Articolo 2 della Legge 6 agosto 1966, n. 628
Articolo 1
Versione
3 settembre 1966
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Versione
23 gennaio 1970
Art. 2.
Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.

Tabella del personale che puo' essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dello Istituto centrale di statistica.

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CARRIERA | QUALIFICA | NUMERO
--------------------------------------------------------------------
Direttiva................|Tutte le qualifiche della | 50
| carriera. |
Concetto.................|Tutte le qualifiche della | 60
| carriera. |
Esecutiva................|Tutte le qualifiche della | 240
| carriera. |
Ausiliaria e ausiliaria |Tutte le qualifiche della | 50
tecnica | carriera. | ))
Entrata in vigore il 23 gennaio 1970