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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3148/2024, promossa da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ROCCO ANDRIANÒ del Foro di Locri;
C.F._2
OPPONENTI contro
(P.I: ; C.F: ), in persona dei procuratori Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciali p.t. nominati, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CALOGERO LANZA e MATTEO
GIARRATANA del Foro di Milano;
OPPOSTA
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IIn via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, nonché non essendo
l'ingiunzione di pagamento supportata da idonea documentazione in assenza anche della notifica della decadenza del beneficio del termine;
Nel merito: - previa verifica dell'insussistenza del credito fatto valere dalla convenuta opposta, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo D.I.
1128/2024 e RG 2111/2024 emesso dal Tribunale Civile di Pavia qui opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- In subordinata conciliare la controversia con un piano di rientro che tenga conto della posizione economica e finanziaria della sig.ra mediante piano di rientro non inferiore a 60 rate Parte_2 mensili;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarre
a favore del sottoscritto procuratore.”;
- parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto: Nel merito: - si chiede di rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna contesa;
In ogni caso: - condannare la Sig.ra ed il Sig. al Parte_2 Pt_1 pagamento a favore di della somma di € 11.153,05, o quella diversa Controparte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali. In via istruttoria: - con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1128/2024 emesso l'08.07.2024, il Tribunale di Pavia intimava a
[...]
ed a (in qualità di coobbligato) di pagare, in solido tra loro, alla ricorrente Parte_2 Parte_1 la somma di € 11.153,05 oltre interessi legali sulla quota capitale scaduta dal Controparte_1
15.08.2023, a saldo del contratto di finanziamento n. 22310206 (prestito personale) per l'originario importo di € 22.742,24, concesso ed utilizzato dalla cliente per estinguere cinque Parte_2 precedenti finanziamenti stipulati con la stessa. CP_1
Avverso il suddetto decreto, gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato il 27.08.2025, deducendo:
- in via preliminare, la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte della la quale aveva agito in via monitoria senza previamente informare gli CP_1 opponenti-consumatori della decadenza dal piano di ammortamento del prestito;
- che il coobbligato in solido, , aveva ottenuto l'omologa dal Tribunale di Pavia Parte_1 per la liquidazione controllata con sentenza n. 104/2024 del 12.06.2024 e la creditrice era stata notiziata dall'apertura della procedura di sovraindebitamento con CP_1 richiesta di insinuazione al passivo;
- che si trovava in grave difficoltà economica e non poteva procedere alla Parte_2 liquidazione, in unica soluzione, del proprio debito verso chiedendo Controparte_1 per tali motivi una “conciliazione in udienza” o, in alternativa, “un accordo in sede di mediazione obbligatoria”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ferme le circostanze non contestate e da ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la nel merito, replicava in sintesi: Controparte_1 - di avere prodotto le lettere raccomandate di decadenza dal beneficio del termine e contestuale messa in mora e la successiva diffida di pagamento, ricevuta dagli opponenti;
- che la mera pendenza di una procedura di sovraindebitamento non preclude al creditore di agire in via monitoria per munirsi di un titolo nei confronti del coobbligato e che, in ogni caso, nessun decreto di omologa era stato ancora emesso.
Esperite le verifiche preliminari, le parti depositavano le memorie integrative nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 15.01.2025, dato atto della mancata comparizione delle parti o loro procuratori sostanziali per il tentativo di conciliazione, veniva motivatamente concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e rimesse le parti in mediazione obbligatoria ex art. 5-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, dando termine all'opposta per introdurre il procedimento dinanzi al competente Organismo e per comunicare l'invito alle controparti.
Il procedimento di mediazione, regolarmente instaurato dall'attore sostanziale, si concludeva con verbale negativo per mancato accordo in data 17.03.2025.
Quindi, verificata la procedibilità della domanda e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente all'udienza del 20.11.2025; all'esito, procedendo ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. È documentata, oltre che non contestata, la circostanza che in data 04.03.2020 preveniva a la richiesta di prestito personale n. 22310206 da parte di , Controparte_1 Parte_2 quale consumatore, per l'importo di € 17.771,66 in linea capitale, da restituirsi con gli interessi in
60 rate mensili di € 377,60 per un totale di € 22.742,24, alle seguenti condizioni economiche: TAN pari al 10,00%; TAEG, ai fini di trasparenza, pari al 10,66%; TEG, ai fini usura, pari al 10,60% e
TMO pari all'1% mensile (cfr. doc. 1 e 6 fasc. mon.).
È altresì pacifico che il suddetto contratto di finanziamento veniva sottoscritto anche da
[...]
, in qualità di consumatore e coobbligato in solido. Pt_1
1.1 Come si evince dalla richiesta di conteggio ai fini di estinzione, tale operazione era espressamente finalizzata all'estinzione anticipata di altri cinque precedenti rapporti di finanziamento che la cliente aveva presso la stessa la quale veniva, pertanto, CP_1 delegata a procedere al rimborso mediante addebito diretto in conto del capitale erogato (cfr. doc. 3 fasc. mon.).
1.2 Il fatto che l'importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti non è contestato. 1.3 Giova osservare, benché nessuna contestazione è stata svolta sul punto, che tale impiego del denaro concesso al cliente (anche consumatore), in vista del programma negoziale o dello scopo pratico perseguito, non può considerarsi di per sé illecito, né vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale;
il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma.
Tale è ormai l'orientamento della Corte di legittimità che, con il più recente intervento a Sezioni
Unite, ha riconosciuto come “Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo
è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”; pertanto, “La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del
2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5841/2025; conf., Cass. n.
29790/2025).
1.4 Ciò premesso, l'opposizione è manifestamente infondata.
1.4.1 La prima eccezione, concernente l'asserita mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, oltre ad essere smentita dagli avvisi di ricevimento in atti, non disconosciuti, che attestano l'avvenuta consegna il 25 e 27 gennaio 2024 ad entrambi gli opponenti quantomeno delle lettere raccomandate di diffida e messa in mora del 12 gennaio 2024 (doc.
9-10 fasc. mon.; doc. 4 fasc. opp.), risulta infondata, in diritto, a mente del principio secondo cui la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento
- di qualsiasi entità - di una determinata obbligazione (nel caso di specie, v. art. 12 del contratto di finanziamento, sub. doc. 1 cit.), non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all'altro contraente inadempiente intende avvalersi della clausola stessa (cfr. Cass. n. 9369/2024; conf. in motivazione,
Cass. n. 9639/2024; Cass. n. 7178/2002; Cass. n. 5455/1997).
Può, inoltre, ragionevolmente ribadirsi che il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola può essere proposto anche con domanda giudiziale, non essendo, invero, necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo (cfr., sul punto, Cass. n. 9639/2024;
Cass. n. 9275/2005).
Va rimarcato, altresì, che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 9363/2024 cit., che richiama conf. Cass. n. 20042/2020; Cass. n. 24330/2011; Cass. n. 6984/2003; Cass. n.
5371/1989).
1.4.2 La seconda eccezione, volta a sostenere l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo chiesto dal creditore nei confronti del coobbligato, nelle more ammesso dal Tribunale di Pavia alla procedura di liquidazione controllata con sentenza n. 104/2024, pubb. il 12.06.2024 (cfr. doc. 2 fasc. oppon.), è parimenti infondata.
L'art. 270, comma 5, e l'art. 150 CCII, prevedono, infatti, che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Ora, al di là del fatto che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso (nel caso di specie, precedente alla pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata), risulta evidente che la pendenza di una procedura di sovraindebitamento pone il divieto di azioni esecutive individuali e cautelari da parte del creditore, non anche le iniziative di cognizione.
1.5 Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., e la condanna degli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c.
1.6 La liquidazione delle spese è svolta come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione; valori minimi per la fase decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata in sede di discussione orale).
Non ha luogo il rimborso di spese non richieste e/o documentate dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione promossa da e , in quanto infondata;
Parte_1 Parte_2
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1128/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.07.2024 (R.G. n. 2111/2024), che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
• condanna le parti soccombenti e al rimborso delle spese del Parte_1 Parte_2 giudizio in favore della parte vittoriosa che liquida in € 4.227,00 per Controparte_1 compensi (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr./tratt.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3148/2024, promossa da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ROCCO ANDRIANÒ del Foro di Locri;
C.F._2
OPPONENTI contro
(P.I: ; C.F: ), in persona dei procuratori Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciali p.t. nominati, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CALOGERO LANZA e MATTEO
GIARRATANA del Foro di Milano;
OPPOSTA
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IIn via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, nonché non essendo
l'ingiunzione di pagamento supportata da idonea documentazione in assenza anche della notifica della decadenza del beneficio del termine;
Nel merito: - previa verifica dell'insussistenza del credito fatto valere dalla convenuta opposta, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo D.I.
1128/2024 e RG 2111/2024 emesso dal Tribunale Civile di Pavia qui opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- In subordinata conciliare la controversia con un piano di rientro che tenga conto della posizione economica e finanziaria della sig.ra mediante piano di rientro non inferiore a 60 rate Parte_2 mensili;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarre
a favore del sottoscritto procuratore.”;
- parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto: Nel merito: - si chiede di rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna contesa;
In ogni caso: - condannare la Sig.ra ed il Sig. al Parte_2 Pt_1 pagamento a favore di della somma di € 11.153,05, o quella diversa Controparte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali. In via istruttoria: - con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1128/2024 emesso l'08.07.2024, il Tribunale di Pavia intimava a
[...]
ed a (in qualità di coobbligato) di pagare, in solido tra loro, alla ricorrente Parte_2 Parte_1 la somma di € 11.153,05 oltre interessi legali sulla quota capitale scaduta dal Controparte_1
15.08.2023, a saldo del contratto di finanziamento n. 22310206 (prestito personale) per l'originario importo di € 22.742,24, concesso ed utilizzato dalla cliente per estinguere cinque Parte_2 precedenti finanziamenti stipulati con la stessa. CP_1
Avverso il suddetto decreto, gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato il 27.08.2025, deducendo:
- in via preliminare, la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte della la quale aveva agito in via monitoria senza previamente informare gli CP_1 opponenti-consumatori della decadenza dal piano di ammortamento del prestito;
- che il coobbligato in solido, , aveva ottenuto l'omologa dal Tribunale di Pavia Parte_1 per la liquidazione controllata con sentenza n. 104/2024 del 12.06.2024 e la creditrice era stata notiziata dall'apertura della procedura di sovraindebitamento con CP_1 richiesta di insinuazione al passivo;
- che si trovava in grave difficoltà economica e non poteva procedere alla Parte_2 liquidazione, in unica soluzione, del proprio debito verso chiedendo Controparte_1 per tali motivi una “conciliazione in udienza” o, in alternativa, “un accordo in sede di mediazione obbligatoria”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ferme le circostanze non contestate e da ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la nel merito, replicava in sintesi: Controparte_1 - di avere prodotto le lettere raccomandate di decadenza dal beneficio del termine e contestuale messa in mora e la successiva diffida di pagamento, ricevuta dagli opponenti;
- che la mera pendenza di una procedura di sovraindebitamento non preclude al creditore di agire in via monitoria per munirsi di un titolo nei confronti del coobbligato e che, in ogni caso, nessun decreto di omologa era stato ancora emesso.
Esperite le verifiche preliminari, le parti depositavano le memorie integrative nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 15.01.2025, dato atto della mancata comparizione delle parti o loro procuratori sostanziali per il tentativo di conciliazione, veniva motivatamente concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e rimesse le parti in mediazione obbligatoria ex art. 5-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, dando termine all'opposta per introdurre il procedimento dinanzi al competente Organismo e per comunicare l'invito alle controparti.
Il procedimento di mediazione, regolarmente instaurato dall'attore sostanziale, si concludeva con verbale negativo per mancato accordo in data 17.03.2025.
Quindi, verificata la procedibilità della domanda e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente all'udienza del 20.11.2025; all'esito, procedendo ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. È documentata, oltre che non contestata, la circostanza che in data 04.03.2020 preveniva a la richiesta di prestito personale n. 22310206 da parte di , Controparte_1 Parte_2 quale consumatore, per l'importo di € 17.771,66 in linea capitale, da restituirsi con gli interessi in
60 rate mensili di € 377,60 per un totale di € 22.742,24, alle seguenti condizioni economiche: TAN pari al 10,00%; TAEG, ai fini di trasparenza, pari al 10,66%; TEG, ai fini usura, pari al 10,60% e
TMO pari all'1% mensile (cfr. doc. 1 e 6 fasc. mon.).
È altresì pacifico che il suddetto contratto di finanziamento veniva sottoscritto anche da
[...]
, in qualità di consumatore e coobbligato in solido. Pt_1
1.1 Come si evince dalla richiesta di conteggio ai fini di estinzione, tale operazione era espressamente finalizzata all'estinzione anticipata di altri cinque precedenti rapporti di finanziamento che la cliente aveva presso la stessa la quale veniva, pertanto, CP_1 delegata a procedere al rimborso mediante addebito diretto in conto del capitale erogato (cfr. doc. 3 fasc. mon.).
1.2 Il fatto che l'importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti non è contestato. 1.3 Giova osservare, benché nessuna contestazione è stata svolta sul punto, che tale impiego del denaro concesso al cliente (anche consumatore), in vista del programma negoziale o dello scopo pratico perseguito, non può considerarsi di per sé illecito, né vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale;
il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma.
Tale è ormai l'orientamento della Corte di legittimità che, con il più recente intervento a Sezioni
Unite, ha riconosciuto come “Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo
è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”; pertanto, “La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del
2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5841/2025; conf., Cass. n.
29790/2025).
1.4 Ciò premesso, l'opposizione è manifestamente infondata.
1.4.1 La prima eccezione, concernente l'asserita mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, oltre ad essere smentita dagli avvisi di ricevimento in atti, non disconosciuti, che attestano l'avvenuta consegna il 25 e 27 gennaio 2024 ad entrambi gli opponenti quantomeno delle lettere raccomandate di diffida e messa in mora del 12 gennaio 2024 (doc.
9-10 fasc. mon.; doc. 4 fasc. opp.), risulta infondata, in diritto, a mente del principio secondo cui la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento
- di qualsiasi entità - di una determinata obbligazione (nel caso di specie, v. art. 12 del contratto di finanziamento, sub. doc. 1 cit.), non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all'altro contraente inadempiente intende avvalersi della clausola stessa (cfr. Cass. n. 9369/2024; conf. in motivazione,
Cass. n. 9639/2024; Cass. n. 7178/2002; Cass. n. 5455/1997).
Può, inoltre, ragionevolmente ribadirsi che il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola può essere proposto anche con domanda giudiziale, non essendo, invero, necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo (cfr., sul punto, Cass. n. 9639/2024;
Cass. n. 9275/2005).
Va rimarcato, altresì, che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 9363/2024 cit., che richiama conf. Cass. n. 20042/2020; Cass. n. 24330/2011; Cass. n. 6984/2003; Cass. n.
5371/1989).
1.4.2 La seconda eccezione, volta a sostenere l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo chiesto dal creditore nei confronti del coobbligato, nelle more ammesso dal Tribunale di Pavia alla procedura di liquidazione controllata con sentenza n. 104/2024, pubb. il 12.06.2024 (cfr. doc. 2 fasc. oppon.), è parimenti infondata.
L'art. 270, comma 5, e l'art. 150 CCII, prevedono, infatti, che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Ora, al di là del fatto che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso (nel caso di specie, precedente alla pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata), risulta evidente che la pendenza di una procedura di sovraindebitamento pone il divieto di azioni esecutive individuali e cautelari da parte del creditore, non anche le iniziative di cognizione.
1.5 Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., e la condanna degli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c.
1.6 La liquidazione delle spese è svolta come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione; valori minimi per la fase decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata in sede di discussione orale).
Non ha luogo il rimborso di spese non richieste e/o documentate dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione promossa da e , in quanto infondata;
Parte_1 Parte_2
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1128/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.07.2024 (R.G. n. 2111/2024), che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
• condanna le parti soccombenti e al rimborso delle spese del Parte_1 Parte_2 giudizio in favore della parte vittoriosa che liquida in € 4.227,00 per Controparte_1 compensi (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr./tratt.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti