Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Federico Scioli Presidente rel.
Dr. Marco Ferrucci Consigliere
Dr. Antonio Aprea Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 8/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 266/15 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 30/3/15 a conclusione del giudizio vertente tra
(cf ), elettivamente domiciliato in Isernia alla Via Umbria Parte_1 C.F._1
– Centro Commercio e Affari snc, Scala A3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellano
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al C.F._2 presente atto Email_1
-APPELLANTE-
e
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Controparte_1 C.F._3
Rosario Mariani ), in virtù di mandato in calce al presente atto su foglio C.F._4 separato, presso il quale elettivamente domicilia in Isernia in Via Erennio Ponzio n. 56
( Email_2
-APPELLATO –
- APPELLATO – contumace
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Isernia alla Via Controparte_3 C.F._6
Umbria – Centro Commercio e Affari snc, Scala A3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellano
( ) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al C.F._2 presente atto Email_1
- PARTE INTERVENIENTE -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 29/1/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 30/1/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 266/15 il Tribunale di Isernia ha rigettato la domanda proposta da , Parte_1 volta ad ottenere la declaratoria di nullità per simulazione dell'atto di vendita di cui al rogito notarile del 20/9/07 rep. 124331 ed, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c.
Pronunciando sull'appello proposto da la Corte di Appello di Campobasso ha Parte_1 rigettato il gravame con sentenza n. 296/18, pubblicata il 4/9/18.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, che, con ordinanza n. 28423/21, ha accolto il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.)
e cassato la sentenza della Corte di Appello, rinviando al giudice di secondo grado per il riesame della controversia. Il giudice di legittimità ha censurato la sentenza di secondo grado in quanto ha omesso di valutare il compendio istruttorio “in ordine all'esame dei titoli esecutivi” versati in atti, che evidenziavano “un ingente complessivo debito di nei confronti del Controparte_1 ricorrente, debito che non è stato affatto raffrontato con il valore, sia pur inferiore, del bene alienato che era, comunque, tale da diminuire la sua garanzia patrimoniale”. Ha altresì censurato la sentenza laddove si è limitata “a valutare la fattispecie con mero riferimento alla dimostrazione della sperequazione fra il valore dei beni oggetto della compravendita ed il prezzo di mercato degli stessi, svalutando, erroneamente, la consistenza economica residua del debitore”. In tal modo la sentenza si
è discostata, a giudizio della Corte, dal principio secondo cui è “rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale”. Nel giudizio di rinvio, a seguito di riassunzione della causa da parte di è intervenuta Parte_1
che ha rappresentato di avere stipulato un contratto di cessione di crediti pro Controparte_3 soluto con avente ad oggetto proprio la posizione creditoria vantata dal cedente nei Parte_1 confronti di (“In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il Controparte_1 proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5649 del 23/2/2023).
L'esame del giudice è limitato alle parti della sentenza che sono state cassate.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria debbono concorrere un atto di disposizione, il cosiddetto eventus damni, la cosiddetta scientia fraudis del debitore e (in caso di atto a titolo oneroso) la partecipatio fraudis del terzo.
1. Eventus damni
Nel giudizio di rinvio, occorrendo uniformarsi al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, è necessario innanzitutto valutare il requisito dell'eventus damni, scaturente dal raffronto tra la situazione debitoria di (nei confronti di ed il patrimonio Controparte_1 Pt_1 immobiliare di (prima e dopo l'atto dispositivo). CP_1
L'onere di fornire la prova dell'eventus damni grava ovviamente sul debitore.
L'appellante ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado la sentenza n. 613/15, pubblicata il
2/7/15, con la quale il Tribunale di Isernia ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente ha confermato il decreto ingiuntivo n. 148/05, con cui è stato ingiunto a
[...]
di pagare in favore di la somma di euro 125.000 oltre interessi legali. CP_1 Parte_1
La sentenza è stata dichiarata esecutiva, per cui EM ha successivamente notificato atto di precetto al debitore per l'importo di euro 166.566,18. E' quindi dimostrata l'esistenza di un debito, maturato da nei confronti di definitivamente accertato con sentenza passata in Parte_2 Pt_1 giudicato.
L'appellante ha altresì prodotto una visura catastale, da cui è possibile risalire al patrimonio immobiliare di E. Si evince che il predetto era all'epoca titolare di numerosi terreni Controparte_1 in agro di Carpinone, Cantalupo nel Sannio e Macchia d'Isernia, classificati come “seminativi, boschi e pascoli”. Attraverso la rendita dominicale è possibile risalire al loro valore, secondo una semplice formula (reddito domenicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 90; la formula è: r.d. x 1,25 x 130).
Se ne desume che i numerosi terreni avevano un valore catastale irrisorio, decisamente inadeguato a garantire il creditore. Dalla visura catastale emerge altresì che E. era proprietario di diversi fabbricati: Controparte_1 uno ubicato a Carpinone e quattro nel comune di Isernia. L'atto dispositivo, oggetto di revocatoria, ha avuto ad oggetto proprio tali fabbricati (limitatamente alla quota di proprietà di Parte_2
[...
il cui valore catastale (calcolato moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti previsti per ciascuna categoria catastale) era di gran lunga superiore a quello dei terreni agricoli.
Alla stregua di tali dati obiettivi, è di palmare evidenza che l'atto dispositivo ha ridotto sensibilmente l'entità del patrimonio del debitore, divenuto insufficiente a garantire il creditore.
E' perciò provato l'eventus damni.
2. Scientia fraudis
L'ordinanza che ha cassato la sentenza della Corte di Appello ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”.
La scientia fraudis del debitore è desumibile dal contesto temporale in cui si perfezionò la vendita.
L'atto dispositivo risale al 20/9/07 e seguì l'emissione del decreto ingiuntivo, poi divenuto esecutivo.
E' perciò evidente che E. era consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato Controparte_1 alle ragioni del creditore.
Occorre inoltre la prova della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato al creditore.
Al riguardo la Corte prende atto del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/7/2013; Sez. III, ordinanza n. 10677 del 23/4/2025;
Sez. 2, Sentenzan. 7507 del 27/3/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10430 del 18/5/2005).
L'atto dispositivo in esame ha avuto ad oggetto una pluralità di fabbricati, peraltro proprio quelli di maggior valore, come innanzi evidenziato, per cui da tale circostanza, alla stregua del richiamato orientamento, può desumersi la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale arrecato al debitore.
Anche il rapporto di fratellanza tra e può essere valorizzato come Controparte_1 CP_2 elemento indiziario, idoneo a corroborare il giudizio inferenziale.
3. Inefficacia dell'atto dispositivo
Per le considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi inefficace nei confronti di ed quale cessionaria del credito vantato dal primo, l'atto di Parte_1 Controparte_3 compravendita per notaio del 20/9/07 rep. 124331. Persona_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).
Pertanto le spese del presente giudizio e quelle sostenute nei vari gradi, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Conformemente a quanto statuito dalla Corte, vanno liquidate le spese del giudizio in cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 8/22 R.G., sulla citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificata il 10/1/22 da
[...]
nei confronti di e con l'intervento di Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza n. 266/15 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni
[...] contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di ed Parte_1
l'atto di compravendita per notaio del 20/9/07 rep. Controparte_3 Persona_1
124331;
2. condanna, in via solidale, e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali che liquida,
• quanto al primo grado, in euro 7.000,00 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di Parte_1
• quanto al presente grado, in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ed Parte_1 Controparte_3
• quanto al giudizio in cassazione, in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 7/5/2025
Il Presidente rel. (Dr. Federico Scioli)