Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5925/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5925/2017 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
C.A. ANGRISANI 18 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. PEPE EMILIA
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. ADILETTA ANDREA ( VIA MARIANO ORZA 17 C.F._3
SARNO; dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I vizi afferenti la convocazione dell'attore vanno ricondotti alla categoria dell'annullabilità.
Ora, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
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Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324
c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C.
6735/20).
Sul punto, peraltro, si deve evidenziare come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia altresì chiarito che, in tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. , è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il CP_1
dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. (C.C. 23396/17).
In altri termini, a carico del ed ai fini della prova del rispetto del termine ex art. CP_1
66 disp. att. c.c., risulta sufficiente la dimostrazione che la raccomandata inviata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c., e che, in caso di mancata consegna, sia stato rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata dal si evince che CP_1 la raccomandata è stata inviata il 6.7.2017 e che in data 10.7.2017 è stato rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
Pertanto, deve ritenersi che la raccomandata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario in tale data (10.7.2017), con conseguente rispetto del termine di 5 giorni prima dell'adunanza in prima convocazione del 16.7.2017.
Inammissibile è il motivo di impugnazione di cui al punto f) dell'atto introduttivo per difetto di legittimazione a sollevare la relativa eccezione.
Pagina 2 di 4 La Suprema Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che: "In tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto."(Cass. Civ., Sez. II,
25/01/2016, n.1234).
Pertanto, trattandosi di invalidità relativa, l'unico legittimato a sollevare l'eccezione in merito al proprio diritto di partecipazione all'assemblea, erano esclusivamente i condomini rappresentati che nulla hanno eccepito in merito al difetto di rappresentanza.
In ragione di ciò, deve essere riconosciuta la regolare costituzione assembleare, con il regolare raggiungimento del relativo quorum.
Per quanto concerne i motivi di impugnazione afferenti la dedotta assenza degli elementi essenziali della delibera in merito ai punti 1-2-3 all'ordine del giorno, si osserva quanto segue.
Per una partecipazione informata dei condomini ad una assemblea condominiale, non vi è la necessita dell'indicazione analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare in esso e dei possibili sviluppi dei modi di discussione in ordine ai vari punti, occorrendo, più semplicemente, che siano preventivamente resi noti ai condomini i termini delle varie questioni da affrontare (Cassazione civile, sez. VI, sentenza 14/01/2016 n. 539) cosi come, non è configurabile un obbligo in capo all'amministratore di allegare all'avviso i documenti giustificativi ed i bilanci da approvare (Cass. civ., sez. VI, 05/10/2020, n. 21271).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti dal si evince CP_1 che dell'esistenza dei crediti dell'ing. dell'avv. (ex amministratrice) e di CP_2 CP_3
, l'attore fosse ben consapevole, attesa la partecipazione dello stesso Persona_1
(personalmente o per delega) alle precedenti assemblee (depositate dal , nelle CP_1
quali si è discusso dei suddetti crediti.
Per quanto concerne le impugnative afferenti i punti 4-5 dell'ordine del giorno, esse vanno dichiarate inammissibili, atteso che in materia di impugnazioni di delibere assembleari l'interesse ad agire deve escludersi quando la delibera non abbia alcun contenuto decisorio di talché alcun effetto abbia la sua rimozione.
Pagina 3 di 4 La giurisprudenza maggioritaria ritiene che le delibere condominiali non decisorie (cioè, quelle preparatorie, programmatiche e interlocutorie) non possono essere oggetto di impugnazione, essendo prive di una vera risoluzione.
In altre parole, poiché le deliberazioni non decisorie non sono in grado di pregiudicare le ragioni dei condòmini né di impegnare il condominio verso i terzi, esse non possono formare oggetto di impugnazione autonoma (cfr. Cass. 9 marzo 2017, n. 6128; Cass., 23 novembre 2016, n. 23903).
Per quanto concerne l'ultimo motivo di impugnazione, esso è inammissibile, atteso che come chiarito e documentato dal (cfr. piano di riparto spese), i lavori urgenti hanno CP_1
riguardato la fecale del lato sud del fabbricato non interessante l'appartamento di proprietà dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa della delibera del 17.7.2017;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Adiletta Parte_2
Andrea, difensore del Condominio dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
600,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 2/1/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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