Sentenza 4 maggio 2009
Massime • 1
In materia di adozione ed anche con riferimento all'assetto normativo previgente alle modifiche di carattere processuale apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184 dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (la cui efficacia è rimasta sospesa, in forza della disposizione transitoria di cui all'art.1 del d.l. 24 aprile 2001, n. 150, e successive proroghe, fino al 30 giugno 2007), il procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore postula - ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 184 cit., dell'art. 75, secondo comma e 78, secondo comma, cod. proc. civ., dei principi costituzionali di protezione dell'infanzia, del giusto processo e di diritto di difesa, nonchè dei principi consacrati nella Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e nella Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 2 marzo 2003, n. 77 -, la nomina di un curatore speciale, affinchè l'interessato sia autonomamente rappresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti; in mancanza, il procedimento è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale e alla violazione del principio del contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2009, n. 10228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10228 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14255-2008 proposto da:
C.A. (c.f. (OMISSIS)), CA.SI. (c.f.
(OMISSIS)), CA.RA. (c.f. (OMISSIS)),
S.A.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AMMIRAGLI 114, presso l'avvocato OLMI BENEDETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato CAPPONI MARINA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SIAST 5;
- intimati -
avverso la sentenza n. 615/2 008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato CAPPONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Aperto, con decreto del 20.02.2007, il procedimento relativo allo stato di abbandono di Co.Au., nata a
(OMISSIS), figlia di A.C. e di Ca.Si., a sua volta figlia di Ca.Ra. e di S.A.F.,
il Tribunale per i minorenni di Firenze, con sentenza n. 126 del 27 settembre 2007, dichiarava lo stato di adottabilità della minore, affidandola ai servizi sociali e disponendo la sospensione degli incontri con i genitori ed i nonni materni.
Con sentenza del 9-17.04.2008, la Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, respingeva le distinte e poi riunite impugnazioni proposte contro la sentenza di primo grado, il 20.12.2007 da C.A. e da Ca.Si. ed il
14.12.2007 da Ca.Ra. ed S.A.F..
La Corte territoriale osservava e riteneva tra l'altro ed in sintesi:
- che, poiché in primo grado era stato assicurato il contraddittorio nei confronti di tutti gli appellanti, ai quali all'udienza del 20.04.2007 era stato contestato lo stato di abbandono della minore, e poiché il C. aveva proposto appello, non avevano pregio le eccezioni in rito sollevate dai medesimi appellanti, inerenti alla nullità del procedimento di adottabilità per carenza di assistenza legale dei soggetti controinteressati ed all'omessa comunicazione del diritto ad impugnare (L. n. 184 del 1983, art. 15, comma 3 nuovo testo);
- che gli appellanti non avevano sollevato particolari contestazioni al lungo elenco di fatti specifici, di dati oggettivi e di episodi concreti narrati dal Tribunale per giustificare la valutazione sfavorevole ne' motivate censure ai giudizi espressi nel tempo dai numerosi funzionar dei servizi sociali, dai medici, dagli psicologi e dagli esperti che a vario titolo si erano occupati del caso, tutti indistintamente concordi nel ritenere l'inadeguatezza della famiglia naturale di origine ad assicurare un futuro alla minore;
- che il filo conduttore delle doglianze era rappresentato dalla natura transitoria delle difficoltà incontrate nell'assolvimento (mancato) della funzione genitoriale e dal sopravvenuto superamento dei fatti ostativi, dunque implicitamente ritenuti sussistenti, che si erano anteriormente frapposti all'interpretazione soddisfacente del ruolo spettante alla famiglia naturale;
- che peraltro gli appellanti avevano continuato ad invocare il supporto di strutture assistenziali e già nella visione materna non era dal conforto del padre ne' tanto meno dei nonni che poteva arrivare la forza sufficiente per accudire, crescere ed educare la figlia, quanto piuttosto dal ricovero di madre e figlia in un centro specializzato;
- che solo il (OMISSIS) Ca.Si. aveva iniziato un programma di trattamento riabilitativo alco-tossicologico presso il SERT di (OMISSIS), mentre la dichiarazione di adottabilità della figlia, nata il (OMISSIS), risaliva al (OMISSIS), ragione per cui il percorso materno di recupero, che avrebbe dovuto essere intrapreso prima della nascita della bambina, era stato avviato troppo tardi, quando ormai nei fatti l'abbandono della figlia si era ampiamente consolidato;
- che, sebbene la situazione di C.A. fosse nel frattempo migliorata, essendosi disintossicato ed avendo trovato lavoro, tuttavia nel primo anno di vita della figlia aveva ridotto il suo ruolo di padre alle visite in istituto;
- che anche i nonni pur avendo sempre visitato la bambina in istituto, solo di recente potevano offrire alla nipotina l'accoglienza domestica, impensabile prima del sopravvenuto ricovero in comunità terapeutica del loro secondo figlio;
- che non si poteva dire che i genitori ne' tanto meno i nonni della minore avessero mai vissuto con lei quella situazione di appartenenza fisica e morale che spontaneamente si crea nell'ambito della famiglia, avendo la bambina trascorso molto più tempo con il personale degli istituti affidatari che non con i suoi parenti naturali;
- che ormai la minore aveva compiuto un anno e mezzo e da circa sei mesi non vedeva più i parenti naturali, che nel suo primo anno di vita aveva incontrato con una certa regolarità, ma in sostanza nel ruolo di affettuosi visitatori piuttosto che nel loro ruolo parentale;
- che non si era lontani dal vero nell'affermare che l'ipotetico, eventuale affidamento della minore ai parenti sarebbe avvenuto solo in forza di un legame essenzialmente genetico, non certo affettivo, e che non avrebbe ripristinato un'intimità violata ma implicato l'edificazione di un rapporto sostanzialmente nuovo, ponendo problemi analoghi a quelli dell'affidamento ad estranei nello schema giuridico dell'adozione, senza peraltro assicurare quel substrato di adeguatezza in tale caso richiesto e lasciando irrisolte tutte le angosciose incognite di una prognosi che, seppure migliorata in virtù dei tangibili sforzi di cui gli appellanti avevano dato atto, sarebbe restata in larga parte infausta, o comunque estremamente rischiosa;
- che superflui apparivano approfondimenti istruttori, tramite anche CTU o l'acquisizione di nuovi pareri specialistici. Avverso questa sentenza, notificata il 22 ed il 23.04.2008, C. A., Ca.Si. e Ca.Ra. nonché S.
A.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato il 21.05.2008 al PG presso il giudice a quo ed al Siast 5, quale affidatario della minore. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso si denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto ed indicazione di fatti e ragioni in ossequio al disposto dell'art. 366 bis c.p.c.:
1. Ai sensi dell'ari. 360 c.p.c., n. 4. "Nullità della sentenza di primo grado per violazione della L. n. 149 del 2001, art. 8, punto 4 e della L. n. 149 del 2001, art. 15, punto 3)", con riferimento alla mancata nomina, di un difensore alla minore, ai suoi genitori ed ai suoi nonni ed alla mancata menzione nella sentenza di primo grado delle forme e dei termini che genitori e nonni avrebbero dovuto osservare per l'eventuale impugnazione. Sottolineano che in relazione alla minore è mancata la nomina di un difensore anche nel grado d'appello e che in primo grado è pure mancata la nomina del curatore speciale. Sostengono che sono rimaste inosservate le innovazioni normative sul contraddittorio imposte dalla riforma della L. n. 183 del 1984 in tema di diritto del minore ad una famiglia, con violazione anche dell'art. 101 c.p.c., dei principi costituzionali in tema di giusto processo e del diritto di difesa.
2. "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 8 come novellati dalla L. 28 marzo 2001, n. 149". Ne merito i ricorrenti si dolgono, in sintesi, che la conferma dello stato di adottabilità della minore sia stata illegittimamente basata su transitori seppure gravi episodi relativi ai suoi genitori, di cui si è preconizzato l'impossibile recupero del ruolo genitoriale, sul non veridico rilievo secondo cui i familiari della bambina non si erano dimostrati all'altezza del loro compito, dal momento che avevano fatto tutto quanto era stato loro consentito dalle disposizioni limitative adottate nel corso del procedimento svoltosi davanti al Tribunale, ed ancora che si sia valorizzato soltanto il periodo pregresso, senza considerare l'evoluzione positiva della situazione familiare.
3. "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo" con riguardo al mancato accoglimento dell'istanza di CTU sulle attuali capacità di genitori e nonni, nonostante gli intervenuti miglioramenti delle loro condizioni e situazioni.
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto per le argomentazioni che seguono.
In materia di adozione l'efficacia delle modifiche di carattere processuale apportate alla L. 4 maggio 1983, n. 184 dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, è rimasta sospesa fino al 30 giugno 2007, in forza della disposizione transitoria di cui al D.L. 24 aprile 2001, n. 150, art. 1 e delle successive proroghe (in tema, cfr. Cass. 200808713).
Il presente giudizio, sebbene iniziato con Decreto del 20.02.2007 di apertura del procedimento relativo alla stato di abbandono della minore e, quindi, nella perdurante efficacia del previgente assetto normativo processuale, risulta sin dal suo avvio condotto secondo regole formali assimilabili a quelle del nuovo rito, applicabile, invece, per quanto detto, soltanto dal 1.07.2007, data antecedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, dichiarativa dello stato di adottabilità.
In particolare, la sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze è stata resa sulla base di sequenze e forme processuali non previste dal vecchio rito e solo tendenzialmente ma non completamente aderenti alle regole introdotte dalla L. 28 marzo 2001, n. 14, artt. 8, 10 e 14, L. n. 183 del 1984, (nuovi artt. 8 comma 4, 10 e 15), che reca anche disposizioni intese ad assicurare indefettibili forme di garanzia, rimaste (già) in primo grado inapplicate, ivi compreso il pieno contraddittorio tra le parti e l'assistenza legale pure del minore e dei genitori o degli altri parenti, tramite eventualmente la prevista nomina di un difensore d'ufficio.
In ogni caso il procedimento si è svolto sin dal suo inizio in forma camerale contenziosa, il che imponeva, già con riferimento alla normativa in vigore sino al 30.06.2007, ossia al previgente della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, e comunque ai sensi dell'art. 75 c.p.c., comma 2, e art. 78 c.p.c., comma 2, che fosse nominato un curatore speciale alla minore, affinché fosse autonomamente rappresentata in giudizio e tutelata nei suoi preminenti interessi e diritti in funzione dei quali il procedimento si era aperto e che si ponevano in posizione potenzialmente confliggente con quella dei suoi genitori e rappresentanti legali (in tema, cfr Cass. 200213507). La nomina del curatore speciale alla minore, che trova conforto normativo anche nei principi costituzionali in tema di protezione dell'infanzia, di giusto processo e di diritto di difesa nonché nei principi generali sia della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (artt. 1, 3, 9 e 12), ratificata e resa esecutiva con la L. 27 maggio 1991, n. 176, e sia della Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con la L. 2 marzo 2003, n. 77 (artt 1, 2, 3, 4, 9 e 14), è, invece, sin dal primo grado mancata. Conseguentemente l'intero giudizio di merito, ivi comprese le pronunce che lo hanno definito nei due gradi, è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di esso, e, quindi, pure in sede di legittimità, nullità conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale (art. 75 c.p.c., comma 2) ed alla violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.). L'esposta conclusione assorbe le ulteriori censure e comporta, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c., la cassazione delle sentenze di primo grado e di appello, con rinvio della causa al Tribunale per i minorenni di Firenze, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale per i minorenni di Firenze, in diversa composizione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2009