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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8421/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8421/2024
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 9:44, con la collaborazione dell'assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza, la quale procede alla stesura del presente verbale sotto la direzione del dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi innanzi al predetto magistrato: l'avv. Caruso, l'avv. Ortoleva su delega dell'avv. Giuffrida e l'avv. Cormaci, Orazio Bartilotta e Gaetano Bartilotta.
A domanda del Giudice, l'avv. Caruso dichiara che la mediazione obbligatoria non è stata rinnovata.
L'avv. Caruso si riporta al contenuto delle memorie istruttorie in atti.
L'avv. Ortoleva chiede rinviarsi la causa per tentare una conciliazione della lite.
L'avv. Cormaci insiste in comparsa e non si oppone ad un eventuale rinvio dell'udienza per tentare un bonario componimento della lite.
L'avv. Caruso non si oppone al chiesto rinvio dell'udienza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Caruso precisa le conclusioni come da citazione insistendo preliminarmente nella richiesta di c.t.u. formulata in atti. L'avv. Ortoleva precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. L'avv. Cormaci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e successive memorie istruttorie.
Si dà atto che il presente verbale è stato riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 8421/2024 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. GRAZIA MARIA RITA CARUSO in VIA CIRCUMVALLAZIONE 256, PATERNÓ
contro
, TA TA Controparte_1 C.F._2
), ) ed ZI C.F._3 Controparte_2 C.F._4 TA ) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso C.F._5 l'avv. RICCARDO GIUFFRIDA in VIA NINO MARTOGLIO 32, CATANIA
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._6 presso l'avv. SALVATORE CORMACI in VIALE VITTORIO VENETO 90, CATANIA
, ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5 C.F._8
) contumaci Controparte_6 C.F._9
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Il Tribunale, ritenuto che:
a) a fronte del rilievo del difetto della condizione di procedibilità ex art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28 in relazione alla domanda di scioglimento di comunione proposta da – si Parte_1
veda, in merito, l'ordinanza ex art. 171bis c.p.c. emessa dall'intestato ufficio in data 24 ottobre
2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto in questa sede – parte attrice non ha assolto all'obbligo di presentare la domanda di mediazione c.d. obbligatoria in conformità al disposto di cui al cit. art. 5, co. II e IV, ed entro l'odierna udienza;
pagina 2 di 4 b) il convenuto ha reiterato l'eccezione d'improcedibilità della suddetta Controparte_3
domanda, come da relativa memoria depositata in data 21 maggio 2025;
c) siffatta eccezione dev'essere accolta per le motivazioni sopra illustrate;
d) deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità della domanda di scioglimento di comunione sopra specificata;
e) le spese di lite tra parte attrice ed il convenuto seguono la soccombenza e sono Controparte_3
liquidate come da parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante la pronta spedizione del giudizio ed il contenuto di mero rito della presente decisione;
f) appare invece equo compensarsi le spese processuali tra parte attrice e gli altri convenuti costituiti ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c., non avendo questi resistito alla domanda attorea di divisione, alla quale gli stessi si sono, anzi, associati in sede di comparsa di costituzione e risposta;
g) non deve assumersi alcuna statuizione in punto di spese con riguardo ai residui convenuti, in quanto non costituitisi in giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento di comunione proposta da Pt_1
;
[...]
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. compensa le spese di lite tra parte attrice ed i residui convenuti costituiti.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8421/2024
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 9:44, con la collaborazione dell'assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza, la quale procede alla stesura del presente verbale sotto la direzione del dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi innanzi al predetto magistrato: l'avv. Caruso, l'avv. Ortoleva su delega dell'avv. Giuffrida e l'avv. Cormaci, Orazio Bartilotta e Gaetano Bartilotta.
A domanda del Giudice, l'avv. Caruso dichiara che la mediazione obbligatoria non è stata rinnovata.
L'avv. Caruso si riporta al contenuto delle memorie istruttorie in atti.
L'avv. Ortoleva chiede rinviarsi la causa per tentare una conciliazione della lite.
L'avv. Cormaci insiste in comparsa e non si oppone ad un eventuale rinvio dell'udienza per tentare un bonario componimento della lite.
L'avv. Caruso non si oppone al chiesto rinvio dell'udienza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Caruso precisa le conclusioni come da citazione insistendo preliminarmente nella richiesta di c.t.u. formulata in atti. L'avv. Ortoleva precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. L'avv. Cormaci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e successive memorie istruttorie.
Si dà atto che il presente verbale è stato riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 8421/2024 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. GRAZIA MARIA RITA CARUSO in VIA CIRCUMVALLAZIONE 256, PATERNÓ
contro
, TA TA Controparte_1 C.F._2
), ) ed ZI C.F._3 Controparte_2 C.F._4 TA ) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso C.F._5 l'avv. RICCARDO GIUFFRIDA in VIA NINO MARTOGLIO 32, CATANIA
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._6 presso l'avv. SALVATORE CORMACI in VIALE VITTORIO VENETO 90, CATANIA
, ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5 C.F._8
) contumaci Controparte_6 C.F._9
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Il Tribunale, ritenuto che:
a) a fronte del rilievo del difetto della condizione di procedibilità ex art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28 in relazione alla domanda di scioglimento di comunione proposta da – si Parte_1
veda, in merito, l'ordinanza ex art. 171bis c.p.c. emessa dall'intestato ufficio in data 24 ottobre
2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto in questa sede – parte attrice non ha assolto all'obbligo di presentare la domanda di mediazione c.d. obbligatoria in conformità al disposto di cui al cit. art. 5, co. II e IV, ed entro l'odierna udienza;
pagina 2 di 4 b) il convenuto ha reiterato l'eccezione d'improcedibilità della suddetta Controparte_3
domanda, come da relativa memoria depositata in data 21 maggio 2025;
c) siffatta eccezione dev'essere accolta per le motivazioni sopra illustrate;
d) deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità della domanda di scioglimento di comunione sopra specificata;
e) le spese di lite tra parte attrice ed il convenuto seguono la soccombenza e sono Controparte_3
liquidate come da parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante la pronta spedizione del giudizio ed il contenuto di mero rito della presente decisione;
f) appare invece equo compensarsi le spese processuali tra parte attrice e gli altri convenuti costituiti ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c., non avendo questi resistito alla domanda attorea di divisione, alla quale gli stessi si sono, anzi, associati in sede di comparsa di costituzione e risposta;
g) non deve assumersi alcuna statuizione in punto di spese con riguardo ai residui convenuti, in quanto non costituitisi in giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento di comunione proposta da Pt_1
;
[...]
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. compensa le spese di lite tra parte attrice ed i residui convenuti costituiti.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4