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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8146 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RG 26980 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26980 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
TRA
, nato il [...] in [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE STEFANO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. HASSON MARIANNA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione personale e scioglimento di matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22/12/2023 le parti, e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NA (NA) il 29.09.2007 (atto n. 200,
P. II, S. A, sez. U, anno 2007), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
1 Aggiungevano che dall'unione tra le parti era nata una figlia: , il 21.08.2009. Per_1
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 16.09.2025
Le parti, all'udienza cartolare del 16.09.2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, così come emendate a seguito dell'invito del Presidente a rimodulare l'importo posto a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia minore;
dichiaravano infatti che le condizioni, così come concordate e modificate, avevano superato il banco di prova, non registrandosi alcuna criticità nella relazione con la figlia e nella gestione della bigenitorialità.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 10423/24 pubblicata in data
03.12.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi, pertanto, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (07.11.2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione ai ricorrenti a continuare a vivere nelle attuali reciproche residenze;
b) dichiarare che i Sigg. e rinunciano reciprocamente ad Parte_1 Controparte_1 ogni richiesta di mantenimento personale che hanno già regolato precedentemente ogni pendenza di carattere economico;
c) dichiarare che la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali esercite-ranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordina-ria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
d) la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, tuttavia i Per_1 ricorrenti si rendono disponibili anche ad una collocazione paritetica in considerazione dell'età della figlia, che potrà liberamente prevedere dove pernottare, in base alla sua volontà e alle esigenze e agli impegni di quest'ultima sia scolastici, che extrascolastici;
2 e) prevedere, pur concordando i ricorrenti che la volontà della figlia in merito alla Per_1 cadenza degli incontri con il padre è del tutto prevalente ed al solo fine di evitare future contestazioni, che le visite avvengano con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana (preferibilmente martedì
e giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, due fine settimana al mese alternati con inizio dalla fine delle attività didattiche sabato e fino alle ore 21,00 della domenica, nonché per le altre due settimane nei giorni di sabato e domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00; durante le festività natalizie e pasquali, la figlia sarà con entrambi i genitori a periodi alternati e con modalità da Per_1 concordarsi;
durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, Per_1 anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
la figlia trascorrerà anche con il Sig. la festa del papà, l'onomastico del padre e il suo compleanno;
Pt_1
f) prevedere in complessivi € 150,00 mensili il contributo a carico del Sig. Parte_1 per il mantenimento della figlia da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1 bonifico o vaglia postale o contanti, con indicizzazione annuale ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della sentenza, oltre il 50% per le spese straordinarie, da disciplinarsi secondo il protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale di NA e COA di NA;
g) le parti espressamente concordano, ed il sig. espressamente acconsente, che Pt_1
l'assegno unico per la figlia minore venga percepito dalla sig.ra nella misura del Per_1 CP_1
100%, impegnandosi a fornire ogni documentazione e adempimento che dovesse rendersi necessario
a tale fine e rinunciando sin da ora alla relativa domanda;
h) Le parti concordano ed espressamente pattuiscono che il presente accordo abbia decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso”.
A seguito dei rilievi del PM, le parti hanno modificato l'accordo alla lett. f), elevando il contributo previsto a titolo di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia minore in
€ 205,00 e prevedendo che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra , per CP_1 un ammontare complessivo di € 300,00; a seguito di tale modifica il PM esprimeva parere favorevole.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori della minore, senza necessità ex art 473-bis.4, co. 3, cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento
3 dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152-septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti , nato il [...] e Parte_1
, nata il 18/03/1979, a [...] il [...] (atto n. 200, Controparte_1 parte II, Serie A sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili. Così deciso in NA in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Presidente rel. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26980 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
TRA
, nato il [...] in [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE STEFANO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. HASSON MARIANNA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione personale e scioglimento di matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22/12/2023 le parti, e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NA (NA) il 29.09.2007 (atto n. 200,
P. II, S. A, sez. U, anno 2007), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
1 Aggiungevano che dall'unione tra le parti era nata una figlia: , il 21.08.2009. Per_1
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 16.09.2025
Le parti, all'udienza cartolare del 16.09.2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, così come emendate a seguito dell'invito del Presidente a rimodulare l'importo posto a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia minore;
dichiaravano infatti che le condizioni, così come concordate e modificate, avevano superato il banco di prova, non registrandosi alcuna criticità nella relazione con la figlia e nella gestione della bigenitorialità.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 10423/24 pubblicata in data
03.12.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi, pertanto, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (07.11.2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione ai ricorrenti a continuare a vivere nelle attuali reciproche residenze;
b) dichiarare che i Sigg. e rinunciano reciprocamente ad Parte_1 Controparte_1 ogni richiesta di mantenimento personale che hanno già regolato precedentemente ogni pendenza di carattere economico;
c) dichiarare che la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali esercite-ranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordina-ria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
d) la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, tuttavia i Per_1 ricorrenti si rendono disponibili anche ad una collocazione paritetica in considerazione dell'età della figlia, che potrà liberamente prevedere dove pernottare, in base alla sua volontà e alle esigenze e agli impegni di quest'ultima sia scolastici, che extrascolastici;
2 e) prevedere, pur concordando i ricorrenti che la volontà della figlia in merito alla Per_1 cadenza degli incontri con il padre è del tutto prevalente ed al solo fine di evitare future contestazioni, che le visite avvengano con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana (preferibilmente martedì
e giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, due fine settimana al mese alternati con inizio dalla fine delle attività didattiche sabato e fino alle ore 21,00 della domenica, nonché per le altre due settimane nei giorni di sabato e domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00; durante le festività natalizie e pasquali, la figlia sarà con entrambi i genitori a periodi alternati e con modalità da Per_1 concordarsi;
durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, Per_1 anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
la figlia trascorrerà anche con il Sig. la festa del papà, l'onomastico del padre e il suo compleanno;
Pt_1
f) prevedere in complessivi € 150,00 mensili il contributo a carico del Sig. Parte_1 per il mantenimento della figlia da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1 bonifico o vaglia postale o contanti, con indicizzazione annuale ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della sentenza, oltre il 50% per le spese straordinarie, da disciplinarsi secondo il protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale di NA e COA di NA;
g) le parti espressamente concordano, ed il sig. espressamente acconsente, che Pt_1
l'assegno unico per la figlia minore venga percepito dalla sig.ra nella misura del Per_1 CP_1
100%, impegnandosi a fornire ogni documentazione e adempimento che dovesse rendersi necessario
a tale fine e rinunciando sin da ora alla relativa domanda;
h) Le parti concordano ed espressamente pattuiscono che il presente accordo abbia decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso”.
A seguito dei rilievi del PM, le parti hanno modificato l'accordo alla lett. f), elevando il contributo previsto a titolo di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia minore in
€ 205,00 e prevedendo che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra , per CP_1 un ammontare complessivo di € 300,00; a seguito di tale modifica il PM esprimeva parere favorevole.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori della minore, senza necessità ex art 473-bis.4, co. 3, cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento
3 dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152-septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti , nato il [...] e Parte_1
, nata il 18/03/1979, a [...] il [...] (atto n. 200, Controparte_1 parte II, Serie A sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili. Così deciso in NA in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Presidente rel. Raffaele Sdino
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