Decreto cautelare 17 agosto 2017
Ordinanza cautelare 14 settembre 2017
Decreto cautelare 1 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2018
Sentenza 12 febbraio 2019
Decreto cautelare 20 febbraio 2019
Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 12/02/2019, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2019
N. 01847/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07954/2017 REG.RIC.
N. 09182/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7954 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AO AM, ST NI, OS RA, rappresentati e difesi dall'avvocato FA Raponi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento n. 76;
contro
Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI NI, AR GI, IA RO, rappresentate e difese dall'avvocato Amos Andreoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Nizza n. 59;
RA IN, IM RR, FA ND, IG IM, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Salita di S. Nicola da Tolentino n. 1;
RE ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato RE Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Bettolo n. 9;
IO Bariani, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9182 del 2017, proposto da
AO AM, OS RA, ST NI, rappresentati e difesi dall'avvocato FA Raponi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento n. 76;
contro
Istituto Superiore di Sanità, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 7954 del 2017:
1) del decreto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 176 del 5 luglio 2017, recante indizione di un concorso riservato, per titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento speciale transitoria, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale;
2) della presupposta deliberazione dell'Istituto Superiore di Sanità n. 4/2017 - allegata al verbale n. 16 della seduta del consiglio di amministrazione del 26.04.2017 e pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto dal 12 al 27 giugno 2017 - recante approvazione del piano straordinario di assunzioni 2017/2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 7 aprile 2018 e a quelli depositati in data 4 giugno 2018:
per l’annullamento del decreto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 357 del 19/12/2017, recante approvazione della graduatoria, relativa al profilo di “primo tecnologo”, del concorso riservato, per titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento speciale transitoria, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale indetto con decreto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 176 del 5 luglio 2017;
quanto al ricorso n. 9182 del 2017:
per l’annullamento:
1) del decreto dell'ISS-Istituto Superiore di Sanità n. 176 del 5 luglio 2017, recante indizione di un concorso riservato, per titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento speciale transitoria, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale;
2) della presupposta deliberazione dell'Istituto Superiore di Sanità n. 4/2017 - allegata al verbale n. 16 della seduta del consiglio di amministrazione del 26.04.2017 e pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto dal 12 al 27 giugno 2017 - recante approvazione del piano straordinario di assunzioni 2017/2019;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Superiore di Sanità e dei Sigg.ri AR GI, IA RO, RI NI, RA IN, IM RR, FA ND, IG IM e RE ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2018 il dott. AO Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità, assunti a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico con il profilo professionale di “tecnologo”, terzo livello, nel quale sono attualmente inquadrati.
Dopo aver evidenziato che l’art. 15 del C.C.N.L. 2002-2005 relativo al comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, stipulato il 7 aprile 2006, individua, con riguardo al profilo professionale di tecnologo, tre diversi livelli (dirigente tecnologo; primo tecnologo; tecnologo), i ricorrenti manifestano preliminarmente il loro interesse alla progressione di carriera, con il passaggio dal livello di attuale inquadramento (“tecnologo”) a quello di “primo tecnologo”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 176 del 5 luglio 2017, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha indetto una procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale nonché la presupposta deliberazione n. 4/2017, con la quale il predetto Istituto ha approvato il piano straordinario delle assunzioni relativo al triennio 2017/2018/2019.
I ricorrenti evidenziano che il predetto piano straordinario delle assunzioni ha previsto le seguenti forme di reclutamento del personale:
a) un reclutamento speciale transitorio di n. 345 unità, di cui n. 3 “primi tecnologi”, con procedura concorsuale riservata al solo personale a tempo determinato che, alla data del 27 febbraio 2017, abbia maturato tre anni di anzianità di servizio presso l’Istituto Superiore di Sanità;
b) un reclutamento ordinario al fine di garantire l'accesso di personale anche dall'esterno, attraverso lo strumento dello scorrimento di graduatorie concorsuali valide con chiamata di idonei per un numero di n. 124 unità, fra le quali neanche una da inquadrare con il profilo professionale di “primo tecnologo”.
I ricorrenti fanno rilevare inoltre che l’Amministrazione ha disposto il reclutamento di personale di cui alla lett. a) nella dichiarata applicazione dell’art. 1, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con la legge 28 febbraio 2017 n. 19 e che tuttavia la predetta disposizione normativa assicura la copertura finanziaria per sole n. 230 unità lavorative, mentre per le rimanenti n. 115 unità l’Istituto ha previsto di far ricorso a risorse finanziarie proprie.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti sopra richiamati sotto diversi profili.
Dopo aver evidenziato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio e la sussistenza del loro interesse alla impugnazione degli atti gravati, i ricorrenti hanno chiesto:
a) in via principale, di essere ammessi alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al decreto n. 176/2017, al fine di concorrere per i n. 3 posti di “primo tecnologo”, alle stesse condizioni degli altri partecipanti;
b) in via subordinata, l’annullamento della intera procedura indetta con il decreto n. 176/2017 e della presupposta deliberazione n. 4/2017 (con cui è stato approvato il piano straordinario delle assunzioni).
Si è costituito in giudizio l’Istituto Superiore di Sanità, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.
Si sono costituiti in giudizio i Sigg.ri IM RR, RA IN, FA ND e IG EL, che, nella dichiarata qualità di controinteressati, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili (incompatibilità delle diverse domande formulate dai ricorrenti; per difetto di interesse dei ricorrenti, essendo questi già stati assunti a tempo indeterminato) e hanno contestato nel merito la fondatezza delle pretese azionate.
Con ordinanza n. 4729/2017 è stata accolta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti, ai fini della ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale de qua.
Con istanza depositata in data 30 dicembre 2017, i ricorrenti hanno chiesto la concessione di ulteriori misure cautelari, evidenziando che, pur essendo stati ammessi (con riserva) alla procedura concorsuale, si sono classificati come idonei (non vincitori) rispetto ai posti di “primo tecnologo”, in quanto l’Amministrazione non ha computato (ai fini della graduatoria di merito) il servizio da essi espletato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con ordinanza n. 208/2018 è stata accolta l’istanza cautelare, inibendo alla Amministrazione, con riguardo al profilo professionale di interesse per i ricorrenti (“primo tecnologo”), la stipula dei contratti di lavoro fino all’udienza di merito.
Si è costituito in giudizio anche il controinteressato RE ZI, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e contestando, nel merito, la fondatezza delle dedotte censure.
Si sono costituite in giudizio infine le controinteressate AR GI, RI NI e IA RO (le prime due risultano classificate in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo professionale di “primo tecnologo”; la dott.ssa RO si è classificata come idonea e collocata al quinto posto della graduatoria di merito sempre in relazione al profilo di “primo tecnologo”), contestando la fondatezza del ricorso del quale hanno chiesto l’integrale reiezione.
Con i primi ed i secondi motivi aggiunti depositati in data 7 aprile 2018 e 4 giugno 2018, i ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 357 del 19 dicembre 2017, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha approvato la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 345 unità di personale, chiedendone l’annullamento (relativamente ai n. 3 posti di “primo tecnologo”) per illegittimità derivata, per effetto delle censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio (la proposizione dei secondi motivi aggiunti è stata giustificata dalle parti ricorrenti sulla base della considerazione che al momento della proposizione dei primi motivi aggiunti la graduatoria non era stata ancora pubblicata).
Con diverse memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno rappresentato compiutamente le rispettive tesi difensive.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2018, su richiesta delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la valutazione della fondatezza delle domande azionate dalle parti ricorrenti implica lo scrutinio della legittimità anche di atti di natura macro organizzativa (in particolare, della presupposta deliberazione n. 4/2017, con la quale l’Istituto Superiore di Sanità ha approvato il piano straordinario delle assunzioni relativo al triennio 2017/2018/2019).
Sempre in via preliminare deve essere disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto il ricorso R.G. n. 9182/2017 costituisce la mera riproduzione materiale del ricorso R.G. n. 7954/2017.
Ritiene poi il Collegio di poter prescindere dall’esame delle altre eccezioni di rito sollevate dai controinteressati, essendo le domande azionate dalle parti ricorrenti infondate nel merito.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3-bis, del d.l. n. 244/2016, convertito in l. n. 19/2016; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per motivazione carente e incoerente; eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35, 51 e 97 della Costituzione.
I ricorrenti sostengono che l’art. 1, comma 3-bis, del d.l. n. 244/2016, richiamato dall’Istituto Superiore di Sanità negli atti gravati, consenta in realtà la stabilizzazione di n. 230 unità di personale, mentre il predetto Istituto ha previsto la stabilizzazione di ulteriori nn. 115/116 unità di personale avvalendosi (a detta dei ricorrenti, illegittimamente) di risorse assunzionali proprie dell’Ente.
Sostengono, altresì, che il profilo professionale di “tecnologo”, anche se articolato in tre livelli (dirigente tecnologo; primo tecnologo; tecnologo), sarebbe in realtà unico, con la conseguenza che la procedura di stabilizzazione de qua consentirebbe ai soggetti che hanno svolto attività lavorativa a tempo determinato nel profilo di “tecnologo” di essere stabilizzati nella posizione di “primo tecnologo”.
Le censure sono infondate.
Occorre premettere che quella contestata dagli odierni ricorrenti è una procedura di stabilizzazione del personale precario, utilizzato in passato dall’Istituto Superiore di Sanità con contratti di lavoro a tempo determinato.
La predetta procedura di stabilizzazione prevede lo svolgimento di un concorso riservato per la copertura di complessivi n. 345 posti, di diverse qualifiche, tra cui n. 3 posti di “primo tecnologo” (quelli alla cui copertura ambiscono i ricorrenti).
Nella deliberazione n. 4/2017, con la quale l’Istituto Superiore di Sanità ha approvato il piano straordinario delle assunzioni relativo al triennio 2017/2018/2019, si dà atto che la copertura finanziaria per la stabilizzazione del personale precario è assicurata:
- per n. 230 unità lavorative, dall’art. 1, comma 3-bis del decreto – legge 30 dicembre n. 2016 n. 244 (c.d. “decreto milleproroghe), convertito in l. 28 febbraio 2017;
- per n. 115 unità lavorative avvalendosi del 50% delle proprie risorse assunzionali, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125.
Nella medesima deliberazione l’Istituto Superiore di Sanità dà altresì atto che il rimanente 50% delle risorse assunzionali sarebbe stato destinato allo svolgimento di procedure selettive ordinarie (nuovi concorsi o chiamata di soggetti risultati idonei in precedenti concorsi pubblici).
L’art. 4, comma 6, del d.l. n. 101/2013 dispone testualmente: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici….”.
Orbene, il termine del 31 dicembre 2016 di cui alla disposizione normativa sopra richiamata è stato prorogato per effetto dell’art. 1, comma 426, della l. 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i., a norma del quale: “In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”.
La determinazione dell’Istituto Superiore di Sanità di procedere alla stabilizzazione del personale precario per n. 345 unità lavorative trova quindi sufficiente copertura giuridica nelle disposizioni normative sopra richiamate.
Con riguardo poi alla censura relativa alla possibilità di stabilizzare con il livello di “primo tecnologo” anche i dipendenti a tempo determinato con qualifica di tecnologo, si deve rilevare che l’art. 15 del C.c.n.l. del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, in analogia con quanto disposto per il profilo di ricercatore, dispone che il profilo di tecnologo è articolato su tre livelli: 1. Dirigente tecnologo; 2 Primo tecnologo; 3 Tecnologo.
Il comma 5 del predetto articolo dispone: “5. L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”.
Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che la giurisprudenza in materia di passaggio dal livello di ricercatore a quello di primo ricercatore ha ritenuto di enunciare i seguenti principi (estensibili anche al caso di specie), evidenziando che:
a) il passaggio dal livello di ricercatore al livello superiore (primo ricercatore) non costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell'ambito di un'area omogenea, ma è assimilabile ad un passaggio di area (Consiglio di Stato, Sez. V n. 2606/2015; Cassazione civile, Sezioni unite, 19 aprile 2011 n. 8924);
b) l’art. 15 del Contratto collettivo sopra richiamato deve ritenersi definitivamente superato dalla normativa sopravvenuta di fonte legislativa, con gli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 in tema di progressioni verticali. Dopo l’entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 non può pertanto procedersi allo svolgimento di nuove procedure selettive con le modalità previste dall’art. 15 del CCNL e tanto meno può procedersi allo scorrimento di graduatorie risultanti dalle procedure selettive precedentemente svoltesi (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 luglio 2015 n. 3284).
Orbene, essendo assimilabile il passaggio dalla qualifica di tecnologo a quella di primo tecnologo ad un passaggio di area, risulta evidente che la stabilizzazione nella posizione di primo tecnologo possa essere consentita solo a chi abbia maturato l’anzianità di servizio richiesta dalla normativa nella predetta qualifica.
A tale riguardo, il Collegio deve rilevare che non è dimostrato dalle parti ricorrenti che, per effetto della stabilizzazione, i posti di “primo tecnologo” siano stati coperti da dipendenti a tempo determinato di qualifica inferiore; risulta anzi dagli atti depositati in giudizio che le controinteressate AR GI, RI NI e IA RO utilmente classificate nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato, con il profilo professionale di “primo tecnologo”, avevano espletato attività lavorativa a tempo determinato proprio con la qualifica di “primo tecnologo”.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 101/2013 e degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150/2009, dell’art. 52 del d.lgs. n. 163/2001 e degli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.; eccesso di potere per violazione degli artt. 8 e 12 del decreto dell’Istituto Superiore di Sanità del 3 ottobre 2002; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per carenza di motivazione; eccesso di potere per presupposto erroneo e per sviamento.
In estrema sintesi, i ricorrenti di dolgono del fatto che nella programmazione delle assunzioni, a fronte della stabilizzazione di n. 3 dipendenti da inquadrare nella qualifica di “primo tecnologo”, non sia stato previsto l’espletamento di alcun pubblico concorso per l’accesso alla predetta qualifica (con riserva dei posti agli interni).
Nel modus operandi dell’Amministrazione i ricorrenti ravvisano una violazione delle norme sopra richiamate.
La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa.
L’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 dispone: “1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”.
Le disposizioni normative sopra richiamate sono state adottate in conseguenza dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale diretti a sancire l’incompatibilità con il principio di cui all’art. 97 della Costituzione della ricorrente prassi della P.A. di indire concorsi interamente riservati agli interni; dette norme rappresentano un equo contemperamento tra la necessità di assicurare il rispetto del principio costituzionale secondo il quale l’accesso al pubblico impiego deve avvenire attraverso concorso pubblico (aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione) e le esigenze di carattere organizzativo e funzionale della P.A., dirette a valorizzare le competenze professionali acquisite dal personale interno.
Il fatto che l’Amministrazione, in considerazione delle esigenze sopra richiamate, possa bandire concorsi pubblici con riserva dei posti (non superiore al 50%) in favore del personale interno non implica che l’Amministrazione nel momento in cui si accinge al reclutamento di nuovo personale di ruolo debba preoccuparsi di riservare al personale interno una quota non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, al fine di salvaguardare le pur legittime aspettative di progressione nella carriera dei dipendenti già assunti stabilmente.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’Istituto Superiore della Sanità, al fine di procedere alla stabilizzazione dei dipendenti precari nelle posizioni in cui questi ultimi già prestavano attività lavorativa, non era tenuto a riservare il 50% dei posti da ricoprire, suddivise per le diverse qualifiche, al personale interno né a prevedere l’espletamento di concorsi riservati (nella predetta percentuale) in quanto:
a) la procedura contestata dagli odierni ricorrenti non è un concorso pubblico, ma una procedura di stabilizzazione del personale precario, adottata dalla Amministrazione sulla base di disposizioni legislative di carattere eccezionale, finalizzate alla eliminazione del precariato nel pubblico impiego;
b) la riserva dei posti al personale interno nei concorsi pubblici costituisce per le Amministrazioni pubbliche non un obbligo, ma una facoltà, da motivare sulla base delle competenze professionali acquisite dal personale interno e delle esigenze specifiche delle medesime Amministrazioni.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono eccesso di potere per sviamento.
Sostengono i ricorrenti che la vera finalità della contestata procedura di stabilizzazione sia quella di far cessare il contenzioso instaurato davanti al Tribunale del Lavoro.
La censura è inammissibile per genericità e comunque infondata.
Nella deliberazione n. 4/2017, l’Istituto Superiore di Sanità precisa le ragioni del ricorso alla procedura straordinaria di stabilizzazione del personale precario.
Il fatto che la predetta stabilizzazione sia stata avviata dalla Amministrazione anche al dichiarato scopo di definire il contenzioso avviato da alcuni dipendenti precari davanti al Giudice del Lavoro non implica uno sviamento del potere dalla causa tipica, non essendo dimostrata dalle parti ricorrenti l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dal legislatore per procedere alla stabilizzazione del personale precario.
Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 –bis del d.l. n. 244/2016; degli artt. 6 e 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 nonché violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per carenza di motivazione; eccesso di potere per carenza dei presupposti.
I ricorrenti si dolgono del fatto l’indizione della procedura straordinaria di stabilizzazione non sia stata preceduta dall’adozione del piano triennale di attività, che determinasse la consistenza e le variazioni di organico, nonché del piano per il fabbisogno del personale.
La censura è infondata.
L’art. 1, comma 3 –bis del d.l. n. 244/2016, per la parte di interesse, dispone: “Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.
Orbene, l’indizione della procedura di stabilizzazione avversata dagli odierni ricorrenti è stata preceduta dalla approvazione della deliberazione n. 4/2017, avente ad oggetto il Piano straordinario delle assunzioni relative al triennio 2017/2018/2019.
Nella predetta deliberazione sono stati individuate le qualifiche e i livelli dei posti da ricoprire, distinti per ciascun anno oggetto della programmazione; nella medesima deliberazione si dà conto che la copertura dei predetti posti sarebbe avvenuta per n. 345 unità attraverso una procedura concorsuale riservata al personale a tempo determinato che avesse maturato i requisiti previsti dalla normativa per la stabilizzazione del personale precario e per n. 124 unità di personale attraverso lo scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci.
Nella deliberazione si dà conto inoltre del rispetto dei limiti, sul piano economico – finanziario, di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 218/2016.
Risultano dunque sufficientemente assolti gli adempimenti di cui alla normativa sopra richiamata, atteso che il fabbisogno triennale del personale non è altro che un atto di natura programmatoria con il quale, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente e delle risorse finanziarie disponibili, si individuano le unità lavorative da assumere, distinte per qualifiche o profili professionali, pianificando il loro reclutamento entro un arco temporale di tre anni.
Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; dell’art. 1, comma 3 – bis e 3 – ter, del d.l. n. 244/2016 (convertito in l. n. 19/2017); dell’art. 9 del d.lgs. n. 218/2016; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per carenza di motivazione; eccesso di potere per carenza di presupposti.
In buona sostanza, i ricorrenti lamentano che le assunzioni programmate dall’Istituto non siano rispettose dei limiti finanziari stabiliti dal legislatore in materia di assunzione del personale da parte degli Enti Pubblici di ricerca.
Le censure sono infondate.
L’art. 9 del d.lgs. n. 218/2016 stabilisce:
- al comma 2, che l’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio; negli Enti di ricerca tale rapporto non può superare l'80 per cento;
- al comma 6, lett. b), che gli Enti di ricerca, che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento.
Nella deliberazione n. 4/2017, l’Istituto Superiore di Sanità dà conto che:
- al 31 dicembre 2016 la spesa per il personale era di € 111.349.219,20;
- la media delle entrate per il triennio 2014-2016 è pari ad € 170.309.219,20;
- l’80% individuato ai sensi della citata norma è di € 136.247.375,36.
Essendo dunque la spesa per il personale dell’ultimo esercizio (2016) inferiore all’80% della media delle entrate dell’ultimo triennio, l’Istituto Superiore di Sanità poteva procedere a nuove assunzioni in relazione alla differenza tra il predetto 80% della media delle entrate e il costo del personale del precedente esercizio (€ 136.247.375,36 - € 111.349.153,99 = € 24.898.221,37).
Orbene, la spesa preventivata per le assunzioni previste dal piano straordinario delle assunzioni (€ 22.991.981,00) risulta conforme ai predetti parametri normativi, in quanto inferiore al limite di spesa di cui sopra.
Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.
I ricorrenti si dolgono del fatto che il bando relativo alla procedura di stabilizzazione de qua non abbia previsto l’espletamento di prove dirette ad accertare le conoscenze informatiche e delle lingue straniere, in violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.
Le censure sono inammissibili, atteso che i ricorrenti non hanno interesse a contestare le modalità di espletamento di una procedura di stabilizzazione del personale precario, alla quale (procedura) non sono legittimati a partecipare (in quanto già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Istituto Superiore di Sanità).
Con l’ultima censura i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 1, comma 3 – bis, del d.l. n. 244/2016, convertito nella l. n. 19/2017, per violazione degli artt. 3, 97, 35 e 51 della Costituzione.
La questione è reputata dal Collegio manifestamente infondata.
Le procedure di stabilizzazione del personale precario non debbono essere considerate necessariamente violative o elusive del principio costituzionale secondo il quale l’accesso al pubblico impiego avviene mediante concorso, atteso che, da un lato, l’art. 97 Cost. fa espressamente salvi i casi stabiliti dalla legge, dall’altro, legittimati a partecipare alle procedure di stabilizzazione possono essere solo i soggetti che abbiano svolto attività lavorativa a titolo precario al servizio della Pubblica Amministrazione per un determinato arco temporale, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale.
In conclusione, le domande azionate dai ricorrenti sono infondate e vanno respinte.
La natura della controversia e la complessità delle questioni dedotte in giudizio giustificano l’equa compensazione delle spese di lite (il contributo unificato rimane tuttavia a carico delle parti ricorrenti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
AO Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO Marotta | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO