Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data
10 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Domenico Pezzella, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, e con lo stesso CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22-2-2022 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro,
esponeva: di aver lavorato per la Co.MA.P. SUD srl in regime di subordinazione Parte_1
dal 2-12-2009 al 26-4-2019, data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento collettivo;
CP_ che, in data 29-4-2019, aveva presentato domanda all' per usufruire dell'indennità di disoccupazione c.d. accolta per un numero di giornate complessive pari a 714; che in data CP_2
6.11.2020 veniva riassunto, con contratto a tempo determinato, sino al 2.4.21; che in data 7.4.21
CP_ presentava nuova domanda Naspi, accolta per 63 giorni;
che l' dunque, ometteva di riattivare la precedente Naspi rispetto alla quale residuavano ancora 172 giorni.
Tanto premesso e sulla base di varie argomentazioni giuridiche, la parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla riattivazione del beneficio dell'indennità di disoccupazione c.d. CP_2 per i 172 giorni residui, con la condanna dell' al pagamento di tale indennità, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio.
In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente.
All'udienza del 10-6-2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
Nel caso di specie l' resistente non contesta (sicchè può ritenersi pacifica) la sussistenza del CP_3
requisito contributivo e lavorativo per accedere alla prestazione. L'unica doglianza rappresentata in memoria afferisce alla dedotta mancata presentazione di specifica domanda di riattivazione della precedente CP_2
Orbene, sul punto è sufficiente rammentare che, come precisato dallo stesso nella circolare CP_3
94/2015 in atti, “In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da CP_2
imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione CP_2
Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e che a tal fine è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Si precisa infine che la sospensione dell'indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro
a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all'UE sia si tratti di Stati extracomunitari”.
Dunque, è proprio l' a precisare che la ripresa della prestazione, nelle ipotesi in cui la CP_3 sospensione abbia luogo per l'instaurazione di nuovi rapporti di durata pari o inferiore a sei mesi
(qual è il caso di specie) avvenga d'ufficio, non essendo pertanto prevista alcuna specifica domanda di riattivazione. Il ricorso deve essere, perciò, accolto.
Deve evidenziarsi che parte ricorrente ha chiesto la nomina di un ausiliare tecnico per la quantificazione delle somme solo nelle conclusioni del ricorso.
E, tuttavia, la richiesta non può essere accolta in quanto avrebbe carattere meramente esplorativo e, dunque, inammissibile, in assenza di preliminari conteggi di parte. Trattasi, in ogni caso, di quantificazione agevolmente eseguibile dall' sulla scorta della originaria liquidazione della CP_3
prestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto dell'istante alla riattivazione della CP_2
CP_ per i residui 172 giorni e condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità, oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1865,00, oltre CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 10-6-2025.
IL G.L.
Dott. Flora Scelza