Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA gestione commercianti;
richiesta di applicazione
In nome del Popolo italiano analogica della normativa in tema di società tra professionisti
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 199/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli, Simona Barbetti e Francesca Parte_1
Forlucci)
- opponente - contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto – ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
18.3.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
16.2.2024, per ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 380
CP_ 20230001824265000, con il quale l' gli ha intimato il pagamento dell'importo di €
9.660,02 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili destinati alla gestione commercianti per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2022. Ha riferito di essere socia della s.n.c. “Centro di Neuropsicologia clinica dell'età evolutiva Giorgio Sabbadini” con sede in Perugia, costituita nel 2009 unitamente ai dottori e Controparte_2 CP_3
quest'ultima pure destinataria di analogo avviso di addebito contestato
[...]
dinanzi a questo Ufficio. Ha affermato che il centro gestisce una struttura nata per interessarsi di “disturbi dell'infanzia e del neuro sviluppo” e che, in seguito, ha “…esteso le proposte terapeutiche anche all'età adolescenziale e adulta, sia a livello individuale che familiare
CP_ costantemente e puntualmente versato la contribuzione alla gestione separata dell' ed ha ottenuto la liquidazione della pensione a carico di detta gestione a decorrere dall'1.1.2022. Ha contestato il provvedimento con cui l'opposto l'ha iscritta d'ufficio alla gestione commercianti a decorrere dall'1.1.2017, sostenendo di avere svolto un'attività riconducibile, in via principale, allo svolgimento di consultazioni diagnostiche e progetti terapeutici nell'ambito delle problematiche neuropsicologiche, oltre che di organizzazione di eventi formativi e corsi di formazione rivolti a soggetti pubblici e privati, precisando che la s.n.c. è autorizzata dalla Regione Umbria all'esercizio di attività ambulatoriali diagnostiche, riabilitative e psicoterapeutiche ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/1992. Ha, quindi, ipotizzato che all'attività svolta dalla compagine debba essere applicata per via analogica la normativa vigente in tema di società tra professionisti. Ha contestato, inoltre, l'applicazione delle sanzioni civili non sussistendo, a suo dire, i presupposti né dell'omissione né dell'evasione contributiva dal momento che ella è sempre stata iscritta alla gestione separata presso la quale ha costantemente versato i contributi in misura fra l'altro maggiore di quelli di
CP_ cui pretende oggi il pagamento. Ha rivendicato, da ultimo, la lesione
CP_ dell'affidamento in buona fede riposto nel comportamento dell' che non solo ha accettato il versamento dei contributi alla gestione separata, ma le ha erogato a carico di detta gestione il trattamento pensionistico, così che, applicando per analogia quanto avviene in caso di ricevimento in buona fede di somme indebitamente erogate per prestazioni assistenziali, il credito vantato oggi dall' dovrebbe essere CP_4
considerato infondato.
CP_ 2. Costituitosi con memoria depositata il 7.3.2025, l' ha insistito nel fondamento della pretesa vantata, evidenziando che l'attività svolta dalla in via abituale e Parte_1
22 prevalente presso la s.n.c. non è in discussione, che anche l'erogazione di servizi di natura sanitaria è contemplata fra i possibili oggetti dell'esercizio dell'attività commerciale e che non è possibile ipotizzare l'applicazione della disciplina vigente in tema di società tra professionisti non essendo stato neppure prospettato che i soci siano stati iscritti, per il periodo di interesse, ad un albo professionale. Ha difeso la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni civili ed ha precisato che l'opponente può richiedere all'ente le somme erroneamente versate a titolo di contribuzione presso la gestione separata, avvisando che gli importi oggetto dell'odierna pretesa sono relativi ai primi trimestri per i contributi fissi delle annualità dal 2017 in avanti e che v'è riserva di recupero delle somme dovute per gli ulteriori trimestri.
3. In via del tutto preliminare, va rilevata (ex officio, cfr, per tutte, Cass. sez. VI-lavoro,
19226/2018), ai sensi del c.disp. dell'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010 e dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 la tempestività del ricorso, in quanto depositato in data 16.2.2024 a fronte di notifica di avviso di addebito perfezionata mediante messaggio di posta elettronica certificata in data 28.2.2024.
4. Ciò posto, il ricorso è fondato soltanto nei limiti e per le considerazioni di seguito esposte.
4.1 Dal combinato disposto, in successione cronologica, degli artt. 1 della legge
1397/1960, 1 della legge 613/1966 (il cui disposto è integrato dall'art. 29 della legge
160/1975 e s.m.) e 3 della legge 45/1986, si desume che anche i soci delle società in accomandita semplice nonché delle società in nome collettivo sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria per le malattie e per i rischi invalidità vecchiaia e superstiti previsti per i commercianti. Nel dettaglio, con l'art. 1 della legge 1397/1960 venne stabilito l'obbligo dell'assicurazione per le malattie dei commercianti e detto obbligo venne poi esteso ai rischi I.V.S. dalla successiva legge 613/1966; con la citata legge 45/1986 anche i soci di s.a.s. ed s.n.c. furono resi destinatari degli obblighi della legge 1397/1960 e di quella 613/1966 che quest'ultima richiamava.
L'art. 1 della legge 1397/1960, novellato dall'art. 29 della legge n. 160/1975 e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 203 della legge 662/1996 prevede che:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
33 soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.” Dalla disposizione riportata si evince chiaramente che anche i soci delle s.r.l. così come quelli delle s.a.s. e delle s.n.c. devono iscriversi e versare i contributi alla gestione commercianti subordinatamente alla coesistenza dei requisiti indicati dalla suddetta, non essendovi ragioni per rendere la posizione di chi svolge la medesima attività commerciale in qualità di socio migliore o deteriore di quella di chi la svolge a titolo individuale.
4.2 Non è in discussione in questa sede che la abbia svolto, nel periodo di Parte_1
interesse, attività abituale e prevalente in favore di “Centro di Neuropsicologia clinica dell'età evolutiva Giorgio Sabbadini” s.n.c., bensì che, in relazione al peculiare oggetto sociale, l'attività svolta possa o meno ricondursi all'interno del perimetro delle attività commerciali ai fini della legislazione previdenziale, rivendicando l'opponente l'applicazione analogica della disciplina in tema di società tra professionisti e, quindi, del regime contributivo del professionista senza cassa.
CP_ Dalla visura camerale storica depositata in atti dall' emerge che la s.n.c. di cui la
è socia sin dalla costituzione avvenuta nel 2009, ha ad oggetto l'esercizio di Parte_1
attività di consultazioni diagnostiche e progetti terapeutici “nell'ambito delle problematiche neuropsicologiche dell'età evolutiva”, precisando che possono far parte di questi ultimi anche i progetti di parent training o counseling rivolte ai genitori e/o agli insegnanti degli interessati. Si legge, altresì, che fanno parte dell'oggetto sociale anche l'organizzazione di eventi formativi e la tenuta di corsi di formazione indirizzati ad aziende, privati ed enti sia pubblici che privati, con uno specifico riferimento al settore scolastico e con la precisazione che “La valutazione clinica e tutte le attività che lo
44 richiedano sono riservate esclusivamente, sotto la propria personale responsabilità, ai soci iscritti in appositi ordini od albi professionali che devono essere previamente indicati, il tutto con le modalità citate all'art. 2 della legge 4 agosto 2006 n. 248…” ed aggiungendo che la compagine “…potrà compiere tutte le operazioni commerciali, produttive, bancarie, industriali, finanziarie e creditizie, mobiliari e immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie o richieste per il raggiungimento dell'oggetto sociale o comunque con esso connesse, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni od interessenze in altre società aventi scopo analogo
o affine…”.
Da quanto precede si evince che la ha svolto attività abituale e prevalente Parte_1
all'interno di un'impresa strutturata in forma societaria ai fini generali di cui all'art. 2247 c.c. e, dal punto di vista previdenziale, regolata dal c. disp. degli artt. 1, comma
202, della legge 662/1996 e 49, primo comma, lett. d) della legge 88/1989, secondo cui, rispettivamente: “A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti” e “…
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e CP_4
stabilita sulla base dei seguenti criteri: d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie…” e non in una società tra professionisti intellettuali, costituibile nella stretta osservanza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge 183/2011, alla sussistenza delle quali l'opponente nell'atto introduttivo della lite non ha fatto alcun cenno e detta scelta non pare frutto del caso o di un errore, ma della consapevole intenzione, obiettivata nell'oggetto sociale pubblicato nella visura, di esercitare attività soltanto in parte ricadente in ambito riservato ai professionisti intellettuali. Del resto, la Parte_1
nell'atto introduttivo della lite, non ha neppure affermato di essere stata iscritta ad un albo di professionisti intellettuali per il periodo di interesse e solo all'udienza ex art. 420 c.p.c. tenutasi il 18.3.2025 ha riferito di essere logopedista offrendo la prova dell'iscrizione all'albo professionale dal 2019, data di istituzione del medesimo. Al di là
55 della palese tardività delle deduzioni ed offerte di prova formulate in udienza anziché nel ricorso come dovuto, è dirimente sottolineare che l'opponente ha radicalmente omesso di affermare ed offrire di provare che l'attività della compagine sociale all'interno della quale ha svolto attività abituale e prevalente fosse interamente ricompresa nel perimetro delle attività riservate ad una certa categoria di professionisti intellettuali iscritti in uno o più albi. Invero, la tesi, affacciata dall'opponente, secondo cui al caso in esame dovrebbe essere applicata con il metodo analogico la disciplina dettata in tema di società tra professionisti intellettuali appare priva di fondamento logico-giuridico perché si discute di un apparato normativo che è stato coniato al fine di consentire l'esercizio in forma societaria di attività che devono essere svolte individualmente, con relativa assunzione di responsabilità civile, da professionisti abilitati iscritti ad un albo e che quindi pone una serie di limiti e di prescrizioni che sono per loro stessa natura di stretta interpretazione.
4.3 Per quanto attiene alle sanzioni civili, l'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, nella versione vigente alla data del 24.11.2023 in cui l'avviso di addebito opposto risulta formato, stabilisce che: “
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione
66 civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.” Non ricorrono i presupposti – e del resto neppure
CP_ ne prospetta la sussistenza – dell'evasione contributiva, perché nel caso in esame non vi sono state registrazioni o denunce di attività lavorative difformi dal vero né finalità di occultamento, sicché su questo specifico punto la pretesa avanzata dall'ente
è infondata, mentre trova applicazione la fattispecie dell'omesso versamento della contribuzione con conseguente necessità dell'ente di rideterminare le sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) citato, perché ciò che rileva è il mancato adempimento dell'obbligo contributivo alla gestione corretta e non ad una gestione qualunque. L'orientamento giurisprudenziale invocato dall'opponente con riferimento a fattispecie di inadempimento dell'obbligazione contributiva verso l è fuori CP_5
centro, perché nelle fattispecie scrutinate, il S.C. si è limitato ad affermare che a detto ente, vista l'autonomia che lo caratterizza, non trova automatica applicazione l'apparato sanzionatorio previsto dal citato art. 116 della legge n. 388/2000. Né, sotto altro profilo, è condivisibile la prospettata applicazione del comma 20 della norma richiamata, che considera liberatorio (con conseguente impedimento alla generazione dell'obbligo di versare sanzioni civili) il pagamento dei contributi effettuato in buona fede dall'assicurato ad un ente previdenziale diverso da quello titolare del credito, in mancanza della deduzione di circostanze oggettive (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro,
20372/2007) che potessero indurre la parte interessata ad effettuare il versamento ad una gestione piuttosto che all'altra e considerato che, per le ragioni esposte in ordine all'an, non sono state esposte concrete e valide ragioni che corroborassero un affidamento in tal senso.
5. Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento del ricorso, va
CP_ dichiarato che l'opponente è debitrice di con riferimento alla pretesa vantata con l'avviso di addebito opposto n. 380 20230001824265000 per i contributi previdenziali ivi indicati, mentre le sanzioni civili andranno rideterminate sulla base della disposizione dell'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000. In mancanza di un'eccezione o richiesta in tal senso nulla va disposto sullo spostamento della contribuzione versata per il periodo interessato dall'avviso di addebito dalla gestione separata a quella
77 CP_ commercianti, restando facoltà dell'opponente, come indicato da nella memoria di costituzione, fare apposita istanza allo scopo.
La reciprocità della soccombenza determina la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di 1/3, mentre l'opponente va condannata a rimborsare all'opposto i residui 2/3. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri ricavabili dal D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore della controversia
(scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
CP_
- dichiara che l'opponente è debitrice di con riferimento alla pretesa vantata con l'avviso di addebito opposto n. 380 20230001824265000 per contributi previdenziali destinati alla gestione commercianti, mentre le sanzioni civili devono essere rideterminate nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000 nella versione vigente alla data del 24.11.2023;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna l'opponente a rimborsare all'opposto i residui 2/3, che qui si liquidano nell'importo di € 1.400,00 per compenso professionale, oltre r.f. come per legge
Perugia, lì 18.3.2025
Il Giudice
Marco Medoro
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