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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 337/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PINOTTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI N. 4
REGGIO EMILIApresso il difensore avv. PINOTTI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 00196 ROMApresso il difensore avv.
FIORETTI ANDREA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 764 del 2020 del Tribunale di Reggio nell'Emilia, pubblicata il 23.07.2020
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Reggio Emilia su ricorso di per essa Parte_2 CP_1
ingiungeva con decreto ingiuntivo del 9.12.2017 ad
[...] Controparte_2
e legale rappresentante e amministratore della società, in
[...] Parte_1
pagina 1 di 6 qualità di garante, il pagamento in solido del complessivo importo di € 240.575,57 per saldo debitore del c/c n. 13281, intrattenuto presso la BANCA POPOLARE DI VERONA E
NOVARA oltre alle spese e accessori liquidati con il decreto ingiuntivo.
2. Con atto di citazione notificato il 7.2.2018 il solo proponeva Parte_1
opposizione, deducendo la nullità della fideiussione prestata a beneficio di e CP_2 deducendo altresì che: l'atto fideiussorio era in contrasto con la legge Antitrust;
l'opposta non aveva fornito prova del credito;
la banca aveva violato il principio di correttezza e buona fede in quanto aveva concesso credito alla società debitrice principale pur essendo a conoscenza delle sue evidenti difficoltà finanziarie e facendo affidamento sul patrimonio di esso quale garante;
l'istituto di credito non avrebbe verificato se le sue stesse condizioni economiche fossero state idonee e adeguate a fargli assumere la qualità di fideiussore;
il creditore avrebbe atteso ben nove anni per il recupero del credito con la maturazione di interessi per circa €
40.000,00 in violazione del principio di correttezza e buona fede.
3. Si costituiva in giudizio nell'interesse di , rilevando CP_1 Parte_2
l'infondatezza dell'opposizione, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo la reiezione delle domande formulate nei suoi confronti.
4. Con atto ex art. 111 c.p.c. interveniva in giudizio, quale Controparte_1
successore a titolo particolare di in forza di cessione del 22.11.2019 ai sensi e Parte_2 per gli effetti della L. n. 130/99 e dell'art. 58 TUB di una parte dei crediti, tra i quali era ricompreso quello vantato nei confronti di Parte_1
richiamava e confermava tutte le istanze, richieste, difese, deduzioni e CP_1
conclusioni già formulate dalla cedente e chiedeva che il giudizio proseguisse nei propri confronti con l'estromissione di che concludeva, chiedendo l'accoglimento delle Pt_2
conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione dalla predetta cessionaria del credito.
5. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso in data 9/12/2017 (n. 3054/2017 D.I.) già in forma esecutiva;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si Parte_1 liquidano in € 5.700,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
6. Proponeva appello Parte_1
7. Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata, in quanto non avrebbe dimostrato di essere la cessionaria di avendo allegato CP_1 Pt_2
pagina 2 di 6 all'atto di intervento esclusivamente l'estratto della gazzetta ufficiale e non essendo tale documento da solo sufficiente a provare la titolarità del credito.
8. Con il secondo motivo di appello l'appellante impugnava la sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia, lamentando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Secondo
l'appellante il Tribunale non avrebbe motivato in merito: al rigetto delle istanze istruttorie formulate dallo stesso;
all'eccezione di violazione della normativa antitrust;
all'eccezione di mancata o erronea determinazione dell'ammontare del credito vantato;
all'eccezione di violazione del principio di correttezza e buona fede.
9. Con il terzo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza di primo grado, lamentando l'omessa declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
10. L'appellante così concludeva:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 9.12.2017 (n.3054/2017
D.I.); 2) IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di 3) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, rimettere la causa in Controparte_1 istruttoria onde consentire l'escussione della testimone e ordinare Testimone_1
l'espletamento di CTU contabile sul rapporto contrattuale al fine di accertare la misura dei tassi d'interesse effettivamente applicati sullo scoperto di c/c da relativamente al CP_3 conto corrente garantito dall'appellante la correttezza e la trasparenza delle modalità di calcolo degli stessi e la loro rispondenza alle previsioni contrattuali. IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.764/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione seconda Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Poppi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 640/2018, depositata in cancelleria in data 23.7.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ rimettere la causa in istruttoria al fine di assumere le prove orali dedotte da parte attrice e la ctu tecnico-contabile, dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato in data 8.4.2009 tra di Verona CP_4 Parte_3
e il Sig. e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto
[...] Parte_4 ingiuntivo n.3054/2017 emesso dall'intestato Tribunale il 29.12.2017 siccome errato, ingiusto ed illegittimo”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: a)prova testimoniale di Tes_1 sulla capitolazione di cui alla seconda memoria ex art.183vi comma cpc;
B) CTU
[...] contabile.”
11. Si costituiva formulando le seguenti conclusioni: CP_1
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: 1) In via pregiudiziale, a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 pagina 3 di 6 c.p.c.; b) Dichiarare comunque l'inammissibilità delle domande nuove svolte dagli appellanti nel presente giudizio di gravame in quanto tardive aventi ad oggetto l'accertamento della presunta carenza di legittimazione passiva della peri motivi di cui in Controparte_1 narrativa;
2) In via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di revoca della sentenza per i motivi di cui all'atto di appello, condannare comunque l'appellante al pagamento dell'importo anche minore, che sarà accertato come dovuto per le medesime causali di cui alla sentenza impugnata. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
12. Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 21.9.2023 questa Corte, rilevato che l'atto di appello di conteneva anche domande attinenti al merito dell'azione Parte_1
monitoria e finalizzate alla revoca del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da e Pt_2
ritenuto che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti di detta parte, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo che l'atto di appello, la comparsa di costituzione di CP_1
e la stessa ordinanza venissero notificati, a cura dell'appellante, a nel rispetto del Pt_2
termine di legge di 90 giorni per l'udienza del 24.2.2024.
13. Dall'esame del fascicolo telematico non risulta che l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di sia stato ottemperato, come peraltro eccepito da Parte_2
nelle proprie note difensive parte appellata, che ha chiesto dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
14. L'appello di è inammissibile. Parte_1
15. Si versa in ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario di carattere processuale.
Secondo la Corte di Cassazione è ravvisabile tale fattispecie nelle ipotesi indicate nella seguente massima (sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019): “L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia
e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità. (nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione
pagina 4 di 6 ritenuta corretta dalla s.c. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio).
Il litisconsorzio necessario di natura processuale si verifica quindi “quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione”.
16. Nel caso di specie, processualmente, si è verificata l'intervento ex art. 111 cpc da parte di che ha dedotto la propria qualità di cessionaria del credito azionato in via CP_1
monitoria da Parte_2
Parte opponente, soccombente in primo grado, ha convenuto in appello soltanto la parte presunta cessionaria, ma, in via preliminare, ne ha contestato la effettiva qualità di cessionaria del credito e dunque l'effettiva titolarità del credito.
Il semplice fatto della proposizione di tale eccezione onerava la parte appellante della vocatio in ius anche della parte cedente (originaria parte ingiungente opposta cioè , proprio Pt_2 per impedire che l'eventuale accoglimento dell'eccezione suddetta, evidenziando il persistere della titolarità del credito azionato in capo all'originario cedente ( , potesse Parte_2 privare il giudizio di appello dell'unico contraddittore in concreto convenuto in sede di gravame (cioè ). CP_1
L'assoluta illegittimità di una evenienza processuale come quella appena descritta ha indotto la Corte a ravvisare una fattispecie di litisconsorzio necessario di carattere processuale (in cui cioè la presenza di più parti nel giudizio di primo grado dovesse necessariamente persistere anche in sede di impugnazione) e a disporre conseguentemente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
Peraltro, l'ordine di integrazione del contraddittorio non è stato ottemperato, senza che la parte appellante cioè la parte interessata ad evitare le conseguenze processuali della mancata ottemperanza dell'ordine di integrazione, abbia dedotto alcunché al riguardo.
In comparsa conclusionale parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione de qua, pertanto nient'affatto rinunciata, nemmeno tacitamente.
Ai sensi dell'art. 331 secondo comma cpc, l'appello deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (“l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”) .
17. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese dell'appello che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n. 55/2014,
pagina 5 di 6 in conformità ai valori medi dello scaglione di determinato dal valore della causa, ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- Dichiara inammissibile l'appello di Parte_1
- Condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compenso, oltre
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 gennaio
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 337/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PINOTTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI N. 4
REGGIO EMILIApresso il difensore avv. PINOTTI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 00196 ROMApresso il difensore avv.
FIORETTI ANDREA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 764 del 2020 del Tribunale di Reggio nell'Emilia, pubblicata il 23.07.2020
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Reggio Emilia su ricorso di per essa Parte_2 CP_1
ingiungeva con decreto ingiuntivo del 9.12.2017 ad
[...] Controparte_2
e legale rappresentante e amministratore della società, in
[...] Parte_1
pagina 1 di 6 qualità di garante, il pagamento in solido del complessivo importo di € 240.575,57 per saldo debitore del c/c n. 13281, intrattenuto presso la BANCA POPOLARE DI VERONA E
NOVARA oltre alle spese e accessori liquidati con il decreto ingiuntivo.
2. Con atto di citazione notificato il 7.2.2018 il solo proponeva Parte_1
opposizione, deducendo la nullità della fideiussione prestata a beneficio di e CP_2 deducendo altresì che: l'atto fideiussorio era in contrasto con la legge Antitrust;
l'opposta non aveva fornito prova del credito;
la banca aveva violato il principio di correttezza e buona fede in quanto aveva concesso credito alla società debitrice principale pur essendo a conoscenza delle sue evidenti difficoltà finanziarie e facendo affidamento sul patrimonio di esso quale garante;
l'istituto di credito non avrebbe verificato se le sue stesse condizioni economiche fossero state idonee e adeguate a fargli assumere la qualità di fideiussore;
il creditore avrebbe atteso ben nove anni per il recupero del credito con la maturazione di interessi per circa €
40.000,00 in violazione del principio di correttezza e buona fede.
3. Si costituiva in giudizio nell'interesse di , rilevando CP_1 Parte_2
l'infondatezza dell'opposizione, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo la reiezione delle domande formulate nei suoi confronti.
4. Con atto ex art. 111 c.p.c. interveniva in giudizio, quale Controparte_1
successore a titolo particolare di in forza di cessione del 22.11.2019 ai sensi e Parte_2 per gli effetti della L. n. 130/99 e dell'art. 58 TUB di una parte dei crediti, tra i quali era ricompreso quello vantato nei confronti di Parte_1
richiamava e confermava tutte le istanze, richieste, difese, deduzioni e CP_1
conclusioni già formulate dalla cedente e chiedeva che il giudizio proseguisse nei propri confronti con l'estromissione di che concludeva, chiedendo l'accoglimento delle Pt_2
conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione dalla predetta cessionaria del credito.
5. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso in data 9/12/2017 (n. 3054/2017 D.I.) già in forma esecutiva;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si Parte_1 liquidano in € 5.700,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
6. Proponeva appello Parte_1
7. Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata, in quanto non avrebbe dimostrato di essere la cessionaria di avendo allegato CP_1 Pt_2
pagina 2 di 6 all'atto di intervento esclusivamente l'estratto della gazzetta ufficiale e non essendo tale documento da solo sufficiente a provare la titolarità del credito.
8. Con il secondo motivo di appello l'appellante impugnava la sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia, lamentando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Secondo
l'appellante il Tribunale non avrebbe motivato in merito: al rigetto delle istanze istruttorie formulate dallo stesso;
all'eccezione di violazione della normativa antitrust;
all'eccezione di mancata o erronea determinazione dell'ammontare del credito vantato;
all'eccezione di violazione del principio di correttezza e buona fede.
9. Con il terzo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza di primo grado, lamentando l'omessa declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
10. L'appellante così concludeva:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 9.12.2017 (n.3054/2017
D.I.); 2) IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di 3) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, rimettere la causa in Controparte_1 istruttoria onde consentire l'escussione della testimone e ordinare Testimone_1
l'espletamento di CTU contabile sul rapporto contrattuale al fine di accertare la misura dei tassi d'interesse effettivamente applicati sullo scoperto di c/c da relativamente al CP_3 conto corrente garantito dall'appellante la correttezza e la trasparenza delle modalità di calcolo degli stessi e la loro rispondenza alle previsioni contrattuali. IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.764/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione seconda Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Poppi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 640/2018, depositata in cancelleria in data 23.7.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ rimettere la causa in istruttoria al fine di assumere le prove orali dedotte da parte attrice e la ctu tecnico-contabile, dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato in data 8.4.2009 tra di Verona CP_4 Parte_3
e il Sig. e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto
[...] Parte_4 ingiuntivo n.3054/2017 emesso dall'intestato Tribunale il 29.12.2017 siccome errato, ingiusto ed illegittimo”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: a)prova testimoniale di Tes_1 sulla capitolazione di cui alla seconda memoria ex art.183vi comma cpc;
B) CTU
[...] contabile.”
11. Si costituiva formulando le seguenti conclusioni: CP_1
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: 1) In via pregiudiziale, a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 pagina 3 di 6 c.p.c.; b) Dichiarare comunque l'inammissibilità delle domande nuove svolte dagli appellanti nel presente giudizio di gravame in quanto tardive aventi ad oggetto l'accertamento della presunta carenza di legittimazione passiva della peri motivi di cui in Controparte_1 narrativa;
2) In via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di revoca della sentenza per i motivi di cui all'atto di appello, condannare comunque l'appellante al pagamento dell'importo anche minore, che sarà accertato come dovuto per le medesime causali di cui alla sentenza impugnata. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
12. Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 21.9.2023 questa Corte, rilevato che l'atto di appello di conteneva anche domande attinenti al merito dell'azione Parte_1
monitoria e finalizzate alla revoca del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da e Pt_2
ritenuto che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti di detta parte, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo che l'atto di appello, la comparsa di costituzione di CP_1
e la stessa ordinanza venissero notificati, a cura dell'appellante, a nel rispetto del Pt_2
termine di legge di 90 giorni per l'udienza del 24.2.2024.
13. Dall'esame del fascicolo telematico non risulta che l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di sia stato ottemperato, come peraltro eccepito da Parte_2
nelle proprie note difensive parte appellata, che ha chiesto dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
14. L'appello di è inammissibile. Parte_1
15. Si versa in ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario di carattere processuale.
Secondo la Corte di Cassazione è ravvisabile tale fattispecie nelle ipotesi indicate nella seguente massima (sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019): “L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia
e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità. (nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione
pagina 4 di 6 ritenuta corretta dalla s.c. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio).
Il litisconsorzio necessario di natura processuale si verifica quindi “quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione”.
16. Nel caso di specie, processualmente, si è verificata l'intervento ex art. 111 cpc da parte di che ha dedotto la propria qualità di cessionaria del credito azionato in via CP_1
monitoria da Parte_2
Parte opponente, soccombente in primo grado, ha convenuto in appello soltanto la parte presunta cessionaria, ma, in via preliminare, ne ha contestato la effettiva qualità di cessionaria del credito e dunque l'effettiva titolarità del credito.
Il semplice fatto della proposizione di tale eccezione onerava la parte appellante della vocatio in ius anche della parte cedente (originaria parte ingiungente opposta cioè , proprio Pt_2 per impedire che l'eventuale accoglimento dell'eccezione suddetta, evidenziando il persistere della titolarità del credito azionato in capo all'originario cedente ( , potesse Parte_2 privare il giudizio di appello dell'unico contraddittore in concreto convenuto in sede di gravame (cioè ). CP_1
L'assoluta illegittimità di una evenienza processuale come quella appena descritta ha indotto la Corte a ravvisare una fattispecie di litisconsorzio necessario di carattere processuale (in cui cioè la presenza di più parti nel giudizio di primo grado dovesse necessariamente persistere anche in sede di impugnazione) e a disporre conseguentemente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
Peraltro, l'ordine di integrazione del contraddittorio non è stato ottemperato, senza che la parte appellante cioè la parte interessata ad evitare le conseguenze processuali della mancata ottemperanza dell'ordine di integrazione, abbia dedotto alcunché al riguardo.
In comparsa conclusionale parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione de qua, pertanto nient'affatto rinunciata, nemmeno tacitamente.
Ai sensi dell'art. 331 secondo comma cpc, l'appello deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (“l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”) .
17. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese dell'appello che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n. 55/2014,
pagina 5 di 6 in conformità ai valori medi dello scaglione di determinato dal valore della causa, ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- Dichiara inammissibile l'appello di Parte_1
- Condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compenso, oltre
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 gennaio
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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