Art. 3.
Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorche' non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 .
Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorche' non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 .