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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 120 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 2 maggio 2025 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Di Franco
APPELLANTE contro
, titolare dell'omonima ditta individuale _1 [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Leonardo Andriulo
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 3.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2387/2022, pubblicata il 28.9.2022, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 5618/2017 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2387/2022, resa inter partes dal Tribunale di Taranto, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Annagrazia Lenti – R.G. N. 5618/2017, pubblicata il 28/09/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1. dichiara che il creditore delle somme indicate nelle fatture n. 3/2016 e n. 8/2016, ha ricevuto CP_1 dal l'importo di euro 10.000,00 (invece che euro 8.000,00) in acconto, restando creditore per la Pt_1 differenza;
2. dichiara che il sig. è creditore del sig. della somma di Parte_1 _1 euro 2.193,98 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per premi assicurativi e per l'effetto condanna a pagare detta somma in favore del sig. _1 Parte_1 maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare a pagare in favore del _1 sig. il danno per mancato rilascio del certificato di conformità, anche in via equitativa, Parte_1 nella misura di euro 4.500,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, contrariis reiectis: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., e cioè, per aver controparte introdotto domande nuove rispetto al giudizio di primo grado;
ovvero, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello e mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa contenuti nella seguente comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2387/2022 emessa dal Tribunale di Taranto Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Annagrazia Lenti nell'ambito del giudizio N.R.G. 5618/2019, depositata in cancelleria in data 28/09/2022 mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
- nel merito, accertare e dichiarare l'esistenza del credito da parte della ditta individuale pari ad euro Controparte_2
10.436,52 o di quella maggiore o minore somma che verrà statuita confermando così la validità del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni innanzi dedotte;
- condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma che sarà ritenuta di giustizia per aver la stessa ritardato il pagamento del dovuto ed avviato il presente processo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituitosi dichiaratosi antistatario. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Sull'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la decurtazione delle somme in favore del , come da motivazione a pag. 6 che qui deve intendersi per integralmente CP_1 ritrascritto con il seguente periodo: - conferma il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che il è CP_1 titolare del credito risultante dalla fattura nr. 3/2017, per le ragioni indicate in motivazione;
- dichiara che nessuna somma è riconosciuta a qualsiasi titolo e/o ragione in favore del per effetto delle Pt_1 motivazioni addotte dall'appellante; - annulla le compensazioni;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico del Sig. - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per Pt_1 spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1408/2017 (n.r.g. 3509/2017), il Tribunale di Taranto, su ricorso di , ingiungeva a il pagamento delle _1 Parte_1 seguenti somme: - euro 10.000,00 per sorte capitale residua risultante da tre fatture azionate dal creditore, e di seguito indicate;
- euro 435,72 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/02, calcolati sino al 7/4/2017; - euro 145,50 per spese del procedimento monitorio;
- euro 540,00 per compensi legali per procedura monitoria. Il CP_1 esponeva di aver eseguito, nella sua qualità di titolare della ditta individuale
[...]
in favore del delle opere edili presso Controparte_2 Pt_1
l'appartamento di sua proprietà, in San Giorgio Jonico alla via Aldo Moro s.n.c., con accesso anche su via Roma, oggetto della fattura n. 3 del 27.6.2016 dell'importo di euro 5.200,00; della fattura n. 8 del 7.9.2016 dell'importo di euro 8.320,00; nonché della fattura n. 3 dell'1.2.2017 per euro 4.480,00, per un totale di euro 18.000,00. Avendo ricevuto in acconto la somma di euro 8.000,00, agiva in via monitoria per il saldo di euro 10.000,00.
Avverso il richiamato decreto ingiuntivo, proponeva opposizione il , il Pt_1 quale, premettendo di aver commissionato delle opere edili relative al proprio appartamento alla cooperativa , di cui il era socio lavoratore, e Pt_2 CP_1 successivamente (apprendendo dello scioglimento della cooperativa ) dei lavori Pt_2 aggiuntivi alla ditta individuale di , deduceva, con riguardo a _1 tali lavori aggiuntivi (oggetto delle fatture azionate in sede monitoria) non solo l'incompletezza delle opere edili commissionate e la ricorrenza di vizi in parte di quelle eseguite, ma anche di avere versato somme maggiori di quelle indicate dal ricorrente in ricorso (precisamente la somma di euro 10.000,00 mediante due bonifici e due assegni, e quella di euro 3.500, in contanti). Inoltre il lamentava: che alcune delle opere Pt_1 descritte nelle fatture erano state eseguite dalla e dalla stessa fatturate e già Pt_2 pagate dal . Inoltre, lamentava altresì che, in relazione agli impianti installati Pt_1 dal , non erano stati effettuati né la verifica, né il collaudo, né era stato CP_1 rilasciato il certificato di conformità degli stessi, e chiedeva il risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti, pari ai costi che il avrebbe dovuto sostenere per far effettuare da un terzo l'attività Pt_1 di verifica e di collaudo nonché il rilascio del certificato di conformità degli impianti, da liquidarsi in via equitativa o mediante C.T.U. Inoltre, il deduceva di essere creditore del della somma di Pt_1 CP_1 euro 2.193,98 per premi assicurativi, maturati in relazione a due polizze assicurative dal stipulate con la compagnia assicurativa , di cui il era CP_1 CP_3 Pt_1 subagente, e che il aveva anticipato per suo conto, con l'accordo di Pt_1 compensare tale credito con quello maturato dal per le opere edili a farsi. CP_1
In conclusione, l'opponente, premettendo che di aver versato già euro 13.500,00, chiedeva che il proprio debito di euro 18.000,00 portato dalle tre fatture, fosse ridimensionato ad euro 4.500,00 (rispetto agli euro 10.00,00 richiesti), e che comunque fosse compensato con i crediti surrichiamati.
Chiedeva altresì la revoca del decreto ingiuntivo, illegittimo anche in relazione al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 nella misura di euro 436,52 maturati sino al 7.4.2017, oltre a quelli ulteriori maturandi fino al saldo, non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva , contestando i danni paventati da controparte e _1 deducendo la infondatezza del credito vantato dal in ordine al pagamento dei Pt_1 premi assicurativi, per essere stati pagati dallo stesso . CP_1
Pertanto, chiedeva: - in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1408/2017; - nel merito, di accertare e dichiarare l'esistenza del credito della ditta individuale pari ad euro 10.436,52 o Controparte_2 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- di condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma ritenuta di giustizia per aver tardato consapevolmente nel pagamento del dovuto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata dalle parti, della documentazione richiesta in esibizione, prove testimoniale e di c.t.u., finalizzata ad accertare l'esecuzione a regola d'arte delle opere edili eseguite dalla ditta individuale .
Con la sentenza n. 2387/2022, oggi impugnata, il primo giudice, preliminarmente, evidenziava che il con pec del 14.10.2016 aveva riconosciuto per che i lavori Pt_1 commissionati alla ditta individuale del il compenso pattuito era di euro CP_1
18.005,00, e che le fatture rispecchiavano tale assetto contrattuale, tranne che per la somma di euro 300,00, richiesta con l'ultima fattura, la n. 3/2017, dal a titolo CP_1 di recupero spese legali, ma del tutto esulante dal rapporto contrattuale, e quindi priva di causa.
Inoltre, il primo giudice, sulla base delle risultanze della c.t.u., tenuto conto che il costo di alcune opere era già stato fatturato dalla (con la fattura n. Pt_2 38/CHF/2016) per l'importo di euro 2.080,00, e che, per la non esatta esecuzione di alcune opere (descritte nella relazione alle pagg. 9, 10 e 11), doveva riconoscersi il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, richiesto dal , e Pt_1 quantificato dal c.t.u. in euro 2648,91, riconosceva al solo il credito risultante CP_1 dalla fattura n. 3/2016 dell'importo di euro 5.200,00 e dalla fattura n. 8/2016, dell'importo di euro 8320,00, ma non quello della fattura n. 3/2017 dell'importo di euro 4.480,00, poiché non dovuta la somma di euro 300,00 richiesta a titolo di recupero di spese legali, né risultando dovuta la somma di euro 2.080,00 perché già fatturata alla
, e, previa compensazione del residuo debito (pari ad euro 2100,00) con la Pt_2 somma di euro 2648,92, spettante al a titolo di risarcimento del danno. Pt_1
Dichiarava il creditore della somma di euro 548,11 Pt_1
Riconosceva, pertanto, la debenza dei crediti azionati con le prime due fatture e dava atto dell'avvenuto versamento di euro 8.000,00; non riconosceva la debenza della terza fattura, residuando un controcredito del di euro 548,11. Pt_1
Rigettava la richiesta di risarcimento del danno, derivante dal mancato rilascio della certificazione di conformità degli impianti, tenuto conto del fatto che il committente non aveva commissionato alcun progetto degli impianti e rigettava altresì la richiesta di compensazione impropria con i crediti derivanti dal rapporto assicurativo, non riconoscendo la fondatezza dell'asserito credito per pagamento di polizze assicurative, perché ritenuta inverosimile la prospettazione di parte opponente, alla luce dell'anteriorità dei crediti, sorti nel 2014, rispetto all'epoca di conclusione del contratto con la ditta individuale del HI (2016) ed all'epoca dalla richiamata pec del 14.10.2016.
In conclusione, il Tribunale, con sentenza n. 2387/2022, emessa in data 28.09.22, oggi impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione:
-revocava il decreto ingiuntivo;
-riconosceva il creditore delle somme indicate nelle fatture n. 3/2016 e CP_1
n. 8/2016, rispetto alle quali accertata l'avvenuto versamento da parte del Pt_1 dell'acconto di 8.000,00;
-riconosciuto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in capo al per opere non eseguite a regola d'arte, ritenuta non dovuta la somma Pt_1 pretesa a titolo di recupero di spese legali nella fattura n. 3/2017; ritenuta non dovuta la somma di euro 2.080,00 per opere eseguita dalla e già fatturate, disponeva la Pt_2 compensazione tra i reciproci crediti, e dichiarava non dovute tutte le somme di cui alla predetta fattura, riconoscendo il creditore della somma di euro 548,11; Pt_1 -disponeva la compensazione delle spese processuali, e poneva le spese di c.t.u. a carico delle parti in egual misura.
Avverso la richiamata sentenza, ha proposto appello Parte_1 censurando la stessa:
1) nella parte in cui non aveva riconosciuto che gli acconti corrisposti dal committente ammontassero ad euro 10.000,00, e non solo ad euro 8,000,00, come dichiarato dal nel ricorso monitorio;
CP_1
2) ) nella parte in cui non aveva riconosciuto il credito derivante dall'aver anticipato al l'importo dei premi delle polizze assicurative stipulate, CP_1 nonostante quest'ultimo non avesse contestato la loro debenza, ma dedotto l'avvenuto pagamento, senza tuttavia provarlo e nonostante emergesse dalla documentazione versata l'esistenza dell'accordo tra le parti di compensare tali somme con quelle spettanti al a titolo di compenso per le opere edili;
CP_1
3) Nella parte in cui non aveva riconosciuto al il risarcimento del Pt_1 danno per il mancato rilascio del certificato di conformità degli impianti, quantificato dal c.t.u. in euro 4.500,00.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, che la sentenza venisse riformata, riconoscendo gli acconti versati nella misura di euro 10.000,00, riconoscendo un credito in favore dell'appellante di euro 2.193,98 per premi assicurativi anticipati, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e riconoscendo, infine, il risarcimento del danno per il mancato rilascio del certificato di conformità degli impianti. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , il quale ha insistito nel rigetto dell'appello, ed _1 ha formulato le conclusioni come sopra richiamate;
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo il avanzato Pt_1 domande nuove nell'atto di appello e avanzato conclusioni nuove, nonché ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per manifesta infondatezza dell'appello e per mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'appellato inoltre ha spiegato appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto al creditore gli interessi di mora, a decorrere dalla data di riconoscimento del debito (pec del 14.10.2016), nonché nella parte in cui non aveva riconosciuto le somme pretese con la fattura n. 3/2017, tenuto conto del riconoscimento di debito di euro 18.005,00, che non consentiva al debitore di contestare tale quantum, non potendo pertanto il primo giudice defalcare la somma di euro 300,00, né quella di euro 2.080,00, perché relativa a lavori già fatturati dalla . Chiedeva, Pt_2 pertanto, che, anche in accoglimento dell'appello incidentale, fosse riconosciuto l'intero credito portato dal decreto ingiuntivo, non fosse riconosciuto alcun credito al
, fossero poste esclusivamente a carico di quest'ultimo le spese di c.t.u., fosse Pt_1 altresì disposta la condanna del al pagamento di una somma determinata ex Pt_1 art. 96 c.p.c. per il ritardo nel pagamento del dovuto e per il temerario avvio del giudizio di opposizione, con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 2.5.2025, all'esito del deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni preliminari mosse dall'appellato, sia quella ex art. 345 c.p.c., non ricorrendo alcuna novità nelle deduzioni ed istanze dell'appellante rispetto all'attività difensiva dispiegata nel giudizio di primo grado, sia quelle ex art. 348 e 348bis c.p.c., implicitamente rigettate, perché infondate, come dimostrato dalla prosecuzione del giudizio.
Il proposto appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui attestava che il avesse effettuato pagamenti solo per euro 8.000,00, benché Pt_1 risultassero versamenti tracciati per la somma totale di euro 10.000,00 (versata con due bonifici bancari e con due assegni), avendo pertanto errato il Giudice di prime cure nel trascurare l'avvenuto pagamento di ulteriori euro 2.000,00.
Il motivo è fondato e deve rigettarsi l'eccezione dell'appellato relativa alla violazione dell'art. 345 c.p.c., avendo il allegato di aver effettuato tali Pt_1 versamenti nell'atto di opposizione e prodotto con la memoria ex art. 183, co.6, n. 2 c.p.c. il documento “estratto conto UniCredit e due bonifici di pagamento” (allegato n. 5); inoltre, il primo giudice ha accolto la richiesta, avanzata dall'opponente, di esibizione da parte della banca di documentazione attestante la regolare negoziazione ed incasso da parte del dei due assegni richiamati dal;
on la documentazione CP_1 Pt_1 esibita la banca ha dato atto dell'incasso dei due assegni da parte del;
peraltro CP_1 lo stesso non ha mai contestato di aver ricevuto i richiamati quattro CP_1 pagamenti tracciati, essendosi limitato a contestare quelli in contanti.
Pertanto, deve riconoscersi che al momento della notifica del decreto ingiuntivo il aveva versato in acconto la somma di euro 10.000,00 e non quella di euro Pt_1
8.000,00, come dedotto dal in sede monitoria e riconosciuto dal primo CP_1 giudice. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del credito vantato, per aver anticipato il pagamento di polizze assicurative intestate al . CP_1
Come evidenziato dall'appellante, il non ha contestato l'esistenza di tale CP_1 rapporto giuridico, ma ha dedotto di aver pagato i premi delle polizze, non fornendo, tuttavia, alcuna prova degli avvenuti pagamenti. Peraltro, è incontestato tra le parti che le polizze fossero valide ed efficaci, elemento di fatto che presuppone l'avvenuta copertura dei premi maturati successivamente alla stipula delle stesse, senza tuttavia che il abbia dimostrato, come era suo onere, di aver corrisposto le somme CP_1 corrispondenti al subagente . Inoltre dell'esistenza di tale debito e Pt_1 dell'accordo tra le parti di compensare parte del credito del con tale credito CP_1 del vi è traccia nella corrispondenza tra le parti, precisamente nella pec del CP_4
10.3.2017, in cui il , nel lamentarsi ancora una volta con il del Pt_1 CP_1 mancato completamento dei lavori, rammentava al medesimo, senza che ne segua smentita di sorta, di essere creditore nei suoi confronti per somme per polizze assicurative, dallo stesso anticipate, e che secondo accordi dovevano essere conguagliate.
Non si condivide la valutazione del primo giudice che ha ritenuto inverosimile, dal punto di vista temporale, l'esistenza del debito, essendo state stipulate nel 2014 le due polizze, mentre il contratto di appalto, oggetto del giudizio era sorto nel 2016, poiché nel 2014 era comunque stato stipulato l'appalto con la cooperativa , di cui il Pt_2
era socio lavoratore, ed in tale occasione era maturato il rapporto di CP_1 conoscenza tra le parti e si era verosimilmente inserito tale diverso rapporto;
pertanto, è vero che le polizze sono state stipulate nel 2014, ma i premi coperti dal Pt_1 riguardano le scadenze del 2015 e del 2016 e, pertanto, i reciproci crediti tra le parti invece coesistevano, senza che il abbia provato di avere estinto il proprio CP_1 debito derivante dalle polizze. Tale credito del deve pertanto essere Pt_1 riconosciuto, insieme agli interessi legali dal giorno della domanda, non potendosi riconoscere anche la richiesta rivalutazione monetaria, perché si tratta di debito di valuta, rispetto al quale il creditore non ha dedotto né provato di aver subito un danno maggiore di quello coperto dagli interessi legali.
Il terzo motivo di appello, con cui il ha impugnato il rigetto della Pt_1 domanda risarcitoria per il mancato rilascio del certificato di conformità da parte del
, deve essere parzialmente accolto;
a differenza di quanto statuito dal primo CP_1 giudice, si ritiene giusto imputare tale danno ad entrambe le parti, che, come evidenziato dal primo giudice, hanno volontariamente concluso in economia il contratto di appalto ed hanno adempiuto le rispettive obbligazioni (sia pure con ritardo e non a perfetta regola d'arte il ), senza che fosse prevista a monte la redazione di un progetto CP_1 degli impianti da parte di un professionista, non commissionato né dal committente, né dall'appaltatore, conseguendone che il prezzo concordato (sia pure in corso di rapporto) di euro 18.005,00, quale compenso delle opere, non tenesse conto in alcun modo dei necessari costi della progettazione (attività, questa, necessaria per il rilascio della certificazione di conformità degli impianti, che, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 37/2008, deve in primis certificare che l'impianto realizzato è conforme al progetto, oltre ad essere conforme alle normative di riferimento). Pertanto, poiché il , al fine di Pt_1 ottenere tale certificazione, deve comunque sostenere i costi per la progettazione (determinati dal c.t.u. nella relazione depositata nel gennaio 2022 in complessivi euro 4.500,00 per la progettazione degli impianti termici, elettrici e idraulici), si ritiene giusto gravate di tali costi entrambi le parti, nella misura del 50% ciascuno, perché le stesse hanno inteso realizzare i lavori, senza creare le condizioni per poter assolvere a tale obbligo giuridico, e, precisamente, il , non commissionando i progetti ed il Pt_1
accettando di eseguire i lavori, in assenza di un progetto, e non rendendosi CP_1 disponibile ad accollarsi tale onere, sia pure da remunerare.
Ne deriva che l'appellato deve essere condannato al risarcimento del danno, quantificato, sulla base delle considerazioni svolte e delle condivise valutazioni del c.t.u., nella somma di euro 4.500,00, che va rivalutata all'attualità, e quindi nella somma di euro 5.062,60, risarcibile nella misura di euro 2531,25 (5.062,60:2), non avendo il Pt_1 chiesto null'altro, a titolo di accessori.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso deve essere rigettato, in quanto infondati entrambi i motivi proposti.
Con riferimento al mancato riconoscimento degli interessi moratori, alcuna somma a tale titolo spetta al , per la natura di consumatore del , né CP_1 Pt_1 spettano interessi legali, atteso che al momento della notifica del decreto ingiuntivo, come accertato nel presente giudizio, il non era creditore di alcuna somma, CP_1 tenuto conto dei versamenti già effettuati dal (pari ad euro 10.000,00) e del Pt_1 controcredito di quest'ultimo, a titolo di risarcimento del danno e di somme anticipate per le polizze assicurative.
Con il secondo motivo di appello, il insiste nel voler attribuire al CP_1 contenuto della pec del 14.10.2016 la natura giuridica di ricognizione di debito, con la quale il si è riconosciuto debitore, a titolo di compenso delle opere appaltate, Pt_1 della somma di euro 18.005,00; tale somma, pertanto, secondo l'appellante, non può più essere messa in discussione e non può essere decurtata in alcun modo, né di euro 300,00, non riconosciute dal primo giudice perché autoliquidate dalla parte a titolo di spese legali, né della ulteriore di euro 2080,00, non riconosciuta dal primo giudice perché richiesta per lavori già commissionati e pagati alla , ed oggetto del contratto Pt_2 precedentemente stipulato con quest'ultima.
L'assunto non è condivisibile, perché con la richiamata pec del 14.10,2016, le parti non raggiungevano una transazione con la quale, ponendo fine od evitando la lite, riconoscevano la debenza da parte del della somma di euro 18005,00 (da Pt_1 decurtare con gli acconti versati), ma, superando uno stallo determinatosi nella esecuzione del rapporto, in pendenza del quale il non riprendeva e non CP_1 concludeva le opere commissionate, decidevano di comune accordo di riprendere i lavori, con la promessa del di versare subito altri 3.000,00 euro e dandosi Pt_1 atto di aver raggiunto un accordo, sino ad allora mai definito, sul compenso per i lavori aggiuntivi commissionati alla ditta individuale del , pari ad euro 18005,00. Con CP_1 tale accordo, pertanto, il non aveva affatto rinunciato alla corretta esecuzione Pt_1 del contratto, potendo pertanto dolersi (come ha fatto con l'odierna impugnazione) di errate contabilizzazioni o potendo legittimamente avanzare pretese creditorie per lavori non realizzati a regola d'arte.
Anzi, con tale pec del 14.10206, le parti ribadivano l'accordo di conguagliare anche i crediti del per i premi delle polizze anticipate, come si evince da una Pt_1 successiva mail, successiva alla predetta pec, mai contestata dal , in cui il CP_1
ribadiva che il compenso di euro 18.005,00, doveva essere comunque Pt_1 decurtato sia degli acconti già versati sia delle anticipazioni per le polizze.
Alla luce delle considerazioni svolte, anche la domanda di risarcimento, proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere rigettata. CP_1
Tenuto conto della fondatezza dell'appello, e della misura più ampia con la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dal , deve essere accolta, va Pt_1 riformata anche la statuizione sulle spese, operata dal giudice di primo grado, il quale ha compensato le stesse. Il deve, pertanto, essere condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché al pagamento integrale delle spese di c.t.u.
Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, nonché della media complessità della lite (criteri che consentono la determinazione dei compensi in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi), le spese processuali del giudizio di primo grado si liquidano in complessivi euro 3500,00 per compenso, 145,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, mentre quelle del presente grado di giudizio di liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compenso, 362,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, deve dichiararsi: che il , creditore delle CP_1 somme indicate nelle fatture n. 3/2016 e n. 8/2016, ha ricevuto dal Pt_1
l'importo di euro 10.000,00 in acconto (anziché di euro 8.000,00), restando creditore per la differenza;
che è creditore di della somma Parte_1 _1 di euro 2.193,98 per premi assicurativi e che deve essere condannato al pagamento di tale somma in favore del , maggiorata degli interessi legali dal giorno della notifica Pt_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
in parziale accoglimento della domanda risarcitoria per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti, il deve essere condannato al pagamento della somma di euro CP_1
2531,25. Va, invece confermata, la sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo (capo 1 del dispositivo), nonché nella parte in cui ha dichiarato non dovuta la somma portata dalla fattura n. 3/2017 (capo 2), nonché nella parte in cui ha disposto la compensazione dei crediti reciproci, risultando, tuttavia il creditore di Pt_1 somme maggiori, come in tale sede riconosciute.
Al rigetto dell'impugnazione incidentale, consegue l'obbligo della parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 2387/2022, pubblicata il 28.09.2022, così provvede:
ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'appello principale, e, per l'effetto, ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- DICHIARA che il , creditore delle somme indicate nelle fatture n. CP_1
3/2016 e n. 8/2016, ha ricevuto dal l'importo di euro 10.000,00 in acconto, Pt_1 restando creditore per la differenza.
- DICHIARA che è creditore di della Parte_1 _1 somma di euro 2.193,98 per aver anticipato per suo conto premi assicurativi e, per l'effetto, condanna a pagare detta somma in favore del _1
, maggiorata degli interessi legali dal giorno della notifica dell'opposizione a Pt_1 decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna , a titolo di risarcimento del danno, al _1 pagamento in favore del della somma di euro 2531,25. Pt_1 - CONDANNA al pagamento delle spese di entrambi i gradi _1 di giudizio, che si liquidano, quelle del primo grado, in euro 3500,00 per compenso, 145,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, mentre, quelle del presente grado di giudizio, in euro 3.000,00 per compenso, 362,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
-PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_5
- CONFERMA la sentenza impugnata nella restante parte.
- RIGETTA integralmente l'appello incidentale proposto da . _1
- RIGETTA la domanda proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 20.6.25
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese Dott.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 120 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 2 maggio 2025 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Di Franco
APPELLANTE contro
, titolare dell'omonima ditta individuale _1 [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Leonardo Andriulo
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 3.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2387/2022, pubblicata il 28.9.2022, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 5618/2017 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2387/2022, resa inter partes dal Tribunale di Taranto, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Annagrazia Lenti – R.G. N. 5618/2017, pubblicata il 28/09/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1. dichiara che il creditore delle somme indicate nelle fatture n. 3/2016 e n. 8/2016, ha ricevuto CP_1 dal l'importo di euro 10.000,00 (invece che euro 8.000,00) in acconto, restando creditore per la Pt_1 differenza;
2. dichiara che il sig. è creditore del sig. della somma di Parte_1 _1 euro 2.193,98 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per premi assicurativi e per l'effetto condanna a pagare detta somma in favore del sig. _1 Parte_1 maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare a pagare in favore del _1 sig. il danno per mancato rilascio del certificato di conformità, anche in via equitativa, Parte_1 nella misura di euro 4.500,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, contrariis reiectis: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., e cioè, per aver controparte introdotto domande nuove rispetto al giudizio di primo grado;
ovvero, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello e mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa contenuti nella seguente comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2387/2022 emessa dal Tribunale di Taranto Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Annagrazia Lenti nell'ambito del giudizio N.R.G. 5618/2019, depositata in cancelleria in data 28/09/2022 mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
- nel merito, accertare e dichiarare l'esistenza del credito da parte della ditta individuale pari ad euro Controparte_2
10.436,52 o di quella maggiore o minore somma che verrà statuita confermando così la validità del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni innanzi dedotte;
- condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma che sarà ritenuta di giustizia per aver la stessa ritardato il pagamento del dovuto ed avviato il presente processo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituitosi dichiaratosi antistatario. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Sull'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la decurtazione delle somme in favore del , come da motivazione a pag. 6 che qui deve intendersi per integralmente CP_1 ritrascritto con il seguente periodo: - conferma il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che il è CP_1 titolare del credito risultante dalla fattura nr. 3/2017, per le ragioni indicate in motivazione;
- dichiara che nessuna somma è riconosciuta a qualsiasi titolo e/o ragione in favore del per effetto delle Pt_1 motivazioni addotte dall'appellante; - annulla le compensazioni;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico del Sig. - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per Pt_1 spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1408/2017 (n.r.g. 3509/2017), il Tribunale di Taranto, su ricorso di , ingiungeva a il pagamento delle _1 Parte_1 seguenti somme: - euro 10.000,00 per sorte capitale residua risultante da tre fatture azionate dal creditore, e di seguito indicate;
- euro 435,72 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/02, calcolati sino al 7/4/2017; - euro 145,50 per spese del procedimento monitorio;
- euro 540,00 per compensi legali per procedura monitoria. Il CP_1 esponeva di aver eseguito, nella sua qualità di titolare della ditta individuale
[...]
in favore del delle opere edili presso Controparte_2 Pt_1
l'appartamento di sua proprietà, in San Giorgio Jonico alla via Aldo Moro s.n.c., con accesso anche su via Roma, oggetto della fattura n. 3 del 27.6.2016 dell'importo di euro 5.200,00; della fattura n. 8 del 7.9.2016 dell'importo di euro 8.320,00; nonché della fattura n. 3 dell'1.2.2017 per euro 4.480,00, per un totale di euro 18.000,00. Avendo ricevuto in acconto la somma di euro 8.000,00, agiva in via monitoria per il saldo di euro 10.000,00.
Avverso il richiamato decreto ingiuntivo, proponeva opposizione il , il Pt_1 quale, premettendo di aver commissionato delle opere edili relative al proprio appartamento alla cooperativa , di cui il era socio lavoratore, e Pt_2 CP_1 successivamente (apprendendo dello scioglimento della cooperativa ) dei lavori Pt_2 aggiuntivi alla ditta individuale di , deduceva, con riguardo a _1 tali lavori aggiuntivi (oggetto delle fatture azionate in sede monitoria) non solo l'incompletezza delle opere edili commissionate e la ricorrenza di vizi in parte di quelle eseguite, ma anche di avere versato somme maggiori di quelle indicate dal ricorrente in ricorso (precisamente la somma di euro 10.000,00 mediante due bonifici e due assegni, e quella di euro 3.500, in contanti). Inoltre il lamentava: che alcune delle opere Pt_1 descritte nelle fatture erano state eseguite dalla e dalla stessa fatturate e già Pt_2 pagate dal . Inoltre, lamentava altresì che, in relazione agli impianti installati Pt_1 dal , non erano stati effettuati né la verifica, né il collaudo, né era stato CP_1 rilasciato il certificato di conformità degli stessi, e chiedeva il risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti, pari ai costi che il avrebbe dovuto sostenere per far effettuare da un terzo l'attività Pt_1 di verifica e di collaudo nonché il rilascio del certificato di conformità degli impianti, da liquidarsi in via equitativa o mediante C.T.U. Inoltre, il deduceva di essere creditore del della somma di Pt_1 CP_1 euro 2.193,98 per premi assicurativi, maturati in relazione a due polizze assicurative dal stipulate con la compagnia assicurativa , di cui il era CP_1 CP_3 Pt_1 subagente, e che il aveva anticipato per suo conto, con l'accordo di Pt_1 compensare tale credito con quello maturato dal per le opere edili a farsi. CP_1
In conclusione, l'opponente, premettendo che di aver versato già euro 13.500,00, chiedeva che il proprio debito di euro 18.000,00 portato dalle tre fatture, fosse ridimensionato ad euro 4.500,00 (rispetto agli euro 10.00,00 richiesti), e che comunque fosse compensato con i crediti surrichiamati.
Chiedeva altresì la revoca del decreto ingiuntivo, illegittimo anche in relazione al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 nella misura di euro 436,52 maturati sino al 7.4.2017, oltre a quelli ulteriori maturandi fino al saldo, non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva , contestando i danni paventati da controparte e _1 deducendo la infondatezza del credito vantato dal in ordine al pagamento dei Pt_1 premi assicurativi, per essere stati pagati dallo stesso . CP_1
Pertanto, chiedeva: - in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1408/2017; - nel merito, di accertare e dichiarare l'esistenza del credito della ditta individuale pari ad euro 10.436,52 o Controparte_2 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- di condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma ritenuta di giustizia per aver tardato consapevolmente nel pagamento del dovuto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata dalle parti, della documentazione richiesta in esibizione, prove testimoniale e di c.t.u., finalizzata ad accertare l'esecuzione a regola d'arte delle opere edili eseguite dalla ditta individuale .
Con la sentenza n. 2387/2022, oggi impugnata, il primo giudice, preliminarmente, evidenziava che il con pec del 14.10.2016 aveva riconosciuto per che i lavori Pt_1 commissionati alla ditta individuale del il compenso pattuito era di euro CP_1
18.005,00, e che le fatture rispecchiavano tale assetto contrattuale, tranne che per la somma di euro 300,00, richiesta con l'ultima fattura, la n. 3/2017, dal a titolo CP_1 di recupero spese legali, ma del tutto esulante dal rapporto contrattuale, e quindi priva di causa.
Inoltre, il primo giudice, sulla base delle risultanze della c.t.u., tenuto conto che il costo di alcune opere era già stato fatturato dalla (con la fattura n. Pt_2 38/CHF/2016) per l'importo di euro 2.080,00, e che, per la non esatta esecuzione di alcune opere (descritte nella relazione alle pagg. 9, 10 e 11), doveva riconoscersi il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, richiesto dal , e Pt_1 quantificato dal c.t.u. in euro 2648,91, riconosceva al solo il credito risultante CP_1 dalla fattura n. 3/2016 dell'importo di euro 5.200,00 e dalla fattura n. 8/2016, dell'importo di euro 8320,00, ma non quello della fattura n. 3/2017 dell'importo di euro 4.480,00, poiché non dovuta la somma di euro 300,00 richiesta a titolo di recupero di spese legali, né risultando dovuta la somma di euro 2.080,00 perché già fatturata alla
, e, previa compensazione del residuo debito (pari ad euro 2100,00) con la Pt_2 somma di euro 2648,92, spettante al a titolo di risarcimento del danno. Pt_1
Dichiarava il creditore della somma di euro 548,11 Pt_1
Riconosceva, pertanto, la debenza dei crediti azionati con le prime due fatture e dava atto dell'avvenuto versamento di euro 8.000,00; non riconosceva la debenza della terza fattura, residuando un controcredito del di euro 548,11. Pt_1
Rigettava la richiesta di risarcimento del danno, derivante dal mancato rilascio della certificazione di conformità degli impianti, tenuto conto del fatto che il committente non aveva commissionato alcun progetto degli impianti e rigettava altresì la richiesta di compensazione impropria con i crediti derivanti dal rapporto assicurativo, non riconoscendo la fondatezza dell'asserito credito per pagamento di polizze assicurative, perché ritenuta inverosimile la prospettazione di parte opponente, alla luce dell'anteriorità dei crediti, sorti nel 2014, rispetto all'epoca di conclusione del contratto con la ditta individuale del HI (2016) ed all'epoca dalla richiamata pec del 14.10.2016.
In conclusione, il Tribunale, con sentenza n. 2387/2022, emessa in data 28.09.22, oggi impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione:
-revocava il decreto ingiuntivo;
-riconosceva il creditore delle somme indicate nelle fatture n. 3/2016 e CP_1
n. 8/2016, rispetto alle quali accertata l'avvenuto versamento da parte del Pt_1 dell'acconto di 8.000,00;
-riconosciuto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in capo al per opere non eseguite a regola d'arte, ritenuta non dovuta la somma Pt_1 pretesa a titolo di recupero di spese legali nella fattura n. 3/2017; ritenuta non dovuta la somma di euro 2.080,00 per opere eseguita dalla e già fatturate, disponeva la Pt_2 compensazione tra i reciproci crediti, e dichiarava non dovute tutte le somme di cui alla predetta fattura, riconoscendo il creditore della somma di euro 548,11; Pt_1 -disponeva la compensazione delle spese processuali, e poneva le spese di c.t.u. a carico delle parti in egual misura.
Avverso la richiamata sentenza, ha proposto appello Parte_1 censurando la stessa:
1) nella parte in cui non aveva riconosciuto che gli acconti corrisposti dal committente ammontassero ad euro 10.000,00, e non solo ad euro 8,000,00, come dichiarato dal nel ricorso monitorio;
CP_1
2) ) nella parte in cui non aveva riconosciuto il credito derivante dall'aver anticipato al l'importo dei premi delle polizze assicurative stipulate, CP_1 nonostante quest'ultimo non avesse contestato la loro debenza, ma dedotto l'avvenuto pagamento, senza tuttavia provarlo e nonostante emergesse dalla documentazione versata l'esistenza dell'accordo tra le parti di compensare tali somme con quelle spettanti al a titolo di compenso per le opere edili;
CP_1
3) Nella parte in cui non aveva riconosciuto al il risarcimento del Pt_1 danno per il mancato rilascio del certificato di conformità degli impianti, quantificato dal c.t.u. in euro 4.500,00.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, che la sentenza venisse riformata, riconoscendo gli acconti versati nella misura di euro 10.000,00, riconoscendo un credito in favore dell'appellante di euro 2.193,98 per premi assicurativi anticipati, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e riconoscendo, infine, il risarcimento del danno per il mancato rilascio del certificato di conformità degli impianti. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , il quale ha insistito nel rigetto dell'appello, ed _1 ha formulato le conclusioni come sopra richiamate;
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo il avanzato Pt_1 domande nuove nell'atto di appello e avanzato conclusioni nuove, nonché ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per manifesta infondatezza dell'appello e per mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'appellato inoltre ha spiegato appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto al creditore gli interessi di mora, a decorrere dalla data di riconoscimento del debito (pec del 14.10.2016), nonché nella parte in cui non aveva riconosciuto le somme pretese con la fattura n. 3/2017, tenuto conto del riconoscimento di debito di euro 18.005,00, che non consentiva al debitore di contestare tale quantum, non potendo pertanto il primo giudice defalcare la somma di euro 300,00, né quella di euro 2.080,00, perché relativa a lavori già fatturati dalla . Chiedeva, Pt_2 pertanto, che, anche in accoglimento dell'appello incidentale, fosse riconosciuto l'intero credito portato dal decreto ingiuntivo, non fosse riconosciuto alcun credito al
, fossero poste esclusivamente a carico di quest'ultimo le spese di c.t.u., fosse Pt_1 altresì disposta la condanna del al pagamento di una somma determinata ex Pt_1 art. 96 c.p.c. per il ritardo nel pagamento del dovuto e per il temerario avvio del giudizio di opposizione, con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 2.5.2025, all'esito del deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni preliminari mosse dall'appellato, sia quella ex art. 345 c.p.c., non ricorrendo alcuna novità nelle deduzioni ed istanze dell'appellante rispetto all'attività difensiva dispiegata nel giudizio di primo grado, sia quelle ex art. 348 e 348bis c.p.c., implicitamente rigettate, perché infondate, come dimostrato dalla prosecuzione del giudizio.
Il proposto appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui attestava che il avesse effettuato pagamenti solo per euro 8.000,00, benché Pt_1 risultassero versamenti tracciati per la somma totale di euro 10.000,00 (versata con due bonifici bancari e con due assegni), avendo pertanto errato il Giudice di prime cure nel trascurare l'avvenuto pagamento di ulteriori euro 2.000,00.
Il motivo è fondato e deve rigettarsi l'eccezione dell'appellato relativa alla violazione dell'art. 345 c.p.c., avendo il allegato di aver effettuato tali Pt_1 versamenti nell'atto di opposizione e prodotto con la memoria ex art. 183, co.6, n. 2 c.p.c. il documento “estratto conto UniCredit e due bonifici di pagamento” (allegato n. 5); inoltre, il primo giudice ha accolto la richiesta, avanzata dall'opponente, di esibizione da parte della banca di documentazione attestante la regolare negoziazione ed incasso da parte del dei due assegni richiamati dal;
on la documentazione CP_1 Pt_1 esibita la banca ha dato atto dell'incasso dei due assegni da parte del;
peraltro CP_1 lo stesso non ha mai contestato di aver ricevuto i richiamati quattro CP_1 pagamenti tracciati, essendosi limitato a contestare quelli in contanti.
Pertanto, deve riconoscersi che al momento della notifica del decreto ingiuntivo il aveva versato in acconto la somma di euro 10.000,00 e non quella di euro Pt_1
8.000,00, come dedotto dal in sede monitoria e riconosciuto dal primo CP_1 giudice. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del credito vantato, per aver anticipato il pagamento di polizze assicurative intestate al . CP_1
Come evidenziato dall'appellante, il non ha contestato l'esistenza di tale CP_1 rapporto giuridico, ma ha dedotto di aver pagato i premi delle polizze, non fornendo, tuttavia, alcuna prova degli avvenuti pagamenti. Peraltro, è incontestato tra le parti che le polizze fossero valide ed efficaci, elemento di fatto che presuppone l'avvenuta copertura dei premi maturati successivamente alla stipula delle stesse, senza tuttavia che il abbia dimostrato, come era suo onere, di aver corrisposto le somme CP_1 corrispondenti al subagente . Inoltre dell'esistenza di tale debito e Pt_1 dell'accordo tra le parti di compensare parte del credito del con tale credito CP_1 del vi è traccia nella corrispondenza tra le parti, precisamente nella pec del CP_4
10.3.2017, in cui il , nel lamentarsi ancora una volta con il del Pt_1 CP_1 mancato completamento dei lavori, rammentava al medesimo, senza che ne segua smentita di sorta, di essere creditore nei suoi confronti per somme per polizze assicurative, dallo stesso anticipate, e che secondo accordi dovevano essere conguagliate.
Non si condivide la valutazione del primo giudice che ha ritenuto inverosimile, dal punto di vista temporale, l'esistenza del debito, essendo state stipulate nel 2014 le due polizze, mentre il contratto di appalto, oggetto del giudizio era sorto nel 2016, poiché nel 2014 era comunque stato stipulato l'appalto con la cooperativa , di cui il Pt_2
era socio lavoratore, ed in tale occasione era maturato il rapporto di CP_1 conoscenza tra le parti e si era verosimilmente inserito tale diverso rapporto;
pertanto, è vero che le polizze sono state stipulate nel 2014, ma i premi coperti dal Pt_1 riguardano le scadenze del 2015 e del 2016 e, pertanto, i reciproci crediti tra le parti invece coesistevano, senza che il abbia provato di avere estinto il proprio CP_1 debito derivante dalle polizze. Tale credito del deve pertanto essere Pt_1 riconosciuto, insieme agli interessi legali dal giorno della domanda, non potendosi riconoscere anche la richiesta rivalutazione monetaria, perché si tratta di debito di valuta, rispetto al quale il creditore non ha dedotto né provato di aver subito un danno maggiore di quello coperto dagli interessi legali.
Il terzo motivo di appello, con cui il ha impugnato il rigetto della Pt_1 domanda risarcitoria per il mancato rilascio del certificato di conformità da parte del
, deve essere parzialmente accolto;
a differenza di quanto statuito dal primo CP_1 giudice, si ritiene giusto imputare tale danno ad entrambe le parti, che, come evidenziato dal primo giudice, hanno volontariamente concluso in economia il contratto di appalto ed hanno adempiuto le rispettive obbligazioni (sia pure con ritardo e non a perfetta regola d'arte il ), senza che fosse prevista a monte la redazione di un progetto CP_1 degli impianti da parte di un professionista, non commissionato né dal committente, né dall'appaltatore, conseguendone che il prezzo concordato (sia pure in corso di rapporto) di euro 18.005,00, quale compenso delle opere, non tenesse conto in alcun modo dei necessari costi della progettazione (attività, questa, necessaria per il rilascio della certificazione di conformità degli impianti, che, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 37/2008, deve in primis certificare che l'impianto realizzato è conforme al progetto, oltre ad essere conforme alle normative di riferimento). Pertanto, poiché il , al fine di Pt_1 ottenere tale certificazione, deve comunque sostenere i costi per la progettazione (determinati dal c.t.u. nella relazione depositata nel gennaio 2022 in complessivi euro 4.500,00 per la progettazione degli impianti termici, elettrici e idraulici), si ritiene giusto gravate di tali costi entrambi le parti, nella misura del 50% ciascuno, perché le stesse hanno inteso realizzare i lavori, senza creare le condizioni per poter assolvere a tale obbligo giuridico, e, precisamente, il , non commissionando i progetti ed il Pt_1
accettando di eseguire i lavori, in assenza di un progetto, e non rendendosi CP_1 disponibile ad accollarsi tale onere, sia pure da remunerare.
Ne deriva che l'appellato deve essere condannato al risarcimento del danno, quantificato, sulla base delle considerazioni svolte e delle condivise valutazioni del c.t.u., nella somma di euro 4.500,00, che va rivalutata all'attualità, e quindi nella somma di euro 5.062,60, risarcibile nella misura di euro 2531,25 (5.062,60:2), non avendo il Pt_1 chiesto null'altro, a titolo di accessori.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso deve essere rigettato, in quanto infondati entrambi i motivi proposti.
Con riferimento al mancato riconoscimento degli interessi moratori, alcuna somma a tale titolo spetta al , per la natura di consumatore del , né CP_1 Pt_1 spettano interessi legali, atteso che al momento della notifica del decreto ingiuntivo, come accertato nel presente giudizio, il non era creditore di alcuna somma, CP_1 tenuto conto dei versamenti già effettuati dal (pari ad euro 10.000,00) e del Pt_1 controcredito di quest'ultimo, a titolo di risarcimento del danno e di somme anticipate per le polizze assicurative.
Con il secondo motivo di appello, il insiste nel voler attribuire al CP_1 contenuto della pec del 14.10.2016 la natura giuridica di ricognizione di debito, con la quale il si è riconosciuto debitore, a titolo di compenso delle opere appaltate, Pt_1 della somma di euro 18.005,00; tale somma, pertanto, secondo l'appellante, non può più essere messa in discussione e non può essere decurtata in alcun modo, né di euro 300,00, non riconosciute dal primo giudice perché autoliquidate dalla parte a titolo di spese legali, né della ulteriore di euro 2080,00, non riconosciuta dal primo giudice perché richiesta per lavori già commissionati e pagati alla , ed oggetto del contratto Pt_2 precedentemente stipulato con quest'ultima.
L'assunto non è condivisibile, perché con la richiamata pec del 14.10,2016, le parti non raggiungevano una transazione con la quale, ponendo fine od evitando la lite, riconoscevano la debenza da parte del della somma di euro 18005,00 (da Pt_1 decurtare con gli acconti versati), ma, superando uno stallo determinatosi nella esecuzione del rapporto, in pendenza del quale il non riprendeva e non CP_1 concludeva le opere commissionate, decidevano di comune accordo di riprendere i lavori, con la promessa del di versare subito altri 3.000,00 euro e dandosi Pt_1 atto di aver raggiunto un accordo, sino ad allora mai definito, sul compenso per i lavori aggiuntivi commissionati alla ditta individuale del , pari ad euro 18005,00. Con CP_1 tale accordo, pertanto, il non aveva affatto rinunciato alla corretta esecuzione Pt_1 del contratto, potendo pertanto dolersi (come ha fatto con l'odierna impugnazione) di errate contabilizzazioni o potendo legittimamente avanzare pretese creditorie per lavori non realizzati a regola d'arte.
Anzi, con tale pec del 14.10206, le parti ribadivano l'accordo di conguagliare anche i crediti del per i premi delle polizze anticipate, come si evince da una Pt_1 successiva mail, successiva alla predetta pec, mai contestata dal , in cui il CP_1
ribadiva che il compenso di euro 18.005,00, doveva essere comunque Pt_1 decurtato sia degli acconti già versati sia delle anticipazioni per le polizze.
Alla luce delle considerazioni svolte, anche la domanda di risarcimento, proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere rigettata. CP_1
Tenuto conto della fondatezza dell'appello, e della misura più ampia con la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dal , deve essere accolta, va Pt_1 riformata anche la statuizione sulle spese, operata dal giudice di primo grado, il quale ha compensato le stesse. Il deve, pertanto, essere condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché al pagamento integrale delle spese di c.t.u.
Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, nonché della media complessità della lite (criteri che consentono la determinazione dei compensi in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi), le spese processuali del giudizio di primo grado si liquidano in complessivi euro 3500,00 per compenso, 145,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, mentre quelle del presente grado di giudizio di liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compenso, 362,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, deve dichiararsi: che il , creditore delle CP_1 somme indicate nelle fatture n. 3/2016 e n. 8/2016, ha ricevuto dal Pt_1
l'importo di euro 10.000,00 in acconto (anziché di euro 8.000,00), restando creditore per la differenza;
che è creditore di della somma Parte_1 _1 di euro 2.193,98 per premi assicurativi e che deve essere condannato al pagamento di tale somma in favore del , maggiorata degli interessi legali dal giorno della notifica Pt_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
in parziale accoglimento della domanda risarcitoria per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti, il deve essere condannato al pagamento della somma di euro CP_1
2531,25. Va, invece confermata, la sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo (capo 1 del dispositivo), nonché nella parte in cui ha dichiarato non dovuta la somma portata dalla fattura n. 3/2017 (capo 2), nonché nella parte in cui ha disposto la compensazione dei crediti reciproci, risultando, tuttavia il creditore di Pt_1 somme maggiori, come in tale sede riconosciute.
Al rigetto dell'impugnazione incidentale, consegue l'obbligo della parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 2387/2022, pubblicata il 28.09.2022, così provvede:
ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'appello principale, e, per l'effetto, ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- DICHIARA che il , creditore delle somme indicate nelle fatture n. CP_1
3/2016 e n. 8/2016, ha ricevuto dal l'importo di euro 10.000,00 in acconto, Pt_1 restando creditore per la differenza.
- DICHIARA che è creditore di della Parte_1 _1 somma di euro 2.193,98 per aver anticipato per suo conto premi assicurativi e, per l'effetto, condanna a pagare detta somma in favore del _1
, maggiorata degli interessi legali dal giorno della notifica dell'opposizione a Pt_1 decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna , a titolo di risarcimento del danno, al _1 pagamento in favore del della somma di euro 2531,25. Pt_1 - CONDANNA al pagamento delle spese di entrambi i gradi _1 di giudizio, che si liquidano, quelle del primo grado, in euro 3500,00 per compenso, 145,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, mentre, quelle del presente grado di giudizio, in euro 3.000,00 per compenso, 362,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
-PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_5
- CONFERMA la sentenza impugnata nella restante parte.
- RIGETTA integralmente l'appello incidentale proposto da . _1
- RIGETTA la domanda proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 20.6.25
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese Dott.ssa Anna Maria Marra