Articolo 854 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 826Articolo 835
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9 ottobre 2010
Art. 854. Anzianita' 1. L'anzianita' di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. 2. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa ed e' determinata secondo le disposizioni del presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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