TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
CA IL Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
HR BO giudice relatore nel giudizio promosso da nata in [...] l'[...], con l'avvocato Federica Parte_1
Mazzoldi ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 7.3.2025 e notificato il 27.3.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 12.7.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non
1 di 3 sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; KS v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso della ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato le seguenti circostanze: “la signora Parte_1 giungeva in Italia nell'inverno del 2000 fidanzata al signor nato il [...] (cittadino Controparte_2 italiano); – i due si sposavano in Sardegna ove la signora otteneva il suo Parte_1 primo permesso di soggiorno e iniziava la propria vita in Italia;
– otteneva un primo permesso di soggiorno, per motivi familiari, con il quale ha potuto trovare regolare attività lavorativa (doc. 2); – il matrimonio durava fino all'anno 2009, a oggi i coniugi sono separati, ma non divorziati;
– dopo la
2 di 3 separazione dal marito, la signora si trasferiva nel piacentino ove ha aperto Parte_1 una propria attività, il negozio di parrucchiera Style Karybada corrente in Piacenza via Torricella n. 7/9
p. IV . L'attività durava poco meno di un anno;
– a causa della separazione dal marito e P.IVA_1 della mancanza di un'effettiva attività lavorativa, non è stato più possibile per la ricorrente rinnovare il proprio permesso di soggiorno;
– a settembre 2021 la ricorrente si trasferiva ad RZ (VI) ospite della sorella (cittadina italiana), (docc. 3, 4, 5 e 6); – tuttavia non è stato possibile per Persona_2
l'odierna ricorrente ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari in quanto, benché la sorella sia residente in Italia, la stessa lavora all'estero e non convive effettivamente con la signora
; – nel 2022 si trasferiva a Brescia, in via Luzzago, per seguire un'offerta di Parte_1 lavoro come parrucchiera, all'inizio senza contratto;
– nel 2023 la signora Parte_1 tornava a vivere ospite della sorella (la quale però ancora non viveva stabilmente con lei a causa del proprio lavoro all'estero) nel comune di Rottofreno (doc. 7); – ad oggi anche la madre ed il fratello della ricorrente, entrambi titolari di permesso di soggiorno, vivono nel piacentino, a circa 23 km di distanza dalla ricorrente, nel comune di Pontenure (doc. 8)”.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente indicati sopra e dall'estratto conto contributivo prodotto il 17.10.2025 e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
L'apprezzabile durata del soggiorno iniziato nell'anno 2000, l'attività lavorativa svolta dal 2001 al 2009
e la presenza di familiari della ricorrente in Italia evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nata in [...] l'[...], al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il giudice
HR BO
Il Presidente
CA IL
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
CA IL Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
HR BO giudice relatore nel giudizio promosso da nata in [...] l'[...], con l'avvocato Federica Parte_1
Mazzoldi ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 7.3.2025 e notificato il 27.3.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 12.7.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
L'oggetto della domanda è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non
1 di 3 sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; KS v. Ukraine, Per_1 sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso della ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato le seguenti circostanze: “la signora Parte_1 giungeva in Italia nell'inverno del 2000 fidanzata al signor nato il [...] (cittadino Controparte_2 italiano); – i due si sposavano in Sardegna ove la signora otteneva il suo Parte_1 primo permesso di soggiorno e iniziava la propria vita in Italia;
– otteneva un primo permesso di soggiorno, per motivi familiari, con il quale ha potuto trovare regolare attività lavorativa (doc. 2); – il matrimonio durava fino all'anno 2009, a oggi i coniugi sono separati, ma non divorziati;
– dopo la
2 di 3 separazione dal marito, la signora si trasferiva nel piacentino ove ha aperto Parte_1 una propria attività, il negozio di parrucchiera Style Karybada corrente in Piacenza via Torricella n. 7/9
p. IV . L'attività durava poco meno di un anno;
– a causa della separazione dal marito e P.IVA_1 della mancanza di un'effettiva attività lavorativa, non è stato più possibile per la ricorrente rinnovare il proprio permesso di soggiorno;
– a settembre 2021 la ricorrente si trasferiva ad RZ (VI) ospite della sorella (cittadina italiana), (docc. 3, 4, 5 e 6); – tuttavia non è stato possibile per Persona_2
l'odierna ricorrente ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari in quanto, benché la sorella sia residente in Italia, la stessa lavora all'estero e non convive effettivamente con la signora
; – nel 2022 si trasferiva a Brescia, in via Luzzago, per seguire un'offerta di Parte_1 lavoro come parrucchiera, all'inizio senza contratto;
– nel 2023 la signora Parte_1 tornava a vivere ospite della sorella (la quale però ancora non viveva stabilmente con lei a causa del proprio lavoro all'estero) nel comune di Rottofreno (doc. 7); – ad oggi anche la madre ed il fratello della ricorrente, entrambi titolari di permesso di soggiorno, vivono nel piacentino, a circa 23 km di distanza dalla ricorrente, nel comune di Pontenure (doc. 8)”.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente indicati sopra e dall'estratto conto contributivo prodotto il 17.10.2025 e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
L'apprezzabile durata del soggiorno iniziato nell'anno 2000, l'attività lavorativa svolta dal 2001 al 2009
e la presenza di familiari della ricorrente in Italia evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nata in [...] l'[...], al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il giudice
HR BO
Il Presidente
CA IL
3 di 3