TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14479/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GURZILLO IDA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GURZILLO IDA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA VELIA Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA NORD 168 SAN PIETRO IN CASALE presso il difensore avv. RECCHIA VELIA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM – atti comunicato al PM il 21.10.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di conclusioni congiunte depositato il 24.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato in data [...] a [...] il piccolo Per_1
Determinate a porre fine alla convivenza, dopo l'introduzione del presente giudizio da parte della madre, le parti hanno trovato un accordo. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno qui recepite anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2 anagrafica ed abituale presso l'abitazione materna sita a San Lazzaro di Savena, Via Bellaria
31. La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata in modo condiviso tra i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle pagina 1 di 2 aspirazioni che, man mano, si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito dell'evoluzione e della crescita del minore;
2) assegnazione della casa familiare sita a San Lazzaro di Savena (BO), Via Bellaria n.31 alla signora la quale vivrà stabilmente con il figlio minore e subentrerà nel Parte_1 Per_1 contratto di locazione, mentre il sig. trasferirà la propria residenza presso un altro CP_1 immobile che prenderà in locazione entro e non oltre due mesi e mezzo dalla sottoscrizione del presente accordo congiunto;
3) che il padre possa trascorrere con il figlio minore un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alla sera per le ore 20.30, quando provvederà ad accompagnare il figlio minore presso l'abitazione materna;
oltre a due weekend al mese in via alternata con la madre, precisamente le giornate di sabato e domenica (dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 e dalle ore 10.00 di domenica fino alle ore 20.00) quando provvederà ad accompagnare il minore presso l'abitazione materna. Salvo diverso accordo tra le parti, per ciò che attiene le festività natalizie, pasquali e vacanze estive: il sig. potrà tenere il minore con sé per sei giorni CP_1 durante le vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni Natale o Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nel periodo delle vacanze estive, tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo, per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre;
4) che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Bologna;
5) che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i genitori;
6) che le spese del giudizio siano compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14479/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GURZILLO IDA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GURZILLO IDA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA VELIA Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA NORD 168 SAN PIETRO IN CASALE presso il difensore avv. RECCHIA VELIA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM – atti comunicato al PM il 21.10.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di conclusioni congiunte depositato il 24.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato in data [...] a [...] il piccolo Per_1
Determinate a porre fine alla convivenza, dopo l'introduzione del presente giudizio da parte della madre, le parti hanno trovato un accordo. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno qui recepite anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2 anagrafica ed abituale presso l'abitazione materna sita a San Lazzaro di Savena, Via Bellaria
31. La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata in modo condiviso tra i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle pagina 1 di 2 aspirazioni che, man mano, si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito dell'evoluzione e della crescita del minore;
2) assegnazione della casa familiare sita a San Lazzaro di Savena (BO), Via Bellaria n.31 alla signora la quale vivrà stabilmente con il figlio minore e subentrerà nel Parte_1 Per_1 contratto di locazione, mentre il sig. trasferirà la propria residenza presso un altro CP_1 immobile che prenderà in locazione entro e non oltre due mesi e mezzo dalla sottoscrizione del presente accordo congiunto;
3) che il padre possa trascorrere con il figlio minore un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alla sera per le ore 20.30, quando provvederà ad accompagnare il figlio minore presso l'abitazione materna;
oltre a due weekend al mese in via alternata con la madre, precisamente le giornate di sabato e domenica (dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 e dalle ore 10.00 di domenica fino alle ore 20.00) quando provvederà ad accompagnare il minore presso l'abitazione materna. Salvo diverso accordo tra le parti, per ciò che attiene le festività natalizie, pasquali e vacanze estive: il sig. potrà tenere il minore con sé per sei giorni CP_1 durante le vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni Natale o Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nel periodo delle vacanze estive, tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo, per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre;
4) che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Bologna;
5) che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i genitori;
6) che le spese del giudizio siano compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2