TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 919 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Carrara (MS) viale XX Settembre 262 bis, rappresentata e difesa dall' Avv. Valeria Dell'Amico del Foro di Massa Carrara (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Carrara, Viale XX Settembre, 262 bis (PEC:
Email_1
E (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
RA ZI (RM) in Via degli Eucalipti 26/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Marinoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_4 in Milano, Via Villapizzone 26, Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12.6.25 i signori e Parte_1 [...] premettevano di avere contratto matrimonio civile in Roma in data 20.9.2008, e il CP_1 matrimonio è stato iscritto nel registro di stato civile atto n. 01526, parte I, serie 03, in regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio era nata la figlia, , il 27.4.2011, minore;
che Per_1
i coniugi a causa della crisi dei loro rapporti e del venire meno della loro comunione spirituale e materiale, vista l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio, si erano separati legalmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritta in data 21.10.2020 e trascritta in data 18.01.2021. Chiedevano che il Tribunale a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita n.55/2022 concluso tra i ricorrenti e in data 3/4/2022 ed Parte_1 CP_1 autorizzato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia in data 27/4/2022, previa conferma, di tutto quanto non oggetto di espressa modifica disponesse come segue: 1) La figlia minore: la figlia della coppia quattordicenne, pur restando affidata in Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori, nel lontà espressa dalla stessa, sarà collocata prevalentemente presso la madre in Carrara ove risiede unitamente all'attuale marito, Sig.
[...]
nella abitazione assunta in locazione dai coniugi in Viale XX Settembre 262 bis ove Parte_2
i propri effetti personali e la sua camera, che in questi anni ha occupato nei periodi di Per_1 2 permanenza presso la madre. I genitori concordano che la residenza anagrafica di verrà pertanto Per_1 trasferita a Carrara, presso la casa materna.
2) Gestione figlia minore: frequenterà il Liceo Artistico e Musicale "Felice Palma" in Massa Per_1 che dista circa otto chilometri dall'abitazione della signora ed è sito in zona ben servita dai mezzi Pt_1 di linea;
a tal fine la Sig.ra si impegna a procedere a possibile con le pratiche di “nulla Pt_1 osta” al trasferimento giusta l'iscrizione della minore c/o Liceo Artistico Musicale Statale “Palma” di Massa (MS).
3) Visite del padre: ferma restando la libertà di di decidere se e quando vedere il padre anche
Per_1 in relazione ai propri impegni scolastici, sociali e ricreativi, in caso di contestazioni tra i genitori si stabilisce sin da ora che il padre avrà facoltà di raggiungere a Carrara e vederla quando lo vorrà,
Per_1 sempre compatibilmente con le esigenze della minore, mentre per le vacanze scolastiche e le ferie estive restano ferme le pattuizioni d'alternanza e di durata già esistenti. Eventuali esigenze particolari (scolastiche o ricreative) e la volontà di prevarranno sull'accordo dei genitori. In ogni caso, tutte
Per_1 le spese di trasferta e viaggio del padre ggiungere ovvero di per raggiungere il padre
Per_1 Per_1 quando potrà viaggiare da sola, per we o periodi più lunghi, saranno ad esclusivo carico del signor
CP_1
4)Mantenimento della minore: i genitori continueranno a provvedere direttamente al mantenimento ordinario della minore nei periodi di rispettiva spettanza, ciò anche in considerazione delle maggiori spese che il padre dovrà sostenere per i suoi spostamenti in occasione delle sue visite alla figlia o di quelle di al padre. Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite al 50% Per_1 fra i genitori con appli e dei protocolli del Tribunale di Roma che sono già in uso fra loro e che gli stessi dichiarano di conoscere e di aver già accettato con l'accordo di separazione e di divorzio.
5) Attività extrascolastiche: la frequenza di di eventuali corsi per attività sportive, ricreative Per_1
o di altra natura, dovrà essere previamente co ta fra i genitori, rientrando tale previsione fra le spese straordinarie, come da protocolli. I genitori, in parziale deroga ai protocolli summenzionati, autorizzano fin da ora che frequenti un corso di nuoto a decorrere dal mese di settembre 2025 Per_1 per un cost di circa € 60,00 mensili, spesa da dividersi al 50% fra ciascun genitore per un costo mensile di circa € 30,00 in capo a ciascun genitore, previa esibizione di relativa documentazione attestante gli esborsi. Laddove non mantenga un sufficiente rendimento scolastico le attività Per_1 extrascolastiche verranno ridot spese, in accordo tra i genitori. 6) Trasferimento della minore presso la nuova residenza: il trasferimento avverrà subito dopo la fine degli esami di terza media e comunque entro il 15 luglio. Considerata, però, la necessità di predisporre la documentazione per il nulla osta alla iscrizione di presso il Liceo Linguistico di Carrara, il signor autorizza la signora a presentare
Per_1 CP_1 Pt_1 hiesta di trasferimento della residenza di rrara sin dal gior cessivo alla
Per_1 sottoscrizione del presente accordo. Al momento del trasferimento potrà portare con sé a Carrara
Per_1 tutti gli effetti personali ed i vestiti che riterrà opportuno, ancorc uistati dal solo padre, inclusi: i telefoni cellulari e lo smart-watch già in uso alla minore. In ogni caso dovrà comunque lasciare
Per_1 presso la casa paterna almeno il necessario per i periodi di soggiorno presso il padre e farsi carico di portare, durante tali periodi, quanto le servirà sia per accessori, sia per abbigliamento. Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
2 3
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 919/2025 R.G.V.G., dispone la parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita n.55/2022 concluso tra i ricorrenti e in data 3/4/2022 ed autorizzato dalla Procura della Parte_1 CP_1
Repubblica di Civitavecchia in data 27/4/2022, previa conferma, di tutto quanto non oggetto di variazione, nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone
3
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 919 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Carrara (MS) viale XX Settembre 262 bis, rappresentata e difesa dall' Avv. Valeria Dell'Amico del Foro di Massa Carrara (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Carrara, Viale XX Settembre, 262 bis (PEC:
Email_1
E (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
RA ZI (RM) in Via degli Eucalipti 26/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Marinoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_4 in Milano, Via Villapizzone 26, Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12.6.25 i signori e Parte_1 [...] premettevano di avere contratto matrimonio civile in Roma in data 20.9.2008, e il CP_1 matrimonio è stato iscritto nel registro di stato civile atto n. 01526, parte I, serie 03, in regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio era nata la figlia, , il 27.4.2011, minore;
che Per_1
i coniugi a causa della crisi dei loro rapporti e del venire meno della loro comunione spirituale e materiale, vista l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio, si erano separati legalmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritta in data 21.10.2020 e trascritta in data 18.01.2021. Chiedevano che il Tribunale a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita n.55/2022 concluso tra i ricorrenti e in data 3/4/2022 ed Parte_1 CP_1 autorizzato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia in data 27/4/2022, previa conferma, di tutto quanto non oggetto di espressa modifica disponesse come segue: 1) La figlia minore: la figlia della coppia quattordicenne, pur restando affidata in Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori, nel lontà espressa dalla stessa, sarà collocata prevalentemente presso la madre in Carrara ove risiede unitamente all'attuale marito, Sig.
[...]
nella abitazione assunta in locazione dai coniugi in Viale XX Settembre 262 bis ove Parte_2
i propri effetti personali e la sua camera, che in questi anni ha occupato nei periodi di Per_1 2 permanenza presso la madre. I genitori concordano che la residenza anagrafica di verrà pertanto Per_1 trasferita a Carrara, presso la casa materna.
2) Gestione figlia minore: frequenterà il Liceo Artistico e Musicale "Felice Palma" in Massa Per_1 che dista circa otto chilometri dall'abitazione della signora ed è sito in zona ben servita dai mezzi Pt_1 di linea;
a tal fine la Sig.ra si impegna a procedere a possibile con le pratiche di “nulla Pt_1 osta” al trasferimento giusta l'iscrizione della minore c/o Liceo Artistico Musicale Statale “Palma” di Massa (MS).
3) Visite del padre: ferma restando la libertà di di decidere se e quando vedere il padre anche
Per_1 in relazione ai propri impegni scolastici, sociali e ricreativi, in caso di contestazioni tra i genitori si stabilisce sin da ora che il padre avrà facoltà di raggiungere a Carrara e vederla quando lo vorrà,
Per_1 sempre compatibilmente con le esigenze della minore, mentre per le vacanze scolastiche e le ferie estive restano ferme le pattuizioni d'alternanza e di durata già esistenti. Eventuali esigenze particolari (scolastiche o ricreative) e la volontà di prevarranno sull'accordo dei genitori. In ogni caso, tutte
Per_1 le spese di trasferta e viaggio del padre ggiungere ovvero di per raggiungere il padre
Per_1 Per_1 quando potrà viaggiare da sola, per we o periodi più lunghi, saranno ad esclusivo carico del signor
CP_1
4)Mantenimento della minore: i genitori continueranno a provvedere direttamente al mantenimento ordinario della minore nei periodi di rispettiva spettanza, ciò anche in considerazione delle maggiori spese che il padre dovrà sostenere per i suoi spostamenti in occasione delle sue visite alla figlia o di quelle di al padre. Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite al 50% Per_1 fra i genitori con appli e dei protocolli del Tribunale di Roma che sono già in uso fra loro e che gli stessi dichiarano di conoscere e di aver già accettato con l'accordo di separazione e di divorzio.
5) Attività extrascolastiche: la frequenza di di eventuali corsi per attività sportive, ricreative Per_1
o di altra natura, dovrà essere previamente co ta fra i genitori, rientrando tale previsione fra le spese straordinarie, come da protocolli. I genitori, in parziale deroga ai protocolli summenzionati, autorizzano fin da ora che frequenti un corso di nuoto a decorrere dal mese di settembre 2025 Per_1 per un cost di circa € 60,00 mensili, spesa da dividersi al 50% fra ciascun genitore per un costo mensile di circa € 30,00 in capo a ciascun genitore, previa esibizione di relativa documentazione attestante gli esborsi. Laddove non mantenga un sufficiente rendimento scolastico le attività Per_1 extrascolastiche verranno ridot spese, in accordo tra i genitori. 6) Trasferimento della minore presso la nuova residenza: il trasferimento avverrà subito dopo la fine degli esami di terza media e comunque entro il 15 luglio. Considerata, però, la necessità di predisporre la documentazione per il nulla osta alla iscrizione di presso il Liceo Linguistico di Carrara, il signor autorizza la signora a presentare
Per_1 CP_1 Pt_1 hiesta di trasferimento della residenza di rrara sin dal gior cessivo alla
Per_1 sottoscrizione del presente accordo. Al momento del trasferimento potrà portare con sé a Carrara
Per_1 tutti gli effetti personali ed i vestiti che riterrà opportuno, ancorc uistati dal solo padre, inclusi: i telefoni cellulari e lo smart-watch già in uso alla minore. In ogni caso dovrà comunque lasciare
Per_1 presso la casa paterna almeno il necessario per i periodi di soggiorno presso il padre e farsi carico di portare, durante tali periodi, quanto le servirà sia per accessori, sia per abbigliamento. Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
2 3
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 919/2025 R.G.V.G., dispone la parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita n.55/2022 concluso tra i ricorrenti e in data 3/4/2022 ed autorizzato dalla Procura della Parte_1 CP_1
Repubblica di Civitavecchia in data 27/4/2022, previa conferma, di tutto quanto non oggetto di variazione, nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone
3