Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 20.1.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado n.35/2023 R.G,
TRA
quale rappresentante di Avv. MELLINO A Parte_1 CP_1
Avv. G BORRELLI CP_2
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il CP_ verbale di accertamento n. 0900.08/11/2022.0739609 notificato in data 24.11.2022 emesso dall' con cui si contestava alla una serie di irregolarità e s'intimava il pagamento delle somme CP_1
CP_ ivi indicate. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. L' si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'azione esperita anche in rito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va evidenziato in linea preliminare che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali.
Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di impugnativa di verbale di accertamento, quale è quello in oggetto,
App. Roma, Sez. lavoro, 14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004;
Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2.1. Tanto premesso, rileva il Giudicante che il verbale di accertamento de quo ha come destinatario la Infatti, esso è stato notificato all'opponente quale legale rappresentante CP_1
p.t. di tale società.
2.2. Dalla visura camerale in atti risulta che la si è fusa per incorporazione con la CP_1
(oggi fallita) e per conseguenza è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14 CP_3 ottobre 2020, ossia anteriormente alla notifica del verbale di accertamento gravato.
2.3. Ciò posto, va poi evidenziato che in caso di fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue e non può autonomamente iniziare o proseguire un giudizio, spettando alla società incorporante il diritto di intervento volontario in corso di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 23/07/2024, n. 20453).
2.4. Ne deriva che il verbale gravato è stato notificato ad un soggetto giuridico -la CP_1
– all'epoca estinto e dunque inesistente. Va pertanto accolta l'opposizione e per l'effetto va dichiarato CP_ che l' non ha titolo per il recupero delle somme reclamate con il verbale gravato.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -
2 senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa vanno poste a carico dell per la soccombenza, e vanno liquidate in considerazione dell'attività e valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme reclamate con il verbale gravato, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore della parte opponente che si liquidano nella somma complessiva di € 2700,00, oltre IVA e CAP e rimborso delle spese anche forfettario come per legge da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Bari 20.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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