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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12900 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa RI TE GL, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 23826/2025 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Pietrosanti Parte_1
RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 2.7.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale con decorrenza dal 1.12.2015 e di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.4.2017, ha affermato l'illegittimità della richiesta dell' del 18.7.2024 di restituzione della somma CP_1 di € 3.441,29 lamentando la ricità della motivazione ed affermando l'irripetibilità delle somme richieste in assenza di dolo;
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: CP_
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dall' in data 18.07.2024 con cui è stata richiesta la restituzione della complessiva somma di € 3.441,29 ovvero dichiararne l'irripetibilità, condannando l' alla restituzione di tutte le somme medio tempore CP_1 recuperate a tale titolo oltre agl ri di legge”. Si è costituito l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 evidenziando, in colare: che l'indebito oggetto di giudizio, riferito all'assegno sociale ed al periodo 01.01.2020 – 31.05.2022, discende dal superamento dei limiti reddituali previsti per l'assegno sociale in tali anni;
che il predetto superamento si è determinato a seguito dell'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia presentata dal ricorrente e della conseguente liquidazione del trattamento Cat. VO 001700110651639, con decorrenza dal 04/2017; che a seguito della concessione di tale trattamento, in data 03 maggio 2022 è stato notificato l'indebito n.16975291 inizialmente per un importo totale pari a € 11.255,72, derivante dalla ricostituzione di pari data della prestazione cat. AS N. 078700104033890, essendo stato accertato il superamento da parte del ricorrente del limite reddituale previsto ed essendo stata accertata come indebita la prestazione di Assegno Sociale erogata dal 01/01/2017 al 31/05/2022; che a seguito del ricorso amministrativo presentato dall'odierna parte ricorrente l' ha rettificato l'importo ed il CP_2 periodo dell'indebito, limitando le somme esigibili ad € 3.441,29 per il solo periodo dal 01/01/2020 al 31/05/2022, non rientrante nell'ambito di applicazione della sanatoria di cui all'art.13, comma 2, L. n. 412/91 applicabile alla fattispecie in esame;
che nessun rilievo assume lo stato soggettivo dell'accipiens e, in ogni caso, nessun affidamento e nessuna buona fede sono ravvisabili, in ragione della riconoscibilità dell'errore. L' ha quindi CP_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente il ri avverso cui si resiste perché infondato in fatto e diritto e comunque destituito di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
La causa, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., accertata la regolarità degli avvisi ed esaminate le note scritte depositate dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti. In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, la comunicazione del 18.7.2024 con cui l' ha chiesto la CP_1 restituzione della somma di € 3.441,29 risulta sufficientemente completa e motivata, avendo l' precisato: CP_2
“con precedente l el 18/05/2022, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/05/2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 3.441,29 per i seguenti motivi:
- E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante”. Tale lettera richiama la precedente comunicazione del 3.5.2022 (all. 2 CP_1 trasmessa al ricorrente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (all. con cui l' ha indicato in modo dettagliato l'accertamento del debito, la CP_1 rideterminazione della prestazione e i motivi del ricalcolo e della richiesta di restituzione:
“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/05/2022 , un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS n.04033890 per un importo complessivo di euro 11.255,72 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante”.
2 La lettera precisa la prestazione oggetto di rideterminazione, la data iniziale del ricalcolo ed i dati reddituali sulla base dei quali lo stesso è stato effettuato, indica l'importo chiesto in restituzione ed il periodo a cui si riferisce il ricalcolo nonché la ragione sottesa alla pretesa restitutoria. Sulla base di tali considerazioni, non possono condividersi le doglianze di parte ricorrente in merito all'asserita carenza di motivazione della richiesta restitutoria.
Nel merito, è pacifico che l'indebito oggetto di causa è riferito all'assegno sociale di cui il ricorrente è titolare dal 1.12.2015 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.5.2022 e discende dal superamento dei limiti reddituali determinato dalla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza da aprile 2017. Risulta dagli atti che con lettera del 3.5.2022 l' inizialmente ha richiesto la CP_1 restituzione a tale titolo del maggior importo 1.255,72 per il periodo dal 1.1.2017 al 31.5.2022 e che, a seguito del ricorso amministrativo presentato dall'odierna parte ricorrente, l' ha limitato il periodo dell'indebito dal CP_1
1.1.2020 al 31.5.2022 e conseguentemente l'importo richiesto, pari a € 3.441,29 ritenendo tale periodo non rientrante nell'ambito di applicazione della sanatoria di cui all'art.13, comma 2, L. n. 412/91.
Osserva il Tribunale che, trattandosi di prestazione assistenziale (e non previdenziale), l'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. Cass. 15.10.2019, n. 26036 e Cass. 2.12.2019, n. 31372). La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato e pienamente condivisibile ha individuato, in materia di indebito assistenziale, la regola dell'applicazione delle norme positive che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale (Cass. 19638/15, Cass. 8970/14, Cass. 1446/08, Cass. 7048/06) e quindi in sostanza degli artt. 3 ter del d.l. 850/1976 conv. in L. 29/1977 e dell'art. 3 comma 10 del d.l. 173/88 conv. in L. 291/88 che stabiliscono che gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno facoltà in qualsiasi momento di accertare la sussistenza delle condizioni per il loro godimento disponendo l'eventuale revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
3 Queste norme, che recano una disciplina ad hoc delle prestazioni assistenziali, - come chiarito - sono norme speciali che derogano la disciplina comune sull'indebito e prevalgono su di essa (Cass. 28613/18, Cass. 19638/15). Pertanto, il principio generale in tema di sopravenuta mancanza delle condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali è quello della non retroattività del provvedimento di revoca o rettifica. Tale principio trova tuttavia un temperamento, sempre secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di dolo comprovato del percettore, che ricorre in ipotesi che a priori escludano qualsiasi affidamento come, ad esempio, quando l'erogazione sia avvenuta in favore di persona che non sia parte di alcun rapporto assistenziale (Cass. 12406/03) o nel caso che l'accipiens non abbia mai fatto domanda amministrativa o ancora in presenza di situazioni di incompatibilità del beneficio per essere l'assistibile beneficiario dell'indennità di accompagnamento ricoverato a spese dello Stato (Cass. 5059/18), ovvero in mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro (Cass. 31372/19). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il dolo dell'accipiens deve ritenersi, altresì, integrato nell'ipotesi in cui questi abbia violato l'obbligo di comunicazione all' dei dati reddituali rilevanti ai fini del trattamento CP_1 pensionamento. In tutti questi casi si riespande, dunque, la regola di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. e quindi le prestazioni erogate sono ripetibili senza limiti, fuorchè quello della prescrizione decennale.
Nel caso di specie, ad aver comportato la rideterminazione dell'assegno sociale e la richiesta di restituzione degli importi di questo corrisposti in eccedenza al ricorrente è stato il possesso di redditi derivanti dall'avvenuto riconoscimento e liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza 1.4.2017, dunque di redditi costituiti da prestazioni erogate dall' che quindi l'istituto già CP_1 conosce o dovrebbe conoscere;
in tale ipotes tanto, deve escludersi che l'inerzia del pensionato possa costituire dolo omissivo, sussistendo invece un affidamento tutelabile circa il fatto che, essendo medesimo il soggetto che eroga i diversi trattamenti, questi li possa (e debba, usando l'ordinaria diligenza) conoscere. Ne discende che in questo caso, non essendo configurabile dolo omissivo, l'ente potrà revocare o rettificare la prestazione per il tempo successivo rispetto al provvedimento di accertamento, ma non potrà richiedere il pagamento dei ratei già pagati e riscossi, secondo la disciplina generale che regola il sottosistema speciale dell'indebito assistenziale come sopra ricostruito.
4 Non essendo quindi configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne discende la piena applicazione delle norme sulla mancanza dei requisiti di legge in generale, che – come detto – prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca/modifica e quindi, nella specie, l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale erogati prima della rettifica del trattamento comunicata al ricorrente con lettera del 3.5.2022. L' pertanto, potrà procedere al recupero delle CP_1 sole somme relative al mes aggio 2022 (avendo il ricorrente contestato solo la genericità della motivazione e la ripetibilità delle somme e non il superamento della soglia reddituale né il quantum richiesto).
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese nella misura di un quinto;
la restante parte va posta a carico dell' come da liquidazione in dispositivo, CP_1 operata secondo le vigenti tabelle, con l'aumento previsto per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide: dichiara l'irripetibilità della somma di cui ai provvedimenti del 3.5.2022 e del 18.7.2024 limitatamente alle somme erogate prima del 3.5.2022; rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un quinto le spese processuali, che liquida per l'intero in € 1.200,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell' da distrarsi. CP_1
Si comunichi.
Roma, 15/12/2025
Il giudice
RI TE GL
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