Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1975, n. 1595
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Sentenza 23 aprile 1975

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L'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604, integrato dall'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 attribuisce al pretore, in materia di licenziamenti individuali dei prestatori d'opera, una Competenza funzionale specifica, che non e derogata dall'art 24 della legge fallimentare - il quale riserva al tribunale che ha dichiarato il fallimento, la cognizione di tutte le cause che ne derivano, comprese quelle relative a rapporti di lavoro - in quanto,a norma dell'art 2119 cod civ, il fallimento non integra una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Peraltro, il lavoratore che abbia ottenuto dal pretore, sulla base dell'accertata illegittimita del licenziamento, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, anche la condanna del datore di lavoro fallito al risarcimento del danno ed al pagamento della retribuzione spettantegli sino alla data della effettiva reintegrazione, non puo iniziare un'Azione esecutiva individuale sui beni del fallimento, ma deve presentare domanda di ammissione al passivo secondo le norme di cui agli artt 92 e segg della legge fallimentare.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1975, n. 1595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1595
    Data del deposito : 23 aprile 1975

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