TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/12/2025, n. 23631
TAR
Decreto cautelare 31 marzo 2022
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per carenza di sottoscrizione

    Il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza, evidenziando che dal provvedimento emerge la specifica indicazione del soggetto firmatario con la relativa qualifica, oltre all'apposta sottoscrizione in via digitale.

  • Rigettato
    Incompetenza del provvedimento di sospensione

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, affermando che la competenza del responsabile della struttura ad adottare l'atto di accertamento dell'inadempimento vaccinale comprende anche quella di disporne la sospensione, in quanto effetto automatico previsto dalla legge. La normativa speciale anti-COVID-19 prevale sulla normativa generale del Codice dell'ordinamento militare.

  • Rigettato
    Violazione della normativa speciale per il personale militare in materia di profilassi vaccinale

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, ribadendo che il provvedimento di sospensione è un atto vincolato e che la normativa speciale anti-COVID-19 (art. 4-ter D.L. n. 44/2021) prevale sulla normativa generale del Codice dell'ordinamento militare.

  • Rigettato
    Illegittimità delle direttive ministeriali per violazione dell'obbligo vaccinale esteso al comparto difesa

    Il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza, spiegando che la disposizione normativa individua chiaramente le categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale, riferendosi al personale militare e non a quello civile, in ragione delle specifiche funzioni e dei rischi connessi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sull'obbligo vaccinale

    Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 14/2023, 15/2023, 185/2023, 188/2024) che ha confermato la compatibilità costituzionale della disciplina sull'obbligo vaccinale e sulla sospensione dal servizio, ritenendo la misura proporzionata, ragionevole e idonea a tutelare la salute pubblica e la sicurezza, bilanciando gli interessi in gioco.

  • Inammissibile
    Natura meramente confermativa dell'atto impugnato

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo l'atto impugnato di natura meramente confermativa, in quanto l'Amministrazione si è limitata a confermare il contenuto del precedente decreto senza svolgere una nuova istruttoria o valutazione. Pertanto, l'atto non è lesivo autonomamente e l'eventuale impugnazione del precedente provvedimento sarebbe tardiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/12/2025, n. 23631
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23631
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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