TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1659/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'avvocato FARACI CARMELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato ARENA C.F._2
FEDERICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/02/2024, – premettendo che con Parte_1
sentenza n. 4636/21 del Tribunale di Catania relativa alla causa di divorzio dalla moglie
[...]
n. 5455/20 R.G. è stato posto a suo carico l'obbligo di versare a titolo di CP_1
mantenimento per i due figli minori, nato a [...] l'[...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], la somma di € 500,00, da rivalutare annualmente Persona_2
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli – ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche, il proprio stato di disoccupazione e l'impossibilità di far fronte al pagamento della somma pattuita chiedendo la riduzione all'importo mensile di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita nel procedimento non opponendosi alla chiesta riduzione Controparte_1
dell'assegno di mantenimento purché con determinazione in almeno 360,00 euro mensili.
Successivamente, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del giudizio, alle seguenti condizioni:
1) Il IG. versi entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra l'importo di € 360,00 Pt_1 CP_1
mensili a titolo di mantenimento per i figli minori e , da Persona_1 Persona_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al
50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) preventivamente concordate
tra i coniugi. Per queste ultime si farà riferimento alle Linee Guida sul mantenimento dei
figli del Tribunale di Catania del 25/07/2018. L'assegno unico verrà percepito
esclusivamente dalla IG.ra ; Controparte_1
2 2) Entrambi i figli minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma
continueranno a risiedere prevalentemente presso l'abitazione della madre;
3) Il IG. eserciterà il suo diritto/dovere di visita nei confronti dei figli minori per due Pt_1
volte la settimana, ovvero ogni qual volta sarà possibile, fermi restando gli impegni e la
volontà dei figli minori.
I procuratori hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo predetto sottoscritto personalmente dalle parti in udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'accordo.
Le condizioni di cui all'accordo indicato possono essere accolte, non presentandosi manifestamente contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o all'interesse della prole.
Tenuto conto della precisazione congiunta delle conclusioni, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1659/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a modifica della sentenza di divorzio n. 4636/2021 del
Tribunale di Catania resa il 15/11/2021 nel procedimento n. 5455//2020:
ACCOGLIE le condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva;
DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1659/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'avvocato FARACI CARMELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato ARENA C.F._2
FEDERICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/02/2024, – premettendo che con Parte_1
sentenza n. 4636/21 del Tribunale di Catania relativa alla causa di divorzio dalla moglie
[...]
n. 5455/20 R.G. è stato posto a suo carico l'obbligo di versare a titolo di CP_1
mantenimento per i due figli minori, nato a [...] l'[...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], la somma di € 500,00, da rivalutare annualmente Persona_2
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli – ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche, il proprio stato di disoccupazione e l'impossibilità di far fronte al pagamento della somma pattuita chiedendo la riduzione all'importo mensile di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita nel procedimento non opponendosi alla chiesta riduzione Controparte_1
dell'assegno di mantenimento purché con determinazione in almeno 360,00 euro mensili.
Successivamente, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del giudizio, alle seguenti condizioni:
1) Il IG. versi entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra l'importo di € 360,00 Pt_1 CP_1
mensili a titolo di mantenimento per i figli minori e , da Persona_1 Persona_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al
50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) preventivamente concordate
tra i coniugi. Per queste ultime si farà riferimento alle Linee Guida sul mantenimento dei
figli del Tribunale di Catania del 25/07/2018. L'assegno unico verrà percepito
esclusivamente dalla IG.ra ; Controparte_1
2 2) Entrambi i figli minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma
continueranno a risiedere prevalentemente presso l'abitazione della madre;
3) Il IG. eserciterà il suo diritto/dovere di visita nei confronti dei figli minori per due Pt_1
volte la settimana, ovvero ogni qual volta sarà possibile, fermi restando gli impegni e la
volontà dei figli minori.
I procuratori hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo predetto sottoscritto personalmente dalle parti in udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'accordo.
Le condizioni di cui all'accordo indicato possono essere accolte, non presentandosi manifestamente contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o all'interesse della prole.
Tenuto conto della precisazione congiunta delle conclusioni, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1659/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a modifica della sentenza di divorzio n. 4636/2021 del
Tribunale di Catania resa il 15/11/2021 nel procedimento n. 5455//2020:
ACCOGLIE le condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva;
DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
3