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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 784/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
3 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011701912 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 771/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado «disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni incombente di rito, in accoglimento del presente ricorso annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo per i motivi tutti di cui in narrativa l'avviso di accertamento n. T7G0122300329/2021, periodo di imposta 2016, notificato in data 22/07/2021 dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Torino.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- in via pregiudiziale, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo;
- in via strettamente subordinata, il rigetto del ricorso in appello;
- in ogni caso, la condanna del Ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, secondo il complessivo importo, recato dall'allegata nota spese (doc. 2).».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 6 febbraio 2025 , propose appello per la riforma della sentenza n. 784/2024 pronunciata il 5 luglio 2024 dalla CGT di primo grado di Torino e depositata il 9 luglio 2024. Il 24 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di aver impugnato l'avviso di presa in carico n. 11077202200005211000 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in conseguenza dell'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento n. T7E011701912/2020 asseritamente notificatogli il 22 dicembre 2021 e da lui mai ricevuto. In particolare di aver denunciato l'assoluto difetto di notificazione.
Espose che l'Ufficio si costituì in giudizio rimarcando di aver chiesto al Comune di Moncalieri, ossia l'ultima residenza nota in Italia, la notifica del predetto atto e che il messo, non reperendo alcuna residenza, affisse avviso di deposito presso la casa comunale, ritenendo così corretta la notifica. Quindi di aver replicato nel primo grado di essere residente a [...]dal 22 marzo 2017 al 22 maggio 2022
(cfr. dichiarazione consolare offerta in atti) e che pertanto ai fini del perfezionamento della consegna l'Ufficio avrebbe dovuto là inviare l'atto, come invece fece l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con la suddetta di presa in carico.
Narrò che il giudice provinciale respinse il ricorso con la seguente motivazione: «La Corte osserva che la questione relativa alla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento va valutata tenendo presente che per gli avvisi di accertamento l'eventuale inesistenza della notifica non è causa di nullità ma unicamente elemento dal quale possono discendere altre conseguenze, quali la decadenza dell'Agenzia dall'azione ovvero la prescrizione del credito. Su questi aspetti, tuttavia il ricorso non si esprime. Rileva altresì che l'Ufficio mentre afferma la validità della notifica dell'avviso gravato – eseguita il 22 dicembre 2021 presso il Comune dell'ultima residenza del ricorrente in Italia – non inferisce da quel fatto il ricorrere di profili di inammissibilità del ricorso per tardività ma chiede che lo stesso sia respinto nel merito.
2- Il contenuto dell'unica doglianza di ricorso va pertanto scrutinato tenendo presente quanto prima evidenziato. Esso, come si è accennato si focalizza esclusivamente sulla mancata notifica dell'avviso. Per altro, come rilevato dall'Ufficio, la proposizione del gravame ha sanato detto profilo ed ha determinato altresì il venir meno della sussistenza dell'unico profilo censurato dal ricorrente. Ciò determina la reiezione del ricorso. Infatti il Collegio non ritiene persuasiva la tesi introdotta dal ricorrente in sede di memoria illustrativa secondo la quale la mancata notifica dell'atto entro il termine decadenziale determinerebbe ex se il venir meno della pretesa dell'agenzia senza che debba essere introdotto in causa uno specifico rilievo di decadenza. Infatti il perimetro del giudizio tributario, ancorché l'indagine del Giudicante concerna il rapporto – e non esclusivamente l'atto – è delimitato dai contenuti dei mezzi di impugnazione;
sicché l'accoglimento di un gravame con riferimento a profili non presenti nei motivi dell'originario ricorso o introdotti in sede di motivi aggiunti integrerebbe il vizio di ultrapetizione tenuto presente che la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo non è rilevabile d'ufficio. Si veda al proposito l'ordinanza della Suprema Corte, sez. VI civ., n. 171/2015 nella quale si ricorda che “la statuizione della Commissione Tributaria
Regionale è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte ribadito come il termine di decadenza stabilito a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente per l'esercizio del potere impositivo abbia natura sostanziale e non appartenga a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del Fisco;
cosicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in grado d'appello (tra le tante, sent. 14028/11)”».
Per la riforma della suddetta pronuncia propose i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché degli artt. 42 e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 148 e 149 c.p.c., 14 e 3, co. 1 legge 20 novembre 1982 n. 890. Inesistenza giuridica della notifica. Espose essere la pretesa tributaria portata da un avviso di accertamento cd. «impoesattivo», ossia immediatamente esecutivo (svolgente le funzioni di accertamento, titolo esecutivo e precetto). Inoltre rimarcò essere la notifica un elemento costitutivo dello stesso dipendendo da essa l'esecutività e l'esistenza giuridica, mancando la quale l'atto sarebbe giuridicamente inesistente. Soggiunse come non vi fosse alcuna possibilità di sanatoria per il solo fatto che egli si sia difeso (non valendo il principio del “raggiungimento dello scopo”) e che pertanto il ricorso proposto non avesse effetto sanante in quanto teso a far dichiarare l'inesistenza assoluta. Censurò la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che l'inesistenza della notifica non sia causa di nullità e che la proposizione del gravame abbia sanato il vizio.
1.2. – L'Agenzia delle entrate il 4 aprile 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
In particolare asserì essere la notifica regolare in quanto il contribuente, pur trasferito a
Singapore (Stato a fiscalità privilegiata nella “black list”), era da considerare come presunto residente in Italia ai sensi dell'art. 2, co.
2-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con domicilio fiscale nel comune di ultima residenza (ovvero Moncalieri) ex art. 58 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. A sostegno della sua tesi invocò la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. 23354/2017).
Inoltre evidenziò in linea di fatto che controparte indicò il predetto Comune come domicilio fiscale nei modelli Redditi 2020 e 2021 e che un precedente avviso societario del 2021 fu ritirato dal padre a Moncalieri. Denunciò poi la inammissibilità del ricorso per tardività. Vale a dire che perfezionata la notifica il 22 dicembre 2021 il ricorso proposto il 7 marzo 2023 era tardivo di oltre un anno (spirando il termine di impugnazione il 21 febbraio 2022). Ovvero un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Quindi rimarcò che anche qualora vi fossero stati dei vizi la proposizione del ricorso introduttivo li sanò (raggiungimento dello scopo). Inoltre asserì non avere controparte eccepito la decadenza nel ricorso introduttivo dal potere impositivo. Ovvero una eccezione con natura sostanziale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta in appello e che pertanto in assenza di eccezione tempestiva, l'avviso era pienamente legittimo
Infine richiamò la giurisprudenza consolidata (Cass. 12626/2024) relativa alla sanatoria sia degli atti impositivi che esattivi ritenendola applicabile anche nel caso in giudizio.
1.3. – Il contribuente propose il 13 novembre 2025 breve memoria rimarcando non essere Singapore, alla epoca dei fatti, Stato a fiscalità privilegiata e come pertanto non potesse essere applicato il disposto dell'art. 2, co.
2-bis D.P.R. 917 cit.. In subordine denunciò la illegittimità della notifica non avendo il messo comunale utilizzato la procedura per irreperibilità assoluta (art. 60 lett. e)
D.P.R. 600/73). Per meglio dire che il messo depositò l'atto presso la casa comunale dichiarando di non aver trovato abitazione/ufficio ma senza effettuare alcuna ricerca. Infine a dimostrazione della sua residenza a Singapore offrì in condivisione alle parti dichiarazione consolare di esser stato residente a
Singapore dal 2017 al 2022, luogo in cui nacque sua figlia e di aver effettivamente là vissuto.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentite le parti presenti, che illustrarono le loro posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso in appello del contribuente merita favore.
2.1. – In ordine al primo motivo di appello occorre osservare che ai sensi del co.
2- bis dell'art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale». Inoltre che ai sensi del secondo co. dell'art. 58 del D.P.R. 600 cit.: «[…] I cittadini italiani […] considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato».
Infine che la Repubblica di Singapore è considerata avere un regime fiscale di favore dal decreto MEF 4 maggio 1999 (relativo alla individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'applicazione del suddetto art. 2 co.
2-bis cit.).
Tuttavia occorre anche rimarcare che l'art. 2 cit. ammette la prova contraria e che il contribuente la fornì. Vale a dire che dimostrò di essere realmente residente a [...]producendo in atti un certificato consolare di rientro delle masserizie e di sua effettiva residenza nella repubblica di Singapore (cfr. dichiarazione consolare offerta nel primo grado del giudizio). A questo si aggiunga, fatto non contestato, che una figlia del contribuente nacque a Singapore nel 2017 e che l'Agenzia delle entrate riscossione notificò direttamente al ricorrente il predetto atto impugnato (presso Indirizzo_1 ). Dal che è da ritenere che il contribuente abbia fornito la prova dell'effettiva residenza a Singapore, come richiesto dalla norma suddetta e che pertanto la notifica effettuata in Moncalieri dell'atto accertativo è da ritenersi inesistente.
In altri termini tale motivo di ricorso deve trovare condivisione.
2.2. – In merito poi alla tesi dell'Agenzia sulla tardività della notifica dell'atto introduttivo di questo processo (ossia l'avviso di presa in carico) questo Collegio si richiama all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: «L'art. 8 , comma 12, D.L. n. 16/2012 conv. con L. n.
44/2012 , ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato;
tale disposizione ha previsto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico, che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Secondo questa Corte, l'avviso di presa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass. n. 21254 del 2023 , par. 1). Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, questa Corte ha optato per la tesi intermedia l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Si è così affermato che “In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Cass. n. 21254 del 2023 )»
(cfr. Cass. ord. 12 marzo 2025, n. 6589).
Orbene è indubbio che il predetto atto possa essere impugnato «allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo». Vale a dire il fatto che è avvenuto nel caso concreto avendo il contribuente fatto ricorso al mezzo dell'impugnazione per fare valere il vizio dell'insistenza della notifica del provvedimento presupposto ed è quindi applicabile il disposto del co. 3 dell'art. 19 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui: «Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo».
In definitiva non può essere condivisa la tesi della inammissibilità del ricorso per tardività.
2.3. – Da ultimo non può aver pregio la tesi dell'Ufficio che un precedente atto fu ritirato dal padre del contribuente essendo in discussione in questo giudizio la notifica di un avviso di altro accertamento e nulla influendo il fatto prospettato da parte resistente con la presente controversia. 2.4. – In definitiva l'appello del contribuente deve trovare favore e la sentenza impugnata deve essere riformata con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. T7E011701912 -
IRPEF-ALTRO 2015
2.5. – Sussistono giusti motivi considerata la novità delle questioni trattate (ed in particolare modo la questione dell'ammissibilità del ricorso contro l'avviso di presa in carico) per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II definitivamente pronunciando accoglie l'appello ed annulla la sentenza impugnata dichiarando illegittimo l'Avviso di accertamento n°
T7E011701912 - IRPEF-ALTRO 2015.
Spese compensate. Così deciso in Torino, allì 2 dicembre 2026
IL GIUDICE LA PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 784/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
3 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011701912 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 771/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado «disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni incombente di rito, in accoglimento del presente ricorso annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo per i motivi tutti di cui in narrativa l'avviso di accertamento n. T7G0122300329/2021, periodo di imposta 2016, notificato in data 22/07/2021 dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Torino.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- in via pregiudiziale, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo;
- in via strettamente subordinata, il rigetto del ricorso in appello;
- in ogni caso, la condanna del Ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, secondo il complessivo importo, recato dall'allegata nota spese (doc. 2).».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 6 febbraio 2025 , propose appello per la riforma della sentenza n. 784/2024 pronunciata il 5 luglio 2024 dalla CGT di primo grado di Torino e depositata il 9 luglio 2024. Il 24 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di aver impugnato l'avviso di presa in carico n. 11077202200005211000 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in conseguenza dell'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento n. T7E011701912/2020 asseritamente notificatogli il 22 dicembre 2021 e da lui mai ricevuto. In particolare di aver denunciato l'assoluto difetto di notificazione.
Espose che l'Ufficio si costituì in giudizio rimarcando di aver chiesto al Comune di Moncalieri, ossia l'ultima residenza nota in Italia, la notifica del predetto atto e che il messo, non reperendo alcuna residenza, affisse avviso di deposito presso la casa comunale, ritenendo così corretta la notifica. Quindi di aver replicato nel primo grado di essere residente a [...]dal 22 marzo 2017 al 22 maggio 2022
(cfr. dichiarazione consolare offerta in atti) e che pertanto ai fini del perfezionamento della consegna l'Ufficio avrebbe dovuto là inviare l'atto, come invece fece l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con la suddetta di presa in carico.
Narrò che il giudice provinciale respinse il ricorso con la seguente motivazione: «La Corte osserva che la questione relativa alla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento va valutata tenendo presente che per gli avvisi di accertamento l'eventuale inesistenza della notifica non è causa di nullità ma unicamente elemento dal quale possono discendere altre conseguenze, quali la decadenza dell'Agenzia dall'azione ovvero la prescrizione del credito. Su questi aspetti, tuttavia il ricorso non si esprime. Rileva altresì che l'Ufficio mentre afferma la validità della notifica dell'avviso gravato – eseguita il 22 dicembre 2021 presso il Comune dell'ultima residenza del ricorrente in Italia – non inferisce da quel fatto il ricorrere di profili di inammissibilità del ricorso per tardività ma chiede che lo stesso sia respinto nel merito.
2- Il contenuto dell'unica doglianza di ricorso va pertanto scrutinato tenendo presente quanto prima evidenziato. Esso, come si è accennato si focalizza esclusivamente sulla mancata notifica dell'avviso. Per altro, come rilevato dall'Ufficio, la proposizione del gravame ha sanato detto profilo ed ha determinato altresì il venir meno della sussistenza dell'unico profilo censurato dal ricorrente. Ciò determina la reiezione del ricorso. Infatti il Collegio non ritiene persuasiva la tesi introdotta dal ricorrente in sede di memoria illustrativa secondo la quale la mancata notifica dell'atto entro il termine decadenziale determinerebbe ex se il venir meno della pretesa dell'agenzia senza che debba essere introdotto in causa uno specifico rilievo di decadenza. Infatti il perimetro del giudizio tributario, ancorché l'indagine del Giudicante concerna il rapporto – e non esclusivamente l'atto – è delimitato dai contenuti dei mezzi di impugnazione;
sicché l'accoglimento di un gravame con riferimento a profili non presenti nei motivi dell'originario ricorso o introdotti in sede di motivi aggiunti integrerebbe il vizio di ultrapetizione tenuto presente che la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo non è rilevabile d'ufficio. Si veda al proposito l'ordinanza della Suprema Corte, sez. VI civ., n. 171/2015 nella quale si ricorda che “la statuizione della Commissione Tributaria
Regionale è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte ribadito come il termine di decadenza stabilito a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente per l'esercizio del potere impositivo abbia natura sostanziale e non appartenga a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del Fisco;
cosicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in grado d'appello (tra le tante, sent. 14028/11)”».
Per la riforma della suddetta pronuncia propose i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché degli artt. 42 e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 148 e 149 c.p.c., 14 e 3, co. 1 legge 20 novembre 1982 n. 890. Inesistenza giuridica della notifica. Espose essere la pretesa tributaria portata da un avviso di accertamento cd. «impoesattivo», ossia immediatamente esecutivo (svolgente le funzioni di accertamento, titolo esecutivo e precetto). Inoltre rimarcò essere la notifica un elemento costitutivo dello stesso dipendendo da essa l'esecutività e l'esistenza giuridica, mancando la quale l'atto sarebbe giuridicamente inesistente. Soggiunse come non vi fosse alcuna possibilità di sanatoria per il solo fatto che egli si sia difeso (non valendo il principio del “raggiungimento dello scopo”) e che pertanto il ricorso proposto non avesse effetto sanante in quanto teso a far dichiarare l'inesistenza assoluta. Censurò la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che l'inesistenza della notifica non sia causa di nullità e che la proposizione del gravame abbia sanato il vizio.
1.2. – L'Agenzia delle entrate il 4 aprile 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
In particolare asserì essere la notifica regolare in quanto il contribuente, pur trasferito a
Singapore (Stato a fiscalità privilegiata nella “black list”), era da considerare come presunto residente in Italia ai sensi dell'art. 2, co.
2-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con domicilio fiscale nel comune di ultima residenza (ovvero Moncalieri) ex art. 58 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. A sostegno della sua tesi invocò la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. 23354/2017).
Inoltre evidenziò in linea di fatto che controparte indicò il predetto Comune come domicilio fiscale nei modelli Redditi 2020 e 2021 e che un precedente avviso societario del 2021 fu ritirato dal padre a Moncalieri. Denunciò poi la inammissibilità del ricorso per tardività. Vale a dire che perfezionata la notifica il 22 dicembre 2021 il ricorso proposto il 7 marzo 2023 era tardivo di oltre un anno (spirando il termine di impugnazione il 21 febbraio 2022). Ovvero un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Quindi rimarcò che anche qualora vi fossero stati dei vizi la proposizione del ricorso introduttivo li sanò (raggiungimento dello scopo). Inoltre asserì non avere controparte eccepito la decadenza nel ricorso introduttivo dal potere impositivo. Ovvero una eccezione con natura sostanziale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta in appello e che pertanto in assenza di eccezione tempestiva, l'avviso era pienamente legittimo
Infine richiamò la giurisprudenza consolidata (Cass. 12626/2024) relativa alla sanatoria sia degli atti impositivi che esattivi ritenendola applicabile anche nel caso in giudizio.
1.3. – Il contribuente propose il 13 novembre 2025 breve memoria rimarcando non essere Singapore, alla epoca dei fatti, Stato a fiscalità privilegiata e come pertanto non potesse essere applicato il disposto dell'art. 2, co.
2-bis D.P.R. 917 cit.. In subordine denunciò la illegittimità della notifica non avendo il messo comunale utilizzato la procedura per irreperibilità assoluta (art. 60 lett. e)
D.P.R. 600/73). Per meglio dire che il messo depositò l'atto presso la casa comunale dichiarando di non aver trovato abitazione/ufficio ma senza effettuare alcuna ricerca. Infine a dimostrazione della sua residenza a Singapore offrì in condivisione alle parti dichiarazione consolare di esser stato residente a
Singapore dal 2017 al 2022, luogo in cui nacque sua figlia e di aver effettivamente là vissuto.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentite le parti presenti, che illustrarono le loro posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso in appello del contribuente merita favore.
2.1. – In ordine al primo motivo di appello occorre osservare che ai sensi del co.
2- bis dell'art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale». Inoltre che ai sensi del secondo co. dell'art. 58 del D.P.R. 600 cit.: «[…] I cittadini italiani […] considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato».
Infine che la Repubblica di Singapore è considerata avere un regime fiscale di favore dal decreto MEF 4 maggio 1999 (relativo alla individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'applicazione del suddetto art. 2 co.
2-bis cit.).
Tuttavia occorre anche rimarcare che l'art. 2 cit. ammette la prova contraria e che il contribuente la fornì. Vale a dire che dimostrò di essere realmente residente a [...]producendo in atti un certificato consolare di rientro delle masserizie e di sua effettiva residenza nella repubblica di Singapore (cfr. dichiarazione consolare offerta nel primo grado del giudizio). A questo si aggiunga, fatto non contestato, che una figlia del contribuente nacque a Singapore nel 2017 e che l'Agenzia delle entrate riscossione notificò direttamente al ricorrente il predetto atto impugnato (presso Indirizzo_1 ). Dal che è da ritenere che il contribuente abbia fornito la prova dell'effettiva residenza a Singapore, come richiesto dalla norma suddetta e che pertanto la notifica effettuata in Moncalieri dell'atto accertativo è da ritenersi inesistente.
In altri termini tale motivo di ricorso deve trovare condivisione.
2.2. – In merito poi alla tesi dell'Agenzia sulla tardività della notifica dell'atto introduttivo di questo processo (ossia l'avviso di presa in carico) questo Collegio si richiama all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: «L'art. 8 , comma 12, D.L. n. 16/2012 conv. con L. n.
44/2012 , ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato;
tale disposizione ha previsto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico, che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Secondo questa Corte, l'avviso di presa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass. n. 21254 del 2023 , par. 1). Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, questa Corte ha optato per la tesi intermedia l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Si è così affermato che “In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Cass. n. 21254 del 2023 )»
(cfr. Cass. ord. 12 marzo 2025, n. 6589).
Orbene è indubbio che il predetto atto possa essere impugnato «allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo». Vale a dire il fatto che è avvenuto nel caso concreto avendo il contribuente fatto ricorso al mezzo dell'impugnazione per fare valere il vizio dell'insistenza della notifica del provvedimento presupposto ed è quindi applicabile il disposto del co. 3 dell'art. 19 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui: «Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo».
In definitiva non può essere condivisa la tesi della inammissibilità del ricorso per tardività.
2.3. – Da ultimo non può aver pregio la tesi dell'Ufficio che un precedente atto fu ritirato dal padre del contribuente essendo in discussione in questo giudizio la notifica di un avviso di altro accertamento e nulla influendo il fatto prospettato da parte resistente con la presente controversia. 2.4. – In definitiva l'appello del contribuente deve trovare favore e la sentenza impugnata deve essere riformata con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. T7E011701912 -
IRPEF-ALTRO 2015
2.5. – Sussistono giusti motivi considerata la novità delle questioni trattate (ed in particolare modo la questione dell'ammissibilità del ricorso contro l'avviso di presa in carico) per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II definitivamente pronunciando accoglie l'appello ed annulla la sentenza impugnata dichiarando illegittimo l'Avviso di accertamento n°
T7E011701912 - IRPEF-ALTRO 2015.
Spese compensate. Così deciso in Torino, allì 2 dicembre 2026
IL GIUDICE LA PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott.ssa Giuliana Passero