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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 812/2019
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Andrea Torre per delega dell'avv. Emanuela Di
Marco, il quale insiste in ricorso
E' comparso, per il resistente, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, l'avv.
Laura Fatano, la quale insiste nelle difese articolate
I difensori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 28 maggio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
pagina 1 di 11 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. ARte_1 P.IVA_1
p.iva , con sede legale in Palermo, via Borremans n. 38, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Emanuela Di Marco, presso il cui studio in Palermo, via E.
Notarbartolo n. 2/G ha eletto domicilio appellante
E
, in persona del Prefetto Controparte_1 pro tempore (cod. fisc. , con sede in Piazza dell'Unità P.IVA_3 P_
d'Italia, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina, presso i cui uffici in via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliata P_
appellata
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in appello del 18.02.2019 la impugnava la sentenza del Giudice ARte_1
di Pace di n. 1393/2018, emessa in data 12.07.2018 e depositata in data P_
18.07.2018, con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione dalla stessa proposto avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 45559 area III, emessa dal Prefetto di in data 24.11.2016. P_
Riferiva parte appellante che in data 1.09.2016 le veniva notificato il verbale n.
511891/2016/B del 26.06.2016, con cui le veniva contestata la violazione dell'art. 23, co. 6 e 11, cod. strada per avere collocato un impianto pubblicitario privo di numero identificativo in contrasto con l'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992, in quanto posizionato a cm 80 da un altro impianto pubblicitario.
pagina 2 di 11 AR Ritenendo illegittimo tale verbale, l' presentava richiesta di audizione personale nel procedimento instaurato dinanzi al Prefetto ex art. 203 cod. strada.
Tale audizione si teneva in data 16.03.2017 e la società appellante evidenziava che l'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992 consentiva ai singoli Comuni di derogare alla disciplina delle distanze per gli impianti pubblicitari, sicché il Controparte_2
con il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, si era avvalso di tale facoltà di deroga prevedendo che nel caso di impianti pubblicitari posti in aderenza per tutta la loro superficie la distanza rispetto ad altri impianti poteva essere anche nulla. Sempre in sede di audizione personale, la IPA rilevava che l'impianto pubblicitario – da considerarsi pienamente aderente – era stato autorizzato nel 1983 con numero identificato n. 13 e che non poteva farsi ricadere sulla società la collocazione successiva di altri manufatti ad una distanza ritenuta contraria alle norme di legge e regolamentari.
AR In data 12.05.2017 la riceveva notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 45559/17 con cui il Prefetto di rigettava il ricorso presentato e condannava la società al P_
pagamento della sanzione di € 858,50, di cui € 844,00 per sanzione ed € 14,50 per spese di notifica e procedimento.
La suddetta ordinanza veniva opposta dinnanzi al Giudice di Pace di dalla P_
AR
, la quale eccepiva la tardività della notifica, la violazione ed errata applicazione degli artt. 23 cod. strada e 51 d.PR n. 495/1992, l'errata individuazione dell'autore della infrazione e il difetto di motivazione.
Il ricorso in opposizione veniva rigettato dal Giudice di Pace di P_
AR La appellava la sentenza e deduceva che il Giudice di Pace era incorso in errore nella parte in cui riteneva che la sanzione gli veniva irrogata anche per la mancanza di numero identificativo dell'impianto e nella parte in cui riteneva che tale impianto non fosse installato in aderenza, vista la presenza di pali di sostegno del cartellone.
Lamentava, quindi, la violazione o l'errata applicazione degli artt. 23 cod. strada, 51
d.P.R. n. 495/1992 e 10, co. 10, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
la pagina 3 di 11 violazione dell'art. 2697 c.c., il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia e chiedeva di riformare la sentenza gravata dichiarando la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la P_
contestando quanto dedotto da controparte.
[...]
In particolare, la rilevava che l'impianto pubblicitario era stato installato P_
dalla IPA in violazione delle distanze prescritte dalla legge e dai regolamenti, da ritenersi applicabili al caso di specie in quanto il cartello non era collocato in
“aderenza” alla superficie del muro retrostante, bensì in “adiacenza”.
Chiedeva, quindi, di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 28 maggio 2025 il Giudice, sentita la discussione delle parti, decideva la causa dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Con il primo motivo d'appello la si doleva della che il Giudice di prime ARte_1
cure aveva erroneamente ritenuto oggetto dell'infrazione contestata – oltre l'avvenuta collocazione del cartello pubblicitario a distanze inferiori rispetto a quelle prescritte – anche la mancanza di numero identificativo dell'impianto pubblicitario.
Orbene, la lettura della sentenza gravata permette di riscontrare come il Giudice di
Pace di Messina, dopo aver rilevato che l'infrazione veniva contestata “per la collocazione di un impianto pubblicitario senza numero di identificazione ed in contrasto con l'art. 51 del D.P.R. 495/92”, concludeva nel senso che “nessun elemento è stato fornito al fine di provare che il cartello era privo di numero identificativo per fatto non imputabile alla società opponente”, plausibilmente ritenendo che anche la mancanza di numero identificativo del cartellone fosse stata valutata dall'organo accertatore quale violazione del codice della strada al momento di irrogare la sanzione amministrativa contestata, laddove, invece, tale omissione era stata inserita nel verbale di contestazione soltanto a fini meramente descrittivi.
pagina 4 di 11 Se ciò è vero, si ritiene in ogni caso che tale valutazione sia frutto di un mero errore materiale in cui il Giudice di prime cure incorreva a causa del fatto che, all'interno del verbale di contestazione, veniva inserito il riferimento alla mancanza di elementi identificativi dell'impianto pubblicitario, senza che tale elemento, tuttavia, fosse da considerarsi concorrente alla determinazione della violazione sanzionata.
D'altra parte, non può non rilevarsi come le disposizioni sopra richiamate – censurate dall'appellante con il primo motivo di appello – non abbiano concretamente determinato alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti della società, proprio perché l'ordinanza ingiunzione opposta nel primo grado di giudizio non aveva ad oggetto l'assenza di numero identificativo dell'impianto pubblicitario. AR Ed infatti, il rigetto dell'opposizione proposta dalla da parte del Giudice di Pace si fondava su ragioni ulteriori e differenti, relative alla collocazione del cartello a distanze inferiori rispetto a quelle legali e regolamentari, dovendosi ritenere che anche laddove le disposizioni summenzionate fossero state rimosse dalla pronuncia gravata, ciò non avrebbe, in ogni caso, inficiato l'iter logico-argomentativo seguito dal Giudice per giungere al rigetto dell'opposizione.
Per tali ragioni il primo motivo d'appello va rigettato.
Vanno, poi, valutati congiuntamente il secondo motivo d'appello, con cui parte appellante si doleva della circostanza che il Giudice di prime cure avesse erroneamente considerato il cartello non aderente al muro laterale della sede stradale,
e il terzo motivo d'appello, con cui la società lamentava l'erronea valutazione ed applicazione degli articoli di legge e regolamentari in tema di distanza tra cartelloni pubblicitari, in quanto entrambi relativi a questioni coincidenti e, quindi, strettamente collegate.
Per valutare la fondatezza delle doglianze di parte appellante occorre effettuare una ricostruzione normativa della disciplina applicabile in tema di distanza tra cartelli pubblicitari, richiamando innanzitutto quanto disposto dall'art. 23 cod. strada e dall'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992.
pagina 5 di 11 Secondo il codice della strada è consentito, previa autorizzazione, collocare lungo le strade dei cartelli pubblicitari, purché gli stessi rispettino le dimensioni, le caratteristiche e le distanze minime fissate dal regolamento di attuazione ed esecuzione. Proprio il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada
(d.P.R. n. 495/1992) fissa, infatti, le distanze minime per il posizionamento di cartelli pubblicitari all'interno e fuori dai centri abitati.
Sia l'art. 23 cod. strada che l'art. 51 del regolamento di attuazione, in ogni caso, fanno salva la facoltà per i Comuni di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime.
Di tale facoltà si avvaleva il Comune di adottando il Piano Generale degli P_
Impianti Pubblicitari, il quale stabilisce, all'art. 10, che la distanza minima tra due impianti pubblicitari deve essere uguale o superiore a mt 12.5, con esclusione degli impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie, rispetto ai quali la distanza minima può essere anche uguale a zero.
Ciò premesso, è circostanza provata – e non contestata – che il cartello pubblicitario per il quale veniva emessa la sanzione si trovasse ad una distanza di cm 80 da altro impianto pubblicitario e che, quindi, fosse stato collocato dalla IPA ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal Piano Generale.
La società, tuttavia, già in sede di ricorso ex art. 203 cod. strada – e poi, successivamente anche dinnanzi al Giudice di Pace – argomentava che non era stata commessa alcuna violazione, dal momento che il cartello pubblicitario era stato posizionato in aderenza al muro perimetrale parallelo alla sede stradale e, quindi, non si era tenuti al rispetto della distanza minima prevista dall'art. 51 del d.P.R. n.
495/1992 per espressa deroga di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di
P_
Tale deduzione, stante il rigetto dell'opposizione in primo grado, veniva poi riproposta anche in questa sede, dal momento che l'appellante lamentava che il
Giudice di Pace avesse erroneamente considerato il cartello pubblicitario “non pagina 6 di 11 aderente” e, quindi, avesse ritenuto applicabile la distanza minima di mt 12.5 prevista dal regolamento comunale.
Ritiene questo Giudice di poter addivenire alle medesime conclusioni cui giungeva il
Giudice di prime cure, sebbene sulla scorta di valutazioni parzialmente differenti.
Il Giudice di Pace, infatti, si limitava ad affermare che l'impianto pubblicitario della AR
non fosse posto in aderenza “perché ancorato al suolo mediante pali di sostegno”.
A ben vedere, tuttavia, la presenza di pali a sostegno del cartello pubblicitario non esclude di per sé e automaticamente la “aderenza” dello stesso alla superficie del muro laterale alla strada.
Ne è riprova la definizione stessa di “cartello” fornita dal Piano Generale, che viene identificato in un “elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno”, il quale si distingue da altre tipologie di impianti pubblicitari similari, come ad esempio il “poster” proprio per la presenza di strutture di “elevazione”, altrove assenti (cfr. art. 10).
Se, quindi, il Piano Generale prevede espressamente che il cartello sia dotato di una struttura di elevazione e allo stesso tempo riconosce la possibilità che alcuni cartelli siano posti “in aderenza”, concedendo in tal caso una deroga alla disciplina generale delle distanze minime, allora è giocoforza concludere nel senso che possono esistere cartelli che siano dotati di strutture di elevazione (ad esempio pali) e, allo stesso tempo, siano aderenti alla superficie di appoggio, pena l'illogicità del combinato disposto delle due disposizioni richiamate.
In particolare, dal momento che l'art. 10 del Piano Generale consente di derogare alla disciplina sulle distanze minime in caso di “impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie”, si deve ritenere che un cartello pubblicitario possa essere considerato “aderente” soltanto quando l'interezza dell'impianto – comprensivo del cartello vero e proprio e delle strutture di sostegno e di elevazione – sia perfettamente combaciante con il muro retrostante.
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, non si ritiene che il cartello pubblicitario per cui è causa fosse aderente al muro d'appoggio.
In favore di tale valutazione si richiamano le controdeduzioni dei verbalizzanti redatte dagli organi accertatori, ispettori e i quali, nel confermare il Per_1 Per_2
verbale di contestazione n. 511891/2016/B elevato alla IPA, precisavano che l'impianto non era collocato in aderenza al muro laterale, ma soltanto in adiacenza rispetto ad esso.
Tali controdeduzioni, sebbene non godano dell'efficacia fidefacente di cui all'art. 2700 c.c. riservata al solo verbale di contestazione, costituiscono comunque un elemento di prova, che deve essere valutato in concorso con altri elementi secondo la generale regola del libero apprezzamento e che può essere disatteso in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Orbene, non soltanto parte appellante non forniva alcun elemento di prova idoneo a confutare quanto effettivamente accertato dalla Polizia Municipale di nel P_
verbale di contestazione, ma la documentazione fotografica in atti consente di ritenere provata proprio la “non aderenza” dell'impianto pubblicitario rispetto al muro laterale alla strada: si evince chiaramente che i pali e il resto della struttura sono distanti rispetto la superficie retrostante ed è evidente che il muro dietro abbia un'altezza di molto inferiore rispetto al cartello, impedendo allo stesso, nella parte superiore, di aderire alla superficie.
Ne discende che correttamente gli organi accertatori elevavano il verbale sottostante all'ordinanza ingiunzione opposta, poiché una volta riscontrata la mancata “aderenza” del cartello pubblicitario rispetto al muro – e quindi esclusa la possibilità di deroga alle distanze minime di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di – veniva accertata la violazione della disciplina legale e regolamentare in P_
tema di distanze minime tra impianti pubblicitari.
pagina 8 di 11 Da quanto sin qui richiamato discende il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello. AR Con il quarto motivo di appello, la si doleva della violazione da parte del
Giudice di prime cure dell'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio.
Per comprendere le ragioni dietro tale motivo di appello occorre richiamare brevemente sia una delle argomentazioni formulate nel precedente grado di giudizio
AR dalla per contrastare la violazione addebitatale, sia parte della pronuncia gravata.
Difatti, dinnanzi al Giudice di Pace la società odierna appellante rilevava che alcuna infrazione era stata commessa in relazione al rispetto delle distanze minime con altri impianti pubblicitari, dal momento che il cartello in esame veniva collocato in quel luogo sin dal 1983, mentre le plance pubblicitarie poste in prossimità – e rispetto alle quali era stata calcolata la distanza di 80 cm poi sanzionata dagli organi accertatori – erano state installate successivamente.
Il Giudice di Pace di ritenendo che gravasse proprio sulla società opponente P_
l'onere di dimostrare tale circostanza e in mancanza di prova sul punto, aveva concluso nel senso che “nessun valido elemento è stato offerto da parte ricorrente al fine di dimostrare che i cartelli pubblicitari posti in aderenza siano stati apposti dopo la collocazione del cartello”.
È a tale passaggio che si riferisce l'appellante laddove lamenta una violazione dell'art. 2697 c.c. per avere, il Giudice di prime cure, operato una illegittima inversione dell'onere probatorio.
Orbene, giova ricordare che, se è vero che nel giudizio di opposizione l'amministrazione convenuta è parte attrice in senso sostanziale, gravando su di essa l'onere di provare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento amministrativo è, altresì, pacifico che, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., gravi sul soggetto che intenda invocare l'efficacia di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa l'onere di dimostrare tali fatti.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie la preesistenza del cartello pubblicitario rispetto al resto degli impianti pubblicitari collocati in prossimità dello stesso, in quanto circostanza volta ad escludere l'infrazione contestata dall'amministrazione, deve certamente considerarsi quale fatto impeditivo o estintivo della pretesa avanzata dalla P_
[... con l'ordinanza ingiunzione opposta, sicché correttamente il Giudice di P_
AR Pace faceva ricadere sulla l'onere di dimostrare tale fatto.
Il quarto motivo d'appello va, quindi, rigettato in quanto infondato. AR Infine, va rigettato anche il quinto motivo di appello, con cui la si doleva del difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, posto che, per pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 12503/2018, Cass. SS.UU. n.
1786/2010), in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, dal momento che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto.
Ne consegue che il Giudice adito potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa – eventualmente non esaminate – se le stesse, come nel caso in esame, siano state riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello proposto dalla avverso la ARte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 1393/2018 va rigettato, con conferma P_
della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante e in favore dell'appellata.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a € 1.100,00, applicando i valori medi per la fase studio, introduttiva e trattazione, nonché i valori minimi per la fase decisionale), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 562,00 oltre pagina 10 di 11 spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 131,00 per la fase studio, €
131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria.
Si dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 812/2019 R.G. così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna la a pagare, in favore della , le spese ARte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in € 562,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 28 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 11 di 11
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 812/2019
E' comparso, per il ricorrente, l'avv. Andrea Torre per delega dell'avv. Emanuela Di
Marco, il quale insiste in ricorso
E' comparso, per il resistente, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, l'avv.
Laura Fatano, la quale insiste nelle difese articolate
I difensori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 28 maggio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
pagina 1 di 11 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. ARte_1 P.IVA_1
p.iva , con sede legale in Palermo, via Borremans n. 38, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Emanuela Di Marco, presso il cui studio in Palermo, via E.
Notarbartolo n. 2/G ha eletto domicilio appellante
E
, in persona del Prefetto Controparte_1 pro tempore (cod. fisc. , con sede in Piazza dell'Unità P.IVA_3 P_
d'Italia, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina, presso i cui uffici in via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliata P_
appellata
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in appello del 18.02.2019 la impugnava la sentenza del Giudice ARte_1
di Pace di n. 1393/2018, emessa in data 12.07.2018 e depositata in data P_
18.07.2018, con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione dalla stessa proposto avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 45559 area III, emessa dal Prefetto di in data 24.11.2016. P_
Riferiva parte appellante che in data 1.09.2016 le veniva notificato il verbale n.
511891/2016/B del 26.06.2016, con cui le veniva contestata la violazione dell'art. 23, co. 6 e 11, cod. strada per avere collocato un impianto pubblicitario privo di numero identificativo in contrasto con l'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992, in quanto posizionato a cm 80 da un altro impianto pubblicitario.
pagina 2 di 11 AR Ritenendo illegittimo tale verbale, l' presentava richiesta di audizione personale nel procedimento instaurato dinanzi al Prefetto ex art. 203 cod. strada.
Tale audizione si teneva in data 16.03.2017 e la società appellante evidenziava che l'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992 consentiva ai singoli Comuni di derogare alla disciplina delle distanze per gli impianti pubblicitari, sicché il Controparte_2
con il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, si era avvalso di tale facoltà di deroga prevedendo che nel caso di impianti pubblicitari posti in aderenza per tutta la loro superficie la distanza rispetto ad altri impianti poteva essere anche nulla. Sempre in sede di audizione personale, la IPA rilevava che l'impianto pubblicitario – da considerarsi pienamente aderente – era stato autorizzato nel 1983 con numero identificato n. 13 e che non poteva farsi ricadere sulla società la collocazione successiva di altri manufatti ad una distanza ritenuta contraria alle norme di legge e regolamentari.
AR In data 12.05.2017 la riceveva notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 45559/17 con cui il Prefetto di rigettava il ricorso presentato e condannava la società al P_
pagamento della sanzione di € 858,50, di cui € 844,00 per sanzione ed € 14,50 per spese di notifica e procedimento.
La suddetta ordinanza veniva opposta dinnanzi al Giudice di Pace di dalla P_
AR
, la quale eccepiva la tardività della notifica, la violazione ed errata applicazione degli artt. 23 cod. strada e 51 d.PR n. 495/1992, l'errata individuazione dell'autore della infrazione e il difetto di motivazione.
Il ricorso in opposizione veniva rigettato dal Giudice di Pace di P_
AR La appellava la sentenza e deduceva che il Giudice di Pace era incorso in errore nella parte in cui riteneva che la sanzione gli veniva irrogata anche per la mancanza di numero identificativo dell'impianto e nella parte in cui riteneva che tale impianto non fosse installato in aderenza, vista la presenza di pali di sostegno del cartellone.
Lamentava, quindi, la violazione o l'errata applicazione degli artt. 23 cod. strada, 51
d.P.R. n. 495/1992 e 10, co. 10, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
la pagina 3 di 11 violazione dell'art. 2697 c.c., il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia e chiedeva di riformare la sentenza gravata dichiarando la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la P_
contestando quanto dedotto da controparte.
[...]
In particolare, la rilevava che l'impianto pubblicitario era stato installato P_
dalla IPA in violazione delle distanze prescritte dalla legge e dai regolamenti, da ritenersi applicabili al caso di specie in quanto il cartello non era collocato in
“aderenza” alla superficie del muro retrostante, bensì in “adiacenza”.
Chiedeva, quindi, di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza gravata, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 28 maggio 2025 il Giudice, sentita la discussione delle parti, decideva la causa dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Con il primo motivo d'appello la si doleva della che il Giudice di prime ARte_1
cure aveva erroneamente ritenuto oggetto dell'infrazione contestata – oltre l'avvenuta collocazione del cartello pubblicitario a distanze inferiori rispetto a quelle prescritte – anche la mancanza di numero identificativo dell'impianto pubblicitario.
Orbene, la lettura della sentenza gravata permette di riscontrare come il Giudice di
Pace di Messina, dopo aver rilevato che l'infrazione veniva contestata “per la collocazione di un impianto pubblicitario senza numero di identificazione ed in contrasto con l'art. 51 del D.P.R. 495/92”, concludeva nel senso che “nessun elemento è stato fornito al fine di provare che il cartello era privo di numero identificativo per fatto non imputabile alla società opponente”, plausibilmente ritenendo che anche la mancanza di numero identificativo del cartellone fosse stata valutata dall'organo accertatore quale violazione del codice della strada al momento di irrogare la sanzione amministrativa contestata, laddove, invece, tale omissione era stata inserita nel verbale di contestazione soltanto a fini meramente descrittivi.
pagina 4 di 11 Se ciò è vero, si ritiene in ogni caso che tale valutazione sia frutto di un mero errore materiale in cui il Giudice di prime cure incorreva a causa del fatto che, all'interno del verbale di contestazione, veniva inserito il riferimento alla mancanza di elementi identificativi dell'impianto pubblicitario, senza che tale elemento, tuttavia, fosse da considerarsi concorrente alla determinazione della violazione sanzionata.
D'altra parte, non può non rilevarsi come le disposizioni sopra richiamate – censurate dall'appellante con il primo motivo di appello – non abbiano concretamente determinato alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti della società, proprio perché l'ordinanza ingiunzione opposta nel primo grado di giudizio non aveva ad oggetto l'assenza di numero identificativo dell'impianto pubblicitario. AR Ed infatti, il rigetto dell'opposizione proposta dalla da parte del Giudice di Pace si fondava su ragioni ulteriori e differenti, relative alla collocazione del cartello a distanze inferiori rispetto a quelle legali e regolamentari, dovendosi ritenere che anche laddove le disposizioni summenzionate fossero state rimosse dalla pronuncia gravata, ciò non avrebbe, in ogni caso, inficiato l'iter logico-argomentativo seguito dal Giudice per giungere al rigetto dell'opposizione.
Per tali ragioni il primo motivo d'appello va rigettato.
Vanno, poi, valutati congiuntamente il secondo motivo d'appello, con cui parte appellante si doleva della circostanza che il Giudice di prime cure avesse erroneamente considerato il cartello non aderente al muro laterale della sede stradale,
e il terzo motivo d'appello, con cui la società lamentava l'erronea valutazione ed applicazione degli articoli di legge e regolamentari in tema di distanza tra cartelloni pubblicitari, in quanto entrambi relativi a questioni coincidenti e, quindi, strettamente collegate.
Per valutare la fondatezza delle doglianze di parte appellante occorre effettuare una ricostruzione normativa della disciplina applicabile in tema di distanza tra cartelli pubblicitari, richiamando innanzitutto quanto disposto dall'art. 23 cod. strada e dall'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992.
pagina 5 di 11 Secondo il codice della strada è consentito, previa autorizzazione, collocare lungo le strade dei cartelli pubblicitari, purché gli stessi rispettino le dimensioni, le caratteristiche e le distanze minime fissate dal regolamento di attuazione ed esecuzione. Proprio il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada
(d.P.R. n. 495/1992) fissa, infatti, le distanze minime per il posizionamento di cartelli pubblicitari all'interno e fuori dai centri abitati.
Sia l'art. 23 cod. strada che l'art. 51 del regolamento di attuazione, in ogni caso, fanno salva la facoltà per i Comuni di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime.
Di tale facoltà si avvaleva il Comune di adottando il Piano Generale degli P_
Impianti Pubblicitari, il quale stabilisce, all'art. 10, che la distanza minima tra due impianti pubblicitari deve essere uguale o superiore a mt 12.5, con esclusione degli impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie, rispetto ai quali la distanza minima può essere anche uguale a zero.
Ciò premesso, è circostanza provata – e non contestata – che il cartello pubblicitario per il quale veniva emessa la sanzione si trovasse ad una distanza di cm 80 da altro impianto pubblicitario e che, quindi, fosse stato collocato dalla IPA ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal Piano Generale.
La società, tuttavia, già in sede di ricorso ex art. 203 cod. strada – e poi, successivamente anche dinnanzi al Giudice di Pace – argomentava che non era stata commessa alcuna violazione, dal momento che il cartello pubblicitario era stato posizionato in aderenza al muro perimetrale parallelo alla sede stradale e, quindi, non si era tenuti al rispetto della distanza minima prevista dall'art. 51 del d.P.R. n.
495/1992 per espressa deroga di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di
P_
Tale deduzione, stante il rigetto dell'opposizione in primo grado, veniva poi riproposta anche in questa sede, dal momento che l'appellante lamentava che il
Giudice di Pace avesse erroneamente considerato il cartello pubblicitario “non pagina 6 di 11 aderente” e, quindi, avesse ritenuto applicabile la distanza minima di mt 12.5 prevista dal regolamento comunale.
Ritiene questo Giudice di poter addivenire alle medesime conclusioni cui giungeva il
Giudice di prime cure, sebbene sulla scorta di valutazioni parzialmente differenti.
Il Giudice di Pace, infatti, si limitava ad affermare che l'impianto pubblicitario della AR
non fosse posto in aderenza “perché ancorato al suolo mediante pali di sostegno”.
A ben vedere, tuttavia, la presenza di pali a sostegno del cartello pubblicitario non esclude di per sé e automaticamente la “aderenza” dello stesso alla superficie del muro laterale alla strada.
Ne è riprova la definizione stessa di “cartello” fornita dal Piano Generale, che viene identificato in un “elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno”, il quale si distingue da altre tipologie di impianti pubblicitari similari, come ad esempio il “poster” proprio per la presenza di strutture di “elevazione”, altrove assenti (cfr. art. 10).
Se, quindi, il Piano Generale prevede espressamente che il cartello sia dotato di una struttura di elevazione e allo stesso tempo riconosce la possibilità che alcuni cartelli siano posti “in aderenza”, concedendo in tal caso una deroga alla disciplina generale delle distanze minime, allora è giocoforza concludere nel senso che possono esistere cartelli che siano dotati di strutture di elevazione (ad esempio pali) e, allo stesso tempo, siano aderenti alla superficie di appoggio, pena l'illogicità del combinato disposto delle due disposizioni richiamate.
In particolare, dal momento che l'art. 10 del Piano Generale consente di derogare alla disciplina sulle distanze minime in caso di “impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie”, si deve ritenere che un cartello pubblicitario possa essere considerato “aderente” soltanto quando l'interezza dell'impianto – comprensivo del cartello vero e proprio e delle strutture di sostegno e di elevazione – sia perfettamente combaciante con il muro retrostante.
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, non si ritiene che il cartello pubblicitario per cui è causa fosse aderente al muro d'appoggio.
In favore di tale valutazione si richiamano le controdeduzioni dei verbalizzanti redatte dagli organi accertatori, ispettori e i quali, nel confermare il Per_1 Per_2
verbale di contestazione n. 511891/2016/B elevato alla IPA, precisavano che l'impianto non era collocato in aderenza al muro laterale, ma soltanto in adiacenza rispetto ad esso.
Tali controdeduzioni, sebbene non godano dell'efficacia fidefacente di cui all'art. 2700 c.c. riservata al solo verbale di contestazione, costituiscono comunque un elemento di prova, che deve essere valutato in concorso con altri elementi secondo la generale regola del libero apprezzamento e che può essere disatteso in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Orbene, non soltanto parte appellante non forniva alcun elemento di prova idoneo a confutare quanto effettivamente accertato dalla Polizia Municipale di nel P_
verbale di contestazione, ma la documentazione fotografica in atti consente di ritenere provata proprio la “non aderenza” dell'impianto pubblicitario rispetto al muro laterale alla strada: si evince chiaramente che i pali e il resto della struttura sono distanti rispetto la superficie retrostante ed è evidente che il muro dietro abbia un'altezza di molto inferiore rispetto al cartello, impedendo allo stesso, nella parte superiore, di aderire alla superficie.
Ne discende che correttamente gli organi accertatori elevavano il verbale sottostante all'ordinanza ingiunzione opposta, poiché una volta riscontrata la mancata “aderenza” del cartello pubblicitario rispetto al muro – e quindi esclusa la possibilità di deroga alle distanze minime di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di – veniva accertata la violazione della disciplina legale e regolamentare in P_
tema di distanze minime tra impianti pubblicitari.
pagina 8 di 11 Da quanto sin qui richiamato discende il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello. AR Con il quarto motivo di appello, la si doleva della violazione da parte del
Giudice di prime cure dell'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio.
Per comprendere le ragioni dietro tale motivo di appello occorre richiamare brevemente sia una delle argomentazioni formulate nel precedente grado di giudizio
AR dalla per contrastare la violazione addebitatale, sia parte della pronuncia gravata.
Difatti, dinnanzi al Giudice di Pace la società odierna appellante rilevava che alcuna infrazione era stata commessa in relazione al rispetto delle distanze minime con altri impianti pubblicitari, dal momento che il cartello in esame veniva collocato in quel luogo sin dal 1983, mentre le plance pubblicitarie poste in prossimità – e rispetto alle quali era stata calcolata la distanza di 80 cm poi sanzionata dagli organi accertatori – erano state installate successivamente.
Il Giudice di Pace di ritenendo che gravasse proprio sulla società opponente P_
l'onere di dimostrare tale circostanza e in mancanza di prova sul punto, aveva concluso nel senso che “nessun valido elemento è stato offerto da parte ricorrente al fine di dimostrare che i cartelli pubblicitari posti in aderenza siano stati apposti dopo la collocazione del cartello”.
È a tale passaggio che si riferisce l'appellante laddove lamenta una violazione dell'art. 2697 c.c. per avere, il Giudice di prime cure, operato una illegittima inversione dell'onere probatorio.
Orbene, giova ricordare che, se è vero che nel giudizio di opposizione l'amministrazione convenuta è parte attrice in senso sostanziale, gravando su di essa l'onere di provare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento amministrativo è, altresì, pacifico che, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., gravi sul soggetto che intenda invocare l'efficacia di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa l'onere di dimostrare tali fatti.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie la preesistenza del cartello pubblicitario rispetto al resto degli impianti pubblicitari collocati in prossimità dello stesso, in quanto circostanza volta ad escludere l'infrazione contestata dall'amministrazione, deve certamente considerarsi quale fatto impeditivo o estintivo della pretesa avanzata dalla P_
[... con l'ordinanza ingiunzione opposta, sicché correttamente il Giudice di P_
AR Pace faceva ricadere sulla l'onere di dimostrare tale fatto.
Il quarto motivo d'appello va, quindi, rigettato in quanto infondato. AR Infine, va rigettato anche il quinto motivo di appello, con cui la si doleva del difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, posto che, per pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 12503/2018, Cass. SS.UU. n.
1786/2010), in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, dal momento che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto.
Ne consegue che il Giudice adito potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa – eventualmente non esaminate – se le stesse, come nel caso in esame, siano state riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello proposto dalla avverso la ARte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 1393/2018 va rigettato, con conferma P_
della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante e in favore dell'appellata.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a € 1.100,00, applicando i valori medi per la fase studio, introduttiva e trattazione, nonché i valori minimi per la fase decisionale), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 562,00 oltre pagina 10 di 11 spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 131,00 per la fase studio, €
131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria.
Si dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 812/2019 R.G. così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna la a pagare, in favore della , le spese ARte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in € 562,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 28 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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