Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1257
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine

    La corte ha ritenuto che la comunicazione di diffida e messa in mora sia stata regolarmente inviata e ricevuta dagli opponenti. Inoltre, ha chiarito che la risoluzione del contratto per inadempimento non richiede un preventivo avviso separato dalla messa in mora, e che il creditore può esercitare il diritto al pagamento immediato anche con la domanda giudiziale.

  • Rigettato
    Procedura di sovraindebitamento del coobbligato

    La corte ha stabilito che il divieto di azioni esecutive individuali e cautelari previsto dalla normativa sul sovraindebitamento non si estende alle iniziative di cognizione, come la richiesta di un decreto ingiuntivo.

  • Rigettato
    Richiesta di conciliazione o piano di rientro

    La richiesta è stata rigettata in quanto il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento.

  • Accolto
    Infondatezza dell'opposizione

    Il tribunale ha rigettato l'opposizione degli ingiunti, confermando il decreto ingiuntivo e ritenendo infondate le eccezioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1257
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 1257
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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