Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 447/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. RAIMONDI ENRICO, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1
difeso da: avv.ti BARONE CARMINE e GRAPPONE CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. Appello CP_1
avverso la sentenza n. 365/2024 del 02/10/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/05/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29/10/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 02/10/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in
favore della pensione anticipata con decorrenza dal 01/07/2022.
L'impugnata sentenza, preso atto che nelle more del giudizio l' aveva liquidato la CP_1
pensione anticipata con decorrenza 01/09/2022, ha ritenuto che la , lavoratrice Parte_1
autonoma, aveva raggiunto sia il requisito anagrafico di 59 anni, sia quello contributivo di
1820 settimane di contribuzione, previsti dal d.l. n. 4/2019, già alla data del 31/12/2020, dovendosi tenere conto anche dei contributi per maternità accreditati dal 10/05/1984 al
31/12/1984 (32 settimane) e dal 01/01/1985 al 10/02/1985 (6 settimane), che non comparivano nell'estratto conto previdenziale considerato dall' per la liquidazione della CP_1
pensione, sicché, tenuto conto della cd. finestra di 18 mesi di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, aveva diritto alla pensione con decorrenza dal 01/07/2022.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte relativa all'individuazione della decorrenza del trattamento, poiché in base all'estratto conto contributivo in atti il requisito contributivo era stato raggiunto non nel dicembre 2020 ma già nel maggio 2020, sicché la decorrenza della pensione andava fissata al
01/02/2022 (diciottesimo mese successivo al 01/06/2020).
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del proprio diritto alla percezione della pensione anticipata ex art. 16 d.l. n. 4/2019 con decorrenza dal 01/02/2022.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi, poiché i contributi per maternità accreditati erano divenuti utili a pensione solo a seguito della domanda di riscatto avanzata dall'appellante, trattandosi di periodi di astensione per maternità fruiti al di fuori del rapporto di lavoro.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Come risulta dall'estratto conto contributivo prodotto in primo grado dall'appellante, nonché dagli estratti conto depositati dall' nel presente grado -riportanti la situazione CP_1 contributiva dell'appellante aggiornata al maggio 2025 e la cui produzione è pertanto ammissibile, trattandosi di certificazione relativa ai requisiti contributivi conseguiti successivamente all'introduzione del giudizio- parte della contribuzione figurativa per maternità accreditata in favore dell'appellante per gli anni 1984 e 1985, ritenuta utile dall'impugnata sentenza ai fini della maturazione del diritto a pensione, è relativa ad astensione facoltativa per maternità, nonché ad astensione fruita al di fuori dei rapporti di lavoro all'epoca in essere, come si evince chiaramente dal raffronto tra i periodi di contribuzione figurativa e quelli relativi ai rapporti di lavoro, che non sono durati per gli interi anni 1984 e 1985 e sono di durata inferiore.
Come pacifico, i periodi contributivi per maternità accreditati al di fuori del rapporto di lavoro sono utili a pensione solo previo riscatto ex d.lgs. n. 151/2001 (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13969 del 31/05/2018 rv. 648987 – 01 e 23611 del 27/10/2020 rv. 659263 - 01).
Avendo l' dedotto, senza contestazione dell'appellante, che il riscatto di detti contributi CP_1 si è perfezionato solo nel dicembre 2020, correttamente l'impugnata sentenza (pur senza specifica motivazione al riguardo) ha ritenuto che l'appellante avesse maturato i requisiti pensionistici alla data del 31/12/2020, e che di conseguenza ella, tenuto conto della posticipazione della decorrenza (cd. finestra) di 18 mesi di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010, aveva diritto alla pensione con decorrenza dal 01/07/2022.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non risultando che l'appellante sia titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 365/2024 in data 02/10/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 29/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -