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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA SEZIONE UNICA
così composto: dott. OR CO EL Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 694/2021, vertente TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, alla via Parte_1 Guado Largo n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Boccia, con domicilio eletto in Isernia, Via E. Ponzio n. 20, presso lo studio del difensore RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], ivi residente, alla via Italo Controparte_1 Balbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Manna, con domicilio eletto in Isernia, al Corso Risorgimento n.6, presso lo studio del difensore RESISTENTE e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 10.7.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso del 10.6.2021 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Castelpetroso il 14.2.1993 con , dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1
, nel 1993, e , nel 2000, entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della separazione dichiarata dal Tribunale di Isernia con sentenza in data 15.1.2016, chiedendo altresì di decidersi sulla revoca dell'assegno di mantenimento che il ricorrente versava in favore della moglie e dei figli. Si è costituita regolarmente in giudizio la resistente aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed insistendo per la conferma della somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile in suo favore. All'udienza presidenziale del 20.1.2022 il Presidente, nell'adottare i provvedimenti provvisori, ha riconosciuto la debenza dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura disposta di € 700,00, di cui € 300,00 per la Controparte_1
€ 300,00 per il figlio ed € 100,00 per la figlia e ha rimesso CP_1 Per_2 Per_1 i coniugi davanti al giudice istruttore. pagina 1 di 5 All'udienza davanti al giudice istruttore, la parte ricorrente ha insistito nella domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli mentre la resistente ha insistito per il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile. Ai fini istruttori, poi, è stata espletata apposita indagine da parte della Guardia di Finanza al fine di verificare il tenore di vita delle parti, la titolarità o l'effettiva disponibilità di polizze, depositi, c\c bancari o postali, titoli in amministrazione e\o custodia, beni immobili e mobili registrati, lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei predetti soggetti e le consistenze patrimoniali dei nominati e le eventuali rendite dalle stesse derivanti. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 10.7.2025. Deve, anzitutto, accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Risulta, infatti, dimostrato - e confermato dalle parti anche in sede udienza presidenziale - che dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione, i coniugi vivono ininterrottamente separati ed è definitivamente cessata tra loro la comunione materiale e spirituale in cui si concreta la convivenza coniugale, sicché il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti che dimostrano che la comunione tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Venendo, quindi, agli aspetti economici della vicenda, deve anzitutto revocarsi l'obbligo di mantenimento dei figli posto a carico del ricorrente. Per quanto attiene il mantenimento dei figli, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023 ). I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n. 29264/2022). pagina 2 di 5 Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 17183/2020). Orbene, nel caso di specie, non è contestato che i figli della coppia, ormai ampiamente maggiorenni, abbiano conseguito una propria indipendenza. In particolare, infatti, la figlia ha formato un autonomo nucleo familiare Per_1 mentre, per quanto concerne il figlio non è stato dimostrato che svolga o Per_2 abbia svolto attività di studio o si sia impegnato nella ricerca di un lavoro più confacente alle proprie aspirazioni e, appunto, agli studi eventualmente svolti. La resistente, infatti, non ha contestato che il figlio coadiuvi il padre nell'attività da questi esercitata. Sicchè deve ritenersi, anche in ragione dell'età del figlio, dell'assenza di attività di studio da parte del figlio e del fatto che lo stesso Per_2 aiuti il padre nell'attività da questi svolta e della circostanza non contestata per cui la figlia abbia costituito un proprio nucleo familiare, che il ricorrente non sia Per_1 tenuto al mantenimento in favore dei figli. Quanto al riconoscimento, in favore della resistente, dell'assegno divorzile, si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. 28/2/2020, n. 5605). Più in generale, per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; analogamente Cass. 30/10/2019, n. 27771, laddove si sottolinea, tra l'altro, che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura pagina 3 di 5 perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; conf. Cass. 28/2/2020, n. 5603; Cass. 23/8/2021, n. 23318). Non vi è motivo per derogare in questa sede ai principi appena passati in rassegna, del tutto coerenti con la disciplina positiva e con le funzioni dell'assegno di divorzio. Nell'atto di costituzione e negli scritti successivi la resistente ha dedotto di essersi sempre prodigata per la famiglia e per il lavoro, contribuendo anche all'acquisto del capannone che da sempre è in uso al e di cui è comproprietaria al 50%. Pt_1 Sicchè, nonostante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza abbiano evidenziato una sostanziale omogeneità delle condizioni economiche tra le parti in causa e nonostante l'ammissione di entrambe le parti al gratuito patrocinio, non v'è dubbio che il ricorrente abbia sempre manifestato, anche nel corso del matrimonio, una maggiore capacità lavorativa e abbia incontestabilmente usufruito, nello svolgimento della propria attività, di beni di cui la resistente è contitolare, acquistati anche grazie all'apporto della senza che quest'ultima abbia goduto di alcun corrispettivo a CP_1 fronte dell'utilizzo di detti beni. Se ne deduce che nella vicenda in esame sussistono i presupposti per l'attribuzione alla signora dell'assegno di divorzio, destinato CP_1 a integrare le ridotte (ma non azzerate) potenzialità reddituali della richiedente e a compensarne gli sforzi profusi per il disciolto nucleo familiare. Tenuto delle risultanze processuali e delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali visti, alla resistente deve essere attribuito un contributo mensile pari a € 200,00 al mese rivalutabili di anno in anno sulla base degli indici Istat. La mancata opposizione al divorzio da parte della resistente e la parziale soccombenza reciproca sui profili economici della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e celebrato a Castelpetroso in data 14.2.1993;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Castelpetroso (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, al n. 2, parte II, serie A, ufficio 1);
- dispone che non sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli;
- dispone che sia tenuto al versamento dell'assegno divorzile in Parte_1 favore della moglie nella misura € 200,00 al mese rivalutabili di Controparte_1 anno in anno sulla base degli indici Istat;
- compensa tra le parte le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. OR CO EL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA SEZIONE UNICA
così composto: dott. OR CO EL Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 694/2021, vertente TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, alla via Parte_1 Guado Largo n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Boccia, con domicilio eletto in Isernia, Via E. Ponzio n. 20, presso lo studio del difensore RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], ivi residente, alla via Italo Controparte_1 Balbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Manna, con domicilio eletto in Isernia, al Corso Risorgimento n.6, presso lo studio del difensore RESISTENTE e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 10.7.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso del 10.6.2021 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Castelpetroso il 14.2.1993 con , dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1
, nel 1993, e , nel 2000, entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della separazione dichiarata dal Tribunale di Isernia con sentenza in data 15.1.2016, chiedendo altresì di decidersi sulla revoca dell'assegno di mantenimento che il ricorrente versava in favore della moglie e dei figli. Si è costituita regolarmente in giudizio la resistente aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed insistendo per la conferma della somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile in suo favore. All'udienza presidenziale del 20.1.2022 il Presidente, nell'adottare i provvedimenti provvisori, ha riconosciuto la debenza dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura disposta di € 700,00, di cui € 300,00 per la Controparte_1
€ 300,00 per il figlio ed € 100,00 per la figlia e ha rimesso CP_1 Per_2 Per_1 i coniugi davanti al giudice istruttore. pagina 1 di 5 All'udienza davanti al giudice istruttore, la parte ricorrente ha insistito nella domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli mentre la resistente ha insistito per il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile. Ai fini istruttori, poi, è stata espletata apposita indagine da parte della Guardia di Finanza al fine di verificare il tenore di vita delle parti, la titolarità o l'effettiva disponibilità di polizze, depositi, c\c bancari o postali, titoli in amministrazione e\o custodia, beni immobili e mobili registrati, lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei predetti soggetti e le consistenze patrimoniali dei nominati e le eventuali rendite dalle stesse derivanti. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 10.7.2025. Deve, anzitutto, accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Risulta, infatti, dimostrato - e confermato dalle parti anche in sede udienza presidenziale - che dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione, i coniugi vivono ininterrottamente separati ed è definitivamente cessata tra loro la comunione materiale e spirituale in cui si concreta la convivenza coniugale, sicché il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti che dimostrano che la comunione tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Venendo, quindi, agli aspetti economici della vicenda, deve anzitutto revocarsi l'obbligo di mantenimento dei figli posto a carico del ricorrente. Per quanto attiene il mantenimento dei figli, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023 ). I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n. 29264/2022). pagina 2 di 5 Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 17183/2020). Orbene, nel caso di specie, non è contestato che i figli della coppia, ormai ampiamente maggiorenni, abbiano conseguito una propria indipendenza. In particolare, infatti, la figlia ha formato un autonomo nucleo familiare Per_1 mentre, per quanto concerne il figlio non è stato dimostrato che svolga o Per_2 abbia svolto attività di studio o si sia impegnato nella ricerca di un lavoro più confacente alle proprie aspirazioni e, appunto, agli studi eventualmente svolti. La resistente, infatti, non ha contestato che il figlio coadiuvi il padre nell'attività da questi esercitata. Sicchè deve ritenersi, anche in ragione dell'età del figlio, dell'assenza di attività di studio da parte del figlio e del fatto che lo stesso Per_2 aiuti il padre nell'attività da questi svolta e della circostanza non contestata per cui la figlia abbia costituito un proprio nucleo familiare, che il ricorrente non sia Per_1 tenuto al mantenimento in favore dei figli. Quanto al riconoscimento, in favore della resistente, dell'assegno divorzile, si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. 28/2/2020, n. 5605). Più in generale, per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; analogamente Cass. 30/10/2019, n. 27771, laddove si sottolinea, tra l'altro, che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura pagina 3 di 5 perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; conf. Cass. 28/2/2020, n. 5603; Cass. 23/8/2021, n. 23318). Non vi è motivo per derogare in questa sede ai principi appena passati in rassegna, del tutto coerenti con la disciplina positiva e con le funzioni dell'assegno di divorzio. Nell'atto di costituzione e negli scritti successivi la resistente ha dedotto di essersi sempre prodigata per la famiglia e per il lavoro, contribuendo anche all'acquisto del capannone che da sempre è in uso al e di cui è comproprietaria al 50%. Pt_1 Sicchè, nonostante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza abbiano evidenziato una sostanziale omogeneità delle condizioni economiche tra le parti in causa e nonostante l'ammissione di entrambe le parti al gratuito patrocinio, non v'è dubbio che il ricorrente abbia sempre manifestato, anche nel corso del matrimonio, una maggiore capacità lavorativa e abbia incontestabilmente usufruito, nello svolgimento della propria attività, di beni di cui la resistente è contitolare, acquistati anche grazie all'apporto della senza che quest'ultima abbia goduto di alcun corrispettivo a CP_1 fronte dell'utilizzo di detti beni. Se ne deduce che nella vicenda in esame sussistono i presupposti per l'attribuzione alla signora dell'assegno di divorzio, destinato CP_1 a integrare le ridotte (ma non azzerate) potenzialità reddituali della richiedente e a compensarne gli sforzi profusi per il disciolto nucleo familiare. Tenuto delle risultanze processuali e delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali visti, alla resistente deve essere attribuito un contributo mensile pari a € 200,00 al mese rivalutabili di anno in anno sulla base degli indici Istat. La mancata opposizione al divorzio da parte della resistente e la parziale soccombenza reciproca sui profili economici della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e celebrato a Castelpetroso in data 14.2.1993;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Castelpetroso (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, al n. 2, parte II, serie A, ufficio 1);
- dispone che non sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli;
- dispone che sia tenuto al versamento dell'assegno divorzile in Parte_1 favore della moglie nella misura € 200,00 al mese rivalutabili di Controparte_1 anno in anno sulla base degli indici Istat;
- compensa tra le parte le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. OR CO EL
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