Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 7121/2024, instaurata tra le parti:
- (CF: ) (ricorrente), ass. avv. MICELI Parte_1 C.F._1
WALTER, avv. RINALDI GIOVANNI, avv. GANCI FABIO e avv. ZAMPIERI
NICOLA;
- – ora Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: (convenuto) ass. Dott.ssa e
[...] P.IVA_1 CP_3
Dott.ssa ; CP_4
CONCLUSIONI: come da verbale
Oggetto: retribuzione professionale docenti – discriminazione del personale assunto a tempo determinato
Il Giudice
1. Premesso che:
- , con ricorso depositato in data 20 agosto 2024, ha rappresentato di avere Parte_1 svolto mansioni di docente per il , per supplenze c.d. brevi e saltuarie, Controparte_1
con contratti a tempo determinato di durata infra-annuale, nell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi giorni 183;
- parte ricorrente ha lamentato di non avere percepito, negli anni in cui ha svolto attività di docenza in forza di contratti infra-annuali, l'indennità di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola
20/2/2001 (c.d. retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei
Contratti Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 1.097,73), prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il
, solo per il personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo Controparte_1
1
- parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra;
2. Rilevato che:
- il si è costituito in giudizio, contestando le pretese della parte ricorrente;
in CP_1
particolare, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento;
dando atto, in subordine, di aderire ai conteggi avversari in relazione alla retribuzione professionale docenti.
3. Ritenuto che la domanda di condanna del alla corresponsione della retribuzione professionale CP_1
docenti debba essere accolta;
infatti:
- la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
- la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur, sia il quantum (che, come si è visto, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto); CP_1
in particolare, le somme dovute a parte ricorrente possono essere così quantificate: per l'a.s.
2021/2022 euro 1.097,73.
2 4. Ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza, secondo la regola generale di cui all'art. 91 cpc;
con riconoscimento delle spese a favore dei procuratori di parte ricorrente, che si sono dichiarati antistatari;
le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto anche della natura sostanzialmente “seriale” della lite;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- Condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente: Controparte_2 di euro 1.097,73, per l'anno scolastico 2021/2022; oltre interessi;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
258,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 27/5/2025
Il Giudice dott. Simone Romito
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