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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Presidente Dott. Marcello MAGGI
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1572 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 11/07/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
ᎠᎪ difesa e rappresentata dall'avv. Malvani Alessandra Parte_1
E difeso e rappresentato dall'avv. Giusti Rosa Anna Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 11/07/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a Taranto il 20/08/2013, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con decreto di omologa n.7918 del 16/07/2021 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 20/08/2013 da nata a [...] il [...] e Controparte_1 nato a [...]_1
(TA) il 09.11.1979 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto, atto n. 30, parte 2, serie A, uff.6 dell'anno 2013 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 11/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Dott.ssa Enrica Di Tursi
Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Presidente Dott. Marcello MAGGI
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1572 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 11/07/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
ᎠᎪ difesa e rappresentata dall'avv. Malvani Alessandra Parte_1
E difeso e rappresentato dall'avv. Giusti Rosa Anna Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 11/07/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a Taranto il 20/08/2013, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con decreto di omologa n.7918 del 16/07/2021 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 20/08/2013 da nata a [...] il [...] e Controparte_1 nato a [...]_1
(TA) il 09.11.1979 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto, atto n. 30, parte 2, serie A, uff.6 dell'anno 2013 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 11/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Dott.ssa Enrica Di Tursi
Maggi