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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MA CA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, got avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 7 1 7 0 / 2 0 2 1 ed avente ad oggetto: a c c e r t a m e n t o s e r v i t ù d i e l e t t r o d o .
TRA
(già denominata , in persona del Parte_1 Parte_2 legale rapp/te p.t. Partita Iva: , rappresentata e difesa, giusta procura ad litem allegata P.IVA_1 all'atto introduttivo, dall'avv. Francesco Buco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in S. Maria C.V. alla Via A. Mazzocchi n.109 (p.e.c.:
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ATTORE
E
, C.F.: , rappresentato e difeso per mandato in calce alla Controparte_1 CodiceFiscale_1 comparsa di costituzione dall'Avv. Achille Ambrosone, con il quale elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Napoli n°292 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Grauso. P.e.c.
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CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (già Parte_1 Controparte_2
[..
[...] premesso di aver acquisito la servitù di elettrodo sul traliccio in ferro installato dalla
[...] Pt_2
sul fondo di proprietà di , di aver il instaurato giudizio per la
[...] Controparte_1 CP_1 rimozione del suddetto traliccio , di aver con sentenza n. 2051/2004 il Tribunale di Santa Maria
C.V. condannato l' alla rimozione del suddetto traliccio e al pagamento dell'indennità Parte_2 di occupazione, che aver la proposto appello avverso la sentenza di Parte_2 primo grado che veniva parzialmente accolto relativamente alla quantificazione dell'indennità di occupazione;
che con la leggedella Regione Campania n. 50/17 veniva stabilito che “ … per gli elettrodotti facenti parti della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della sua entrata in vigore e per i quali non sia stata già rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, la facoltà per l'esercente (E. Distribuzione S.p.a.) di chiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente con le modalità ivi previste, entro due anni dalla data in vigore della stessa legge”.; che con nota del 12.12.2017 la , trasmetteva alla Parte_1
Regione Campania un'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria per il tratto di linea elettrica insistente sul fondo di proprietà del sig. che veniva pubblicata sul Controparte_1
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.9 del 18.02.2019, in luogo dell'autorizzazione, traducendosi quindi in una dichiarazione definitiva di pubblica utilità dell'opera; conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il signor al fine di sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “
1. costituire coattivamente in favore di , in persona Parte_1 del suo legale rapp.te p.t., il diritto di servitù di elettrodotto sul terreno di proprietà del convenuto ubicato in Maddaloni alla loc. S. Eustachio, Via Sauda, riportato Controparte_1 in catasto al NCT del Comune di Maddaloni al foglio n.5, p.lla n.12, nello stato di fatto esistente ed innanzi descritto, con tutte le facoltà accessorie e senza alcun pagamento di indennità ovvero mediante corresponsione di una equa indennità che dichiara fin da ora di Parte_1 voler compensare con il maggiore credito residuo vantato nei confronti del sig.
[...] in forza della cennata sentenza n.1498/2008 la Corte d'Appello di Napoli;
2. CP_1 condannare il convenuto al pagamento in favore della Società attrice, in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, IVA e
CPA”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della domanda attorea atteso che sul punto aveva già statuito la Corte di Appello di Napoli, che aveva acquisito efficacia di giudicato, con la quale veniva rigettata la richiesta di costituzione di servitù di elettrodotto sul terreno di proprietà del convenuto;
né poteva invocarsi la legge
Regionale n. 50 del 2017 in quanto in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo i rapporti “esauriti” sono sottratti all'azione dello ius superveniens, ancor di più se, come nella specie, la legge sopravvenuta non ha effetto retroattivo – l'art.18 stabilisce che “si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati … relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse” - o non è conseguenza di una successiva dichiarazione d'incostituzionalità della legge applicata precedentemente nella sentenza passata in giudicato, chiedendo, in via
2 preliminare ed in rito, dichiarata l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché inammissibile e, comunque, infondata, con vittoria di spese.
Verificata la regolarità del contraddittorio, il precedente giudicante concedeva il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, che dava esito negativo.
Esperita l'istruttoria e rassegnate le conclusioni , la causa veniva riservata per la decisione di merito.
*****
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Oggetto della presente controversia è la domanda di parte attrice relativa alla costituzione della servitù di elettrodo sul traliccio posizionato sul fondo di proprietà del convenuto che, secondo la stessa, avrebbe acquisito in virtù della legge Regionale n. 16/2017, la quale avrebbe operato una sorta di sanatoria in favore della Parte_1
E' principio ormai acquisito che il giudicato di una decisione può formarsi solo su un presupposto il cui accertamento formi oggetto della domanda, atteso che lo stesso non può estendersi oltre i limiti della domanda giudiziale. Più dettagliatamente è utile ricordare che la cosa giudicata si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni contenute nella motivazione, le quali costituiscono il fondamento logico-giuridico della decisione (Cass., Sez. III, 18 marzo 1977, n. 1074).
La Cassazione con la sentenza n. 2101 del 1984 ha infatti chiarito che “il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronunzia. Il giudicato sostanziale, dunque, spiega la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti
(cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente anche agli accertamenti, che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronunzia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto
o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente preclude il riesame della questione anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo “.
Da ciò se ne ricava che non è consentito alla nuova legge (ius superveniens) di modificare la natura di un diritto già accertato in una sentenza che sia passata in giudicato, atteso che non è consentito invocare una legge successiva quando il giudicato ha già cristallizzato la situazione dedotta in giudizio e, dunque, sia inidoneo ad incidere sul rapporto consolidatosi per effetto di detta sentenza definitiva.
Nel caso che ci occupa, con le sentenze n.1498/2008 della Corte di Appello di Napoli e n°2051/04 del
Tribunale di Santa Maria C. Vetere. veniva negata alla società odierna attrice l'acquisizione del diritto di servitù relativamente al traliccio posizionato sulla proprietà del “stante la persistenza della CP_1 situazione di illegittimità per mancanza di autorizzazione amministrativa”. , come statuito nella sentenza di appello nella quale il punto relativo alla condanna alla rimozione del palo de quo veniva confermato.
Pertanto, l'accertamento relativo alla domanda di acquisizione del diritto di servitù di elettrodo ha acquisto
3 decisione con efficacia di giudicato.
A ciò aggiungasi che la Suprema Corte ha chiarito che "il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente "regula iuris", ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo "ius superveniens" che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore." (Cass. 18339/2003; conf. Cass. 1583/2010).
La Legge Regionale n. 17 del 2017, invocata da parte attrice, statuisce relativamente all'art 18 che: “la presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse”.
E' evidente che il legislatore nel determinare le disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti abbia voluto concedere una sanatoria ex post solo ed esclusivamente nei casi di procedimenti non ancora conclusi, dove per “procedimenti” si intendono quelli di natura amministrativa al termine dei quali si poteva ottenere l'autorizzazione mediante pubblicazione sul Burc Regionale.
Sono evidentemente esclusi dal predetto articolo i procedimenti di natura giudiziale, in corso o conclusi, come quello in esame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la (già denominata , al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del convenuto la somma di € € € 2.934,80 a titolo di competenze Controparte_1 del presente giudizio oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA e accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 05/11/2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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