Articolo 3 della Legge 3 maggio 1973, n. 213
Articolo 2
Versione
6 giugno 1973
Art. 3.
Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorche' non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 .

Entrata in vigore il 6 giugno 1973