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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 1629/2023
All'udienza del 08.04.2025, davanti al giudice dott.
Valentina Giasi, compare l'avv. Danilo Ciccarelli, che nonostante la mancata comparizione alla precedente udienza, rappresenta interesse della propria assistita alla definizione giudiziale della controversia. Si riporta ai motivi di ricorso in appello. Insiste dunque per l'accoglimento delle domande e la condanna della controparte alle spese di lite, dichiarando di essere antistatario.
Nessuno compare per la parte appellata.
Il Giudice, sentita la discussione dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del giorno 08.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1629 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Ciccarelli, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
, sede Controparte_1
Latina, in persona del Prefetto pro tempore;
-parte appellata -
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
683/2022 emessa dal giudice di pace di Fondi in data
12.01.2023, con cui era stato rigettato il ricorso in opposizione al provvedimento emesso dalla CP_2
, in data 23.06.2022
[...] Controparte_1
(prot. 39264/201139648/AREAIII/patenti).
Con quest'ultimo provvedimento, accertata la violazione dell'art. 186, 7 c. e dell'art. 187, 8 c., d.lgs. n. 285/92, la
, aveva Controparte_3 disposto la sospensione della patente di guida per la durata di due anni.
Parte appellante ha eccepito in via preliminare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione,
2 nonché la illegittimità del provvedimento opposto, perché emesso in assenza dei presupposti legittimanti la sospensione della patente di guida. Ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del provvedimento emesso dalla Controparte_2 [...]
il 23.06.2022 (prot. Controparte_1
39264/201139648/AREAIII/patenti).
Così ha concluso: “affinché l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell''udienza di comparizione delle parti, ed omessa ogni formalità, in riforma totale della sentenza impugnata voglia così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità della Sentenza n.
683/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, del 21.12.2022 e depositata in data 12.01.2023, resa nel giudizio N. 651/2022 R.G per le motivazioni di cui in epigrafe e, comunque, nel merito, annullare l'atto prefettizio per le ragioni indicate, con conseguente ordine di restituzione della patente di guida trattenuta;
IN
SUBORDINE rimodulare la durata della sospensione della patente di guida nella misura non superiore ad un anno;
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi
a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
L' , sede Latina, non si è Controparte_1 costituito in giudizio, restando quindi contumace.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 08.04.2025 la causa è decisa con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è infondato nel merito e deve essere rigettato.
Parte appellante ha contestato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non ha affrontato il motivo di opposizione sviluppato nel ricorso, né ha motivato sufficientemente in ordine alla sua infondatezza.
in particolare ha lamentato la illegittimità del Parte_1 decreto prefettizio di sospensione della patente di guida, sostenendo che l'art. 223 C.d.S., nel disciplinare le ipotesi di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di integrazione della fattispecie dell'art. 186, c. 9, C.d.s. Questa norma speciale quindi sarebbe applicabile solo dopo l'accertamento del reato dinanzi al giudice penale. L'eccezione non merita condivisione.
Si osserva che nel caso di specie è del tutto inconferente il
3 richiamo operato dalla parte appellante all'art. 186, c. 9, C.d.S. ed alla eccepita contraddittorietà delle norme richiamate nel provvedimento prefettizio.
Dall'esame del provvedimento opposto si evince, infatti, che a seguito della trasmissione di un rapporto da parte del
Commissariato di PS di Fondi, il quale aveva accertato la violazione da parte di degli artt. 186, 7 c. e Parte_1
187, 8 c., il Prefetto irrogava la misura cautelare della sospensione della patente di guida, seguendo l'iter e le finalità di quanto previsto dall'art. 223 d.lgs. n. 285/1992, in quanto guidava in stato di ebbrezza e Parte_1 rifiutava di sottoporsi all'accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.
Appare utile precisare che l'art. 223 d.lgs. n. 285/1992 prevede che in ipotesi di reato per i quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni.
La ratio di tale disposizione è quindi impedire che, mediante il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto a norma dell'art. 223 CdS, il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri (ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 24111 del 12/11/2014).
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida adottato nei casi previsti dall'art. 223 C.d.S. è dunque un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati, continui nell'esercizio di un'attività ulteriormente pericolosa.
Tra le ipotesi di reato che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida vi sono anche le ipotesi di reato previste dall'art. 186 CdS.
La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall'art. 186, comma 8, ultimo periodo CdS
(mancata sottoposizione a visita medica) oppure nel caso previsto dal successivo comma 9 (superamento del tasso
4 alcolemico di 1,5 g/l) risiede tuttavia nell'esigenza di sollecitare l'acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a seguito dell'accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2,
CdS.
A differenza di tale ipotesi, la previsione di cui all'art. 223 CdS consente esclusivamente una sospensione limitata nel tempo, massimo due anni, finalizzata ad impedire cautelarmente la circolazione prima dell'accertamento definitivo.
Invero, la previsione di cui all'art. 223 CdS è generale ed è applicabile a molteplici ipotesi, con la conseguenza che il prefetto dovrà commisurare la sanzione cautelare in base alla singola fattispecie concreta.
Si tratta in conclusione di fattispecie normative differenti, che hanno ratio, presupposti ed ambiti applicativi non sovrapponibili.
Tanto premesso, come in precedenza evidenziato, il provvedimento opposto è stato emesso seguendo l'iter e le finalità di quanto previsto dall'art. 223 d.lgs. n. 285/1992. Si tratta infatti di un provvedimento emesso dal Prefetto a seguito della trasmissione di un rapporto da parte del
Commissariato di PS di Fondi, il quale ha accertato la violazione degli artt. 186, 7 c. e 187, 8 c., CdS.
La misura cautelare prefettizia oggetto di opposizione -il cui unico presupposto è che per l'ipotesi di reato contestata sia astrattamente prevista la revoca/sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria– non comporta in capo al Prefetto alcun obbligo di accertamento della sussistenza effettiva del reato.
Come evidenziato in modo corretto dal giudice di primo grado il Prefetto ha quindi emesso la misura cautelare amministrativa della sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di due anni, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 186, c. 7, 187, c. 8 e 223 C.d.S. Lo scopo perseguito pertanto è di impedire che, nelle more dell'accertamento della commissione del reato, il conducente del veicolo possa rappresentare una fonte di pericolo per la circolazione stradale.
E' opportuno altresì evidenziare che il riferimento operato dal provvedimento prefettizio alle norme di cui agli artt. 186,
5 187 e 223 C.d.S. per l'irrogazione della sanzione cautelare non ne inficia la validità.
Ritiene in conclusione il Tribunale che il provvedimento impugnato sia stato emesso, valutando il caso specifico, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 186, c. 7, 187,
c. 8 e 223 C.d.S.
Il primo motivo di appello non merita quindi condivisione.
Si ritiene altresì infondato l'appello nella parte in cui eccepisce l'omessa motivazione del giudice di prime cure sulla congruità della sanzione amministrativa irrogata rispetto ai fatti commessi.
Il giudice di prime cure, con sufficiente e chiara motivazione ancorata alle complessive risultanze istruttorie, ha descritto i motivi secondo cui deve ritenersi congrua e proporzionale la sanzione irrogata rispetto alle peculiarità del caso concreto e dello spazio tra massimo e minimo edittale previsto dalla fattispecie normativa.
Con adeguata e corretta motivazione il giudice di pace ha ritenuto che il Prefetto, adottando la misura cautelare della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni, si sia attenuto al criterio indicato dalla legge.
L'appello è quindi infondato.
Ne consegue, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, che l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Spese di lite irripetibili in considerazione della soccombenza di parte appellante e della contumacia di parte appellata.
Si attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- spese irripetibili;
6 - si attesta l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
Latina, 08.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 1629/2023
All'udienza del 08.04.2025, davanti al giudice dott.
Valentina Giasi, compare l'avv. Danilo Ciccarelli, che nonostante la mancata comparizione alla precedente udienza, rappresenta interesse della propria assistita alla definizione giudiziale della controversia. Si riporta ai motivi di ricorso in appello. Insiste dunque per l'accoglimento delle domande e la condanna della controparte alle spese di lite, dichiarando di essere antistatario.
Nessuno compare per la parte appellata.
Il Giudice, sentita la discussione dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del giorno 08.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1629 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Ciccarelli, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
, sede Controparte_1
Latina, in persona del Prefetto pro tempore;
-parte appellata -
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
683/2022 emessa dal giudice di pace di Fondi in data
12.01.2023, con cui era stato rigettato il ricorso in opposizione al provvedimento emesso dalla CP_2
, in data 23.06.2022
[...] Controparte_1
(prot. 39264/201139648/AREAIII/patenti).
Con quest'ultimo provvedimento, accertata la violazione dell'art. 186, 7 c. e dell'art. 187, 8 c., d.lgs. n. 285/92, la
, aveva Controparte_3 disposto la sospensione della patente di guida per la durata di due anni.
Parte appellante ha eccepito in via preliminare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione,
2 nonché la illegittimità del provvedimento opposto, perché emesso in assenza dei presupposti legittimanti la sospensione della patente di guida. Ha quindi chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del provvedimento emesso dalla Controparte_2 [...]
il 23.06.2022 (prot. Controparte_1
39264/201139648/AREAIII/patenti).
Così ha concluso: “affinché l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell''udienza di comparizione delle parti, ed omessa ogni formalità, in riforma totale della sentenza impugnata voglia così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità della Sentenza n.
683/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, del 21.12.2022 e depositata in data 12.01.2023, resa nel giudizio N. 651/2022 R.G per le motivazioni di cui in epigrafe e, comunque, nel merito, annullare l'atto prefettizio per le ragioni indicate, con conseguente ordine di restituzione della patente di guida trattenuta;
IN
SUBORDINE rimodulare la durata della sospensione della patente di guida nella misura non superiore ad un anno;
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi
a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
L' , sede Latina, non si è Controparte_1 costituito in giudizio, restando quindi contumace.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 08.04.2025 la causa è decisa con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è infondato nel merito e deve essere rigettato.
Parte appellante ha contestato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non ha affrontato il motivo di opposizione sviluppato nel ricorso, né ha motivato sufficientemente in ordine alla sua infondatezza.
in particolare ha lamentato la illegittimità del Parte_1 decreto prefettizio di sospensione della patente di guida, sostenendo che l'art. 223 C.d.S., nel disciplinare le ipotesi di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di integrazione della fattispecie dell'art. 186, c. 9, C.d.s. Questa norma speciale quindi sarebbe applicabile solo dopo l'accertamento del reato dinanzi al giudice penale. L'eccezione non merita condivisione.
Si osserva che nel caso di specie è del tutto inconferente il
3 richiamo operato dalla parte appellante all'art. 186, c. 9, C.d.S. ed alla eccepita contraddittorietà delle norme richiamate nel provvedimento prefettizio.
Dall'esame del provvedimento opposto si evince, infatti, che a seguito della trasmissione di un rapporto da parte del
Commissariato di PS di Fondi, il quale aveva accertato la violazione da parte di degli artt. 186, 7 c. e Parte_1
187, 8 c., il Prefetto irrogava la misura cautelare della sospensione della patente di guida, seguendo l'iter e le finalità di quanto previsto dall'art. 223 d.lgs. n. 285/1992, in quanto guidava in stato di ebbrezza e Parte_1 rifiutava di sottoporsi all'accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.
Appare utile precisare che l'art. 223 d.lgs. n. 285/1992 prevede che in ipotesi di reato per i quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni.
La ratio di tale disposizione è quindi impedire che, mediante il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto a norma dell'art. 223 CdS, il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri (ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 24111 del 12/11/2014).
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida adottato nei casi previsti dall'art. 223 C.d.S. è dunque un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati, continui nell'esercizio di un'attività ulteriormente pericolosa.
Tra le ipotesi di reato che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida vi sono anche le ipotesi di reato previste dall'art. 186 CdS.
La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall'art. 186, comma 8, ultimo periodo CdS
(mancata sottoposizione a visita medica) oppure nel caso previsto dal successivo comma 9 (superamento del tasso
4 alcolemico di 1,5 g/l) risiede tuttavia nell'esigenza di sollecitare l'acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a seguito dell'accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2,
CdS.
A differenza di tale ipotesi, la previsione di cui all'art. 223 CdS consente esclusivamente una sospensione limitata nel tempo, massimo due anni, finalizzata ad impedire cautelarmente la circolazione prima dell'accertamento definitivo.
Invero, la previsione di cui all'art. 223 CdS è generale ed è applicabile a molteplici ipotesi, con la conseguenza che il prefetto dovrà commisurare la sanzione cautelare in base alla singola fattispecie concreta.
Si tratta in conclusione di fattispecie normative differenti, che hanno ratio, presupposti ed ambiti applicativi non sovrapponibili.
Tanto premesso, come in precedenza evidenziato, il provvedimento opposto è stato emesso seguendo l'iter e le finalità di quanto previsto dall'art. 223 d.lgs. n. 285/1992. Si tratta infatti di un provvedimento emesso dal Prefetto a seguito della trasmissione di un rapporto da parte del
Commissariato di PS di Fondi, il quale ha accertato la violazione degli artt. 186, 7 c. e 187, 8 c., CdS.
La misura cautelare prefettizia oggetto di opposizione -il cui unico presupposto è che per l'ipotesi di reato contestata sia astrattamente prevista la revoca/sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria– non comporta in capo al Prefetto alcun obbligo di accertamento della sussistenza effettiva del reato.
Come evidenziato in modo corretto dal giudice di primo grado il Prefetto ha quindi emesso la misura cautelare amministrativa della sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di due anni, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 186, c. 7, 187, c. 8 e 223 C.d.S. Lo scopo perseguito pertanto è di impedire che, nelle more dell'accertamento della commissione del reato, il conducente del veicolo possa rappresentare una fonte di pericolo per la circolazione stradale.
E' opportuno altresì evidenziare che il riferimento operato dal provvedimento prefettizio alle norme di cui agli artt. 186,
5 187 e 223 C.d.S. per l'irrogazione della sanzione cautelare non ne inficia la validità.
Ritiene in conclusione il Tribunale che il provvedimento impugnato sia stato emesso, valutando il caso specifico, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 186, c. 7, 187,
c. 8 e 223 C.d.S.
Il primo motivo di appello non merita quindi condivisione.
Si ritiene altresì infondato l'appello nella parte in cui eccepisce l'omessa motivazione del giudice di prime cure sulla congruità della sanzione amministrativa irrogata rispetto ai fatti commessi.
Il giudice di prime cure, con sufficiente e chiara motivazione ancorata alle complessive risultanze istruttorie, ha descritto i motivi secondo cui deve ritenersi congrua e proporzionale la sanzione irrogata rispetto alle peculiarità del caso concreto e dello spazio tra massimo e minimo edittale previsto dalla fattispecie normativa.
Con adeguata e corretta motivazione il giudice di pace ha ritenuto che il Prefetto, adottando la misura cautelare della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni, si sia attenuto al criterio indicato dalla legge.
L'appello è quindi infondato.
Ne consegue, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, che l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Spese di lite irripetibili in considerazione della soccombenza di parte appellante e della contumacia di parte appellata.
Si attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- spese irripetibili;
6 - si attesta l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
Latina, 08.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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