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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa avente n.r.g. 10050/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...]- C.F.: ed Parte_1 C.F._1 ivi residente al V.le Colli Aminei N.40, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti su separato foglio, dagli Avv.ti Annarita Billwiller, Ivana Cervone ed Avv. Antonia Iozzino unitamente ai quali elettivamente domicilia in Portici (Na), alla via Amendola 1,
(comunicazioni alle PEC: : Email_1 Email_2
ed al fax n. 081/0111092 Email_3
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro-tempore con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Maria Ingala ai sensi della procura generale alle liti per Notaio di Roma Per_1 del 22.3.2024, numero Rep.80875, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s. (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_4
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.4.2024 l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore del TFR e delle ultime tre mensilità dovutegli dal proprio datore di lavoro la III Reparto s.r.l..
A tal fine specificava quanto segue:;
- di aver provveduto ad adire la Magistratura del Lavoro incardinando la causa avente Rg.n.
20844/2014 innanzi al Tribunale di Napoli;
- che, con sentenza n. 5361/2016 (del 21/6/2016), il giudice adito, in accoglimento del ricorso, aveva accertato il suo diritto ad essere assunto alle dipendenze di a far data Parte_2 dal 1/2/2014 e, per l'effetto, ha ordinato “alla di assumere lo stesso ex articoli Parte_2 25, 26 e 27 del CCNL di settore”;
- che in virtù della predetta sentenza, passata in giudicato, egli ha maturato il diritto a tutte le retribuzioni inerenti al periodo riconosciuto in sentenza ovvero dal 1/2/14 fino alla data di fallimento della III Reparto srl in liquidazione ovvero fino al 03/08/17, nonché a tutti i ratei tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR;
- che detta società in liquidazione, nonostante vari solleciti, non provvedeva a dare esecuzione a quanto stabilito nella detta sentenza;
- che il Tribunale di Nola con sentenza n. 83/2017 dichiarava, poi, il fallimento della “
[...]
”; Parte_3
- di aver presentato domanda ultratardiva di ammissione al passivo del fallimento “III
[...] Parte_
liquidazione”, ove veniva richiesto tutto quanto egli avrebbe maturato per effetto della sentenza cui in epigrafe anche a titolo di TFR e tre ultime mensilità; - che il preposto curatore fallimentare, in un primo momento non lo ammetteva per carenza documentale, in quanto egli non aveva prodotto buste paga, estratto contributivo e CUD mentre in sede di osservazioni allo stato passivo la difesa dell'istante aveva dedotto che la ragione della carenza dei nominati documenti risiedeva nella circostanza secondo cui III Parte_3
non aveva mai ottemperato all'ordine del Giudice alla sua riassunzione;
[...]
- di avere comunque maturato in via definitiva il diritto alla reintegrazione ed a tutte le retribuzioni maturate, ivi compreso il TRF;
- che la sentenza n. 5361/2016 emessa dal Tribunale di Napoli non è stata mai impugnata dalla nei Parte_3 termini di legge;
- che, pertanto, alla luce di tali precisazioni il Giudice delegato nella procedura fallimentare relativa a III Reparto srl in liquidazione, dietro il deposito di estratto contributivo e la CP_1 formulazione di nuovi conteggi, lo aveva ammesso al relativo passivo fallimentare, sia per quanto riguardava gli importi maturati a titolo di TFR, sia degli importi maturati a titolo di differenze retributive, tra le cui le ultime tre mensilità;
- che, quindi, la domanda presentata al fondo garanzia veniva protocollata CP_1 telematicamente al numero .5105.20/04/2022.0232294 del 20/04/2022 presso la sede CP_1
di Napoli Vomero per € 2.699,60 a titolo TFR ed € 4.308,07 a titolo di ultime tre CP_1 mensilità;
- che le motivazioni addotte dall' per rigettare la suddetta domanda (“ rapporto di lavoro CP_1
e sua cessazione non documentata in riferimento a III reparto srl manca istanza tardiva con depositato anche per valutare termine”) non sono coerenti con tutto l'iter come sopra decritto per tutti i motivi cui di seguito.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel seguente modo:
“- preliminarmente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dei crediti di lavoro accertati nello stato passivo esecutivo del fallimento III Reparto in liquidazione srl n. 80/2017 a titolo di TFR e mensilità nella misura ivi stabilita o nella diversa misura dovesse risultare nel corso del presente giudizio;
- accertare e dichiarare infondato e/o illegittimo il rigetto dell' avverso la domanda di CP_1 accesso al fondo garanzia per i crediti vantati dal ricorrente ed ammessi nello stato CP_1 passivo esecutivo del fallimento III Reparto in liquidazione srl n. 80/2017 a titolo di TFR e mensilità e risultanti da tutta la documentazione in atti;
- per l'effetto condannare l' alla corresponsione in favore del ricorrente della somma CP_1 di € 2.699,60 a titolo di TFR ed € 4.308,07 per le tre ultime mensilità ricomprese nei dodici mesi precedenti al fallimento oltre interessi e rivalutazione come per legge per tutte le motivazioni cui in premessa, o al diverso importo dovesse risultare nel corso del giudizio.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
L' ritualmente citato in giudizio si costituiva tempestivamente in data 14.10.2024 per CP_1 la prima udienza fissata il 24.10.2024 e chiedeva – sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto – il rigetto della domanda.
In data 13.2.2025 acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti la causa è stata assegnata ex lege in riserva e poi decisa con deposito della sentenza redatta in data odierna. La domanda è fondata e deve essere accolta sulla base della documentazione in atti e, dunque, merita accoglimento.
CP_ Quando il lavoratore si rivolge all' in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinta e autonoma rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore.
Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato. (cfr. Cass. 2008, n. 1209; Cass. 2006, n.
4183).
Va, quindi, precisato, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, che l'oggetto della domanda non è inerente al pagamento di una prestazione avente natura pensionistica, in quanto appare pacifico, in giurisprudenza, che il credito relativo al pagamento dell'indennità di fine rapporto o alle ultime tre mensilità, seppur effettuato da parte dell' quale gestore CP_1 del fondo di garanzia, ha natura di credito di lavoro.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7.2.1992 n.1341; Cass.
1.9.1995 n.9233), l'intervento dell' quale gestore del fondo voluto dal legislatore CP_1
a garanzia di un credito del lavoratore considerato particolarmente meritevole di tutela, non muta la natura del suddetto credito, che rimane retributivo a tutti gli effetti. Con l'intervento del fondo di garanzia istituito dalla legge n.297/1982 si realizza un accollo cumulativo ex lege che lascia invariata la natura dell'obbligazione fatta valere. Peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n.285 dell'1.6.1993 richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato devono intendersi non soltanto quelle inerenti alle due obbligazioni principali e reciproche che caratterizzano il rapporto di lavoro ed ai poteri e doveri di varia natura che gravitano intorno ad esse, ma ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto. Tale collegamento, a sua volta, deve ravvisarsi ogni qual volta il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, pur non costituendo la causa pretendi della pretesa fatta valere in giudizio, si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudiziale”.
Nella specie il danno sofferto dal lavoratore consiste nello stato di insoddisfazione di crediti derivanti da un rapporto di lavoro, e quindi tale rapporto è l'antecedente necessario della tutela invocata dal lavoratore.
In ogni caso va osservato che l'ammontare del credito vantato dal ricorrente è stato già assoggettato ad una verifica giudiziale. Deve, poi, essere osservato che, la disposizione invocata nel presente giudizio (l'art. 2 del decreto legislativo n.80 del 1992), ha alle spalle delle vicissitudini complesse. La direttiva CEE 80/987 del 1980, avente ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevedeva l'istituzione di organismi di garanzia volti ad assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva, sia pure entro limiti prefissati, dei crediti per le retribuzioni, nei casi di insolvenza del datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali. Sennonché tale direttiva non è stata compiutamente e tempestivamente attuata nell'ordinamento italiano, poiché l'istituzione del fondo di garanzia previsto dalla L.297/82 non assicura la soddisfazione del credito per retribuzioni dirette, in quanto la garanzia del fondo è limitata al reddito per TFR. La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 2.2.1989 ha accertato e dichiarato tale inadempienza;
al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva, sia pure tardivamente, è da ultimo intervenuto il decreto legislativo n.80 del 1992, il quale agli artt. 1 e 2, prevede che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettato alla procedura fallimentare, il lavoratore dipendente può ottenere dall' , quale gestore del fondo di CP_1 garanzia istituito con L.297/82, il pagamento dei crediti di lavoro diversi da quelli spettanti per TFR ed inerenti le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data della sentenza dichiarativa di fallimento (in un importo non superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento mensile di . CP_2 E' proprio in virtù di tale normativa che agisce il ricorrente, il cui datore di lavoro, non aveva corrisposto le retribuzioni relative ai mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Sotto tale profilo va rilevato che, in risposta ai rilievi effettuati dall' , che la finalità della CP_1 disposizione in esame è proprio quella di garantire il pagamento dei crediti maturati nell'ultimo periodo del rapporto, non soddisfatti da parte del datore di lavoro insolvente, e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non possa rientrare in essa il diritto del creditore che, attivatosi tempestivamente per la soddisfazione del proprio credito, abbia sperimentato l'insufficienza del patrimonio del debitore e che, poi, abbia dovuto attendere, in relazione alla peculiarità del debitore medesimo, la pronuncia accertativa dell'insolvenza da parte di un soggetto terzo, pronunzia che - come statuisce l'art.1, comma 1, del decreto in oggetto, costituisce il presupposto – e nel contempo segna il termine iniziale – per potere poi accedere, come previsto dall'art.1, alle prestazioni del fondo. In ragione di tale considerazione ben possono farsi rientrare nella disposizione in questione anche quei crediti rientranti nei dodici mesi che precedono l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata a cui sono conseguite – proprio in dipendenza dell'accertata incapienza del patrimonio del debitore – l'istanza di fallimento e la successiva pronunzia della sezione fallimentare del Tribunale competente, che ha natura non costituiva bensì semplicemente ricognitiva di quello stesso stato di insolvenza che il lavoratore aveva già sperimentato.
Detto questo va anche affermato, per completezza di analisi, che lo scrivente non ignora quel diverso orientamento instauratosi in seno alla Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi: “L'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, che sancisce il diritto al pagamento delle ultime tre mensilita' rientranti nell'anno che precede l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, individua il momento dell'insorgere dell'insolvenza nella data del provvedimento dichiarativo del fallimento (o delle altre procedure di cui all'art. 1 comma primo). Poiche' non e' possibile interpretare detta disposizione alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 1997 (in causa C-373/95), secondo la quale l'insorgere dell'insolvenza - a norma della Direttiva n. 987 del 1980 - si deve determinare alla data dell'istanza di apertura del procedimento concorsuale, ne discende che per questa parte la Direttiva non risulta attuata”.(cfr.SENT. n.5524 del 4.6.1999, SEZ. L);
“In relazione alla tutela del lavoratore rispetto al mancato conseguimento della retribuzione per effetto dell'insolvenza del datore di lavoro, e' irrilevante la tardiva attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria n. 987/80, e quindi non sono configurabili pretese risarcitorie del lavoratore, se la tutela non sarebbe stata assicurata neanche nella vigenza della disciplina di cui alla D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.
80, come nel caso in cui le retribuzioni non percepite siano maturate in epoca anteriore all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Ne', in termini generali, e' sostenibile la non congruita' del requisito della dichiarazione formale dell'insolvenza del datore di lavoro (mediante l'apertura di una delle procedure concorsuali specificate dall'art. 1, comma primo, del D.Lgs. n. 80/1992, per i datori di lavoro che vi siano soggetti) entro il termine di un anno dal mancato pagamento della retribuzione, poiche' in linea di principio i tempi richiesti dalla formalizzazione non sono tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto in questione e, d'altra parte, la maggiore lunghezza del termine previsto dalla normativa attuativa italiana
(dodici mesi invece di sei della direttiva comunitaria) e' astrattamente idonea a compensare la previsione di un accertamento formale dello stato di insolvenza, a cui la direttiva non fa riferimento. (Con riferimento alla specie, la S.C. ha rilevato che doveva escludersi l'astratta rilevanza della eccepita illegittimita', poiché l'interessato non aveva dedotto e provato la determinante anteriorità, nel caso concreto, della situazione di insolvenza rispetto alla relativa formalizzazione giudiziale)” (cfr. SENT.: 5591 del 6.06.1998, SEZ. L).
Tuttavia, deve anche essere considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, al momento della sua emanazione, aveva proprio la finalità di sanare una situazione di inadempienza ultradecennale dello Stato nei confronti della direttiva comunitaria, e che lo
Stato non può, pertanto, con tale normativa, rendere particolarmente difficoltoso, e talora impedire, l'esercizio di un diritto soggettivo quale è quello di ottenere il pagamento delle ultime retribuzioni. Pertanto, a causa dei tempi notoriamente lunghi, necessari per ottenere la sentenza di fallimento, può sostenersi che il termine di 12 mesi previsto dalla norma in questione, qualora interpretato nel senso letterale sopra riportato, apparirebbe incompatibile con una ragionevole probabilità di esercitare il diritto prima che il termine sia trascorso. Deve anche essere sottolineata l'irragionevolezza di una soluzione che fa dipendere la sussistenza del credito dalla durata dei procedimenti giudiziari.
Quanto al disposto dell'art. 2 del DL citato, esso statuisce che: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali….”
Reputa il giudicante che in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date.
Alla luce di tutto quanto dedotto nel ricorso ed ampiamente documentato negli allegati deve essere evidenziato che le eccezioni formulate dall' di improponibiltà, di inammissibilità CP_1
e /o di improcedibilità della domanda sono infondate.
La procedura attivata è da considerarsi pienamente proponibile, ammissibile e tempestiva.
Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente e sopra richiamata emerge chiaramente “che la domanda amministrativa è stata ritualmente depositata vieppiù in via telematica e con tutta l'allegata documentazione all'uopo necessaria. Infatti viene allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio la ricevuta di protocollo on line
5105.20/04/2022.0232294 del 20/04/2022 agganciata alla sede di Napoli CP_1 CP_1 Vomero per € 2.699,60 a titolo TFR ed € 4.308,07 a titolo di ultime tre mensilità, ove risulta finanche il riepilogo di tutta la documentazione obbligatoria protocollata”. Inoltre parte ricorrente ha depositato l'allegato sub. 6 dalla lettura del quale è possibile CP_ verificare tutti i documenti protocollati all' e che risultano anche dalla ricevuta telematica CP_ come integralmente depositati all'atto dell'istanza protocollata al Fondo Garanzia Il ha anche depositato i documenti relativi al ricorso in via amministrativa avverso Parte_1 il rigetto dell'istanza di ammissione al fondo garanzia , sempre effettuata in via CP_1 telematica avendo egli impugnato i provvedimenti di rigetto adottati dall' in via CP_1 amministrativa (atti ricevuti in data 9/12/22, con ricorso amministrativo del 20/02/23 ,come dimostrato dal ricorso e dalla ricevuta di protocollo in atti).
Nella fase amministrativa l' aveva rigettato la domanda con la seguente motivazione CP_1 (“rapporto di lavoro e sua cessazione non documentata in riferimento a III reparto srl manca istanza tardiva con depositato anche per valutare termine”); come detto nell'atto introduttivo del ricorso tali motivi non sono coerenti con tutto l'iter decritto nel ricorso e con la documentazione prodotta. Inoltre in questo giudizio l' non ha preso posizione sulla motivazione in base alla quale CP_1 l' avrebbe respinto la domanda di accesso al fondo garanzia , ovvero, come si CP_1 CP_1 evince dal provvedimento di reiezione della relativa pratica, anch'esso depositato. Tale motivazione in realtà non appare coerente con la documentazione depositata che attesta in modo inequivocabile che il ricorrente il diritto del a vedersi riconosciuti le Parte_1 pretese vantate in questo giudizio. I documenti prodotti dal dimostrano, infine, l'infondatezza dell'eccezione di Parte_1 maturata prescrizione in ordine alle tre ultime mensilità “in quanto esse sono ricomprese nei dodici mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento della . Parte_3
Infatti le tre ultime mensilità fanno riferimento al periodo dal 01/11/2016 al 31/01/2017 e la dichiarazione del fallimento è del 03/08/17 come risulta da tutta la documentazione depositata all' “. CP_1
Può reputarsi sussistente l'obbligo del Fondo di Garanzia, per le somme richieste da parte ricorrente. Quanto al quantum riconoscibile all'istante, è noto che l'intervento del Fondo di garanzia è soggetto a limiti oggettivi, ovvero che il pagamento non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2: c.d. massimale). Tuttavia, l'importo richiesto non è maggiore al detto massimale. La domanda deve essere, pertanto, accolta nella misura sopra indicata, con condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 2.699,60 a titolo di CP_1 TFR ed ad € 4.308,07 per le tre ultime mensilità ricomprese nei dodici mesi precedenti al fallimento oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di € 2.699,60 a titolo di TFR e di € 4.308,07 per le tre Parte_1 ultime mensilità ricomprese nei dodici mesi precedenti al fallimento oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.000,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione;
Così deciso in Napoli, il 14.03.2025 Il Giudice
Dr. Federico Bile