tema di responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva in giudizio perché fosse dichiarata la Parte_1 Controparte_4 responsabilità dell'ente sanitario per i danni occorsi in occasione di un suo ricovero presso l'ospedale di Sassocorvaro- reparto Ortopedia nel dicembre 2010. Infatti in data 14.12.2010 egli veniva sottoposto ad intervento chirurgico allo scafoide carpale ad opera del Dr. presso l'Ospedale Controparte_5
“Lanciarini” di Sassocorvaro e, durante la seduta operatoria, a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti riportata nell'atto di citazione, avrebbe subito una lussazione alla spalla, probabilmente a causa di una errata manovra da parte degli infermieri.
La convenuta ASUR a sua volta, in via pregiudiziale chiedeva accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva, in subordine chiedeva il rigetto della domanda dell'attore e chiamava in causa la soc.
pagina 2 di 10 che gestisce con la propria organizzazione il rapporto di spedalità con il Controparte_6 paziente.
La terza chiamata, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio Controparte_6
l'assicurazione al fine di essere sollevata e manlevata in ipotesi di accoglimento della CP_7 domanda attorea nonché il Dr. medico esecutore dell'intervento chirurgico per il Controparte_5 quale era stato disposto il ricovero (operazione alla mano).
Nel gennaio 2015, successivamente alla costituzione in giudizio del Dr. , la chiamante Controparte_5 dichiarava di non aver più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del Controparte_6 terzo chiamato Le parti in causa aderivano alla richiesta di rinuncia agli atti ex art 306 cpc nei CP_5 confronti del che, in tal modo, fuoriusciva dal processo per rinuncia agli atti ex art 306 cpc. CP_5
La causa proseguiva tra le altre parti costituite.
Il Giudice di prime cure decideva la causa sulla base delle seguenti osservazioni in fatto e diritto
1) L'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale“, ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e la giurisprudenza ha anche specificato che tale rapporto può essere considerato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedalità, o contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
2) Da quanto sopra consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. A tale stregua, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, di
“assistenza sanitaria“, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori. Invocando SS.UU., 8/10/2008 n. 24791, allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest'ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell'accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità . La diretta gestione della struttura sanitaria costituisce infatti l'elemento idoneo ad individuare il soggetto titolare del pagina 3 di 10 rapporto instaurato con il paziente (e con il medico), ed a conseguentemente fondare la correlativa responsabilità.
3) Il paziente è naturalmente estraneo alle scelte di carattere organizzativo e burocratico adottate dall'amministrazione sanitaria nel suo complesso ed è inconsapevole di tali decisioni, non potendo pertanto risultare penalizzato per effetto di scelte operate dall'amministrazione ospedaliera, come quella di fare operare nei locali dell'Ospedale una equipe di sanitari non formata da dipendenti di quel presidio ospedaliero, come nel caso di specie.
4) Si tratta pertanto di un caso di responsabilità oggettiva che riposa sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
5) Ne conseguiva, per il primo giudice, il rigetto della domanda dell'attore nei confronti di ASUR, ma accolta “per il principio della estensione degli effetti della sentenza nei confronti del chiamato in causa ex art 106 cpc”. Controparte_6
6) La domanda originaria conteneva una richiesta di risarcimento ben più ampia rispetto alle risultanze della CTU tanto che nella precisazione delle conclusioni lo stesso attore ha ridimensionato la richiesta stessa in euro 14.596,52. La CTU ha riconosciuto all'attore postumi stabilizzati e permanenti, valutabili in relazione alle tabelle di riferimento pari al 6% (sei per cento), nonché una invalidità temporanea parziale di 30 gg al 50% e di altrettanti 30 gg al 25%
, afferma inoltre che gli esiti permanenti possono avere una modesta influenza negativa sulla vita di relazione e che il lavoro di magazziniere risulterebbe “usurante” in grado moderato, con riduzione della capacità specifica al 30% “ma tale riduzione non è stata provata dall'attore”. Le spese sostenute, per le quali l'attore ha depositato in sede di p.c. la relativa fattura (fatt. n.61/12 dott. , sono risultate congrue nella misura di euro 605,00. Per_1
7) Le spese legali andavano compensate ed in particolare, le spese tra attore e ASUR in quanto la domanda nei confronti del convenuto non assume carattere di temerarietà, pur non essendo accolta, nonché tra e attore “in quanto quest'ultimo non ha direttamente Controparte_6 spiegato domanda nei suoi confronti”.
8) Nel dispositivo , si evidenzia il rigetto della domanda attorea nei confronti di ASUR e, in accoglimento della domanda di regresso di ASUR, la condanna al Controparte_2 risarcimento danni nei confronti di per l'importo di euro 11.883,00 Parte_1 oltre accessori ,Veniva altresì “accertata la validità ed operatività della polizza nr. 47076842,
pagina 4 di 10 con condanna della , a manlevare la propria assicurata Controparte_8
dall'obbligo risarcitorio. Controparte_6
§ 2 – Proponeva appello il in data 2.10.2020 limitatamente al capo spese della sentenza Parte_1 di primo grado coi seguenti motivi
1) Errata valutazione del criterio della soccombenza ex art. 92 c.p.c. ed erronea applicazione della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.
2) Vizio di motivazione e erronea applicazione della legge con riferimento alle spese della ctu
Con tale appello evocava in giudizio solo ed CP_6 CP_7
Non si è costituita . Controparte_6
Si è costituita, contestando l'appello, ed ha proposto appello incidentale, coi seguenti motivi CP_7
3) Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
4) Violazione dell'art. 116 c.p.c.
5) [ulteriore] violazione dell'art. 112 c.p.c.
6) [ulteriore] violazione dell'art. 116 c.p.c.
7) Errore di calcolo sul quantum liquidato
In data 12.10.2021 il depositava un atto di “appello incidentale condizionato ex art. 343 2° Parte_1 comma cpc”.
Nello scritto difensivo si ammetteva che in sede di appello principale “nessun gravame invece veniva formulato in ordine al rigetto della domanda nei confronti dell'ASUR” .
Sul punto, con Ordinanza resa il 7.5.2024, Il Presidente della I^ Sezione disponeva, ex art. 331 c.p.c.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale gestione Controparte_9 liquidatoria), limitatamente all'appello incidentale tardivo spiegato da Controparte_8 concernente la domanda di garanzia alternativa sull'effettivo soggetto responsabile per le vicende occorse al Sig. Parte_1
Veniva altresì rilevato che “non va disposta la notificazione all'Asur né dell'appello principale, che non la coinvolge, né della comparsa contenente appello incidentale condizionato, depositata
pagina 5 di 10 dall'appellante principale il 12.10.2021, stante l'irritualità di tale atto alla luce del principio di consumazione del potere di impugnazione (cfr. Cass. 25925/2005)”.
Cont Si costituiva l' incentrando essenzialmente la sua disamina su un punto processuale peculiare.
Rilevava infatti come la compagnia assicuratrice avesse inteso proporre appello incidentale avverso capi autonomi della sentenza ed altresì nei confronti di soggetto diverso dall'appellante principale.
Prendeva atto del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che ha ammesso l'estensione oggettiva nonché soggettiva dell'impugnazione incidentale tardiva, purché l'impugnazione principale sia idonea a mutare l'assetto degli interessi risultante dalla sentenza (già risalente a Cass., sez. un., 7 novembre 1989, n. 4640).
Né ignorava ulteriori aperture portate da successive pronunce le quali hanno esteso ulteriormente le maglie del principio, fino a ricomprendervi fattispecie analoghe al caso di specie (cfr. Cass. 29 novembre 2012, n. 21242).
Riteneva, nondimeno, che fosse scorretto che, nel caso di soccombenza totale con compensazione delle spese di lite, il ricorso all'impugnazione incidentale tardiva qualora l'impugnante principale metta esclusivamente in discussione il capo spese della sentenza. Argomentava, poi, su altre questioni nel merito .
§ 2 - L'evidente errore in cui, fra le altre cose, è incorso il giudice di prime cure, peraltro nell'ambito di una sentenza scarsamente motivata, anche in ordine alle circostanze fattuali, oggetto della domanda attorea, ha avuto seguito, in questa fase di impugnazione, con altre evidenti patologie, contenute nell'atto d'appello, che si vengono ad esaminare.
§ 3 – Il in primo grado, ha svolto domanda solamente nei confronti della convenuta Asur. Parte_1
Anche dopo la chiamata in causa, per garanzia impropria, di e poi di il CP_6 CP_1 Parte_1 non ha svolto nei confronti di queste parti, ed a prescindere da ogni altra considerazione nel merito nonché in rito, alcuna c.d. domanda trasversale.
È quindi evidente l'ultrapetita segnalata da parte di nel suo appello incidentale. CP_1
Giova osservare che nella prima memoria ex art. 183 cpc il così precisa le conclusioni: Parte_1
pagina 6 di 10 “Allo stato la difesa dell'attore ribadisce le seguenti conclusioni: Voglia l'Il.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'ASUR o di chi per legge, per i fatti di cui all'atto di citazione”.
L'inciso “o di chi per legge” sarebbe assolutamente insufficiente all'estensione di una domanda di condanna nei confronti di (assicurata con . CP_6 CP_1
Ma v'è di più, perché nell'ambito di questa stessa memoria, la difesa del tiene a precisare: Parte_1
“L'ASUR era, dunque, unica erogatrice della prestazione sanitaria richiesta dall'attore, e a nulla vale che detta azienda ospedaliera si sia avvalsa di una struttura gestita in forma societaria oltretutto partecipata dalla stessa;
ciò che invece rileva è che detti servizi sanitari venivano effettuati nella struttura gestita dalla esclusivamente su Controparte_6 richiesta dell'ASUR e non per scelta del paziente. Inoltre vale la pena sottolineare che il personale sanitario impiegato nella stuttura sanitaria risulta dipendente dell'ASUR e non della , come confermato da Controparte_6 Controparte_6 quest'ultima nella propria comparsa di costituzione. Non si ravvisa tra l'altro neppure un rapporto di convenzione tra ASUR e , come vorrebbe far credere la convenuta ASUR nella richiamata giurisprudenza. Orbene questa difesa Controparte_6 ha giustamente individuato l'ASUR quale legittimata passiva nella presente causa.”
Nonostante il non abbia svolto alcuna domanda nei confronti di , il primo Parte_1 CP_6 giudice condanna quest'ultima direttamente a favore della domanda del e condanna Parte_1 CP_1 alla manleva.
§ 4 – È evidente che sia passata in giudicato, perché non impugnata (o non correttamente impugnata: cfr. supra l'ordinanza presidenziale) da alcuna la parte della statuizione della sentenza impugnata che rigetta la domanda nei confronti dell'Asur.
§ 5 – non appella la statuizione della sentenza che la condanna a favore del CP_6 Parte_1
§ 6 – Peraltro, per giurisprudenza ormai consolidata, l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice deve essere emendato non solo in relazione alla posizione della terza chiamata per responsabilità civile, ma anche nei confronti dell'assicurato, che pure sia rimasto inerte :
“…la Corte di Appello avrebbe dovuto, invece, attenersi al principio espresso da Cass., S.U. n. 24707/2015, secondo cui, "in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo pagina 7 di 10 se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione" (conforme Cass. n. 5876/2018)”.
Così, da ultimo Cassazione civile, sez. terza, n. 22449/2023.
Che, poi, venga a contestare diffusamente la responsabilità in capo all'assicurata (e CP_1 CP_6 questo a prescindere dall'impossibilità, pure lamentata, dall'averla condannata in assenza di domanda) appare evidente nei seguenti passaggi:
“…Qui di seguito scansioniamo gli articoli dell'accordo che descrivono nel dettaglio le prestazioni alla cui erogazione si impegna la , richiamandone la versione relativa all'anno 2010, versata in atti sub doc. n. 5 dalla Controparte_6
del fascicolo del giudizio di I grado…[…]… Dallo stralcio emerge con ogni evidenza che il ruolo della Controparte_6
nell'ambito della erogazione dei servizi è di mera consulenza nell'organizzazione dei servizi medesimi e Controparte_6 non anche di carattere assistenziale, riservato questo ai singoli professionisti e nemmeno afferente al contratto di spedalità, rimanendo l'Asur l'unica erogatrice in concreto di detti servizi sanitari. In particolare l'art. 3c) dell'accordo stipulato in data 19/3/2009 dalla A.S.U.R. e la prevede che quest'ultima eroghi esclusivamente prestazioni di Parte_2 consulenza ortopedica presso l'Ospedale di Sassocorvaro, a mezzo di professionisti che operano assumendo la diretta responsabilità degli atti compiuti in nome e per conto dell'A.S.U.R. che mantiene la responsabilità dei mezzi, delle strutture e del personale da Essa messo a disposizione. In tale contrattuale e chiaro contesto incombeva su Controparte_6 esclusivamente una obbligazione di consulenza nella organizzazione dei servizi, mentre 1 ' obbligazione di assistenza e di ospedalità incombe esclusivamente sui professionisti che operano e sull'ASUR, soggetti essi che in concreto erogano i suddetti servizi sanitari: intervento chirurgico, personale infermieristico, strumentazioni, struttura ospedaliera…”.
§ 7 – La riforma integrale della sentenza di primo grado, in senso altrettanto integralmente sfavorevole all'appellante principale, comporta il rigetto totale delle doglianze del le sole ritualmente Parte_1 espresse, vale a dire quelle sulle spese .
La riforma comporta altresì che questo giudice d'appello si esprima anche d'ufficio, sulla regolamentazione della spese fatta in primo grado.
In tale sentenza le spese legali vengono compensate tra tutte le parti.
La compensazione è corretta solo fra Asur e Ciò vale anche per il secondo grado. Parte_1
Per , peraltro non costituitasi in appello e disinteressata alla vicenda, può pure confermarsi CP_6 la compensazione (in primo grado).
Invece vanno riconosciute ad le spese di I e II grado. CP_1
Sussistono, quanto all'appello del i presupposti per il raddoppio del CU. Parte_1
p.q.m.
pagina 8 di 10 La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale ed incidentale
- rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
- Dichiara il difetto di domanda del nei confronti di e, di conseguenza, Parte_1 CP_6
l'illegittimità della statuizione di condanna - con ogni conseguenza di legge - 1) di al risarcimento danni nei confronti di Controparte_2 Parte_1 per l'importo di euro 11.883,00 oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria oltre ad euro 305,00 pari al 50% delle spese di CTU;
2) di , a manlevare Controparte_8 la propria assicurata dall'obbligo risarcitorio. Controparte_6
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di ctu di primo grado, in solido con Parte_1
Asur Marche
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di I e II grado in Parte_1 favore di spese che si liquidano, per il I grado, per la Fase di studio della controversia, CP_1 in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in €
1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00; il tutto oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- Compensa fra le altre parti le spese processuali di I e II grado
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riguardo all'appello del . Parte_1
Ancona, così deciso in data 26.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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