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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/03/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000118/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica, Seconda Sezione Civile, costituito dal Giudice dott.ssa
NA ME pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000118/2011 di RG ex Sezione Distaccata di Altamura promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cea, presso il cui studio sito in Grumo Parte_1
Appula alla via Cavour n. 19 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attore -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Altamura alla via Giuseppe Colonna n. 5 presso lo studio dell'avv. Domenico
Loporcaro, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Luigi Ditaranto giusta mandato in atti;
- convenuta -
E
e CP_2 CP_3
- convenuti contumaci -
OGGETTO: responsabilità da sinistro stradale;
lesioni personali.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 30.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
NA ME MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2011 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale Civile di Bari- Sez. Distaccata di Altamura, la Controparte_1 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_3
“A) Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento di quanto in premessa
e della esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Opel Corsa tg. BR 832 DV nella causazione del sinistro, condannare in solido i convenuti al pagamento, in favore del sig. nelle Parte_1 qualità come sopra, della somma di €. 56.742,29 a titolo di risarcimento per le lesioni subite oltre il danno morale sulla invalidità temporanea nella misura di 1/3 della relativa quantificazione ogni altro accessorio o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertanda, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria dal di' del sinistro, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito e comunque nella somma contenuta entro €. 70.000,00;
B) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Cea che se ne dichiara anticipatario”.
L'attore esponeva in fatto che in data 02.06.2009 alle ore 01.30 circa, si trovava alla guida del ciclomotore tg. X34R9S, assicurato per la r.c.a. dalla e mentre Controparte_1
percorreva via Lucania, in abitato di Altamura, allorquando si accingeva a svoltare a destra in via
Libia veniva attinto dall'autovettura Opel Corsa tg. BR 832 DV di proprietà di e CP_3 condotta nell'occasione da , assicurata per la r.c.a. dalla CP_2 Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità ” o ), che tamponava nella parte latero-posteriore CP_1 CP_4
destra, la ES scaraventando a terra il suo conducente;
la ES veniva trascinata per qualche metro oltre l'incrocio.
A seguito della caduta il veniva prontamente soccorso dal conducente dell'autovettura Pt_1
Opel Corsa che, riconosciuta la propria responsabilità, lo trasportava presso il locale nosocomio, ove veniva dapprima ricoverato e poi operato.
Sul luogo dell'incidente, quando i veicoli erano stati spostati e l'attore trasportato all'Ospedale, intervenivano i Carabinieri di Altamura.
L'attore – sulla scorta della perizia di parte allegata – assumeva di aver riportato un danno biologico pari al 12%, ITT pari a gg. 60, ITP al 40% pari a gg. 150, spese mediche documentate pari a €. 743,29, per un totale complessivo di €. 42.214,29.
NA ME L'attore, inoltre, lamentava di aver subito un danno morale/esistenziale di cui chiedeva il risarcimento nella misura massima prevista dalla legge, non potendo più svolgere la propria vita in modo regolare.
Deduceva, infine, l'attore che la Compagnia aveva provveduto a risarcire integralmente il danno materiale corrispondendo la somma di €. 2.750,00 comprensiva di spese e competenze legali, ma nulla aveva inteso versare per le lesioni personali patite.
Sulla scorta di tanto, il introduceva il presente giudizio rassegnando le conclusioni Pt_1
precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.12.2011 si costituiva tardivamente in giudizio la Compagnia che contestava la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il rigetto e la condanna dell'attore al pagamento di spese e competenze di lite giudizio, oltre che ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In particolare, la convenuta esponeva forti perplessità in merito al reale accadimento dell'evento come descritto in citazione, evidenziando di aver provveduto al ristoro dei danni materiali riportati dal ciclomotore sull'erroneo presupposto di un mancato intervento delle Forze dell'Ordine; rimarcava, invece, che dalla ricostruzione del sinistro effettuata dai Carabinieri emergeva che l'incidente si era verificato in termini diametralmente opposti rispetto alla prospettazione di parte attrice e che la causa esclusiva del sinistro andasse ravvisata nel comportamento colposo del;
Pt_1
assumeva, inoltre, che la richiesta fosse sproporzionata nel quantum.
Gli altri convenuti e pur ritualmente citati, non si costituivano CP_2 CP_3
in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
L'istruttoria si articolava nell'escussione di due testi indicati da parte attrice e Parte_2
(udienze del 14.01.14 e del 23.09.14), dei due CC. del Comando di Altamura Persona_1 intervenuti sul luogo del sinistro, l'interrogatorio formale dell'attore, (il convenuto , CP_5
conducente della Opel, non compariva a rendere l'interrogatorio formale deferitogli e parimenti il teste , nonchè nell'espletamento delle ctu medica e ricostruttiva. Tes_1
Il Giudice con ordinanza del 23.09.2014 conferiva l'incarico al dott. Persona_2
affinchè descrivesse le lesioni riportate dall'attore, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle stesse, la compatibilità con la dinamica del sinistro, l'esistenza di eventuali precedenti morbosi, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e parziale con indicazione della relativa misura in quest'ultimo caso, l'eventuale diminuzione della capacità lavorativa specifica, la sussistenza di esiti di carattere permanente e la possibilità di miglioramento o aggravamento, la congruità delle spese mediche sostenute.
NA ME Successivamente con ordinanza del 07.07.2016 il Giudice conferiva l'incarico all'ing.
[...]
al quale formulava il seguente quesito: “Provveda il CTU sulla scorta degli atti di causa a Per_3
ricostruire la dinamica del sinistro, evidenziando eventuali profili di responsabilità nella causazione dello stesso e riferendo ogni altro elemento utile ai fini di causa”.
All'esito dell'istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii scaturenti dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo anche a seguito del subentro della scrivente al precedente Giudice, all'udienza del 30.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
Si osserva che secondo consolidata giurisprudenza, nel caso di sinistro consistito in uno scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari concorso di colpa degli stessi ex art. 2054 co. 2 c.c.
Questa costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell'impossibilità di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (v., tra le molte, Cass. sent. n. 1144/2012), ovvero quando l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non consenta comunque di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 18479/2015).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. sent. n. 29883/2008), per cui tale presunzione può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. sent. n. 12444/08).
Inoltre, “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(cfr. Cass. Civ. sez. 3 ord. n. 9353/2019).
Ancora, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento
NA ME dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 4455/2004).
Pertanto, quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità ammette che la colpa accertata in concreto di uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro, ex articolo 2054, comma 2, c.c. (Cass., sez. III, 24-06-1997, n. 5635).
Orbene, chiarito il riparto dell'onere della prova nei termini delineati dalla citata giurisprudenza, occorre soffermarsi sulle risultanze istruttorie onde valutare se l'attore abbia provato l'avversa esclusiva responsabilità.
Preliminarmente mette conto rilevare che i CC. di Altamura intervenuti a distanza di pochi minuti dal sinistro ne ricostruivano la dinamica nei seguenti termini: “alle ore 01.30 circa del giorno
2.6.2009, il veicolo A (moto) condotto da percorreva in Altamura la via Libia, in Parte_1
direzione della via Abruzzi, mentre il veicolo B (auto) condotto da percorreva la via CP_2
Lucana, in direzione della via Arnaldo da Brescia. All'intersezione delle due strade i veicoli venivano in collisione, probabilmente a seguito della mancata concessione della precedenza a destra da parte del conducente del veicolo A (moto) nei confronti di quello B (auto). Si precisa che al momento dell'intervento sul luogo del sinistro dei militari operanti, vi era presente il solo veicolo A (moto), poiché il veicolo B (auto) si era diretto presso il P.S. del locale nosocomio per i soccorsi al conducente del veicolo A (moto)”.
La circostanza della mancata precedenza veniva, poi, confermata dai testi Testimone_2
e Cancelliere in servizio presso il Comando CC. di Altamura escussi all'udienza del Per_2
14.01.2014.
Anche escusso dai Carabinieri dopo l'incidente, riferiva quanto segue: “alle ore Tes_3
01.30 circa di oggi 2 giugno 2009 viaggiavo in qualità di trasportato sull'autovettura dell'Opel targata BR832DV, condotta dal mio amico . Mentre percorrevamo la via Lucania, Persona_4 diretti verso la via Da Brescia, arrivati all'incrocio con la via Libia, improvvisamente usciva dalla sinistra un ciclomotore che tentava di evitare invano e contro il quale collideva”. Persona_4
Inoltre, ai fini della ricostruzione della dinamica, appare dirimente quanto accertato dal CTU ing. che, nelle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato, escludeva qualsivoglia Persona_3
profilo di responsabilità nella causazione del sinistro a carico del conducente della Opel Corsa.
L'ausiliario del Giudice precisava che: “Nonostante l'intersezione fosse munita di uno specchio parabolico, il conducente del motociclo ES azzardava una manovra di attraversamento senza quindi concedere la prevista precedenza a destra alla vettura Opel Corsa” e tali conclusioni
NA ME erano vieppiù avvalorate dalla individuazione delle parti del motociclo danneggiate. Il CTU riferiva che “… la fanaleria, il targhino ed il parafango non presentano danni. La circostanza consente di poter escludere che la vettura abbia colliso da retro il motociclo…ed è più probabile, CP_6
invece, data la imbozzatura rilevata sul parafango dx del motociclo, che la fase di accostamento ebbe luogo secondo il seguente schema che grossomodo coincide con la versione fornita dal conducente della ai Carabinieri…”. CP_6
Dunque, anche il CTU escludeva l'ipotesi sostenuta da parte attrice del tamponamento ed individuava la causa dell'incidente nella mancata precedenza da parte del conducente del ciclomotore.
A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono questo Giudice intende riportarsi. Del resto, per costante giurisprudenza, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, la ctu costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti. “La consulenza tecnica che in genere ha la funzione di fornire al Giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n.
8297/2005).
Sotto ulteriore profilo, non possono considerarsi attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e e ciò per plurime ragioni. Parte_2 Persona_1
Innanzitutto non può pretermettersi la circostanza che essi fossero conoscenti della parte attrice.
Inoltre, le Forze dell'Ordine al loro arrivo avevano richiesto ai presenti se avessero assistito al sinistro e nessuno riferiva di aver direttamente assistito al sinistro come dichiarato dal teste
Cancelliere all'udienza del 14.01.2014.
Il teste dichiarava che il colore della vettura Opel Corsa fosse scuro, anziché Parte_2
chiaro.
Infine, pur avendo la riferito: “Mio marito il giorno dopo si sincerò delle condizioni Per_1 del ragazzo, conducente della vespa….col padre sig. , il giorno dopo riferendogli di Parte_3
aver assistito al sinistro” nella denuncia di sinistro compilata proprio da non veniva Parte_3
indicato alcun teste.
Nessun rilievo può essere, altresi', attribuito alla circostanza che , conducente CP_5 della Opel Corsa, non sia comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, né all'assenza del teste atteso che come comprovato da parte convenuta mediante l'attestazione dei Vigili Tes_3
Testimone_4 la mancata comparizione al deferito interrogatorio formale e la mancata presenza alla
[...]
escussione testimoniale sono dovute all'irreperibilita' dei predetti.
Dalle suesposte considerazioni consegue la responsabilità esclusiva di nella Parte_1
causazione del sinistro e, conseguentemente, il rigetto della domanda.
Non merita accoglimento, invece, la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta sul presupposto che parte attrice abbia taciuto l'intervento dei Carabinieri, atteso che sia nell'atto introduttivo del presente giudizio, sia precedentemente nella lettera di costituzione in mora inviata alla Compagnia con racc. a/r n. 136895736026 del 24.06.2009 l'attore dichiarava l'intervento dei CC. di Altamura in loco per i rilievi del caso.
Ne consegue, pertanto, che non si ravvisano nel contegno assunto da elementi Parte_1
sussumibili nel dolo e/o nella colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del DM n. 147/2022 secondo i valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale
(scaglione da €. 52.001,00 e €. 260.000,00) con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% in considerazione della prossimità del valore della domanda all'importo minimo dello scaglione considerato, della semplicità delle questioni trattate e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.
Nella medesima ottica appare equo disporre la compensazione nella misura di ½ delle spese di ctu (medica e ricostruttiva) già liquidate a mezzo di separati decreti, condannando parte attrice al pagamento del restante 1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
07.02.2011, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA alla refusione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 7.051,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) COMPENSA tra le parti per 1/2 le spese di ctu, ponendo definitivamente a carico di parte attrice, il pagamento del residuo ½.
Cosi' deciso in Bari, 29.03.2025
Il Giudice
dott.ssa NA ME
NA ME NA ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica, Seconda Sezione Civile, costituito dal Giudice dott.ssa
NA ME pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000118/2011 di RG ex Sezione Distaccata di Altamura promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cea, presso il cui studio sito in Grumo Parte_1
Appula alla via Cavour n. 19 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attore -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Altamura alla via Giuseppe Colonna n. 5 presso lo studio dell'avv. Domenico
Loporcaro, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Luigi Ditaranto giusta mandato in atti;
- convenuta -
E
e CP_2 CP_3
- convenuti contumaci -
OGGETTO: responsabilità da sinistro stradale;
lesioni personali.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 30.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
NA ME MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2011 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale Civile di Bari- Sez. Distaccata di Altamura, la Controparte_1 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_3
“A) Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento di quanto in premessa
e della esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Opel Corsa tg. BR 832 DV nella causazione del sinistro, condannare in solido i convenuti al pagamento, in favore del sig. nelle Parte_1 qualità come sopra, della somma di €. 56.742,29 a titolo di risarcimento per le lesioni subite oltre il danno morale sulla invalidità temporanea nella misura di 1/3 della relativa quantificazione ogni altro accessorio o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertanda, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria dal di' del sinistro, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito e comunque nella somma contenuta entro €. 70.000,00;
B) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Cea che se ne dichiara anticipatario”.
L'attore esponeva in fatto che in data 02.06.2009 alle ore 01.30 circa, si trovava alla guida del ciclomotore tg. X34R9S, assicurato per la r.c.a. dalla e mentre Controparte_1
percorreva via Lucania, in abitato di Altamura, allorquando si accingeva a svoltare a destra in via
Libia veniva attinto dall'autovettura Opel Corsa tg. BR 832 DV di proprietà di e CP_3 condotta nell'occasione da , assicurata per la r.c.a. dalla CP_2 Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità ” o ), che tamponava nella parte latero-posteriore CP_1 CP_4
destra, la ES scaraventando a terra il suo conducente;
la ES veniva trascinata per qualche metro oltre l'incrocio.
A seguito della caduta il veniva prontamente soccorso dal conducente dell'autovettura Pt_1
Opel Corsa che, riconosciuta la propria responsabilità, lo trasportava presso il locale nosocomio, ove veniva dapprima ricoverato e poi operato.
Sul luogo dell'incidente, quando i veicoli erano stati spostati e l'attore trasportato all'Ospedale, intervenivano i Carabinieri di Altamura.
L'attore – sulla scorta della perizia di parte allegata – assumeva di aver riportato un danno biologico pari al 12%, ITT pari a gg. 60, ITP al 40% pari a gg. 150, spese mediche documentate pari a €. 743,29, per un totale complessivo di €. 42.214,29.
NA ME L'attore, inoltre, lamentava di aver subito un danno morale/esistenziale di cui chiedeva il risarcimento nella misura massima prevista dalla legge, non potendo più svolgere la propria vita in modo regolare.
Deduceva, infine, l'attore che la Compagnia aveva provveduto a risarcire integralmente il danno materiale corrispondendo la somma di €. 2.750,00 comprensiva di spese e competenze legali, ma nulla aveva inteso versare per le lesioni personali patite.
Sulla scorta di tanto, il introduceva il presente giudizio rassegnando le conclusioni Pt_1
precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.12.2011 si costituiva tardivamente in giudizio la Compagnia che contestava la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il rigetto e la condanna dell'attore al pagamento di spese e competenze di lite giudizio, oltre che ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In particolare, la convenuta esponeva forti perplessità in merito al reale accadimento dell'evento come descritto in citazione, evidenziando di aver provveduto al ristoro dei danni materiali riportati dal ciclomotore sull'erroneo presupposto di un mancato intervento delle Forze dell'Ordine; rimarcava, invece, che dalla ricostruzione del sinistro effettuata dai Carabinieri emergeva che l'incidente si era verificato in termini diametralmente opposti rispetto alla prospettazione di parte attrice e che la causa esclusiva del sinistro andasse ravvisata nel comportamento colposo del;
Pt_1
assumeva, inoltre, che la richiesta fosse sproporzionata nel quantum.
Gli altri convenuti e pur ritualmente citati, non si costituivano CP_2 CP_3
in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
L'istruttoria si articolava nell'escussione di due testi indicati da parte attrice e Parte_2
(udienze del 14.01.14 e del 23.09.14), dei due CC. del Comando di Altamura Persona_1 intervenuti sul luogo del sinistro, l'interrogatorio formale dell'attore, (il convenuto , CP_5
conducente della Opel, non compariva a rendere l'interrogatorio formale deferitogli e parimenti il teste , nonchè nell'espletamento delle ctu medica e ricostruttiva. Tes_1
Il Giudice con ordinanza del 23.09.2014 conferiva l'incarico al dott. Persona_2
affinchè descrivesse le lesioni riportate dall'attore, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle stesse, la compatibilità con la dinamica del sinistro, l'esistenza di eventuali precedenti morbosi, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e parziale con indicazione della relativa misura in quest'ultimo caso, l'eventuale diminuzione della capacità lavorativa specifica, la sussistenza di esiti di carattere permanente e la possibilità di miglioramento o aggravamento, la congruità delle spese mediche sostenute.
NA ME Successivamente con ordinanza del 07.07.2016 il Giudice conferiva l'incarico all'ing.
[...]
al quale formulava il seguente quesito: “Provveda il CTU sulla scorta degli atti di causa a Per_3
ricostruire la dinamica del sinistro, evidenziando eventuali profili di responsabilità nella causazione dello stesso e riferendo ogni altro elemento utile ai fini di causa”.
All'esito dell'istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii scaturenti dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo anche a seguito del subentro della scrivente al precedente Giudice, all'udienza del 30.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
Si osserva che secondo consolidata giurisprudenza, nel caso di sinistro consistito in uno scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari concorso di colpa degli stessi ex art. 2054 co. 2 c.c.
Questa costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell'impossibilità di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (v., tra le molte, Cass. sent. n. 1144/2012), ovvero quando l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non consenta comunque di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 18479/2015).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. sent. n. 29883/2008), per cui tale presunzione può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. sent. n. 12444/08).
Inoltre, “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(cfr. Cass. Civ. sez. 3 ord. n. 9353/2019).
Ancora, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento
NA ME dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 4455/2004).
Pertanto, quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità ammette che la colpa accertata in concreto di uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro, ex articolo 2054, comma 2, c.c. (Cass., sez. III, 24-06-1997, n. 5635).
Orbene, chiarito il riparto dell'onere della prova nei termini delineati dalla citata giurisprudenza, occorre soffermarsi sulle risultanze istruttorie onde valutare se l'attore abbia provato l'avversa esclusiva responsabilità.
Preliminarmente mette conto rilevare che i CC. di Altamura intervenuti a distanza di pochi minuti dal sinistro ne ricostruivano la dinamica nei seguenti termini: “alle ore 01.30 circa del giorno
2.6.2009, il veicolo A (moto) condotto da percorreva in Altamura la via Libia, in Parte_1
direzione della via Abruzzi, mentre il veicolo B (auto) condotto da percorreva la via CP_2
Lucana, in direzione della via Arnaldo da Brescia. All'intersezione delle due strade i veicoli venivano in collisione, probabilmente a seguito della mancata concessione della precedenza a destra da parte del conducente del veicolo A (moto) nei confronti di quello B (auto). Si precisa che al momento dell'intervento sul luogo del sinistro dei militari operanti, vi era presente il solo veicolo A (moto), poiché il veicolo B (auto) si era diretto presso il P.S. del locale nosocomio per i soccorsi al conducente del veicolo A (moto)”.
La circostanza della mancata precedenza veniva, poi, confermata dai testi Testimone_2
e Cancelliere in servizio presso il Comando CC. di Altamura escussi all'udienza del Per_2
14.01.2014.
Anche escusso dai Carabinieri dopo l'incidente, riferiva quanto segue: “alle ore Tes_3
01.30 circa di oggi 2 giugno 2009 viaggiavo in qualità di trasportato sull'autovettura dell'Opel targata BR832DV, condotta dal mio amico . Mentre percorrevamo la via Lucania, Persona_4 diretti verso la via Da Brescia, arrivati all'incrocio con la via Libia, improvvisamente usciva dalla sinistra un ciclomotore che tentava di evitare invano e contro il quale collideva”. Persona_4
Inoltre, ai fini della ricostruzione della dinamica, appare dirimente quanto accertato dal CTU ing. che, nelle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato, escludeva qualsivoglia Persona_3
profilo di responsabilità nella causazione del sinistro a carico del conducente della Opel Corsa.
L'ausiliario del Giudice precisava che: “Nonostante l'intersezione fosse munita di uno specchio parabolico, il conducente del motociclo ES azzardava una manovra di attraversamento senza quindi concedere la prevista precedenza a destra alla vettura Opel Corsa” e tali conclusioni
NA ME erano vieppiù avvalorate dalla individuazione delle parti del motociclo danneggiate. Il CTU riferiva che “… la fanaleria, il targhino ed il parafango non presentano danni. La circostanza consente di poter escludere che la vettura abbia colliso da retro il motociclo…ed è più probabile, CP_6
invece, data la imbozzatura rilevata sul parafango dx del motociclo, che la fase di accostamento ebbe luogo secondo il seguente schema che grossomodo coincide con la versione fornita dal conducente della ai Carabinieri…”. CP_6
Dunque, anche il CTU escludeva l'ipotesi sostenuta da parte attrice del tamponamento ed individuava la causa dell'incidente nella mancata precedenza da parte del conducente del ciclomotore.
A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono questo Giudice intende riportarsi. Del resto, per costante giurisprudenza, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, la ctu costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti. “La consulenza tecnica che in genere ha la funzione di fornire al Giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n.
8297/2005).
Sotto ulteriore profilo, non possono considerarsi attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e e ciò per plurime ragioni. Parte_2 Persona_1
Innanzitutto non può pretermettersi la circostanza che essi fossero conoscenti della parte attrice.
Inoltre, le Forze dell'Ordine al loro arrivo avevano richiesto ai presenti se avessero assistito al sinistro e nessuno riferiva di aver direttamente assistito al sinistro come dichiarato dal teste
Cancelliere all'udienza del 14.01.2014.
Il teste dichiarava che il colore della vettura Opel Corsa fosse scuro, anziché Parte_2
chiaro.
Infine, pur avendo la riferito: “Mio marito il giorno dopo si sincerò delle condizioni Per_1 del ragazzo, conducente della vespa….col padre sig. , il giorno dopo riferendogli di Parte_3
aver assistito al sinistro” nella denuncia di sinistro compilata proprio da non veniva Parte_3
indicato alcun teste.
Nessun rilievo può essere, altresi', attribuito alla circostanza che , conducente CP_5 della Opel Corsa, non sia comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, né all'assenza del teste atteso che come comprovato da parte convenuta mediante l'attestazione dei Vigili Tes_3
Testimone_4 la mancata comparizione al deferito interrogatorio formale e la mancata presenza alla
[...]
escussione testimoniale sono dovute all'irreperibilita' dei predetti.
Dalle suesposte considerazioni consegue la responsabilità esclusiva di nella Parte_1
causazione del sinistro e, conseguentemente, il rigetto della domanda.
Non merita accoglimento, invece, la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta sul presupposto che parte attrice abbia taciuto l'intervento dei Carabinieri, atteso che sia nell'atto introduttivo del presente giudizio, sia precedentemente nella lettera di costituzione in mora inviata alla Compagnia con racc. a/r n. 136895736026 del 24.06.2009 l'attore dichiarava l'intervento dei CC. di Altamura in loco per i rilievi del caso.
Ne consegue, pertanto, che non si ravvisano nel contegno assunto da elementi Parte_1
sussumibili nel dolo e/o nella colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del DM n. 147/2022 secondo i valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale
(scaglione da €. 52.001,00 e €. 260.000,00) con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% in considerazione della prossimità del valore della domanda all'importo minimo dello scaglione considerato, della semplicità delle questioni trattate e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.
Nella medesima ottica appare equo disporre la compensazione nella misura di ½ delle spese di ctu (medica e ricostruttiva) già liquidate a mezzo di separati decreti, condannando parte attrice al pagamento del restante 1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
07.02.2011, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
2) CONDANNA alla refusione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 7.051,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) COMPENSA tra le parti per 1/2 le spese di ctu, ponendo definitivamente a carico di parte attrice, il pagamento del residuo ½.
Cosi' deciso in Bari, 29.03.2025
Il Giudice
dott.ssa NA ME
NA ME NA ME