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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3516/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/09/2023 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura Parte_1
in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via Elio Vittorini n. 24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZILLI GIOVANNA, giusta Controparte_1
procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani, C.so Vittorio Emanuele II n. 168, è elettivamente domiciliata;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Manfredonia il 01.12.2005 (atto n. 49, parte I, anno 2005).
FATTO
Con ricorso depositato in data 22/09/2023, ha chiesto dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 01.12.2005; quindi, Controparte_1
esonerarlo dal pagamento del mantenimento in favore del figlio , economicamente Persona_1 autosufficiente, nonché dalla partecipazione al mantenimento del figlio poiché percettore di Per_2
pensione di invalidità; in via subordinata, prevedere una partecipazione al mantenimento (melius, alle cure) del figlio nella misura non superiore ad € 200,00, con cessazione di tale suo obbligo Per_2
allorché il figlio non abbia più bisogno di cure o, comunque, reperisca autonome fonti di guadagno;
nulla stabilire in favore della moglie Controparte_1
Con decreto del 27.09.2023, è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 28.09.2023, come attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 27.11.2023, si è costituita , Controparte_1
la quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
, ha chiesto disporre a carico del , quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Pt_1
, e , il versamento mensile della somma di € Persona_3 Controparte_2 Persona_1
900,00(€ 300,00 ciascuno), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie(scolastiche, mediche e ludiche), onerando, inoltre il ricorrente della corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore non inferiore ad € 250,00.
Disposti diversi rinvii per la pendenza di trattative di bonario componimento, formulata una proposta conciliativa, all'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione da essi sottoscritta il 24.03.2025 e depositata telematicamente il 26.03.2025.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 19.05.2021, del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22/09/2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Manfredonia il 01.12.2005 (da
[...]
e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 Controparte_1
dalle parti il 24.03.2025 e depositata telematicamente il 26.03.2025, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Manfredonia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 49, parte I, anno 2005).
Così deciso in Trani, il 28.3.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/09/2023 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura Parte_1
in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via Elio Vittorini n. 24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZILLI GIOVANNA, giusta Controparte_1
procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani, C.so Vittorio Emanuele II n. 168, è elettivamente domiciliata;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Manfredonia il 01.12.2005 (atto n. 49, parte I, anno 2005).
FATTO
Con ricorso depositato in data 22/09/2023, ha chiesto dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 01.12.2005; quindi, Controparte_1
esonerarlo dal pagamento del mantenimento in favore del figlio , economicamente Persona_1 autosufficiente, nonché dalla partecipazione al mantenimento del figlio poiché percettore di Per_2
pensione di invalidità; in via subordinata, prevedere una partecipazione al mantenimento (melius, alle cure) del figlio nella misura non superiore ad € 200,00, con cessazione di tale suo obbligo Per_2
allorché il figlio non abbia più bisogno di cure o, comunque, reperisca autonome fonti di guadagno;
nulla stabilire in favore della moglie Controparte_1
Con decreto del 27.09.2023, è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 28.09.2023, come attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 27.11.2023, si è costituita , Controparte_1
la quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
, ha chiesto disporre a carico del , quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Pt_1
, e , il versamento mensile della somma di € Persona_3 Controparte_2 Persona_1
900,00(€ 300,00 ciascuno), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie(scolastiche, mediche e ludiche), onerando, inoltre il ricorrente della corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore non inferiore ad € 250,00.
Disposti diversi rinvii per la pendenza di trattative di bonario componimento, formulata una proposta conciliativa, all'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione da essi sottoscritta il 24.03.2025 e depositata telematicamente il 26.03.2025.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 19.05.2021, del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22/09/2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Manfredonia il 01.12.2005 (da
[...]
e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta Parte_1 Controparte_1
dalle parti il 24.03.2025 e depositata telematicamente il 26.03.2025, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Manfredonia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 49, parte I, anno 2005).
Così deciso in Trani, il 28.3.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli