Articolo 1 della Legge 23 aprile 1952, n. 520
Versione
10 giugno 1952
Art. 1. Articolo unico.

A tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle feste infrasettimanali.
il personale che per ragioni inerenti all'esercizio deve tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita. Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva.

Entrata in vigore il 10 giugno 1952
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