Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11769 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, VIALE DELLA LIBERTÀ 205 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GALANTE FEDERICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], , _1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, VIA E.AMARI, 66 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
BISSO IGNAZIA ROSALBA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 13/11/2023, della sentenza non definitiva n.
5061/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che anche la figlia della coppia nata in [...] il Per_1
03/06/2005, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento delle figlie della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Secondo il costante insegnamento della Corte di Legittimità, il figlio divenuto maggioren- ne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I -
14/08/2020, n. 17183).
Ancora, è consolidato nella giurisprudenza anche di merito, il principio secondo cui "in tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già mag- giorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostan- za, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato" (così, tra gli altri, Tribunale sez. I - Cu- neo, 13/07/2021, n. 577).
3.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Ciò posto nel caso di specie se è incontestato che la figlia , nata in [...]- Persona_2 mo il 30/04/2000, conviva con la madre e non sia economicamente autosufficiente, di contro l'altra figlia da gennaio 2025 è in ferma iniziale come Volontaria Per_1 nell'Esercito. Per stessa ammissione della resistente, sebbene esso non sia un posto di lavoro definitivo, ha una durata iniziale di 3 anni, rinnovabile annualmente, costituendo l'inizio di una carriera militare. Da qui, può dirsi acquisito il dato che la suddetta figlia non conviva stabilmente con la madre e percepisca una paga mensile di circa € 1.000,00, e ciò per tre anni, con la conseguenza che per ella il ricorrente non dovrà essere gravato di versare alcun contributo al suo mantenimento.
Quanto, invece, alle condizioni economiche delle parti, il ricorrente ha compiutamente documentato la propria situazione reddituale, dichiarando per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € 25.766,00 (imposta netta € 2.575,00) e per l'anno di imposta 2022 pari a € 24.376,00 (imposta netta € 1.817,00).
Di contro dall'attestazione dell'Agenzia delle entrate relativa alla resistente (di anni 52), risulta solo che nell'anno di imposta 2022 ella avrebbe percepito un reddito pari a €
13.647,50, nulla documentando invece sulle annualità successive.
Tuttavia, atteso che tale entrate si riferiscono a sussidi di carattere pubblicistico, essendo incontestato che la resistente non presti alcuna attività lavorativa né sia in qualche modo dotata di capacità lavorativa specifica;
tenuto conto dei principi sopra menzionati sulla fun- zione dell'assegno divorzile, ritiene il collegio che la domanda proposta da Parte_2
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, possa essere accolta, poiché de-
[...] ve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiama- to art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conseguenza della significativa sproporzione econo- mica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sa- rebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica).
Alla luce dei redditi emersi in seno agli accertamenti disposti appare equo fissare il con- tributo da porre a carico di il complessivo importo di€ 550,00 mensili Parte_1 di cui € 350,00 per la figlia e € 200,00 per la moglie, da corrispondere alla Persona_2 moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straor- dinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indi- cate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5061/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 _1
, un assegno mensile di euro 550,00 di cui euro 200,00 a titolo di assegno divorzile,
[...] ed euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma Persona_2 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Mi- cela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.