TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4683/2022
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4683 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Di Parte_1 C.F._1
Leva, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Teresa Mariani, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] precisa le proprie conclusioni richiamando quelle già rassegnate e precisate
nella “comparsa integrativa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale con istanza di
pagina 1 di 8 sentenza parziale di divorzio” depositata in data 28 aprile 2023 e di seguito trascritte per tener conto
dell'intervenuto deposito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio
del 1 giugno 2023, passata in giudicato: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattese:
1 - disporre che la figlia ormai maggiorenne, ma non Persona_1
economicamente indipendente, rimanga a vivere con la madre nell'abitazione sita in Latina Via
Biancospino 23 con assegnazione di entrambi i posti auto e del garage;
2 - in via riconvenzionale,
disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del Sig. CP_1
nella misura di non meno di € 500,00 mensili, da versare alla madre entro e non oltre il giorno
[...]
5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, giusto Protocollo del Tribunale di Latina;
3 - in
subordine, confermare le statuizioni di cui al provvedimento Presidenziale, disponendo a carico del
padre un contributo a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi alla madre entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nella misura di € 400,00=, rivalutabile annualmente secondo
gliindici ISTAT;
4 - Rigettare tutte le domande avanzate da controparte perché infondate per i motivi
in premessa descritti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori
di legge”. Inoltre, ove la causa non venga immediatamente decisa ai sensi dell'art. 281-sexies C.p.c., si
chiede la concessione dei termini ex art. 190 C.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica. Con osservanza.
Per parte resistente: si riporta alla propria memoria di costituzione integrativa ritualmente depositata
unitamente alla documentazione allegata, contesta tutte le deduzioni, eccezioni ex adverso formulate e
chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti e scritti difensivi di causa che qui
di seguito precisa. CONCLUSIONI “Voglia l'On.le Tribunale adito, previo il rigetto di ogni avversa
istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE:
1. Revocare la assegnazione della casa coniugale
attualmente in favore della madre e disporre in favore di entrambi i coniugi Parte_1
comproprietari la divisione per la vendita della quota in proprietà al per i motivi di fatto e di CP_1
diritto in atti e precisamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
2. in subordine, nella
denegata ipotesi in cui la casa coniugale fosse assegnata in favore di non estendere Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale al secondo posto auto e al garage;
3. rigettare sia la richiesta di
PE aumento del mantenimento della figlia a 500 euro mensili sia la richiesta di conferma nella
pagina 2 di 8 PE misura di 400 euro mensili;
4. disporre la riduzione del mantenimento della figlia ad € 200
PE mensili da corrispondersi direttamente su un conto corrente dedicato alla stessa intestato o sulla
propria Postepay;
5. con vittoria di spese di lite come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n.1269/2023, pubblicata il 30.5.2023, il Tribunale di Latina
dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Latina il 28.6.2004. Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva
[...]
rimessa alla decisione collegiale, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale ferma la richiesta di revoca Controparte_1
dell'assegnazione della ex casa coniugale in favore della chiedeva il rigetto della Pt_1
domanda di mantenimento per la figlia ed, in via subordinata, la riduzione dell'assegno di
PE mantenimento per la figlia ad € 200 mensili da corrispondersi direttamente su un conto
PE corrente dedicato alla stessa intestato o sulla propria Postepay.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne PE1
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può
essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
pagina 3 di 8 Secondo la Suprema Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, Controparte_1
fornendo la prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, non essendo in alcun modo stato comprovato lo stabile svolgimento di attività lavorativa da parte
PE di , peraltro ancora impegnata nel proprio percorso di formazione universitario
(circostanza non contestata dal resistente e, pertanto, da ritenersi provata in applicazione dell'art. 115 c.p.c.).
Lo svolgimento di qualche attività lavorativa occasionale, difatti, non consente di ritenere
PE
stabilmente inserita nel mercato del lavoro ed economicamente autosufficiente.
Ciò posto in ordine alla non autosufficienza della ragazza occorre valutare le condizioni economico-patrimoniale delle parti.
nel 2023, ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 20.013,00 Parte_1
euro (v. 730/2024, in atti). La ricorrente è comproprietaria unitamente al della ex casa CP_1
coniugale (di cui è anche assegnataria), di due posti auto scoperti e di un locale negozio attiguo alla casa coniugale, e con la stessa inter-comunicante ed utilizzato come locale magazzino (circostanze non contestate e pertanto da ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.) e può
giovarsi delle somme derivanti dalla vendita del terreno in Sardegna e dell'appartamento di sua proprietà esclusiva in Latina di cui al contratto di cessione di godimento con diritto di acquisto(rent to buy), in atti.
è proprietario, al pari della del 50% della ex casa coniugale del Controparte_1 Pt_1
locale attiguo e di due posti auto scoperti, oltre che proprietario esclusivo della propria abitazione e relative pertinenze.
Ambedue le parti sono gravate dagli oneri derivanti dal contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa 680,00 euro mensili (circa 340,00 euro per ciascun coniuge).
è inoltre gravato dal mantenimento (euro 200,00 mensili) di un secondo Controparte_1
figlio , nato dal rapporto intrattenuto dal con Persona_2 CP_1 [...]
(v. sentenza, in atti) e da vari pignoramenti azionati nei suoi confronti sia dalla CP_2
che dalla madre di . Pt_1 Persona_2
pagina 5 di 8 Il resistente non ha puntualmente ottemperato all'ordine del Giudice di versare in atti le dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e gli estratti di conto corrente degli ultimi due anni, avendo del tutto omesso il deposito delle dichiarazioni reddituali inerenti sia al 2022 che al 2023. Tale comportamento processuale del dovrà essere valutato ai sensi dell'art. CP_1
116 c.p.c..
Parte resistente, era vice sovrintendente e equip. in servizio presso comp.to polfer Lazio,
attualmente in pensione (circostanza prospettata dallo stesso resistente).
Dall'ultima dichiarazione reddituale in atti, relativa ai redditi 2021, risulta la percezione di un reddito complessivo lordo annuo pari a 36.892,00 euro (v. 730/2022, redditi 2021).
A fronte della lamentata mancata percezione, in pensione, degli straordinari ed indennità
percepiti durante il servizio attivo, va considerato che il potrà giovarsi del T.F.R., CP_1
come dallo stesso dedotto.
PE Tutto ciò premesso, tenuto conto della giovane età di (21 anni) e delle esigenze di vita della stessa (fisiologicamente accresciute, in ragione dell'età, rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza di separazione del 2017), considerato che la ragazza è ancora impegnata nel proprio percorso di formazione ed affetta da una grave patologia, valutati i redditi e le consistenze mobiliari ed immobiliari delle parti, valutati i maggiori oneri gravanti sul CP_1
anche in forza del mantenimento dovuto in favore dell'altro figlio del resistente, tenuto conto,
ai sensi dell'art. 116 c.p.c. del contegno processuale del resistente che non ha ottemperato all'ordine del Giudice di depositare le dichiarazioni reddituali degli ultimi anni, reputa equo il Collegio porre a carico di il versamento di un assegno di mantenimento Controparte_1
PE per la figlia nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti,
ovvero euro 400,00 mensili (come già rivalutati), da versarsi alla madre, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo del Tribunale
di Latina.
In assenza di domanda da parte della figlia maggiorenne, va dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata da parte resistente, di versamento diretto a dell'assegno di Persona_1
mantenimento riconosciuto in suo favore.
pagina 6 di 8 Assegnazione della casa coniugale
In ragione del criterio prioritario di cui all'art. 337 sexies c.c., attesa la convivenza della con la figlia maggiorenne ma non economicamente sufficiente, va disposta Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e delle relative pertinenze (nel caso di specie il locale magazzino/negozio e due posti auto) alla ricorrente, come già disposto in sede di separazione ed in sede presidenziale di divorzio.
Domanda inerente al mutuo
La domanda inizialmente avanzata dalla ricorrente in ordine al mutuo inerente alla casa è
stata espressamente rinunciata da pertanto nulla deve statuirsi sul punto. Parte_1
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. n.1269/2023, pubblicata il 1.6.2023, così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1
PE
a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente- Parte_1
autosufficiente, l'importo mensile di euro 400,00 oltre rivalutazione ISTAT;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia, come determinate dal protocollo in suo al
Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla figlia, avanzata dal resistente;
ASSEGNA a la ex casa coniugale;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 14.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
pagina 7 di 8 Dott.ssa Tania Monetti
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4683 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Di Parte_1 C.F._1
Leva, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Teresa Mariani, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] precisa le proprie conclusioni richiamando quelle già rassegnate e precisate
nella “comparsa integrativa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale con istanza di
pagina 1 di 8 sentenza parziale di divorzio” depositata in data 28 aprile 2023 e di seguito trascritte per tener conto
dell'intervenuto deposito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio
del 1 giugno 2023, passata in giudicato: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattese:
1 - disporre che la figlia ormai maggiorenne, ma non Persona_1
economicamente indipendente, rimanga a vivere con la madre nell'abitazione sita in Latina Via
Biancospino 23 con assegnazione di entrambi i posti auto e del garage;
2 - in via riconvenzionale,
disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del Sig. CP_1
nella misura di non meno di € 500,00 mensili, da versare alla madre entro e non oltre il giorno
[...]
5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, giusto Protocollo del Tribunale di Latina;
3 - in
subordine, confermare le statuizioni di cui al provvedimento Presidenziale, disponendo a carico del
padre un contributo a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi alla madre entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nella misura di € 400,00=, rivalutabile annualmente secondo
gliindici ISTAT;
4 - Rigettare tutte le domande avanzate da controparte perché infondate per i motivi
in premessa descritti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori
di legge”. Inoltre, ove la causa non venga immediatamente decisa ai sensi dell'art. 281-sexies C.p.c., si
chiede la concessione dei termini ex art. 190 C.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica. Con osservanza.
Per parte resistente: si riporta alla propria memoria di costituzione integrativa ritualmente depositata
unitamente alla documentazione allegata, contesta tutte le deduzioni, eccezioni ex adverso formulate e
chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti e scritti difensivi di causa che qui
di seguito precisa. CONCLUSIONI “Voglia l'On.le Tribunale adito, previo il rigetto di ogni avversa
istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE:
1. Revocare la assegnazione della casa coniugale
attualmente in favore della madre e disporre in favore di entrambi i coniugi Parte_1
comproprietari la divisione per la vendita della quota in proprietà al per i motivi di fatto e di CP_1
diritto in atti e precisamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
2. in subordine, nella
denegata ipotesi in cui la casa coniugale fosse assegnata in favore di non estendere Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale al secondo posto auto e al garage;
3. rigettare sia la richiesta di
PE aumento del mantenimento della figlia a 500 euro mensili sia la richiesta di conferma nella
pagina 2 di 8 PE misura di 400 euro mensili;
4. disporre la riduzione del mantenimento della figlia ad € 200
PE mensili da corrispondersi direttamente su un conto corrente dedicato alla stessa intestato o sulla
propria Postepay;
5. con vittoria di spese di lite come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n.1269/2023, pubblicata il 30.5.2023, il Tribunale di Latina
dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Latina il 28.6.2004. Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva
[...]
rimessa alla decisione collegiale, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale ferma la richiesta di revoca Controparte_1
dell'assegnazione della ex casa coniugale in favore della chiedeva il rigetto della Pt_1
domanda di mantenimento per la figlia ed, in via subordinata, la riduzione dell'assegno di
PE mantenimento per la figlia ad € 200 mensili da corrispondersi direttamente su un conto
PE corrente dedicato alla stessa intestato o sulla propria Postepay.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne PE1
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può
essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
pagina 3 di 8 Secondo la Suprema Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, Controparte_1
fornendo la prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, non essendo in alcun modo stato comprovato lo stabile svolgimento di attività lavorativa da parte
PE di , peraltro ancora impegnata nel proprio percorso di formazione universitario
(circostanza non contestata dal resistente e, pertanto, da ritenersi provata in applicazione dell'art. 115 c.p.c.).
Lo svolgimento di qualche attività lavorativa occasionale, difatti, non consente di ritenere
PE
stabilmente inserita nel mercato del lavoro ed economicamente autosufficiente.
Ciò posto in ordine alla non autosufficienza della ragazza occorre valutare le condizioni economico-patrimoniale delle parti.
nel 2023, ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 20.013,00 Parte_1
euro (v. 730/2024, in atti). La ricorrente è comproprietaria unitamente al della ex casa CP_1
coniugale (di cui è anche assegnataria), di due posti auto scoperti e di un locale negozio attiguo alla casa coniugale, e con la stessa inter-comunicante ed utilizzato come locale magazzino (circostanze non contestate e pertanto da ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.) e può
giovarsi delle somme derivanti dalla vendita del terreno in Sardegna e dell'appartamento di sua proprietà esclusiva in Latina di cui al contratto di cessione di godimento con diritto di acquisto(rent to buy), in atti.
è proprietario, al pari della del 50% della ex casa coniugale del Controparte_1 Pt_1
locale attiguo e di due posti auto scoperti, oltre che proprietario esclusivo della propria abitazione e relative pertinenze.
Ambedue le parti sono gravate dagli oneri derivanti dal contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa 680,00 euro mensili (circa 340,00 euro per ciascun coniuge).
è inoltre gravato dal mantenimento (euro 200,00 mensili) di un secondo Controparte_1
figlio , nato dal rapporto intrattenuto dal con Persona_2 CP_1 [...]
(v. sentenza, in atti) e da vari pignoramenti azionati nei suoi confronti sia dalla CP_2
che dalla madre di . Pt_1 Persona_2
pagina 5 di 8 Il resistente non ha puntualmente ottemperato all'ordine del Giudice di versare in atti le dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e gli estratti di conto corrente degli ultimi due anni, avendo del tutto omesso il deposito delle dichiarazioni reddituali inerenti sia al 2022 che al 2023. Tale comportamento processuale del dovrà essere valutato ai sensi dell'art. CP_1
116 c.p.c..
Parte resistente, era vice sovrintendente e equip. in servizio presso comp.to polfer Lazio,
attualmente in pensione (circostanza prospettata dallo stesso resistente).
Dall'ultima dichiarazione reddituale in atti, relativa ai redditi 2021, risulta la percezione di un reddito complessivo lordo annuo pari a 36.892,00 euro (v. 730/2022, redditi 2021).
A fronte della lamentata mancata percezione, in pensione, degli straordinari ed indennità
percepiti durante il servizio attivo, va considerato che il potrà giovarsi del T.F.R., CP_1
come dallo stesso dedotto.
PE Tutto ciò premesso, tenuto conto della giovane età di (21 anni) e delle esigenze di vita della stessa (fisiologicamente accresciute, in ragione dell'età, rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza di separazione del 2017), considerato che la ragazza è ancora impegnata nel proprio percorso di formazione ed affetta da una grave patologia, valutati i redditi e le consistenze mobiliari ed immobiliari delle parti, valutati i maggiori oneri gravanti sul CP_1
anche in forza del mantenimento dovuto in favore dell'altro figlio del resistente, tenuto conto,
ai sensi dell'art. 116 c.p.c. del contegno processuale del resistente che non ha ottemperato all'ordine del Giudice di depositare le dichiarazioni reddituali degli ultimi anni, reputa equo il Collegio porre a carico di il versamento di un assegno di mantenimento Controparte_1
PE per la figlia nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti,
ovvero euro 400,00 mensili (come già rivalutati), da versarsi alla madre, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo del Tribunale
di Latina.
In assenza di domanda da parte della figlia maggiorenne, va dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata da parte resistente, di versamento diretto a dell'assegno di Persona_1
mantenimento riconosciuto in suo favore.
pagina 6 di 8 Assegnazione della casa coniugale
In ragione del criterio prioritario di cui all'art. 337 sexies c.c., attesa la convivenza della con la figlia maggiorenne ma non economicamente sufficiente, va disposta Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e delle relative pertinenze (nel caso di specie il locale magazzino/negozio e due posti auto) alla ricorrente, come già disposto in sede di separazione ed in sede presidenziale di divorzio.
Domanda inerente al mutuo
La domanda inizialmente avanzata dalla ricorrente in ordine al mutuo inerente alla casa è
stata espressamente rinunciata da pertanto nulla deve statuirsi sul punto. Parte_1
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. n.1269/2023, pubblicata il 1.6.2023, così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1
PE
a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente- Parte_1
autosufficiente, l'importo mensile di euro 400,00 oltre rivalutazione ISTAT;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia, come determinate dal protocollo in suo al
Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla figlia, avanzata dal resistente;
ASSEGNA a la ex casa coniugale;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 14.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
pagina 7 di 8 Dott.ssa Tania Monetti
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 8 di 8