Sentenza 5 aprile 1949
Massime • 1
In materia di danni cagionati a privati da opere pubbliche, l'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità ha costituito il fondamento legale della teoria della responsabilità oggettiva dipendente da Atti legittimi della pubblica amministrazione. Riportandosi al principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse della generalità attraverso il sacrificio del singolo senza che il sacrificio stesso sia indennizzato, la detta teoria presuppone la esistenza di un legittimo atto dell'autorità pubblica e non di un fatto illecito; essa prescinde, conseguentemente, dalla indagine sulla colpa o sul dolo dell'autore del danno anche perché il modo di esecuzione dell'opera pubblica rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo amministrativo che procede ai lavori. Al giudice ordinario è, pertanto, consentita solamente la ricerca del nesso causale tra il modo di esecuzione dell'opera pubblica e il danno permanente derivatone o la violazione di un diritto dei proprietari di immobili vicini al fondo in cui l'opera medesima è stata eseguita. In caso di concorso di colpa del danneggiato, non si fa luogo alla compensazione delle colpe ma si limita il risarcimento del danno secondo un criterio proporzionale tra l'efficienza dannosa dell'atto del danneggiante e quella dell'atto del danneggiato. L'indagine sulla sussistenza di detto concorso di colpe e sulla proporzionalità tra di esse è demandata all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/1949, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 5 aprile 1949 |
Testo completo
In materia di danni cagionati a privati da opere pubbliche, l'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità ha costituito il fondamento legale della teoria della responsabilità oggettiva dipendente da Atti legittimi della pubblica amministrazione. Riportandosi al principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse della generalità attraverso il sacrificio del singolo senza che il sacrificio stesso sia indennizzato, la detta teoria presuppone la esistenza di un legittimo atto dell'autorità pubblica e non di un fatto illecito;
essa prescinde, conseguentemente, dalla indagine sulla colpa o sul dolo dell'autore del danno anche perché il modo di esecuzione dell'opera pubblica rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo amministrativo che procede ai lavori. Al giudice ordinario è, pertanto, consentita solamente la ricerca del nesso causale tra il modo di esecuzione dell'opera pubblica e il danno permanente derivatone o la violazione di un diritto dei proprietari di immobili vicini al fondo in cui l'opera medesima è stata eseguita. In caso di concorso di colpa del danneggiato, non si fa luogo alla compensazione delle colpe ma si limita il risarcimento del danno secondo un criterio proporzionale tra l'efficienza dannosa dell'atto del danneggiante e quella dell'atto del danneggiato. L'indagine sulla sussistenza di detto concorso di colpe e sulla proporzionalità tra di esse è demandata all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito.