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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO ConSIliere
dr. Arturo PIZZELLA ConSIliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs.
n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 257 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pt_1
Francesco Bove, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, 38 presso l'ufficio legale dell'Istituto;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Lorenzo Ioele e Paolo CP_1
Ioele, con domicilio eletto in Salerno via Eugenio Caterina n. 6;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 490/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 11.02.2020 adiva il Tribunale di Salerno, Sezione CP_1
Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 400 2019 00090537 61 000, notificatogli dall' in Pt_1 data 13.01.2020 e mediante il quale veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 15.454,49 per omesso versamento di contributi previdenziali e relative sanzioni richiesto sulla base del verbale ispettivo dell'Istituto del 13.3.2018, chiedendo l'annullamento del predetto avviso e la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_2
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistente, contestando la fondatezza CP_2
della domanda del e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. CP_1
Sulla documentazione in atti il Giudice adito, con sentenza n. 490/2021 pubblicata il 9.3.2021 e qui impugnata, accoglieva il ricorso del ed annullava l'atto impugnato dal predetto, CP_1
compensando le spese di lite tra le parti.
Il primo Giudice, rilevato che l'avviso di addebito impugnato scaturiva dal verbale di accertamento dell' del 13.03.2018 e che le risultanze dello stesso risultavano contestate da parte ricorrente Pt_1 nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2869/19 R.G. ancora pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno, riteneva che il predetto avviso si fosse formato in violazione dell'art. 24, 3° comma, del
D.Lgs. n. 46/1999, in quanto l' avrebbe dovuto attendere un provvedimento esecutivo del Pt_1
giudice, essendo pendente la relativa impugnazione.
Con atto di appello depositato il 22.4.2021 l' censurava la sentenza di primo grado Pt_1 sostenendone l'erroneità in quanto a suo dire: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'eccezione formulata dal ricorrente, afferente la pretesa violazione dell'art. 24, 3° comma, del
D.Lgs. n. 46/99 non riguardava il merito della pretesa creditoria ma atteneva al procedimento di formazione del titolo esecutivo opposto, sicchè avrebbe dovuto essere sollevata entro i termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c. laddove invece nel caso di specie l'avviso di addebito opposto era stato notificato il 13.1.2020 mentre il ricorso introduttivo risultava essere stato depositato solo in data 11.2.2020; in ogni caso nel procedimento n. 2869/2019 R.G. non era stato impugnato, se non incidentalmente, il verbale ispettivo del 13.3.2018, bensì l'avviso di addebito Pt_1
n.40020180009538388000 notificato il 29.5.2019, sicchè risultava inapplicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art.24 del D.Lgs.n.46/99, che contempla la diversa ipotesi nella quale la parte interessata abbia impugnato in via diretta, chiedendone l'annullamento, l'accertamento ispettivo presupposto;
come precisato poi dalla giurisprudenza di legittimità, la decadenza fissata dall'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 era processuale e non sostanziale, sicchè un eventuale vizio del titolo di pagamento o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comportava soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi in executivis del predetto titolo ma non comportava per lo stesso la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento del credito vantato;
nel merito, poi, risultava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, “atteso che l'obbligazione per cui è causa trae origine da un verbale ispettivo n.2018001945 del 13.3.2018, che lo riguarda personalmente, e che trae origine dal verbale n.2016002041/DDL del 12.3.2018 a carico della società di cui egli è Parte_2 socio unico ed amministratore”, e, trattandosi di “contribuzione relativa alla posizione del suo coniuge coadiuvante, è evidente che l'AVA opposto è correttamente indirizzato all'effettivo soggetto
2 passivo dell'obbligazione, che non è la società”; con il verbale unico di accertamento n. Pt_1
2018001945 del 13.3.18, integralmente richiamato e da intendersi quale “parte integrante” della memoria di costituzione, gli Ispettori di vigilanza dell'Istituto avevano accertato l'insussistenza di qualsiasi indice di subordinazione in relazione alle prestazioni effettuate da , coniuge Persona_1 dell'amministratore unico della società sicchè era “stato configurato Parte_3
appunto un rapporto di impresa familiare, di cui il è titolare, e la la CP_1 Per_1 coadiutrice” e dunque “l'addebito è stato emesso nei confronti del ricorrente, unico soggetto tenuto al versamento della contribuzione nei confronti di ”; tenuto dunque conto Persona_1 dell'esito dei richiamati accertamenti ispettivi e dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra e Per_1 Parte_2
per il periodo 1.1.2013 – 31.5.2016 risultava del tutto legittimo, al pari della riconfigurazione del rapporto in questione in termini di “coadiuvanza di titolare di impresa commerciale”.
Tanto dedotto, l' , richiesta ove ritenuta necessaria l'audizione degli ispettori e dei soggetti CP_2 conivolti nell'accertamento ispettivo, concludeva nel merito chiedendo alla Corte di “riformare la sentenza impugnata, accogliendo il presente appello e rigettando definitivamente la domanda principale ovvero confermare l'avviso di addebito opposto, condannando controparte alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite del doppio grado di giudizio. In subordine, respingere le domande tutte proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando definitivamente per l'effetto l'opposizione proposta da controparte, confermando conseguentemente l'impugnato avviso di addebito opposto, ribadendone l'esecutorietà, Pt_1 assolvendo così l' dalle domande tutte ex adverso proposte e condannando parte ricorrente al Pt_1 pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indicati nell'avviso medesimo, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
- in via subordinata, confermare
l'opposto avviso di addebito ovvero – in caso di revoca di questo ultimo ovvero di totale o parziale declaratoria di illegittimità di iscrizione alla GEST/COMM INPS della ricorrente –condannare controparte alla/nella minore e/o maggiore e/o altra e diversa accertanda somma che dovesse risultare dovuta dall'avversario- per i titoli e causali in premessa – nel corso del giudizio”; il tutto con vittoria di spese.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva resistendo all'avversa CP_1
impugnazione e deducendo, in particolare, che anche il precedente avviso di addebito, oggetto di opposizione da parte del nell'ambito del procedimento n. 2869/2019 R.G., era comunque CP_1 fondato sul verbale di accertamento del 13.03.2018 su cui risultava basato anche l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, sicchè anche il suddetto procedimento era teso nella sostanza a negare la pretesa contributiva dell' fondata sul verbale di cui sopra, come poteva Pt_1
3 evincersi dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo relativo al giudizio n. 2869/2019. In caso di accoglimento dell'appello principale dell' l'appellato riproponeva le doglianze già avanzate Pt_1
con il ricorso di primo grado spiegando per quanto di ragione appello incidentale e richiamando il ricorso introduttivo anche con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sulla quale non era intervenuta pronuncia esplicita da parte del tribunale ed alle stesse richieste istruttorie pure formulate nella precedente fase processuale, deducendo in ogni caso la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e . Parte_2 Persona_1
Concludeva chiedendo alla Corte di disattendere complessivamente la prospettazione e le richieste dell' con vittoria di spese. Pt_1
In corso di procedimento parte appellata deduceva l'intervenuta emissione della pronuncia n.
878/2022 del Tribunale di Salerno a definizione del procedimento n. 2869/2019.
Acquisita dalla Corte copia della suddetta pronuncia corredata dall'attestazione della mancata proposizione di impugnazione avverso la stessa, alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente rilevato come la sentenza di primo grado abbia accolto le ragioni dell'opponente, tenuto anche conto che il regolamento di spese del giudizio di primo grado non risulta oggetto di specifiche censure e contestazioni da parte del nel proprio atto di CP_1 costituzione nell'ambito del presente giudizio di impugnazione. In assenza di soccombenza cd. pratica del nel senso sopra riferito e rilevata altresì la mancata presenza nella sentenza di CP_1
primo grado di passaggi motivazionali che abbiano esplicitamente disatteso le deduzioni difensive dell'originario ricorrente, non appare condivisibile la qualificazione giuridica di appello incidentale attribuita alle deduzioni difensive con cui l'originario opponente ha reiterato le proprie obiezioni di carattere sostanziale nei confronti della pretesa azionata dall' rientrando ad avviso della Corte Pt_1 le predette nell'alveo della riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle eccezioni già sollevate nel precedente grado di giudizio e ritenute assorbite nell'ambito della valutazione finale fatta propria dal Tribunale.
Va altresì precisato, sempre in via preliminare e tenuto conto del concreto contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, come la contestazione formulata dal ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito qui impugnato riguardi anche profili sostanziali correlati alla prospettata infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' (cfr. pagg.
4-11 del ricorso introduttivo), sicchè non Pt_1 appare conferente il richiamo dell' alla disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. CP_2
Tanto chiarito, l'appello dell' va disatteso per quanto si dirà. Pt_1
4 Per chiarezza espositiva vanno evidenziati alcuni elementi di fatto emergenti dagli atti di causa e comunque non controversi tra le parti per quanto emerge dalle stesse prospettazioni difensive delle predette. Essi sono i seguenti: il presente avviso di addebito come anche quello relativo al procedimento n. 2869/2019 R.G. trovano il loro fondamento nel verbale di accertamento ispettivo del 13.3.2018; come sostanzialmente riconosciuto dallo stesso , tale verbale è stato Pt_1 CP_2
oggetto di contestazione da parte del quantunque in forma incidentale al fine di ottenere CP_1
l'annullamento del precedente avviso di addebito, nell'ambito dello stesso procedimento n.
2869/2019; per quanto dedotto nello stesso atto di impugnazione dell' , con il predetto CP_2 verbale del 13.3.2018 gli Ispettori di vigilanza dell' hanno ritenuto l'insussistenza di alcun CP_2
qualsiasi indice di subordinazione in relazione alle prestazioni effettuate da , coniuge Persona_1 dell'amministratore unico della società configurando dunque “un Parte_3 rapporto di impresa familiare, di cui il è titolare, e la la coadiutrice”, e da ciò CP_1 Per_1
era scaturito il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra e Per_1 Parte_2
per il periodo 1.1.2013 – 31.5.2016 e la sussunzione del rapporto in questione nella diversa fattispecie della “coadiuvanza di titolare di impresa commerciale”; tali accertamenti ispettivi rappresentano il presupposto logico-giuridico posto a base anche dell'avviso di addebito impugnato in questa sede dal CP_1
Tanto precisato, può condividersi in linea generale il richiamo dell'Istituto agli indirizzi giurisprudenziali secondo cui la decadenza fissata dall'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale, sicchè un eventuale vizio del titolo esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non anche la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., 23 febbraio 2016, n. 3486; Sez. VI, 23 marzo 2015, n. 5792; Sez. Lav., 19 gennaio 2015, n. 774, ma anche Sez. Lav., 26 novembre 2013, n. 26395, secondo cui, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda, nonché, in relazione ad analoga posizione dell' Sez. CP_3
Lav., 6 agosto 2012, n. 14149, secondo cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve
5 esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo).
Come recentemente rimarcato dalla stessa Suprema Corte (Cass. Sez.
6 - L, ord. n. 12025 del
07/05/2019), se è vero che, in base all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 99, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, è altrettanto vero che, ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi, conseguendo da ciò che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo del titolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' , valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a Controparte_4
decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), sicchè gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di CP_2
avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n.
774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395).
In termini del tutto analoghi si è espressa ancor più di recente Cassazione civile sez. lav.,
23/01/2020, n.1558, secondo cui l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione e la conseguente illegittimità della stessa non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", quantunque l'Ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui al titolo iscritto a ruolo.
Tanto precisato, va dato atto che nel corso del procedimento di impugnazione è intervenuta la sentenza del Tribunale di Salerno n. 878/2022 che ha definito il richiamato proc. n. 2869/2019 R.G. avente ad oggetto un'opposizione al precedente avviso di addebito n. 40020180009538388000, notificato il 29.5.2019 e del pari scaturente dal più volte menzonato verbale ispettivo del Pt_1
13.3.2018.
La predetta pronuncia n. 878/2002, resa tra le medesime parti ed acquisita nel corso del presente giudizio di impugnazione, ha annullato il citato avviso di addebito n. 40020180009538388000, condannando l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite. Pt_1
6 Per ragioni di chiarezza espositiva appare opportuno richiamare il passaggio centrale della ricostruzione logico-giuridica contenuto nella sentenza in questione.
“Il ricorso deve essere accolto nei confronti dell' per i motivi che di seguito si espongono. Pt_1
La Corte di Cassazione in tema di lavoro familiare, con una delle ultime decisioni in materia (Cass.
Civ. -Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535) rende quanto mai costante e consolidato l'orientamento che riconosce il lavoro tra familiari come effettivamente sussistente se ricorrono una serie di elementi oggettivi dai quali si desume tra le parti vi sia effettivamente un rapporto subordinato di lavoro.
In particolare, secondo la Suprema Corte, al di là della sussistenza di un grado di parentela come quello dei coniugi, tra il datore di lavoro ed il dipendente il rapporto di lavoro subordinato si deve considerare sussistente se ricorrono elementi come l'onerosità della prestazione (quindi il coniuge versa effettivamente lo stipendio mensile all'altro); la presenza costante del coniuge lavoratore sul luogo di lavoro;
il rispetto e l'osservanza dell'orario di lavoro dedotto nel contratto di lavoro;
l'avvalersi da parte del coniuge-datore di lavoro sistematicamente della prestazione lavorativa del coniuge-lavoratore.
Nei casi in cui questi elementi sono presenti è del tutto evidente che la presenza di un vincolo familiare come il matrimonio non vale ad escludere la sussistenza di un normale rapporto di lavoro che, al pari di tutti gli altri, è caratterizzato dallo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione.
Quindi la presunzione di gratuità del lavoro familiare può essere superata “fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12433/2015, ex multis), “non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5632/2006).
Gli elementi richiesti affinchè si possa qualificare subordinato il rapporto di lavoro intercorrente tra l'odierno ricorrente e la SI.ra si deducono anche dal verbale unico di accertamento Per_1
n. 2018001945 del 13.3.2018. Pt_1
Dal verbale si ricava che: in data 17.12.2010, aveva assunto alle proprie Parte_3
dipendenze la SI.ra quale contabile di concetto;
la stessa è divenuta coniuge di Persona_1
il 18/5/2011 (quindi successivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro CP_1
subordinato). Le attività della lavoratrice , come dalla stessa descritte sono inerenti ad una Per_1
prima contabilità e ad un primo controllo e provvisoria gestione documentale: fatture fornitori/utenze, redazione prima nota, annotazione lotti derrate alimentari per la relativa tracciabilità, verifica rispondenza delle effettive quantità consegnate con quanto elencato nelle
7 fatture accompagnatorie / bolle di accompagnamento, riscontri della merce con la documentazione fiscale accompagnatoria. Inoltre la SInora ha dichiarato che con cadenza Persona_1
mediamente settimanale si recava presso banche, uffici postali, consulenti. Le attività descritte erano svolte in orario di minor afflusso di clientela e - giusta dichiarazione della lavoratrice – in particolare dalle 18,00 alle 21,00, dal lunedì al sabato escluso il martedì, nonchè il venerdì dalle
10,00 alle 13,00 e il sabato dalle 11,00 alle 13,00. A pagina 2 del summenzionato verbale ispettivo si afferma testualmente “In riferimento alla posizione della SI.ra all'interno della società di Per_1
cui il coniuge è socio unico, si rilevano diversi elementi distintivi il carattere personale dell'apporto lavorativo fornito, l'improprio perdurare del rapporto di lavoro nell'originaria qualificazione di rapporto subordinato, per i conseguenti riflessi contributivi, con riferimento alle prestazioni lavorative rese a favore della SI.ra ; l'abitualità dell'apporto lavorativo Per_1 intendendosi per attività abituale un'attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti”.
La descrizione del rapporto di lavoro della SI.ra , così come esplicitata dagli ispettori, Per_1
conferma già la natura subordinata del rapporto stesso e non un rapporto di lavoro familiare di cui all'art. 230 bis c.c. Se effettivamente si fosse trattato di un rapporto di lavoro familiare di cui all'art. 230 bis nell'applicare la sua disciplina l' avrebbe dovuto invece previamente Pt_1
verificare la sussistenza dei suoi elementi caratterizzanti ovvero: la partecipazione del collaboratore agli utili, agli acquisti ed agli incrementi in proporzione del lavoro prestato;
la presentazione da parte del titolare del rendiconto annuale, la compartecipazione alla gestione sociale, la distribuzione periodica degli utili, la consegna al partecipante della dichiarazione annuale dei redditi, la specificazione nelle buste paga della attribuzione degli utili ed incrementi,
l'avvenuto adempimento, anche per quanto a suo carico, alle disposizioni fiscali relative alla impresa familiare.
Infatti la lavoratrice era inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale;
il vincolo della subordinazione è evincibile dalla necessità di giustificare le assenze e da ultimo dal verbale di conciliazione sottoscritto dalla società, assenza di rischio in capo alla lavoratrice ed effettività delle retribuzioni corrisposte con regolarità […]”.
La pronuncia di cui sopra, pubblicata il 17.5.2022, non risulta oggetto di impugnazione, come emerge dall'attestazione della Cancelleria della presente Corte emessa sulla base delle risultanze del sistema operativo telematico del 16.10.2024.
Va affermata la ritualità dell'acquisizione in atti della predetta pronuncia n. 878/2022, intervenuta nel corso del presente procedimento di impugnazione.
8 Come noto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, al pari del giudicato interno, in ogni stato e grado del giudizio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802;
Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015;
Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Come precisato in particolare da Cassazione civile sez. lav.,
06/12/1999, n.13640, anche nel rito del lavoro il giudicato cosiddetto esterno, ove intervenga nel corso del giudizio di primo grado, può essere eccepito fino all'udienza di discussione della causa non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 416 c.p.c. e può essere eccepito altresì nel giudizio di secondo grado ove intervenga nel corso di tale giudizio non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c., e tale principio, indubbiamente razionale, si spiega considerando che la parte non può di certo sollevare una eccezione - anche sostanziale di merito o in senso proprio - quando non si è ancora verificato il presupposto di fatto o di diritto su cui la eccezione stessa può essere fondata, sicchè, una volta che tale presupposto si verifichi nel corso del giudizio, è ovvio che, proprio a causa dello ius superveniens, la parte interessata deve essere posta in condizione di esercitare compiutamente tutti i suoi diritti, quindi anche quello di dedurre la formazione del giudicato sul rapporto controverso in relazione ad un diverso giudizio (Cass.
6.6.1995, n. 6337).
Quanto poi alla rilevabilità del giudicato esterno anche in corso di procedimento, va qui dato atto del contenuto di recenti decisioni della Suprema Corte proprio con riferimento a tale aspetto.
Cassazione civile sez. lav. 19.12.2014 n. 26946 ha invero precisato che persino nel giudizio di legittimità l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella dei giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, tant'è che la produzione dei relativi documenti non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato e comprovanti dunque la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attenendo oltretutto gli stessi ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione.
In termini analoghi si è espressa Cassazione civile sez. III 28.7.2014 n. 17069, secondo cui l'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto, di tal che il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito.
9 Sulla stessa linea anche Cassazione civile sez. lav. 17.3.2014 n. 6102, secondo cui in materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, anche dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio.
Come precisato poi da Cass. civ. Sez. II, 9.7.2004, n. 12739, con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali in senso logico l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima. In termini analoghi si è espressa anche Cass. civ. Sez.
III, 3.3.2004, n. 4352, secondo cui allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse (od ulteriori n.d.e.) da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo.
In sostanza, come precisato da Cass. civ. Sez. lavoro, 17.6.2003, n. 9685, il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. -che, in quanto riflesso di quello formale ex art. 324 c.p.c. fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti
(c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, di tal che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo.
Tenuto conto di ciò, le statuizioni contenute nella pronunzia n. 878/2022 ed il relativo iter logico- giuridico adottato nell'occasione dal Tribunale anche all'esito della disamina complessiva del verbale di accertamento del 13.3.2018 non possono che riverberare i loro effetti anche in relazione all'accertamento oggetto del presente giudizio ed individuato nei termini sopra riferiti, atteso che
10 anche l'avviso di addebito opposto in questa sede trova il suo fondamento nel medesimo verbale di accertamento di cui sopra, già oggetto di indagine ad opera della suddetta sentenza n. 878/2022.
Per completezza espositiva va comunque condivisa la prospettazione difensiva di parte appellata circa la non conferenza del riferimento dell' al rapporto di coniugio tra la ed il CP_2 Per_1
amministratore unico della società atteso che quest'ultima è una società a CP_1 Parte_3 responsabilità limitata ed in quanto tale non può assumere i caratteri dell'impresa familiare, non essendo rinvenibile alcun vincolo coniugale, di parentela o di affinità tra la società e chi presta l'attività lavorativa nell'impresa, dovendosi piuttosto prendersi atto che allorquando la prestazione di lavoro del familiare è resa nell'ambito dell'attività svolta da una società di capitali, il datore di lavoro è quest'ultima e non il suo amministratore.
Va poi osservato che, come rimarcato da Cass. n. 23676/2014, risulta inapplicabile l'art. 230 bis cod. civ. all'impresa societaria per effetto della incompatibilità dell'impresa familiare con la disciplina della società, dovendosi altresì rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato la natura residuale dell'istituto dell'impresa familiare rispetto ad ogni altro tipo di rapporto negoziale configurabile, come si evince peraltro dall'art. 230 bis cod. civ. "salvo che sia configurabile un diverso rapporto”, sicchè nei casi in cui sussiste un rapporto negoziale tipizzato, quale quello di lavoro subordinato emergente dal contenuto della sentenza n. 878/2022 anche all'esito della complessiva analisi dello stesso verbale di accertamento ispettivo del 13.3.2018, la disciplina sussidiaria dell'impresa familiare deve intendersi come recessiva, nel sistema di tutele, qualora non serva a colmare un vuoto normativo nel caso di specie insussistente proprio alla luce degli elementi sopra richiamati.
Principi del tutto sovrapponibili a quanto fin qui esposto sono stati recentemente affermati anche da
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n. 11533, secondo cui l'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicchè mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione, confinando in tal modo in un'area limitata il lavoro gratuito.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni che precedono, la sentenza di primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore deduzione ed eccezione di entrambe le parti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
11 definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 22.4.2021 da in Pt_1
persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Salerno n. 490/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'istituto appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese CP_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore della parte appellata per dichiarato anticipo;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31.3.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO ConSIliere
dr. Arturo PIZZELLA ConSIliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs.
n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 257 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pt_1
Francesco Bove, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, 38 presso l'ufficio legale dell'Istituto;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Lorenzo Ioele e Paolo CP_1
Ioele, con domicilio eletto in Salerno via Eugenio Caterina n. 6;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 490/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 11.02.2020 adiva il Tribunale di Salerno, Sezione CP_1
Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 400 2019 00090537 61 000, notificatogli dall' in Pt_1 data 13.01.2020 e mediante il quale veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 15.454,49 per omesso versamento di contributi previdenziali e relative sanzioni richiesto sulla base del verbale ispettivo dell'Istituto del 13.3.2018, chiedendo l'annullamento del predetto avviso e la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_2
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistente, contestando la fondatezza CP_2
della domanda del e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. CP_1
Sulla documentazione in atti il Giudice adito, con sentenza n. 490/2021 pubblicata il 9.3.2021 e qui impugnata, accoglieva il ricorso del ed annullava l'atto impugnato dal predetto, CP_1
compensando le spese di lite tra le parti.
Il primo Giudice, rilevato che l'avviso di addebito impugnato scaturiva dal verbale di accertamento dell' del 13.03.2018 e che le risultanze dello stesso risultavano contestate da parte ricorrente Pt_1 nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2869/19 R.G. ancora pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno, riteneva che il predetto avviso si fosse formato in violazione dell'art. 24, 3° comma, del
D.Lgs. n. 46/1999, in quanto l' avrebbe dovuto attendere un provvedimento esecutivo del Pt_1
giudice, essendo pendente la relativa impugnazione.
Con atto di appello depositato il 22.4.2021 l' censurava la sentenza di primo grado Pt_1 sostenendone l'erroneità in quanto a suo dire: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'eccezione formulata dal ricorrente, afferente la pretesa violazione dell'art. 24, 3° comma, del
D.Lgs. n. 46/99 non riguardava il merito della pretesa creditoria ma atteneva al procedimento di formazione del titolo esecutivo opposto, sicchè avrebbe dovuto essere sollevata entro i termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c. laddove invece nel caso di specie l'avviso di addebito opposto era stato notificato il 13.1.2020 mentre il ricorso introduttivo risultava essere stato depositato solo in data 11.2.2020; in ogni caso nel procedimento n. 2869/2019 R.G. non era stato impugnato, se non incidentalmente, il verbale ispettivo del 13.3.2018, bensì l'avviso di addebito Pt_1
n.40020180009538388000 notificato il 29.5.2019, sicchè risultava inapplicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art.24 del D.Lgs.n.46/99, che contempla la diversa ipotesi nella quale la parte interessata abbia impugnato in via diretta, chiedendone l'annullamento, l'accertamento ispettivo presupposto;
come precisato poi dalla giurisprudenza di legittimità, la decadenza fissata dall'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 era processuale e non sostanziale, sicchè un eventuale vizio del titolo di pagamento o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comportava soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi in executivis del predetto titolo ma non comportava per lo stesso la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento del credito vantato;
nel merito, poi, risultava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, “atteso che l'obbligazione per cui è causa trae origine da un verbale ispettivo n.2018001945 del 13.3.2018, che lo riguarda personalmente, e che trae origine dal verbale n.2016002041/DDL del 12.3.2018 a carico della società di cui egli è Parte_2 socio unico ed amministratore”, e, trattandosi di “contribuzione relativa alla posizione del suo coniuge coadiuvante, è evidente che l'AVA opposto è correttamente indirizzato all'effettivo soggetto
2 passivo dell'obbligazione, che non è la società”; con il verbale unico di accertamento n. Pt_1
2018001945 del 13.3.18, integralmente richiamato e da intendersi quale “parte integrante” della memoria di costituzione, gli Ispettori di vigilanza dell'Istituto avevano accertato l'insussistenza di qualsiasi indice di subordinazione in relazione alle prestazioni effettuate da , coniuge Persona_1 dell'amministratore unico della società sicchè era “stato configurato Parte_3
appunto un rapporto di impresa familiare, di cui il è titolare, e la la CP_1 Per_1 coadiutrice” e dunque “l'addebito è stato emesso nei confronti del ricorrente, unico soggetto tenuto al versamento della contribuzione nei confronti di ”; tenuto dunque conto Persona_1 dell'esito dei richiamati accertamenti ispettivi e dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra e Per_1 Parte_2
per il periodo 1.1.2013 – 31.5.2016 risultava del tutto legittimo, al pari della riconfigurazione del rapporto in questione in termini di “coadiuvanza di titolare di impresa commerciale”.
Tanto dedotto, l' , richiesta ove ritenuta necessaria l'audizione degli ispettori e dei soggetti CP_2 conivolti nell'accertamento ispettivo, concludeva nel merito chiedendo alla Corte di “riformare la sentenza impugnata, accogliendo il presente appello e rigettando definitivamente la domanda principale ovvero confermare l'avviso di addebito opposto, condannando controparte alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite del doppio grado di giudizio. In subordine, respingere le domande tutte proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando definitivamente per l'effetto l'opposizione proposta da controparte, confermando conseguentemente l'impugnato avviso di addebito opposto, ribadendone l'esecutorietà, Pt_1 assolvendo così l' dalle domande tutte ex adverso proposte e condannando parte ricorrente al Pt_1 pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indicati nell'avviso medesimo, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
- in via subordinata, confermare
l'opposto avviso di addebito ovvero – in caso di revoca di questo ultimo ovvero di totale o parziale declaratoria di illegittimità di iscrizione alla GEST/COMM INPS della ricorrente –condannare controparte alla/nella minore e/o maggiore e/o altra e diversa accertanda somma che dovesse risultare dovuta dall'avversario- per i titoli e causali in premessa – nel corso del giudizio”; il tutto con vittoria di spese.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva resistendo all'avversa CP_1
impugnazione e deducendo, in particolare, che anche il precedente avviso di addebito, oggetto di opposizione da parte del nell'ambito del procedimento n. 2869/2019 R.G., era comunque CP_1 fondato sul verbale di accertamento del 13.03.2018 su cui risultava basato anche l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, sicchè anche il suddetto procedimento era teso nella sostanza a negare la pretesa contributiva dell' fondata sul verbale di cui sopra, come poteva Pt_1
3 evincersi dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo relativo al giudizio n. 2869/2019. In caso di accoglimento dell'appello principale dell' l'appellato riproponeva le doglianze già avanzate Pt_1
con il ricorso di primo grado spiegando per quanto di ragione appello incidentale e richiamando il ricorso introduttivo anche con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sulla quale non era intervenuta pronuncia esplicita da parte del tribunale ed alle stesse richieste istruttorie pure formulate nella precedente fase processuale, deducendo in ogni caso la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e . Parte_2 Persona_1
Concludeva chiedendo alla Corte di disattendere complessivamente la prospettazione e le richieste dell' con vittoria di spese. Pt_1
In corso di procedimento parte appellata deduceva l'intervenuta emissione della pronuncia n.
878/2022 del Tribunale di Salerno a definizione del procedimento n. 2869/2019.
Acquisita dalla Corte copia della suddetta pronuncia corredata dall'attestazione della mancata proposizione di impugnazione avverso la stessa, alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente rilevato come la sentenza di primo grado abbia accolto le ragioni dell'opponente, tenuto anche conto che il regolamento di spese del giudizio di primo grado non risulta oggetto di specifiche censure e contestazioni da parte del nel proprio atto di CP_1 costituzione nell'ambito del presente giudizio di impugnazione. In assenza di soccombenza cd. pratica del nel senso sopra riferito e rilevata altresì la mancata presenza nella sentenza di CP_1
primo grado di passaggi motivazionali che abbiano esplicitamente disatteso le deduzioni difensive dell'originario ricorrente, non appare condivisibile la qualificazione giuridica di appello incidentale attribuita alle deduzioni difensive con cui l'originario opponente ha reiterato le proprie obiezioni di carattere sostanziale nei confronti della pretesa azionata dall' rientrando ad avviso della Corte Pt_1 le predette nell'alveo della riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle eccezioni già sollevate nel precedente grado di giudizio e ritenute assorbite nell'ambito della valutazione finale fatta propria dal Tribunale.
Va altresì precisato, sempre in via preliminare e tenuto conto del concreto contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, come la contestazione formulata dal ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito qui impugnato riguardi anche profili sostanziali correlati alla prospettata infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' (cfr. pagg.
4-11 del ricorso introduttivo), sicchè non Pt_1 appare conferente il richiamo dell' alla disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. CP_2
Tanto chiarito, l'appello dell' va disatteso per quanto si dirà. Pt_1
4 Per chiarezza espositiva vanno evidenziati alcuni elementi di fatto emergenti dagli atti di causa e comunque non controversi tra le parti per quanto emerge dalle stesse prospettazioni difensive delle predette. Essi sono i seguenti: il presente avviso di addebito come anche quello relativo al procedimento n. 2869/2019 R.G. trovano il loro fondamento nel verbale di accertamento ispettivo del 13.3.2018; come sostanzialmente riconosciuto dallo stesso , tale verbale è stato Pt_1 CP_2
oggetto di contestazione da parte del quantunque in forma incidentale al fine di ottenere CP_1
l'annullamento del precedente avviso di addebito, nell'ambito dello stesso procedimento n.
2869/2019; per quanto dedotto nello stesso atto di impugnazione dell' , con il predetto CP_2 verbale del 13.3.2018 gli Ispettori di vigilanza dell' hanno ritenuto l'insussistenza di alcun CP_2
qualsiasi indice di subordinazione in relazione alle prestazioni effettuate da , coniuge Persona_1 dell'amministratore unico della società configurando dunque “un Parte_3 rapporto di impresa familiare, di cui il è titolare, e la la coadiutrice”, e da ciò CP_1 Per_1
era scaturito il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra e Per_1 Parte_2
per il periodo 1.1.2013 – 31.5.2016 e la sussunzione del rapporto in questione nella diversa fattispecie della “coadiuvanza di titolare di impresa commerciale”; tali accertamenti ispettivi rappresentano il presupposto logico-giuridico posto a base anche dell'avviso di addebito impugnato in questa sede dal CP_1
Tanto precisato, può condividersi in linea generale il richiamo dell'Istituto agli indirizzi giurisprudenziali secondo cui la decadenza fissata dall'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale, sicchè un eventuale vizio del titolo esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non anche la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., 23 febbraio 2016, n. 3486; Sez. VI, 23 marzo 2015, n. 5792; Sez. Lav., 19 gennaio 2015, n. 774, ma anche Sez. Lav., 26 novembre 2013, n. 26395, secondo cui, in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda, nonché, in relazione ad analoga posizione dell' Sez. CP_3
Lav., 6 agosto 2012, n. 14149, secondo cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve
5 esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo).
Come recentemente rimarcato dalla stessa Suprema Corte (Cass. Sez.
6 - L, ord. n. 12025 del
07/05/2019), se è vero che, in base all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 99, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, è altrettanto vero che, ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi, conseguendo da ciò che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo del titolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' , valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a Controparte_4
decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), sicchè gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di CP_2
avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n.
774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395).
In termini del tutto analoghi si è espressa ancor più di recente Cassazione civile sez. lav.,
23/01/2020, n.1558, secondo cui l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione e la conseguente illegittimità della stessa non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", quantunque l'Ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui al titolo iscritto a ruolo.
Tanto precisato, va dato atto che nel corso del procedimento di impugnazione è intervenuta la sentenza del Tribunale di Salerno n. 878/2022 che ha definito il richiamato proc. n. 2869/2019 R.G. avente ad oggetto un'opposizione al precedente avviso di addebito n. 40020180009538388000, notificato il 29.5.2019 e del pari scaturente dal più volte menzonato verbale ispettivo del Pt_1
13.3.2018.
La predetta pronuncia n. 878/2002, resa tra le medesime parti ed acquisita nel corso del presente giudizio di impugnazione, ha annullato il citato avviso di addebito n. 40020180009538388000, condannando l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite. Pt_1
6 Per ragioni di chiarezza espositiva appare opportuno richiamare il passaggio centrale della ricostruzione logico-giuridica contenuto nella sentenza in questione.
“Il ricorso deve essere accolto nei confronti dell' per i motivi che di seguito si espongono. Pt_1
La Corte di Cassazione in tema di lavoro familiare, con una delle ultime decisioni in materia (Cass.
Civ. -Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535) rende quanto mai costante e consolidato l'orientamento che riconosce il lavoro tra familiari come effettivamente sussistente se ricorrono una serie di elementi oggettivi dai quali si desume tra le parti vi sia effettivamente un rapporto subordinato di lavoro.
In particolare, secondo la Suprema Corte, al di là della sussistenza di un grado di parentela come quello dei coniugi, tra il datore di lavoro ed il dipendente il rapporto di lavoro subordinato si deve considerare sussistente se ricorrono elementi come l'onerosità della prestazione (quindi il coniuge versa effettivamente lo stipendio mensile all'altro); la presenza costante del coniuge lavoratore sul luogo di lavoro;
il rispetto e l'osservanza dell'orario di lavoro dedotto nel contratto di lavoro;
l'avvalersi da parte del coniuge-datore di lavoro sistematicamente della prestazione lavorativa del coniuge-lavoratore.
Nei casi in cui questi elementi sono presenti è del tutto evidente che la presenza di un vincolo familiare come il matrimonio non vale ad escludere la sussistenza di un normale rapporto di lavoro che, al pari di tutti gli altri, è caratterizzato dallo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione.
Quindi la presunzione di gratuità del lavoro familiare può essere superata “fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12433/2015, ex multis), “non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5632/2006).
Gli elementi richiesti affinchè si possa qualificare subordinato il rapporto di lavoro intercorrente tra l'odierno ricorrente e la SI.ra si deducono anche dal verbale unico di accertamento Per_1
n. 2018001945 del 13.3.2018. Pt_1
Dal verbale si ricava che: in data 17.12.2010, aveva assunto alle proprie Parte_3
dipendenze la SI.ra quale contabile di concetto;
la stessa è divenuta coniuge di Persona_1
il 18/5/2011 (quindi successivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro CP_1
subordinato). Le attività della lavoratrice , come dalla stessa descritte sono inerenti ad una Per_1
prima contabilità e ad un primo controllo e provvisoria gestione documentale: fatture fornitori/utenze, redazione prima nota, annotazione lotti derrate alimentari per la relativa tracciabilità, verifica rispondenza delle effettive quantità consegnate con quanto elencato nelle
7 fatture accompagnatorie / bolle di accompagnamento, riscontri della merce con la documentazione fiscale accompagnatoria. Inoltre la SInora ha dichiarato che con cadenza Persona_1
mediamente settimanale si recava presso banche, uffici postali, consulenti. Le attività descritte erano svolte in orario di minor afflusso di clientela e - giusta dichiarazione della lavoratrice – in particolare dalle 18,00 alle 21,00, dal lunedì al sabato escluso il martedì, nonchè il venerdì dalle
10,00 alle 13,00 e il sabato dalle 11,00 alle 13,00. A pagina 2 del summenzionato verbale ispettivo si afferma testualmente “In riferimento alla posizione della SI.ra all'interno della società di Per_1
cui il coniuge è socio unico, si rilevano diversi elementi distintivi il carattere personale dell'apporto lavorativo fornito, l'improprio perdurare del rapporto di lavoro nell'originaria qualificazione di rapporto subordinato, per i conseguenti riflessi contributivi, con riferimento alle prestazioni lavorative rese a favore della SI.ra ; l'abitualità dell'apporto lavorativo Per_1 intendendosi per attività abituale un'attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti”.
La descrizione del rapporto di lavoro della SI.ra , così come esplicitata dagli ispettori, Per_1
conferma già la natura subordinata del rapporto stesso e non un rapporto di lavoro familiare di cui all'art. 230 bis c.c. Se effettivamente si fosse trattato di un rapporto di lavoro familiare di cui all'art. 230 bis nell'applicare la sua disciplina l' avrebbe dovuto invece previamente Pt_1
verificare la sussistenza dei suoi elementi caratterizzanti ovvero: la partecipazione del collaboratore agli utili, agli acquisti ed agli incrementi in proporzione del lavoro prestato;
la presentazione da parte del titolare del rendiconto annuale, la compartecipazione alla gestione sociale, la distribuzione periodica degli utili, la consegna al partecipante della dichiarazione annuale dei redditi, la specificazione nelle buste paga della attribuzione degli utili ed incrementi,
l'avvenuto adempimento, anche per quanto a suo carico, alle disposizioni fiscali relative alla impresa familiare.
Infatti la lavoratrice era inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale;
il vincolo della subordinazione è evincibile dalla necessità di giustificare le assenze e da ultimo dal verbale di conciliazione sottoscritto dalla società, assenza di rischio in capo alla lavoratrice ed effettività delle retribuzioni corrisposte con regolarità […]”.
La pronuncia di cui sopra, pubblicata il 17.5.2022, non risulta oggetto di impugnazione, come emerge dall'attestazione della Cancelleria della presente Corte emessa sulla base delle risultanze del sistema operativo telematico del 16.10.2024.
Va affermata la ritualità dell'acquisizione in atti della predetta pronuncia n. 878/2022, intervenuta nel corso del presente procedimento di impugnazione.
8 Come noto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, al pari del giudicato interno, in ogni stato e grado del giudizio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802;
Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015;
Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Come precisato in particolare da Cassazione civile sez. lav.,
06/12/1999, n.13640, anche nel rito del lavoro il giudicato cosiddetto esterno, ove intervenga nel corso del giudizio di primo grado, può essere eccepito fino all'udienza di discussione della causa non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 416 c.p.c. e può essere eccepito altresì nel giudizio di secondo grado ove intervenga nel corso di tale giudizio non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c., e tale principio, indubbiamente razionale, si spiega considerando che la parte non può di certo sollevare una eccezione - anche sostanziale di merito o in senso proprio - quando non si è ancora verificato il presupposto di fatto o di diritto su cui la eccezione stessa può essere fondata, sicchè, una volta che tale presupposto si verifichi nel corso del giudizio, è ovvio che, proprio a causa dello ius superveniens, la parte interessata deve essere posta in condizione di esercitare compiutamente tutti i suoi diritti, quindi anche quello di dedurre la formazione del giudicato sul rapporto controverso in relazione ad un diverso giudizio (Cass.
6.6.1995, n. 6337).
Quanto poi alla rilevabilità del giudicato esterno anche in corso di procedimento, va qui dato atto del contenuto di recenti decisioni della Suprema Corte proprio con riferimento a tale aspetto.
Cassazione civile sez. lav. 19.12.2014 n. 26946 ha invero precisato che persino nel giudizio di legittimità l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella dei giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, tant'è che la produzione dei relativi documenti non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato e comprovanti dunque la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attenendo oltretutto gli stessi ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione.
In termini analoghi si è espressa Cassazione civile sez. III 28.7.2014 n. 17069, secondo cui l'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto, di tal che il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito.
9 Sulla stessa linea anche Cassazione civile sez. lav. 17.3.2014 n. 6102, secondo cui in materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, anche dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio.
Come precisato poi da Cass. civ. Sez. II, 9.7.2004, n. 12739, con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali in senso logico l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima. In termini analoghi si è espressa anche Cass. civ. Sez.
III, 3.3.2004, n. 4352, secondo cui allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse (od ulteriori n.d.e.) da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo.
In sostanza, come precisato da Cass. civ. Sez. lavoro, 17.6.2003, n. 9685, il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. -che, in quanto riflesso di quello formale ex art. 324 c.p.c. fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti
(c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, di tal che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo.
Tenuto conto di ciò, le statuizioni contenute nella pronunzia n. 878/2022 ed il relativo iter logico- giuridico adottato nell'occasione dal Tribunale anche all'esito della disamina complessiva del verbale di accertamento del 13.3.2018 non possono che riverberare i loro effetti anche in relazione all'accertamento oggetto del presente giudizio ed individuato nei termini sopra riferiti, atteso che
10 anche l'avviso di addebito opposto in questa sede trova il suo fondamento nel medesimo verbale di accertamento di cui sopra, già oggetto di indagine ad opera della suddetta sentenza n. 878/2022.
Per completezza espositiva va comunque condivisa la prospettazione difensiva di parte appellata circa la non conferenza del riferimento dell' al rapporto di coniugio tra la ed il CP_2 Per_1
amministratore unico della società atteso che quest'ultima è una società a CP_1 Parte_3 responsabilità limitata ed in quanto tale non può assumere i caratteri dell'impresa familiare, non essendo rinvenibile alcun vincolo coniugale, di parentela o di affinità tra la società e chi presta l'attività lavorativa nell'impresa, dovendosi piuttosto prendersi atto che allorquando la prestazione di lavoro del familiare è resa nell'ambito dell'attività svolta da una società di capitali, il datore di lavoro è quest'ultima e non il suo amministratore.
Va poi osservato che, come rimarcato da Cass. n. 23676/2014, risulta inapplicabile l'art. 230 bis cod. civ. all'impresa societaria per effetto della incompatibilità dell'impresa familiare con la disciplina della società, dovendosi altresì rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato la natura residuale dell'istituto dell'impresa familiare rispetto ad ogni altro tipo di rapporto negoziale configurabile, come si evince peraltro dall'art. 230 bis cod. civ. "salvo che sia configurabile un diverso rapporto”, sicchè nei casi in cui sussiste un rapporto negoziale tipizzato, quale quello di lavoro subordinato emergente dal contenuto della sentenza n. 878/2022 anche all'esito della complessiva analisi dello stesso verbale di accertamento ispettivo del 13.3.2018, la disciplina sussidiaria dell'impresa familiare deve intendersi come recessiva, nel sistema di tutele, qualora non serva a colmare un vuoto normativo nel caso di specie insussistente proprio alla luce degli elementi sopra richiamati.
Principi del tutto sovrapponibili a quanto fin qui esposto sono stati recentemente affermati anche da
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n. 11533, secondo cui l'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicchè mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione, confinando in tal modo in un'area limitata il lavoro gratuito.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni che precedono, la sentenza di primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore deduzione ed eccezione di entrambe le parti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
11 definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 22.4.2021 da in Pt_1
persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Salerno n. 490/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'istituto appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese CP_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore della parte appellata per dichiarato anticipo;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31.3.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
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