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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7873/2024 R.G. Lavoro
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Concetta Poziello e Vincenzo Ilvetti, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso ed Agostino De Feo, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato dal 11.02.2015 al 02.10.2019 alle dipendenze della
[...]
, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato part- Controparte_2 time, con la qualifica di “addetta alle pulizie” – livello 6° del C.C.N.L di Categoria;
- di non aver ricevuto al termine del rapporto lavorativo il TFR e le ultime due retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2019;
1 - di aver ottenuto nei confronti della società datrice sentenza n. 5924/2022 del
22.12.2022, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, Sezione
Lavoro condannava la stessa al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.579,85, di cui € 1.808,73 a titolo di TFR ed € 771,12 per ultime due mensilità;
- di aver notificato in data 06.02.2023 unitamente alla predetta sentenza atto di precetto;
- di aver notificato nuovo atto di precetto in data 11.05.2023, nonché pignoramento con esito negativo, come da verbale del 03.07.2023 redatto dall'Ufficiale
Giudiziario dell' presso il Tribunale di Avezzano;
Pt_2
- di aver inoltrato in data 23.01.2024 domanda n. prot. 5199.23.01.2024.0008540 di intervento del Fondo di Garanzia, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto la non necessità, nel caso di specie, della presentazione di istanza di fallimento, sussistendo requisiti previsti dalla legge e dalla circolare CP_1 numero-70-del-26-07-2023. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al pagamento CP_1
del TFR e della retribuzione di cui al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito e ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione del CP_1
Fondo di Garanzia, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le seguenti ragioni.
Sul piano generale, si osserva che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della
Legge n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con lo CP_1
scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
La norma appena citata, nello specifico, dispone:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i
2 suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La formulazione letterale dell'art. 2, comma 5, L. 297/82 è chiara nel prevedere che qualora il datore di lavoro che non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non adempia (o adempia in misura parziale) alla corresponsione del
TFR, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere il pagamento delle relative somme al fondo, sempreché sia stata esperita esecuzione forzata per la realizzazione del credito e le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
In caso di insolvenza del datore di lavoro, dunque, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in tale circostanza, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto l'attivazione infruttuosa della procedura esecutiva nei confronti della resistente tramite atto di pignoramento non andato a buon fine.
Il ricorrente, però, non allega né prova di aver presentato istanza di fallimento della società.
Ritiene, anzi, di essere esonerato dall'obbligo di presentazione di detta istanza, in quanto, come stabilito dalla circolare n. 70 del 26.07.2023, il decreto di rigetto dell'istanza CP_1
di fallimento non sarebbe necessario laddove risulti dai bilanci depositati presso il registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale la società datrice, che sia “una società a responsabilità limitata (anche unipersonale)”, abbia i requisiti della cd.
“impresa minore” di cui all'art. 1, comma 2, L.F. e all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.
(ovvero: “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in
3 qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”) nonché laddove la società stessa, ove si tratti di società di persone, risulti non avere avuto, in media, nel medesimo triennio considerato, più di tre dipendenti.
Ritiene, inoltre, che i predetti requisiti siano provati dall'omessa presentazione da parte della di bilanci riferiti agli ultimi tre anni di esercizio finanziario, e CP_2 dall'aver la stessa impiegato n. 5 dipendenti solo fino al secondo trimestre del 2019, per poi impiegare zero dipendenti nel triennio in parola, circostanze che emergerebbero dalla visura camerale allegata al ricorso.
Ebbene, in primo luogo va evidenziato come la circolare invocata dalla ricorrente CP_1 non possa assumere rilievo dirimente ai fini dell'accertamento giudiziale della operatività delle garanzie del in quanto estranea al sistema di fonti del diritto, e come possa, CP_3
pertanto, fornire indicazioni attuabili unicamente nel procedimento amministrativo.
A ciò si aggiunga, del resto, che le indicazioni richiamate neppure risulterebbero applicabili al caso di specie, riguardando l'una la s.r.l. e l'altra l'imprenditore individuale o le società di persone.
Posto che, pertanto, il giudice è tenuto ad applicare esclusivamente le norme di legge di riferimento, va osservato che la sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F. e all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., non può essere desunta automaticamente, come parte ricorrente sostiene, dall'omessa presentazione dei bilanci nel periodo di riferimento. Al contrario, le norme appena richiamate richiedono che i requisiti stessi siano comprovati dai bilanci in parola. In assenza di documentazione idonea a provare tale circostanza, ritiene la scrivente che al giudice investito dell'accertamento dell'operatività del Fondo di Garanzia resti preclusa ogni indagine pregiudiziale circa la non fallibilità della società datrice, che doveva, pertanto, essere accertata in sede di istruttoria pre-fallimentare, a seguito di regolare istanza di fallimento.
Alla luce delle argomentazioni esposte, nel caso di specie non possono dirsi integrati i presupposti richiesti dalla norma per l'attivazione delle garanzie del Fondo, per cui la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto
4 della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7873/2024 R.G. Lavoro
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Concetta Poziello e Vincenzo Ilvetti, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso ed Agostino De Feo, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato dal 11.02.2015 al 02.10.2019 alle dipendenze della
[...]
, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato part- Controparte_2 time, con la qualifica di “addetta alle pulizie” – livello 6° del C.C.N.L di Categoria;
- di non aver ricevuto al termine del rapporto lavorativo il TFR e le ultime due retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2019;
1 - di aver ottenuto nei confronti della società datrice sentenza n. 5924/2022 del
22.12.2022, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, Sezione
Lavoro condannava la stessa al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.579,85, di cui € 1.808,73 a titolo di TFR ed € 771,12 per ultime due mensilità;
- di aver notificato in data 06.02.2023 unitamente alla predetta sentenza atto di precetto;
- di aver notificato nuovo atto di precetto in data 11.05.2023, nonché pignoramento con esito negativo, come da verbale del 03.07.2023 redatto dall'Ufficiale
Giudiziario dell' presso il Tribunale di Avezzano;
Pt_2
- di aver inoltrato in data 23.01.2024 domanda n. prot. 5199.23.01.2024.0008540 di intervento del Fondo di Garanzia, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto la non necessità, nel caso di specie, della presentazione di istanza di fallimento, sussistendo requisiti previsti dalla legge e dalla circolare CP_1 numero-70-del-26-07-2023. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al pagamento CP_1
del TFR e della retribuzione di cui al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito e ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione del CP_1
Fondo di Garanzia, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le seguenti ragioni.
Sul piano generale, si osserva che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della
Legge n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con lo CP_1
scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
La norma appena citata, nello specifico, dispone:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i
2 suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La formulazione letterale dell'art. 2, comma 5, L. 297/82 è chiara nel prevedere che qualora il datore di lavoro che non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non adempia (o adempia in misura parziale) alla corresponsione del
TFR, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere il pagamento delle relative somme al fondo, sempreché sia stata esperita esecuzione forzata per la realizzazione del credito e le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
In caso di insolvenza del datore di lavoro, dunque, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in tale circostanza, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto l'attivazione infruttuosa della procedura esecutiva nei confronti della resistente tramite atto di pignoramento non andato a buon fine.
Il ricorrente, però, non allega né prova di aver presentato istanza di fallimento della società.
Ritiene, anzi, di essere esonerato dall'obbligo di presentazione di detta istanza, in quanto, come stabilito dalla circolare n. 70 del 26.07.2023, il decreto di rigetto dell'istanza CP_1
di fallimento non sarebbe necessario laddove risulti dai bilanci depositati presso il registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale la società datrice, che sia “una società a responsabilità limitata (anche unipersonale)”, abbia i requisiti della cd.
“impresa minore” di cui all'art. 1, comma 2, L.F. e all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.
(ovvero: “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in
3 qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”) nonché laddove la società stessa, ove si tratti di società di persone, risulti non avere avuto, in media, nel medesimo triennio considerato, più di tre dipendenti.
Ritiene, inoltre, che i predetti requisiti siano provati dall'omessa presentazione da parte della di bilanci riferiti agli ultimi tre anni di esercizio finanziario, e CP_2 dall'aver la stessa impiegato n. 5 dipendenti solo fino al secondo trimestre del 2019, per poi impiegare zero dipendenti nel triennio in parola, circostanze che emergerebbero dalla visura camerale allegata al ricorso.
Ebbene, in primo luogo va evidenziato come la circolare invocata dalla ricorrente CP_1 non possa assumere rilievo dirimente ai fini dell'accertamento giudiziale della operatività delle garanzie del in quanto estranea al sistema di fonti del diritto, e come possa, CP_3
pertanto, fornire indicazioni attuabili unicamente nel procedimento amministrativo.
A ciò si aggiunga, del resto, che le indicazioni richiamate neppure risulterebbero applicabili al caso di specie, riguardando l'una la s.r.l. e l'altra l'imprenditore individuale o le società di persone.
Posto che, pertanto, il giudice è tenuto ad applicare esclusivamente le norme di legge di riferimento, va osservato che la sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F. e all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., non può essere desunta automaticamente, come parte ricorrente sostiene, dall'omessa presentazione dei bilanci nel periodo di riferimento. Al contrario, le norme appena richiamate richiedono che i requisiti stessi siano comprovati dai bilanci in parola. In assenza di documentazione idonea a provare tale circostanza, ritiene la scrivente che al giudice investito dell'accertamento dell'operatività del Fondo di Garanzia resti preclusa ogni indagine pregiudiziale circa la non fallibilità della società datrice, che doveva, pertanto, essere accertata in sede di istruttoria pre-fallimentare, a seguito di regolare istanza di fallimento.
Alla luce delle argomentazioni esposte, nel caso di specie non possono dirsi integrati i presupposti richiesti dalla norma per l'attivazione delle garanzie del Fondo, per cui la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto
4 della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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