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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott. Elena Mara Grazioli Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2966/2023 promossa in grado d'appello da da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALMIERI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 - 20135
MILANO, presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BIASI MAUR, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIO X 6/B – 31040 VOLPAGO
DEL MONTELLO, presso il difensore appellato pagina 1 di 22 nonché contro
AVV. (C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA T. DONADON 4 - 33170 PORDENONE, presso il proprio studio appellato
Conclusioni per Parte_1
Accertata e dichiarata la mancanza professionale che ha comportato la necessità di riassumere il giudizio, condannare l'avv. al risarcimento del danno da CP_2
quantificarsi secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla, pari al costo dell'attività professionale resosi necessario per la violazione del dovere deontologico.
Terza integrazione: Voglia il tribunale di Milano, Accertata e dichiarata la mancanza professionale costituente fatto illecito che ha comportato l'estinzione del giudizio r.g.
1726/2019, e all'opposto la proposizione di altro analogo r.g. 629-1/2019, condannare
l'avv. al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia, CP_2
anche se egli vorrà far credere di non conoscerla, pari non solo al costo dell'attività professionale resosi necessario per la violazione del dovere deontologico. accertata e dichiarata illegittima la minaccia e l'ingiuria (oggi non più punibile penalmente) della mail dell'avv. condannarlo al risarcimento del danno CP_2
da quantificarsi secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla accertata e dichiarata la fonte della notizia disciplinare riguardante l'avvocato
[...]
condannare l'avv. e il , ognuno per quanto di Pt_1 CP_2 Controparte_1
responsabilità, per l'indebito utilizzo sino alla minaccia, al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia accertata e dichiarata l'esistenza della transazione tra volta CP_3 Controparte_1
alla precisazione congiunta delle conclusioni nella causa r.g. 670/2017 avanti al pagina 2 di 22 Tribunale di DE, l'accusa di infedele patrocinio all'avvocato Pt_1
condannare al risarcimento del danno pari a 170.000 euro. Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite.
Prima integrazione: A seguito della prima udienza, anche per violazione dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., Voglia il Tribunale di Milano dichiarare la nullità della prima udienza per violazione del contraddittorio e procedere alla segnalazione ai rispettivi ordini professionali per il comportamento assunto all'udienza del 2 febbraio
2021, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Seconda integrazione: dichiarare inammissibili le eccezioni preliminari, anche perché in parte rinunciate alla udienza del 2 febbraio 2021, in parte non riproposte all'udienza del 28 settembre 2021; in ogni caso infondate.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Si formulano i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni:
CAP.1 VERO CHE le parti , dopo aver raggiunto gli accordi che si mostrano al CP_1
testimone quali docc.6 e 7, previa revoca del mandato all'avv. Borlina, incaricarono
l'avvocato di precisare congiuntamente le conclusioni nella causa r.g. Parte_1
670/2017 davanti al ribunale di DE, e ciò avvenne il 14 marzo 2019 in Venezia-
Mestre. si indicano a testimoni: in Bolzano;
in Testimone_1 Testimone_2
Venezia.Mestre; avvocato Giulio Massimo Persano in Macherio
CAP.2 VERO CHE ha parlato con il giudice ES Elisa il 15 Controparte_1
novembre 2019 si indicano a testimoni: , in Bolzano, e il Giudice ES Elisa presso il Testimone_1
Tribunale di DE, nonché il Cancelliere del tribunale di DE
CAP.3 VERO CHE il giudice ES Elisa, senza aver mai visto prima il
[...]
, divulgava allo stesso il contenuto del fascicolo, e dell'intervento degli aventi CP_1
causa patrocinati dall'avv. Castellarin? pagina 3 di 22 si indicano a testimoni: , in Bolzano, e il Giudice ES Elisa presso il Testimone_1
Tribunale di DE, nonché il Cancelliere del tribunale di DE
CAP.4 VERO CHE il giorno 15 novembre 2019 l'avvocato era a Parte_1
DE per una udienza con il proprio cliente, Testimone_3
Testimone: di Latisana, per prova delegata sul tribunale di Udine. Testimone_3
Conclusioni per : Controparte_1
In via preliminare
dichiararsi l'interruzione del procedimento ai sensi degli art. 299 e 301 cpc, stante la dichiarata inibizione dall'esercizio della professione forense per cinque anni dell'avv. Parte_1
Nel merito
➢ dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello proposto dall'avv. e, per Pt_1
l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano n.
8464/2023 del 30.10.2023, conclusiva della causa n. 8722/2020 RG.
In ogni caso
➢ con rifusione delle competenze e spese di lite
Conclusioni per : CP_2
Preliminarmente in rito: per le ragioni in premessa dichiarare l'interruzione del presente processo ai sensi degli artt. 299 - 300 -301 c.p.c. Spese rifuse.
Nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'eccezione in rito non trovasse accoglimento, per le ragioni dedotte nel giudizio di prime cure e qui integralmente ribadite, respingersi l'appello attoreo in quanto infondato in fatto ed in diritto e promosso in
pagina 4 di 22 violazione dell'art. 96 c.p.c. con conseguente condanna per responsabilità aggravata nei termini ritenuti di giustizia. Spese rifuse.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8464/2023, rigettava le domande proposte da nei confronti di e , condannando Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
2. Per quanto di interesse in questo grado, il procedimento veniva instaurato da
[...]
il quale deduceva: Pt_1
- di aver chiesto all'avv. (sua controparte processuale) di sostituirlo in un CP_2
procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di DE per chiedere un rinvio, se non che quest'ultimo decideva autonomamente di non comparire, determinando la declaratoria di estinzione del giudizio, senza poi avvisare il dell'esito Pt_1
dell'udienza; nella successiva corrispondenza intercorsa tra legali l'Avv. CP_2
utilizzava un tono irriverente e di sfida;
- nel medesimo procedimento, utilizzava artifizi per rendersi Controparte_1
inadempiente a una transazione e per calunniare il in particolare, essendo Pt_1
convenuto in giudizio dallo zio , si costituiva con il patrocinio di un Testimone_1
difensore, terzo rispetto al presente giudizio;
stipulava una transazione con la propria controparte, poi revocava il mandato al proprio difensore, conferendolo all'avv.
e a un altro professionista (terzo rispetto alla presente controversia); poco Pt_1
prima dell'udienza del 18.12.2019, revocava il mandato e si Controparte_1
costituiva con un altro legale, affermando falsamente che non vi era stata alcuna transazione, ma solo intese preliminari;
accusava quindi l'avv. di infedele Pt_1
patrocinio per avere depositato le conclusioni conformemente alla transazione;
- l'avv. faceva riferimento a procedimenti disciplinari riguardanti l'avv. CP_2
per i quali non è noto come ne fosse a conoscenza, né se avesse trasmesso tali Pt_1
informazioni a terzi;
in una mail del 21.11.2019, faceva riferimento Controparte_1
pagina 5 di 22 a questioni disciplinari e trascorsi professionali del analogamente a quanto già Pt_1
espresso dall'avv. in una missiva del 26.11.2019. CP_2
Pertanto, l'attore domandava al Tribunale di Milano di condannare l'avv. al CP_2
risarcimento dei danni derivanti dalla sua mancanza professionale;
l'accertamento della minaccia e ingiuria contenute in una mail dell'avv. e la conseguente condanna CP_2
al risarcimento del danno;
l'accertamento della fonte della notizia dei fatti disciplinari che lo riguardano e quindi la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno per l'indebito utilizzo dei dati;
l'accertamento dell'esistenza della transazione tra e e la condanna di quest'ultimo al risarcimento Testimone_1 Controparte_1
del danno per averlo falsamente accusato di infedele patrocinio.
3. Si costituiva in giudizio , evidenziando: Controparte_1
- che i fatti riferiti dall'attore concernevano un procedimento ex art. 2932 c.c., nel quale sarebbe stato raggiunto un accordo tra , assistito dal e suo Testimone_1 Pt_1
nipote , per il trasferimento della proprietà di un immobile. Controparte_1
L'ipotetico accordo, posto alla base delle conclusioni presentate congiuntamente (frutto dell'iniziativa dell'Avv. contestata da ) non avrebbe Pt_1 Controparte_1
tuttavia potuto vincolare il giudice a dichiarare il trasferimento di proprietà, in quanto contrario al dettato normativo. Ed, invero, non vi era stato in realtà alcun accordo per la definizione della causa, ma solo trattative non giunte a termine;
- che i procedimenti disciplinari riguardanti l'attore erano di dominio pubblico, come dimostrato da un provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, attestante la di lui sospensione fino al marzo 2021;
- nessuna minaccia perveniva dall'Avv. Borlina, ma erano giunte invece dall'Avv.
e da;
Pt_1 Testimone_1
- che non veniva fatto alcun riferimento a specifiche vicende giudiziarie, ma solo a fatti diffusi in rete;
non sussisteva alcuna intesa tra e l'avv. , Controparte_1 CP_2
ma solo la consultazione di dati reperiti su internet da parte di entrambi;
pagina 6 di 22 - che si era recato in Tribunale a DE il giorno dell'udienza del 19.11.2019, non tenuta a causa di un rinvio disposto d'ufficio; detta circostanza non gli era nota, in quanto non comunicatagli dal suo allora difensore, Avv. su sua richiesta, Pt_1
veniva informato dal giudice che l'udienza era stata rinviata e che nel frattempo si erano costituiti degli intervenuti;
- l'infondatezza della domanda di condanna per l'asserita accusa di infedele patrocinio: invero, nessuna denuncia o contestazione disciplinare in tal senso era stata formalizzata.
Concludeva, chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, rigettare le domande attoree, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c..
4. Costituitosi in giudizio, l'avv. eccepiva, preliminarmente, CP_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
nel merito, rilevava la genericità delle allegazioni dell'attore; quanto all'udienza del 19 novembre 2019, evidenziava di avere ricevuto dall'attore una pec con cui quest'ultimo chiedeva di essere sostituito o, in alternativa, di formulare una istanza di rinvio;
la richiesta giungeva nel pomeriggio del 18.11.2019, alle 15.45, senza essere accompagnata da una comunicazione telefonica, e veniva visionata solo pochi minuti prima dell'udienza; ritenendola come soluzione più corretta per gli interessi di entrambe le parti, decideva di non comparire, confidando nell'applicazione del disposto di cui all'art. 309 c.p.c.; il Tribunale di
DE, invece, dichiarava direttamente l'estinzione del giudizio. Dieci giorni dopo,
l'attore inviava una mail con accuse di scorrettezza professionale e di violazione del
Codice deontologico al , la cui risposta, anche se ruvida, era dovuta;
le CP_2
informazioni di natura disciplinare concernenti l'Avv. venivano tratte da Pt_1
internet. Chiedeva, quindi, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore, alternativamente, di quelli di IS o DE e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
pagina 7 di 22 5. Il giudice di prime cure, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv. , riteneva, quanto alle domande attoree, che CP_2
nessuna accusa di infedele patrocinio fosse stata presentata dal convenuto e CP_1
nessun profilo di illiceità fosse riscontrabile nelle affermazioni dell'avv. nei CP_2
confronti dell'avv. evidenziava poi come le notizie riguardanti la posizione Pt_1
disciplinare dell'avv. fossero pubbliche e che nessuna prova dei danni Pt_1
asseritamente subiti fosse stata fornita dall'attore.
6. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello Parte_1
chiedendo – in riforma della sentenza gravata – di accogliere le domande già avanzate in primo grado.
7. ha dedotto la sussistenza di una causa di interruzione del Controparte_1
processo, ovverosia l'interdizione della professione forense per cinque anni dell'avv. costituitosi in proprio ex art. 86 c.p.c., eccependo l'inammissibilità e Pt_1
comunque infondatezza dell'avversa impugnazione e chiedendone il rigetto.
8. ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'interruzione del CP_2
processo e, nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
9. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 27.2.2024, il Consigliere istruttore, dato atto dell'assenza delle parti, rinviava ex art. 348 c.p.c. all'udienza del
14.5.2024.
In data 10.3.2024, attesa la perdita dello ius postulandi, si costituiva in Parte_1
giudizio con l'avv. Guido Palmieri, il quale rappresentava che il giudizio si sarebbe interrotto di diritto a far data dal 15.12.2023, sebbene non fosse stata dichiarata l'interruzione.
Nella successiva udienza del 14.5.2024, il Consigliere istruttore rinviava per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissando l'udienza del 26.11.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 8 di 22 Motivi della decisione
12. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
12.1. Il primo motivo, “volto a dichiarare il diniego di giustizia con la mancata applicazione dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c.”;
12.2. il secondo motivo, “volto a dichiarare la mancata pronuncia (ex officio) di estinzione del giudizio, giacché risulta dagli atti che era noto ai convenuti
l'esistenza della causa di interruzione del processo sin dal luglio 2020”;
12.3. il terzo motivo, “volto stigmatizzare la solita incompetenza nel sollevare
l'eccezione di incompetenza territoriale”;
12.4. il quarto motivo, afferente all'illecito commesso da , Controparte_1
quanto all'accusa di infedele patrocinio;
12.5. il quinto motivo, incentrato sull'illecito commesso dall'avv. in data CP_2
15.11.2019;
12.6. il sesto motivo incentrato sulla sfrontatezza del nell'utilizzo dei CP_2
documenti;
12.7. il settimo motivo, incentrato sulle istanze istruttorie, “laddove necessarie”.
13. Quanto al motivo sub n. 12.1, l'appellante si duole del rigetto della seguente domanda proposta in primo grado: “a seguito della prima udienza, anche per violazione dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., Voglia il Tribunale di
Milano dichiarare la nullità della prima udienza per violazione del contraddittorio e procedere alla segnalazione ai rispettivi ordini professionali per il comportamento assunto all'udienza del 2 febbraio 2021, nonché alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano”. L'appellante sostiene che “il giudice di prime cure ha travisato la doglianza processuale, evidentemente sorvolando sul fatto che i convenuti si siano fatti gioco di lui e della Giustizia: non è stato dedotta la compromissione del diritto di difesa – sebbene sia indubitabile che vi sia stata il 2 febbraio 2021 – quanto la pagina 9 di 22 violazione di altre norme e altri obblighi. All'udienza del 2 febbraio 2021 i convenuti sapevano della causa di sospensione dello ius postulandi (quella che
l'avv. Biasi rimarca e menziona nella propria conclusionale del luglio del 2020
– causa r.g. 670/2017 davanti al Tribunale di DE, causa nella quale
l'avv. patrocina gli intervenuti dal grado di appello, prima quindi CP_2
dell'udienza del 2 febbraio 2021). Qualche mese dopo gli stessi non possono certo far finta di ignorarla. Ed ecco che all'udienza del 2 febbraio 2021 essi, convenuti, consapevoli della causa di interruzione, volendo avvantaggiarsi illecitamente, hanno taciuto della causa di sospensione dello ius postulandi. Il giudice è venuto meno al dovere decisorio, travisando la domanda processuale.
Era doveroso trasmettere gli atti alle autorità disciplinari come prescrive l'art.
88 c.p.c.” (v. p. 5 atto di appello).
14. Con il motivo sub n. 12.2, parte appellante deduce che: “ERA DOVEROSO
DICHIARARE INTERROTTO IL PROCESSO, ED ESTINGUERLO, conformemente ad altra sentenza della seconda sezione della corte d'appello di
Milano. Se da luglio del 2020 era nota alle parti la causa interruttiva del processo, all'udienza del 2 febbraio 2021 il processo si era già estinto, e la istanza dell'avvocato (in data 9 aprile 2021) non era idonea a Parte_1
riesumare il processo estinto. Con il loro comportamento sconsiderato le controparti hanno creato un motivo di responsabilità per il giudice, ma nondimeno il procedimento deve essere dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine (e senza che vi sia stata istanza di prosecuzione del processo)” (v. p. 5 atto di appello).
15. In ordine al motivo sub n. 12.3, l'appellante rileva la soccombenza dei convenuti in primo grado sull'eccezione di incompetenza dagli stessi sollevata, dichiarata inammissibile dal Tribunale.
pagina 10 di 22 16. Circa il motivo sub n. 12.4, parte appellante lamenta l'ambiguità della decisione del primo giudice quanto al rigetto della prima domanda proposta nei confronti di , avente il seguente tenore: “accertata e dichiarata Controparte_1
l'esistenza della transazione tra e volta alla CP_3 Controparte_1
precisazione congiunta delle conclusioni nella causa r.g. 670/2017 avanti al
Tribunale di DE, l'accusa di infedele patrocinio all'avvocato Pt_1
condannare al risarcimento del danno pari a 170.000 Controparte_1
euro” (v. p. 6 atto di appello). Spiega l'appellante che, nella parte contenente il rigetto di detta domanda, la sentenza impugnata “è veramente ambigua.
Confonde aspetti diversi e non esamina il contenuto della mail del 19 novembre
2019, che nemmeno riporta in sentenza. Qui è contenuta l'accusa di infedele patrocinio, e non occorre che sia contenuta in una querela. Il giudice confonde
l'accusa con la denuncia-querela, esposto o altra iniziativa analoga o assimilabile” (v. p. 8 atto di appello).
17. Con riguardo al motivo sub n. 12.5, l'appellante deduce l'erronea interpretazione e conseguente rigetto della prima domanda avanzata nei confronti di , così articolata: “accertata e dichiarata la mancanza CP_2
professionale che ha comportato la necessità di riassumere il giudizio, condannare l'avv. al risarcimento del danno da quantificarsi CP_2
secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla, pari al costo dell'attività professionale resosi necessario per la violazione del dovere deontologico”. Sostiene che: "Il Tribunale ha travisato la prima domanda contro l'avv. , forse proprio incompresa” (v. p. 7 atto di appello), CP_2
qualificandola come domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata comparizione del all'udienza del 19.11.2019. Inoltre, secondo CP_2
l'appellante il giudice sarebbe incorso in errore per aver ritenuto “che la pec del
18 novembre 2019 (il giorno prima dell'udienza) sia venuta a conoscenza pagina 11 di 22 dell'avv. il 19 novembre 2019 (il giorno dell'udienza), il che non CP_2
risulta provato, e contraddice effetti ed efficacia della pec;
e questa è una violazione di legge” (v. p. 8 atto di appello).
18. Con il motivo sub n. 12.6, l'appellante si duole del rigetto delle ulteriori domande, tra esse collegate, proposte nei confronti dei convenuti. Trattasi delle seguenti domande: “accertata e dichiarata illegittima la minaccia e l'ingiuria
(oggi non più punibile penalmente) della mail dell'avv. CP_2
condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla;
accertata e dichiarata la fonte della notizia disciplinare riguardante l'avvocato condannare l'avv. Parte_1
e il , ognuno per quanto di responsabilità, per CP_2 Controparte_1
l'indebito utilizzo sino alla minaccia, al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia”. A parere dell'appellante, la parte della sentenza contenente il rigetto di tali domande sarebbe “ancora più criptica e meno motivata, se possibile” (v. p. 10-11 atto d'appello).
19. In ordine al motivo sub n. 12.7, parte appellante rileva che: “a fronte di una motivazione tanto laconica appare difficile comprendere sia la ragione per la quale non sono state ammesse le prove, sia la loro necessità per il giudizio. Non potendosi risolvere tale dubbio alla luce della sentenza di primo grado tutte le istanze istruttorie sono state riproposte, nessuna esclusa. Sono importanti i capitoli di prova 2 e 3 e 4, per dimostrare che il ha raccontato fole Parte_2
per quanto riguarda la sua presenza e il colloquio con il giudice ES Elisa di
DE. Quel giorno (15 novembre 2019) l'avvocato era a Parte_1
DE per altra udienza, e il PRossetto non si è visto, nemmeno per scherzo, dato che difficilmente nell'unico corridoio nel quale si trovano i giudici del settore civile del Tribunale di DE la presenza sarebbe passata
pagina 12 di 22 inosservata. Sono menzogne perfettamente coerenti con quelle del suo legale
(vedi supra) e con questo personaggio” (v. p. 12 atto di appello).
20. Opinione della Corte quanto alla interruzione del giudizio di appello. In via preliminare, si rileva che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 31.10.2023 da costituito in proprio ex art. 86 c.p.c.. Parte_1
L'interdizione dalla professione forense del medesimo a far data dal 15.12.2023 avrebbe potuto determinare l'interruzione del presente procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
L'interruzione non è stata, tuttavia, dichiarata in quanto alla prima udienza del
27.2.2024 il giudizio veniva rinviato ex art. 348 c.p.c., attesa la mancata comparizione delle parti. Successivamente, il procedimento è stato riassunto in data 10.3.2024 dall'appellante, difeso, questa volta, dall'avv. Guido Palmieri.
La difesa di sostiene che il dies a quo per il calcolo dei tre Controparte_1
mesi entro cui riassumere il procedimento sarebbe il 12.05.2023, data in cui era divenuta definitiva la sentenza contenente la condanna dell'avv. Pt_1
all'interdizione dalla professione forense.
Tale argomentazione non può essere condivisa, considerato che il presente procedimento è stato iscritto al ruolo il 31.10.2023, l'appellante era costituito in proprio, ma non si era tenuta alcuna udienza;
tanto che la prima udienza era stata quella del 27.2.2024 a cui nessuna parte era comparsa. Ne segue che nessuna declaratoria di perdita dello ius postulandi poteva intervenire e, ulteriormente, nessun provvedimento di interruzione poteva essere adottato;
da tanto conseguiva che non era formalmente individuabile un dies a quo utile per considerare il rispetto del termine ex art. 305 c.p.c. in conformità all'orientamento condivisibile dei giudici di legittimità secondo cui “il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza pagina 13 di 22 legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” ( v. Cass. civ. b.
15004/24; v. anche ex multis Cass. civ. n. 30729/24). In buona sostanza, non poteva essere riassunto un procedimento in data antecedente la prima udienza e neppure alla prima udienza del 27.2.2024, in cui nessuno era comparso ed era stato disposto rinvio ex art. 348 c.p.c..
21. Opinione della Corte in ordine ai motivi di appello. In quanto logicamente connessi, i motivi di gravame vengono trattati congiuntamente.
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, infondato, nei termini che seguono.
La riforma apportata all'articolo citato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. n. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, non potendo costituire per sé indice di inammissibilità dell'appello, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”.
Ne deriva che, nella propria impugnazione, l'appellante deve affiancare alle richieste una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad pagina 14 di 22 incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
Nulla di tutto questo è accaduto nel caso di specie.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, parte appellante si è limitata ad esplicitare i fatti di causa attraverso la riproposizione delle domande e delle argomentazioni svolte in primo grado, senza individuare con limpidezza le censure mosse alla motivazione offerta dal Tribunale di
Milano nella sentenza di prime cure.
Peraltro, la tecnica redazionale utilizzata dalla difesa di parte appellante, in tale sforzo riproduttivo, è completamente in contrasto con i principi di linearità e di sinteticità, come più volte esplicitati dai giudici di legittimità, i quali si sono espressi nei seguenti termini: “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare
l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata) ( v. Cass. civ. n. 8009/2019). pagina 15 di 22 Da ciò è derivato un atto gravemente caotico, in alcune parti lacunoso, che non ha permesso a questa Corte l'enucleazione dei motivi di doglianza.
Con riferimento al motivo sub n. 12.1, afferente alla domanda – proposta e rigettata in primo grado – volta a dichiarare “la nullità della prima udienza per violazione del contraddittorio”, parte appellante si limita a riproporre le doglianze già svolte nel precedente giudizio e a riportare parte della sentenza gravata, senza chiarire quali siano, in concreto, le censure mosse alla decisione del primo giudice.
In ogni caso, dalle disorganiche argomentazioni dell'appellante non è possibile comprendere quali siano effettivamente le conseguenze della dedotta nullità della prima udienza del 2.2.2021, né da quali circostanze sia derivata la presunta violazione del contraddittorio, nonché dell'art. 88 c.p.c. da parte dei difensori delle controparti processuali e del giudice di primo grado.
22. Parimenti inammissibile è il motivo sub n. 12.2, con cui l'appellante si duole della mancata dichiarazione di interruzione del processo da parte del primo giudice. Con tale censura, l'appellante non impugna un capo specifico della sentenza gravata, limitandosi a sostenere che “era doveroso dichiarare interrotto il processo, ed estinguerlo”, sulla base di argomentazioni generiche e del tutto inconferenti. Invero, il lamenta un'omissione del primo giudice senza, Pt_1
tuttavia, indicare quali pregiudizi in termini processualistici ne sarebbero derivati.
23. Il motivo sub n. 12.3 è generico. Parte appellante deduce la soccombenza dei convenuti in primo grado con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale dagli stessi sollevata, senza prendere posizione sul ragionamento svolto dal
Tribunale di Milano nel ritenere inammissibile la ridetta eccezione. La doglianza dell'appellante si riduce, infatti, ad un semplice “copia e incolla” della decisione del primo giudice a riguardo, priva di qualsivoglia argomento idoneo a censurare pagina 16 di 22 in maniera puntuale l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. È, poi, singolare che il si dolga del rigetto di una eccezione a lui sfavorevole. Pt_1
In ogni caso, è pretestuoso pensare che dal rigetto della stessa eccezione possa derivare la soccombenza dei convenuti, in una visione atomistica del processo civile, completamente disancorata dal dato normativo. Né, infine, potrebbero derivare vantaggi sul profilo della regolazione delle spese processuali, in quanto nell'applicazione del principio della soccombenza occorre tener conto dell'esito complessivo della lite, come correttamente ha fatto il Tribunale di
Milano.
24. Ancora, con il motivo sub 12.4, concernente la “ambiguità” della decisione in ordine al rigetto della prima domanda proposta nei confronti di CP_1
, l'appellante svolge delle critiche confuse che si sostanziano nella
[...]
trascrizione di passi della sentenza gravata e nella ricostruzione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, già svolta in primo grado. A ciò si aggiunge poi il richiamo testuale alla mail inviata dal al ove secondo CP_1 Pt_1
quest'ultimo sarebbe contenuta l'accusa di infedele patrocinio. Trattasi, ancora una volta, di elementi inidonei a scardinare il percorso logico argomentativo del primo giudice, il quale ha escluso la sussistenza di detta accusa. Invero, non vi è alcuna prova che il abbia accusato di infedele patrocinio l'odierno CP_1
appellante, né tale circostanza può essere desunta dalla citata mail, avente il seguente tenore:“Egregi Avvocati e Persano, con estremo stupore ho Pt_1
appurato che, contrariamente a quello che avevo comunicato, avete depositato le conclusioni congiunte.
Ritengo sia stata una condotta a molto grave.
A ciò si aggiunga che il giorno 15 novembre scorso sono stato in Tribunale a
DE per essere presente in udienza e solo lì ho saputo che l'udienza era stata rinviata al 6 marzo 2020, ore 11.00. pagina 17 di 22 L'informazione mi è stata data direttamente dal Giudice con la quale ho parlato della causa e che, tra le altre cose, mi ha detto che sono stati depositati altri atti difensivi tutti uguali da parte degli attuali proprietari, anche se non ho capito a che titolo.
Tutte queste informazioni speravo poteste fornirmele voi nel corso della causa.
È evidente che dovrò valutare quale posizione assumere in vista della prossima udienza.
Nel frattempo chiedo espressamente di ricevere la copia di tutti gli atti e di tutti
i documenti depositati da tutte le parti di causa, nessuna esclusa, oltre ad una stampa dello storico del fascicolo estrapolato dal processo telematico, perché è mia intenzione verificare passo per passo tutto quello che è accaduto nel corso della causa, dall' inizio alla fine.
Vorrete inviarmi tutti i documenti che ho citato sopra entro la fine di questo mese (Novembre 2019)
Dopodiché mi riservo di concordare un appuntamento per verificare il dafarsi.
Distinti saluti” (v. doc. 11 . Pt_1
In ogni caso, non è chiaro quale sarebbe il danno derivante al da quanto Pt_1
scritto nella ridetta missiva, mancando sul punto una qualsiasi allegazione e tanto meno una prova del pregiudizio se non altro in termini indiziari.
25. Con riguardo al motivo sub n. 12.5, l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe travisato la domanda proposta nei confronti dell'avv. , ma non CP_2
spiega quale sarebbe invece la corretta interpretazione della stessa. Anche in questo caso, l'atto di appello non presenta chiaramente l'alternativa ricostruzione dei fatti e le motivazioni in diritto atte a scalfire la decisione sul punto del primo giudice. È poi opportuno evidenziare che non è chiaro quale sarebbe l'illecito asseritamente commesso dal per non aver presenziato CP_2
all'udienza dinanzi al Tribunale di DE e la norma dallo stesso violata. pagina 18 di 22 L'appellante si limita ad affermare che “E' un caso di negotiorun gestio;
se si vuole richiamare qualche istituto giuridico” (v. p. 9 atto di appello), ma nulla deduce a sostegno di tale tesi dal punto di vista logico-argomentativo. Allo stesso modo, non si comprende quale sarebbe il danno che tale condotta avrebbe causato al mancandone ogni allegazione in primo luogo e, Pt_1
secondariamente, il benché supporto probatorio.
26. Circa il motivo sub n. 12.6, oltre a rilevarsi un'estrema nebulosità nell'esposizione del motivo di doglianza, neanche in questo caso l'appellante spiega le ragioni per le quali il primo giudice sarebbe incorso in errore nel rigettare le ulteriori domande avanzate nei confronti dei convenuti, né propone un'alternativa ricostruzione del fatto, tale da giustificare l'accoglimento dell'appello. Non vi è, infatti, la prova della portata diffamatoria delle parole contenute nelle mail inviate al dai convenuti e dei pregiudizi che ne Pt_1
sarebbero derivati allo stesso. Invero, nelle ridette missive gli appellati si limitano ad una mera contestazione del modus operandi del facendo Pt_1
riferimento a documentate notizie di pubblico dominio, il cui utilizzo non assume carattere di illiceità. Peraltro, manca un qualsiasi riferimento alle norme che sarebbero state violate dai convenuti con le loro condotte, non potendo essere demandata al giudice civile un'attività di indagine, totalmente estranea al principio dispositivo, principio cardine del processo civile.
27. In ordine al motivo sub 12.7, riguardante le istanze istruttorie, parte appellante non impugna alcun capo specifico della sentenza, né una precedente ordinanza che potrebbe avere respinto le istanze istruttorie;
la stessa parte deduce genericamente l'importanza di alcuni capitoli di prova non ammessi dal primo giudice, senza specificare rispetto a quali domande dette istanze sarebbero rilevanti. In definitiva, la difesa l'appellante non ha individuato questioni di doglianza sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, in aperta pagina 19 di 22 violazione, altresì, dei doveri processuali di chiarezza e sinteticità espositiva, limitandosi a riproporre in questa sede questioni già esaminate in primo grado, prive di qualsivoglia fondamento logico-giuridico.
28. Conclusivamente, attesa l'inammissibilità dei motivi sub nn. 12.1, 12.2, 12.3 e
12.7, nonché l'infondatezza di quelli sub nn. 12.4, 12.5 e 12.6, la sentenza n.
8464/2023 del Tribunale di Milano deve essere confermata.
29. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di e di , con esclusione Controparte_1 CP_2
dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
30. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna di ex art. 96, Parte_1
III comma, c.p.c., attesa l'inammissibilità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza del gravame, neppure adeguatamente supportato a livello di allegazioni e caratterizzato da un'estrema genericità dei motivi di appello, che si sostanziano in confuse critiche alla sentenza di primo grado. A ciò si aggiunge la pessima redazione dell'atto, mediante l'utilizzo di termini atecnici che non trovano cittadinanza nel diritto processuale civile. Infine, a livello grafico, i continui cambiamenti di stili e dimensioni del testo, senza alcuna giustificata ragione e l'utilizzo del cd. “copia incolla” comportano un ulteriore ed inutile aggravio nella lettura ad opera della controparte e del giudice. Trattasi, dunque, di un ingiustificato abuso del sistema giustizia che, come noto, non ha risorse illimitate. Di conseguenza, la Corte reputa equo individuare per la condanna una somma pari all'importo delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti appellate.
31. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n.
115/02. pagina 20 di 22
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2966/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. dichiara inammissibile l'appello proposto da quanto al primo, al Parte_1
secondo, al terzo ed al settimo motivo di gravame;
II. rigetta, nel resto, l'appello proposto da Parte_1
III. conferma la sentenza n. 8464/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del grado, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
V. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 CP_2
processuali del grado, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
VI. condanna al pagamento della somma di € 8.470,00 ex art. 96, III Parte_1
comma, c.p.c. in favore di ciascuna parte, ossia e Controparte_1 [...]
; CP_2
VII. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 4.12.2024.
Il consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 21 di 22 pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott. Elena Mara Grazioli Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2966/2023 promossa in grado d'appello da da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALMIERI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 - 20135
MILANO, presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BIASI MAUR, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIO X 6/B – 31040 VOLPAGO
DEL MONTELLO, presso il difensore appellato pagina 1 di 22 nonché contro
AVV. (C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA T. DONADON 4 - 33170 PORDENONE, presso il proprio studio appellato
Conclusioni per Parte_1
Accertata e dichiarata la mancanza professionale che ha comportato la necessità di riassumere il giudizio, condannare l'avv. al risarcimento del danno da CP_2
quantificarsi secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla, pari al costo dell'attività professionale resosi necessario per la violazione del dovere deontologico.
Terza integrazione: Voglia il tribunale di Milano, Accertata e dichiarata la mancanza professionale costituente fatto illecito che ha comportato l'estinzione del giudizio r.g.
1726/2019, e all'opposto la proposizione di altro analogo r.g. 629-1/2019, condannare
l'avv. al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia, CP_2
anche se egli vorrà far credere di non conoscerla, pari non solo al costo dell'attività professionale resosi necessario per la violazione del dovere deontologico. accertata e dichiarata illegittima la minaccia e l'ingiuria (oggi non più punibile penalmente) della mail dell'avv. condannarlo al risarcimento del danno CP_2
da quantificarsi secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla accertata e dichiarata la fonte della notizia disciplinare riguardante l'avvocato
[...]
condannare l'avv. e il , ognuno per quanto di Pt_1 CP_2 Controparte_1
responsabilità, per l'indebito utilizzo sino alla minaccia, al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia accertata e dichiarata l'esistenza della transazione tra volta CP_3 Controparte_1
alla precisazione congiunta delle conclusioni nella causa r.g. 670/2017 avanti al pagina 2 di 22 Tribunale di DE, l'accusa di infedele patrocinio all'avvocato Pt_1
condannare al risarcimento del danno pari a 170.000 euro. Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite.
Prima integrazione: A seguito della prima udienza, anche per violazione dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., Voglia il Tribunale di Milano dichiarare la nullità della prima udienza per violazione del contraddittorio e procedere alla segnalazione ai rispettivi ordini professionali per il comportamento assunto all'udienza del 2 febbraio
2021, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Seconda integrazione: dichiarare inammissibili le eccezioni preliminari, anche perché in parte rinunciate alla udienza del 2 febbraio 2021, in parte non riproposte all'udienza del 28 settembre 2021; in ogni caso infondate.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Si formulano i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni:
CAP.1 VERO CHE le parti , dopo aver raggiunto gli accordi che si mostrano al CP_1
testimone quali docc.6 e 7, previa revoca del mandato all'avv. Borlina, incaricarono
l'avvocato di precisare congiuntamente le conclusioni nella causa r.g. Parte_1
670/2017 davanti al ribunale di DE, e ciò avvenne il 14 marzo 2019 in Venezia-
Mestre. si indicano a testimoni: in Bolzano;
in Testimone_1 Testimone_2
Venezia.Mestre; avvocato Giulio Massimo Persano in Macherio
CAP.2 VERO CHE ha parlato con il giudice ES Elisa il 15 Controparte_1
novembre 2019 si indicano a testimoni: , in Bolzano, e il Giudice ES Elisa presso il Testimone_1
Tribunale di DE, nonché il Cancelliere del tribunale di DE
CAP.3 VERO CHE il giudice ES Elisa, senza aver mai visto prima il
[...]
, divulgava allo stesso il contenuto del fascicolo, e dell'intervento degli aventi CP_1
causa patrocinati dall'avv. Castellarin? pagina 3 di 22 si indicano a testimoni: , in Bolzano, e il Giudice ES Elisa presso il Testimone_1
Tribunale di DE, nonché il Cancelliere del tribunale di DE
CAP.4 VERO CHE il giorno 15 novembre 2019 l'avvocato era a Parte_1
DE per una udienza con il proprio cliente, Testimone_3
Testimone: di Latisana, per prova delegata sul tribunale di Udine. Testimone_3
Conclusioni per : Controparte_1
In via preliminare
dichiararsi l'interruzione del procedimento ai sensi degli art. 299 e 301 cpc, stante la dichiarata inibizione dall'esercizio della professione forense per cinque anni dell'avv. Parte_1
Nel merito
➢ dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello proposto dall'avv. e, per Pt_1
l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano n.
8464/2023 del 30.10.2023, conclusiva della causa n. 8722/2020 RG.
In ogni caso
➢ con rifusione delle competenze e spese di lite
Conclusioni per : CP_2
Preliminarmente in rito: per le ragioni in premessa dichiarare l'interruzione del presente processo ai sensi degli artt. 299 - 300 -301 c.p.c. Spese rifuse.
Nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'eccezione in rito non trovasse accoglimento, per le ragioni dedotte nel giudizio di prime cure e qui integralmente ribadite, respingersi l'appello attoreo in quanto infondato in fatto ed in diritto e promosso in
pagina 4 di 22 violazione dell'art. 96 c.p.c. con conseguente condanna per responsabilità aggravata nei termini ritenuti di giustizia. Spese rifuse.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8464/2023, rigettava le domande proposte da nei confronti di e , condannando Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
2. Per quanto di interesse in questo grado, il procedimento veniva instaurato da
[...]
il quale deduceva: Pt_1
- di aver chiesto all'avv. (sua controparte processuale) di sostituirlo in un CP_2
procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di DE per chiedere un rinvio, se non che quest'ultimo decideva autonomamente di non comparire, determinando la declaratoria di estinzione del giudizio, senza poi avvisare il dell'esito Pt_1
dell'udienza; nella successiva corrispondenza intercorsa tra legali l'Avv. CP_2
utilizzava un tono irriverente e di sfida;
- nel medesimo procedimento, utilizzava artifizi per rendersi Controparte_1
inadempiente a una transazione e per calunniare il in particolare, essendo Pt_1
convenuto in giudizio dallo zio , si costituiva con il patrocinio di un Testimone_1
difensore, terzo rispetto al presente giudizio;
stipulava una transazione con la propria controparte, poi revocava il mandato al proprio difensore, conferendolo all'avv.
e a un altro professionista (terzo rispetto alla presente controversia); poco Pt_1
prima dell'udienza del 18.12.2019, revocava il mandato e si Controparte_1
costituiva con un altro legale, affermando falsamente che non vi era stata alcuna transazione, ma solo intese preliminari;
accusava quindi l'avv. di infedele Pt_1
patrocinio per avere depositato le conclusioni conformemente alla transazione;
- l'avv. faceva riferimento a procedimenti disciplinari riguardanti l'avv. CP_2
per i quali non è noto come ne fosse a conoscenza, né se avesse trasmesso tali Pt_1
informazioni a terzi;
in una mail del 21.11.2019, faceva riferimento Controparte_1
pagina 5 di 22 a questioni disciplinari e trascorsi professionali del analogamente a quanto già Pt_1
espresso dall'avv. in una missiva del 26.11.2019. CP_2
Pertanto, l'attore domandava al Tribunale di Milano di condannare l'avv. al CP_2
risarcimento dei danni derivanti dalla sua mancanza professionale;
l'accertamento della minaccia e ingiuria contenute in una mail dell'avv. e la conseguente condanna CP_2
al risarcimento del danno;
l'accertamento della fonte della notizia dei fatti disciplinari che lo riguardano e quindi la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno per l'indebito utilizzo dei dati;
l'accertamento dell'esistenza della transazione tra e e la condanna di quest'ultimo al risarcimento Testimone_1 Controparte_1
del danno per averlo falsamente accusato di infedele patrocinio.
3. Si costituiva in giudizio , evidenziando: Controparte_1
- che i fatti riferiti dall'attore concernevano un procedimento ex art. 2932 c.c., nel quale sarebbe stato raggiunto un accordo tra , assistito dal e suo Testimone_1 Pt_1
nipote , per il trasferimento della proprietà di un immobile. Controparte_1
L'ipotetico accordo, posto alla base delle conclusioni presentate congiuntamente (frutto dell'iniziativa dell'Avv. contestata da ) non avrebbe Pt_1 Controparte_1
tuttavia potuto vincolare il giudice a dichiarare il trasferimento di proprietà, in quanto contrario al dettato normativo. Ed, invero, non vi era stato in realtà alcun accordo per la definizione della causa, ma solo trattative non giunte a termine;
- che i procedimenti disciplinari riguardanti l'attore erano di dominio pubblico, come dimostrato da un provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, attestante la di lui sospensione fino al marzo 2021;
- nessuna minaccia perveniva dall'Avv. Borlina, ma erano giunte invece dall'Avv.
e da;
Pt_1 Testimone_1
- che non veniva fatto alcun riferimento a specifiche vicende giudiziarie, ma solo a fatti diffusi in rete;
non sussisteva alcuna intesa tra e l'avv. , Controparte_1 CP_2
ma solo la consultazione di dati reperiti su internet da parte di entrambi;
pagina 6 di 22 - che si era recato in Tribunale a DE il giorno dell'udienza del 19.11.2019, non tenuta a causa di un rinvio disposto d'ufficio; detta circostanza non gli era nota, in quanto non comunicatagli dal suo allora difensore, Avv. su sua richiesta, Pt_1
veniva informato dal giudice che l'udienza era stata rinviata e che nel frattempo si erano costituiti degli intervenuti;
- l'infondatezza della domanda di condanna per l'asserita accusa di infedele patrocinio: invero, nessuna denuncia o contestazione disciplinare in tal senso era stata formalizzata.
Concludeva, chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, rigettare le domande attoree, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c..
4. Costituitosi in giudizio, l'avv. eccepiva, preliminarmente, CP_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
nel merito, rilevava la genericità delle allegazioni dell'attore; quanto all'udienza del 19 novembre 2019, evidenziava di avere ricevuto dall'attore una pec con cui quest'ultimo chiedeva di essere sostituito o, in alternativa, di formulare una istanza di rinvio;
la richiesta giungeva nel pomeriggio del 18.11.2019, alle 15.45, senza essere accompagnata da una comunicazione telefonica, e veniva visionata solo pochi minuti prima dell'udienza; ritenendola come soluzione più corretta per gli interessi di entrambe le parti, decideva di non comparire, confidando nell'applicazione del disposto di cui all'art. 309 c.p.c.; il Tribunale di
DE, invece, dichiarava direttamente l'estinzione del giudizio. Dieci giorni dopo,
l'attore inviava una mail con accuse di scorrettezza professionale e di violazione del
Codice deontologico al , la cui risposta, anche se ruvida, era dovuta;
le CP_2
informazioni di natura disciplinare concernenti l'Avv. venivano tratte da Pt_1
internet. Chiedeva, quindi, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore, alternativamente, di quelli di IS o DE e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
pagina 7 di 22 5. Il giudice di prime cure, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv. , riteneva, quanto alle domande attoree, che CP_2
nessuna accusa di infedele patrocinio fosse stata presentata dal convenuto e CP_1
nessun profilo di illiceità fosse riscontrabile nelle affermazioni dell'avv. nei CP_2
confronti dell'avv. evidenziava poi come le notizie riguardanti la posizione Pt_1
disciplinare dell'avv. fossero pubbliche e che nessuna prova dei danni Pt_1
asseritamente subiti fosse stata fornita dall'attore.
6. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello Parte_1
chiedendo – in riforma della sentenza gravata – di accogliere le domande già avanzate in primo grado.
7. ha dedotto la sussistenza di una causa di interruzione del Controparte_1
processo, ovverosia l'interdizione della professione forense per cinque anni dell'avv. costituitosi in proprio ex art. 86 c.p.c., eccependo l'inammissibilità e Pt_1
comunque infondatezza dell'avversa impugnazione e chiedendone il rigetto.
8. ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'interruzione del CP_2
processo e, nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
9. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 27.2.2024, il Consigliere istruttore, dato atto dell'assenza delle parti, rinviava ex art. 348 c.p.c. all'udienza del
14.5.2024.
In data 10.3.2024, attesa la perdita dello ius postulandi, si costituiva in Parte_1
giudizio con l'avv. Guido Palmieri, il quale rappresentava che il giudizio si sarebbe interrotto di diritto a far data dal 15.12.2023, sebbene non fosse stata dichiarata l'interruzione.
Nella successiva udienza del 14.5.2024, il Consigliere istruttore rinviava per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissando l'udienza del 26.11.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 8 di 22 Motivi della decisione
12. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
12.1. Il primo motivo, “volto a dichiarare il diniego di giustizia con la mancata applicazione dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c.”;
12.2. il secondo motivo, “volto a dichiarare la mancata pronuncia (ex officio) di estinzione del giudizio, giacché risulta dagli atti che era noto ai convenuti
l'esistenza della causa di interruzione del processo sin dal luglio 2020”;
12.3. il terzo motivo, “volto stigmatizzare la solita incompetenza nel sollevare
l'eccezione di incompetenza territoriale”;
12.4. il quarto motivo, afferente all'illecito commesso da , Controparte_1
quanto all'accusa di infedele patrocinio;
12.5. il quinto motivo, incentrato sull'illecito commesso dall'avv. in data CP_2
15.11.2019;
12.6. il sesto motivo incentrato sulla sfrontatezza del nell'utilizzo dei CP_2
documenti;
12.7. il settimo motivo, incentrato sulle istanze istruttorie, “laddove necessarie”.
13. Quanto al motivo sub n. 12.1, l'appellante si duole del rigetto della seguente domanda proposta in primo grado: “a seguito della prima udienza, anche per violazione dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., Voglia il Tribunale di
Milano dichiarare la nullità della prima udienza per violazione del contraddittorio e procedere alla segnalazione ai rispettivi ordini professionali per il comportamento assunto all'udienza del 2 febbraio 2021, nonché alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano”. L'appellante sostiene che “il giudice di prime cure ha travisato la doglianza processuale, evidentemente sorvolando sul fatto che i convenuti si siano fatti gioco di lui e della Giustizia: non è stato dedotta la compromissione del diritto di difesa – sebbene sia indubitabile che vi sia stata il 2 febbraio 2021 – quanto la pagina 9 di 22 violazione di altre norme e altri obblighi. All'udienza del 2 febbraio 2021 i convenuti sapevano della causa di sospensione dello ius postulandi (quella che
l'avv. Biasi rimarca e menziona nella propria conclusionale del luglio del 2020
– causa r.g. 670/2017 davanti al Tribunale di DE, causa nella quale
l'avv. patrocina gli intervenuti dal grado di appello, prima quindi CP_2
dell'udienza del 2 febbraio 2021). Qualche mese dopo gli stessi non possono certo far finta di ignorarla. Ed ecco che all'udienza del 2 febbraio 2021 essi, convenuti, consapevoli della causa di interruzione, volendo avvantaggiarsi illecitamente, hanno taciuto della causa di sospensione dello ius postulandi. Il giudice è venuto meno al dovere decisorio, travisando la domanda processuale.
Era doveroso trasmettere gli atti alle autorità disciplinari come prescrive l'art.
88 c.p.c.” (v. p. 5 atto di appello).
14. Con il motivo sub n. 12.2, parte appellante deduce che: “ERA DOVEROSO
DICHIARARE INTERROTTO IL PROCESSO, ED ESTINGUERLO, conformemente ad altra sentenza della seconda sezione della corte d'appello di
Milano. Se da luglio del 2020 era nota alle parti la causa interruttiva del processo, all'udienza del 2 febbraio 2021 il processo si era già estinto, e la istanza dell'avvocato (in data 9 aprile 2021) non era idonea a Parte_1
riesumare il processo estinto. Con il loro comportamento sconsiderato le controparti hanno creato un motivo di responsabilità per il giudice, ma nondimeno il procedimento deve essere dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine (e senza che vi sia stata istanza di prosecuzione del processo)” (v. p. 5 atto di appello).
15. In ordine al motivo sub n. 12.3, l'appellante rileva la soccombenza dei convenuti in primo grado sull'eccezione di incompetenza dagli stessi sollevata, dichiarata inammissibile dal Tribunale.
pagina 10 di 22 16. Circa il motivo sub n. 12.4, parte appellante lamenta l'ambiguità della decisione del primo giudice quanto al rigetto della prima domanda proposta nei confronti di , avente il seguente tenore: “accertata e dichiarata Controparte_1
l'esistenza della transazione tra e volta alla CP_3 Controparte_1
precisazione congiunta delle conclusioni nella causa r.g. 670/2017 avanti al
Tribunale di DE, l'accusa di infedele patrocinio all'avvocato Pt_1
condannare al risarcimento del danno pari a 170.000 Controparte_1
euro” (v. p. 6 atto di appello). Spiega l'appellante che, nella parte contenente il rigetto di detta domanda, la sentenza impugnata “è veramente ambigua.
Confonde aspetti diversi e non esamina il contenuto della mail del 19 novembre
2019, che nemmeno riporta in sentenza. Qui è contenuta l'accusa di infedele patrocinio, e non occorre che sia contenuta in una querela. Il giudice confonde
l'accusa con la denuncia-querela, esposto o altra iniziativa analoga o assimilabile” (v. p. 8 atto di appello).
17. Con riguardo al motivo sub n. 12.5, l'appellante deduce l'erronea interpretazione e conseguente rigetto della prima domanda avanzata nei confronti di , così articolata: “accertata e dichiarata la mancanza CP_2
professionale che ha comportato la necessità di riassumere il giudizio, condannare l'avv. al risarcimento del danno da quantificarsi CP_2
secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla, pari al costo dell'attività professionale resosi necessario per la violazione del dovere deontologico”. Sostiene che: "Il Tribunale ha travisato la prima domanda contro l'avv. , forse proprio incompresa” (v. p. 7 atto di appello), CP_2
qualificandola come domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata comparizione del all'udienza del 19.11.2019. Inoltre, secondo CP_2
l'appellante il giudice sarebbe incorso in errore per aver ritenuto “che la pec del
18 novembre 2019 (il giorno prima dell'udienza) sia venuta a conoscenza pagina 11 di 22 dell'avv. il 19 novembre 2019 (il giorno dell'udienza), il che non CP_2
risulta provato, e contraddice effetti ed efficacia della pec;
e questa è una violazione di legge” (v. p. 8 atto di appello).
18. Con il motivo sub n. 12.6, l'appellante si duole del rigetto delle ulteriori domande, tra esse collegate, proposte nei confronti dei convenuti. Trattasi delle seguenti domande: “accertata e dichiarata illegittima la minaccia e l'ingiuria
(oggi non più punibile penalmente) della mail dell'avv. CP_2
condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia, anche se egli vorrà far credere di non conoscerla;
accertata e dichiarata la fonte della notizia disciplinare riguardante l'avvocato condannare l'avv. Parte_1
e il , ognuno per quanto di responsabilità, per CP_2 Controparte_1
l'indebito utilizzo sino alla minaccia, al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia”. A parere dell'appellante, la parte della sentenza contenente il rigetto di tali domande sarebbe “ancora più criptica e meno motivata, se possibile” (v. p. 10-11 atto d'appello).
19. In ordine al motivo sub n. 12.7, parte appellante rileva che: “a fronte di una motivazione tanto laconica appare difficile comprendere sia la ragione per la quale non sono state ammesse le prove, sia la loro necessità per il giudizio. Non potendosi risolvere tale dubbio alla luce della sentenza di primo grado tutte le istanze istruttorie sono state riproposte, nessuna esclusa. Sono importanti i capitoli di prova 2 e 3 e 4, per dimostrare che il ha raccontato fole Parte_2
per quanto riguarda la sua presenza e il colloquio con il giudice ES Elisa di
DE. Quel giorno (15 novembre 2019) l'avvocato era a Parte_1
DE per altra udienza, e il PRossetto non si è visto, nemmeno per scherzo, dato che difficilmente nell'unico corridoio nel quale si trovano i giudici del settore civile del Tribunale di DE la presenza sarebbe passata
pagina 12 di 22 inosservata. Sono menzogne perfettamente coerenti con quelle del suo legale
(vedi supra) e con questo personaggio” (v. p. 12 atto di appello).
20. Opinione della Corte quanto alla interruzione del giudizio di appello. In via preliminare, si rileva che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 31.10.2023 da costituito in proprio ex art. 86 c.p.c.. Parte_1
L'interdizione dalla professione forense del medesimo a far data dal 15.12.2023 avrebbe potuto determinare l'interruzione del presente procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
L'interruzione non è stata, tuttavia, dichiarata in quanto alla prima udienza del
27.2.2024 il giudizio veniva rinviato ex art. 348 c.p.c., attesa la mancata comparizione delle parti. Successivamente, il procedimento è stato riassunto in data 10.3.2024 dall'appellante, difeso, questa volta, dall'avv. Guido Palmieri.
La difesa di sostiene che il dies a quo per il calcolo dei tre Controparte_1
mesi entro cui riassumere il procedimento sarebbe il 12.05.2023, data in cui era divenuta definitiva la sentenza contenente la condanna dell'avv. Pt_1
all'interdizione dalla professione forense.
Tale argomentazione non può essere condivisa, considerato che il presente procedimento è stato iscritto al ruolo il 31.10.2023, l'appellante era costituito in proprio, ma non si era tenuta alcuna udienza;
tanto che la prima udienza era stata quella del 27.2.2024 a cui nessuna parte era comparsa. Ne segue che nessuna declaratoria di perdita dello ius postulandi poteva intervenire e, ulteriormente, nessun provvedimento di interruzione poteva essere adottato;
da tanto conseguiva che non era formalmente individuabile un dies a quo utile per considerare il rispetto del termine ex art. 305 c.p.c. in conformità all'orientamento condivisibile dei giudici di legittimità secondo cui “il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza pagina 13 di 22 legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” ( v. Cass. civ. b.
15004/24; v. anche ex multis Cass. civ. n. 30729/24). In buona sostanza, non poteva essere riassunto un procedimento in data antecedente la prima udienza e neppure alla prima udienza del 27.2.2024, in cui nessuno era comparso ed era stato disposto rinvio ex art. 348 c.p.c..
21. Opinione della Corte in ordine ai motivi di appello. In quanto logicamente connessi, i motivi di gravame vengono trattati congiuntamente.
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, infondato, nei termini che seguono.
La riforma apportata all'articolo citato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. n. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, non potendo costituire per sé indice di inammissibilità dell'appello, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”.
Ne deriva che, nella propria impugnazione, l'appellante deve affiancare alle richieste una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad pagina 14 di 22 incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
Nulla di tutto questo è accaduto nel caso di specie.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, parte appellante si è limitata ad esplicitare i fatti di causa attraverso la riproposizione delle domande e delle argomentazioni svolte in primo grado, senza individuare con limpidezza le censure mosse alla motivazione offerta dal Tribunale di
Milano nella sentenza di prime cure.
Peraltro, la tecnica redazionale utilizzata dalla difesa di parte appellante, in tale sforzo riproduttivo, è completamente in contrasto con i principi di linearità e di sinteticità, come più volte esplicitati dai giudici di legittimità, i quali si sono espressi nei seguenti termini: “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare
l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata) ( v. Cass. civ. n. 8009/2019). pagina 15 di 22 Da ciò è derivato un atto gravemente caotico, in alcune parti lacunoso, che non ha permesso a questa Corte l'enucleazione dei motivi di doglianza.
Con riferimento al motivo sub n. 12.1, afferente alla domanda – proposta e rigettata in primo grado – volta a dichiarare “la nullità della prima udienza per violazione del contraddittorio”, parte appellante si limita a riproporre le doglianze già svolte nel precedente giudizio e a riportare parte della sentenza gravata, senza chiarire quali siano, in concreto, le censure mosse alla decisione del primo giudice.
In ogni caso, dalle disorganiche argomentazioni dell'appellante non è possibile comprendere quali siano effettivamente le conseguenze della dedotta nullità della prima udienza del 2.2.2021, né da quali circostanze sia derivata la presunta violazione del contraddittorio, nonché dell'art. 88 c.p.c. da parte dei difensori delle controparti processuali e del giudice di primo grado.
22. Parimenti inammissibile è il motivo sub n. 12.2, con cui l'appellante si duole della mancata dichiarazione di interruzione del processo da parte del primo giudice. Con tale censura, l'appellante non impugna un capo specifico della sentenza gravata, limitandosi a sostenere che “era doveroso dichiarare interrotto il processo, ed estinguerlo”, sulla base di argomentazioni generiche e del tutto inconferenti. Invero, il lamenta un'omissione del primo giudice senza, Pt_1
tuttavia, indicare quali pregiudizi in termini processualistici ne sarebbero derivati.
23. Il motivo sub n. 12.3 è generico. Parte appellante deduce la soccombenza dei convenuti in primo grado con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale dagli stessi sollevata, senza prendere posizione sul ragionamento svolto dal
Tribunale di Milano nel ritenere inammissibile la ridetta eccezione. La doglianza dell'appellante si riduce, infatti, ad un semplice “copia e incolla” della decisione del primo giudice a riguardo, priva di qualsivoglia argomento idoneo a censurare pagina 16 di 22 in maniera puntuale l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. È, poi, singolare che il si dolga del rigetto di una eccezione a lui sfavorevole. Pt_1
In ogni caso, è pretestuoso pensare che dal rigetto della stessa eccezione possa derivare la soccombenza dei convenuti, in una visione atomistica del processo civile, completamente disancorata dal dato normativo. Né, infine, potrebbero derivare vantaggi sul profilo della regolazione delle spese processuali, in quanto nell'applicazione del principio della soccombenza occorre tener conto dell'esito complessivo della lite, come correttamente ha fatto il Tribunale di
Milano.
24. Ancora, con il motivo sub 12.4, concernente la “ambiguità” della decisione in ordine al rigetto della prima domanda proposta nei confronti di CP_1
, l'appellante svolge delle critiche confuse che si sostanziano nella
[...]
trascrizione di passi della sentenza gravata e nella ricostruzione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, già svolta in primo grado. A ciò si aggiunge poi il richiamo testuale alla mail inviata dal al ove secondo CP_1 Pt_1
quest'ultimo sarebbe contenuta l'accusa di infedele patrocinio. Trattasi, ancora una volta, di elementi inidonei a scardinare il percorso logico argomentativo del primo giudice, il quale ha escluso la sussistenza di detta accusa. Invero, non vi è alcuna prova che il abbia accusato di infedele patrocinio l'odierno CP_1
appellante, né tale circostanza può essere desunta dalla citata mail, avente il seguente tenore:“Egregi Avvocati e Persano, con estremo stupore ho Pt_1
appurato che, contrariamente a quello che avevo comunicato, avete depositato le conclusioni congiunte.
Ritengo sia stata una condotta a molto grave.
A ciò si aggiunga che il giorno 15 novembre scorso sono stato in Tribunale a
DE per essere presente in udienza e solo lì ho saputo che l'udienza era stata rinviata al 6 marzo 2020, ore 11.00. pagina 17 di 22 L'informazione mi è stata data direttamente dal Giudice con la quale ho parlato della causa e che, tra le altre cose, mi ha detto che sono stati depositati altri atti difensivi tutti uguali da parte degli attuali proprietari, anche se non ho capito a che titolo.
Tutte queste informazioni speravo poteste fornirmele voi nel corso della causa.
È evidente che dovrò valutare quale posizione assumere in vista della prossima udienza.
Nel frattempo chiedo espressamente di ricevere la copia di tutti gli atti e di tutti
i documenti depositati da tutte le parti di causa, nessuna esclusa, oltre ad una stampa dello storico del fascicolo estrapolato dal processo telematico, perché è mia intenzione verificare passo per passo tutto quello che è accaduto nel corso della causa, dall' inizio alla fine.
Vorrete inviarmi tutti i documenti che ho citato sopra entro la fine di questo mese (Novembre 2019)
Dopodiché mi riservo di concordare un appuntamento per verificare il dafarsi.
Distinti saluti” (v. doc. 11 . Pt_1
In ogni caso, non è chiaro quale sarebbe il danno derivante al da quanto Pt_1
scritto nella ridetta missiva, mancando sul punto una qualsiasi allegazione e tanto meno una prova del pregiudizio se non altro in termini indiziari.
25. Con riguardo al motivo sub n. 12.5, l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe travisato la domanda proposta nei confronti dell'avv. , ma non CP_2
spiega quale sarebbe invece la corretta interpretazione della stessa. Anche in questo caso, l'atto di appello non presenta chiaramente l'alternativa ricostruzione dei fatti e le motivazioni in diritto atte a scalfire la decisione sul punto del primo giudice. È poi opportuno evidenziare che non è chiaro quale sarebbe l'illecito asseritamente commesso dal per non aver presenziato CP_2
all'udienza dinanzi al Tribunale di DE e la norma dallo stesso violata. pagina 18 di 22 L'appellante si limita ad affermare che “E' un caso di negotiorun gestio;
se si vuole richiamare qualche istituto giuridico” (v. p. 9 atto di appello), ma nulla deduce a sostegno di tale tesi dal punto di vista logico-argomentativo. Allo stesso modo, non si comprende quale sarebbe il danno che tale condotta avrebbe causato al mancandone ogni allegazione in primo luogo e, Pt_1
secondariamente, il benché supporto probatorio.
26. Circa il motivo sub n. 12.6, oltre a rilevarsi un'estrema nebulosità nell'esposizione del motivo di doglianza, neanche in questo caso l'appellante spiega le ragioni per le quali il primo giudice sarebbe incorso in errore nel rigettare le ulteriori domande avanzate nei confronti dei convenuti, né propone un'alternativa ricostruzione del fatto, tale da giustificare l'accoglimento dell'appello. Non vi è, infatti, la prova della portata diffamatoria delle parole contenute nelle mail inviate al dai convenuti e dei pregiudizi che ne Pt_1
sarebbero derivati allo stesso. Invero, nelle ridette missive gli appellati si limitano ad una mera contestazione del modus operandi del facendo Pt_1
riferimento a documentate notizie di pubblico dominio, il cui utilizzo non assume carattere di illiceità. Peraltro, manca un qualsiasi riferimento alle norme che sarebbero state violate dai convenuti con le loro condotte, non potendo essere demandata al giudice civile un'attività di indagine, totalmente estranea al principio dispositivo, principio cardine del processo civile.
27. In ordine al motivo sub 12.7, riguardante le istanze istruttorie, parte appellante non impugna alcun capo specifico della sentenza, né una precedente ordinanza che potrebbe avere respinto le istanze istruttorie;
la stessa parte deduce genericamente l'importanza di alcuni capitoli di prova non ammessi dal primo giudice, senza specificare rispetto a quali domande dette istanze sarebbero rilevanti. In definitiva, la difesa l'appellante non ha individuato questioni di doglianza sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, in aperta pagina 19 di 22 violazione, altresì, dei doveri processuali di chiarezza e sinteticità espositiva, limitandosi a riproporre in questa sede questioni già esaminate in primo grado, prive di qualsivoglia fondamento logico-giuridico.
28. Conclusivamente, attesa l'inammissibilità dei motivi sub nn. 12.1, 12.2, 12.3 e
12.7, nonché l'infondatezza di quelli sub nn. 12.4, 12.5 e 12.6, la sentenza n.
8464/2023 del Tribunale di Milano deve essere confermata.
29. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di e di , con esclusione Controparte_1 CP_2
dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
30. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna di ex art. 96, Parte_1
III comma, c.p.c., attesa l'inammissibilità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza del gravame, neppure adeguatamente supportato a livello di allegazioni e caratterizzato da un'estrema genericità dei motivi di appello, che si sostanziano in confuse critiche alla sentenza di primo grado. A ciò si aggiunge la pessima redazione dell'atto, mediante l'utilizzo di termini atecnici che non trovano cittadinanza nel diritto processuale civile. Infine, a livello grafico, i continui cambiamenti di stili e dimensioni del testo, senza alcuna giustificata ragione e l'utilizzo del cd. “copia incolla” comportano un ulteriore ed inutile aggravio nella lettura ad opera della controparte e del giudice. Trattasi, dunque, di un ingiustificato abuso del sistema giustizia che, come noto, non ha risorse illimitate. Di conseguenza, la Corte reputa equo individuare per la condanna una somma pari all'importo delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti appellate.
31. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n.
115/02. pagina 20 di 22
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2966/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. dichiara inammissibile l'appello proposto da quanto al primo, al Parte_1
secondo, al terzo ed al settimo motivo di gravame;
II. rigetta, nel resto, l'appello proposto da Parte_1
III. conferma la sentenza n. 8464/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del grado, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
V. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 CP_2
processuali del grado, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
VI. condanna al pagamento della somma di € 8.470,00 ex art. 96, III Parte_1
comma, c.p.c. in favore di ciascuna parte, ossia e Controparte_1 [...]
; CP_2
VII. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 4.12.2024.
Il consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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