Ordinanza collegiale 28 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, ordinanza collegiale 28/01/2022, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2022
N. 00801/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TT NE in Firenze, via F. Puccinotti 30;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - i Reparto Sm , Ufficio personale Ufficiali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
nei confronti
ZO IU, AS OB, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 108/87 del 1.6.2020, notificato in data 8.7.2020, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto SM, Ufficio personale ufficiali, avente ad oggetto “Cap. CC SPE RSE EN ER, Addetto al reparto Comando della Legione Carabinieri “Toscana”, con il quale l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente l'esclusione dall'aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1051 del D. Lgs. n. 66 del 2010, nonché della nota interna allegata del 25.6.2020;
nonché
- del provvedimento prot. n. 108/4 del 8.10.2019, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto SM, Ufficio personale ufficiali, conosciuto a seguito di istanza di accesso in data 13.8.2020, avente ad oggetto “Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in SPE che saranno presumibilmente compresi nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento per l'anno 2020”, nonché degli atti ad essi allegati della Direzione generale per il personale Militare M_D GMIL REG2019 0514538 del 25.9.2019 e M_D GMIL REG2019 0520035 del 30.9.2019, nella parte in cui non includono il ricorrente;
- della Determinazione dirigenziale M_D GMILREG 2020 0200500 del 22.5.2020, adottata dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, mai notificata al ricorrente, conosciuto a seguito di istanza di accesso in data 13.8.2020, nella parte in cui ne determina la esclusione del ricorrente dall'aliquota di valutazione per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1051, comma 2, del D. lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (art. 3) nonché della circolare della Direzione generale per il personale militare n. M-D GMIL REG 2020 0200908 del 23.5.2020 e della relativa nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 1.6.2020;
- della Circolare n. M_D GMIL REG 2020 0200907 del 23.5.2020, adottata dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, non conosciuta dal ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/12/2021:
per l'annullamento
- del provvedimento prot. M_D GMIL REG2021 0469488 22-10-2021, notificato il 22.10.2021, adottato dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II reparto, IV divisione, avente ad oggetto “Istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/90”, con il quale l'Amministrazione militare ha comunicato al ricorrente la sua esclusione da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro;
- di ogni altro atto o provvedimento, ancorchè non conosciuto, riguardante gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in SPE ricompresi presumibilmente nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento per l'anno 2021, nella parte in cui non prevedono la inclusione del ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, riguardante gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in SPE inclusi nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento per l'anno 2021, nella parte in cui non prevedono la inclusione del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - i Reparto Sm , Ufficio personale Ufficiali;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l'art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede il criterio del "foro speciale del pubblico impiego" o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia;
Ritenuto che nelle controversie aventi ad oggetto procedure selettive con graduatoria valevole sul tutto il territorio nazionale, la competenza territoriale dell'organo giudicante va accertata sulla natura dell'organo emanante e degli effetti dell'atto, i quali trascendono la singola persona dei ricorrenti e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente una pluralità di soggetti (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n. 9204 );
Ritenuto che nel caso di specie il ricorrente impugna atti presupposti emanati da amministrazioni centrali i quali, nell’individuare i nominativi dei militari che beneficiano dell’avanzamento producono effetti su tutto il territorio nazionale e, pertanto, devono essere impugnati innanzi al TAR per il Lazio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, dichiara la propria incompetenza a giudicare sul ricorso di cui in epigrafe appartenendo la stessa al TAR per il Lazio, sede di Roma.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
OB Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB Pupilella |
IL SEGRETARIO