Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1677/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e vertente
TRA
(P.I.: ), difesa dagli avvocati Antonio Parte_1 P.IVA_1
Dell'Osso e Luigi Nicolì
Parte reclamante e
Curatela della liquidazione giudiziale di (P.I.: Parte_1
), difesa dagli avvocati Salvatore Bencivinni ed Enrico P.IVA_1
Fiertler
Parte reclamata
CP_1
Parte reclamata non costituita
1
Conclusioni delle parti
Per la parte reclamante: “Voglia l'ecc.ma Corte adita così provvedere, previa emissione di decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in camera di consiglio e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativa alla fase della procedura di apertura della liquidazione giudiziale R.G.P.U. 20/2024, 20-2/2024 innanzi al Tribunale di
Castrovillari, previa sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo e del compimento di ogni ulteriore atto di gestione patrimoniale: riformare e/o revocare e/o annullare, nei capi oggetto di reclamo, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società resa dal Tribunale di Castrovillari (R.G. Parte_1
20-2/2024) in data 21/10/2024 e pubblicata e comunicata in data
22/10/2024; con vittoria di spese e competenze del procedimento”.
Per la parte reclamata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro adita, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione avversaria, così giudicare: 1) NEL MERITO rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società resa dal Tribunale di Castrovillari Parte_1
(R.G. 20-2/2024) in data 21/10/2024; 2) In via istruttoria, disporsi l'acquisizione del fascicolo della procedura concorsuale a carico della società reclamante. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “[…] - rilevato che, con ricorso depositato in data 30.04.2024, la ha chiesto CP_1
dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
- rilevato che la notifica del ricorso e del decreto di Parte_1
2 fissazione dell'udienza del 10.06.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice risultante dal registro delle imprese è andata a buon fine;
- rilevato che, con memoria difensiva depositata in data 04.06.2024, la ha chiesto un rinvio della predetta Parte_1
udienza in attesa della pronuncia in ordine all'istanza per l'accesso al fondo di solidarietà per i danni derivanti da estorsione ai sensi della L. n.
44/1999, con contestuale moratoria ex art. 20 della medesima legge;
- rilevato che, con ricorso depositato in data 10.06.2024, la Parte_1
preso atto della mancata concessione del rinvio richiesto nell'ambito
[...]
della memoria difensiva, ha chiesto, ai sensi dell'art. 44, co. 1 CCII,
l'assegnazione di un termine al fine di presentare, alternativamente, una proposta di concordato preventivo, una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII, con riserva di depositare nel predetto termine, la proposta o gli accordi, il piano,
l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché l'ulteriore documentazione indicata dall'art. 39, co. 1 e 2 CCII;
- rilevato che, con decreto dell'11.06.2024, il Tribunale ha a tal fine assegnato termine di giorni sessanta, nominando, quale commissario giudiziale, la dott.ssa
; - rilevato che, in data 08.07.2024, la ha Persona_1 Parte_1
prodotto provvedimento del 25.06.2024, depositato in data 27.06.2024, con cui, nell'ambito del procedimento penale n. 2449/2022 R.G.N.R. mod. 21 DDA, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'istanza avanzata dal legale rappresentante della predetta società in data 03.06.2022, ha disposto, ai sensi dell'art. 20, co.
7, L. n. 44/1999, tra l'altro, “la sospensione per la durata di 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione”; - rilevato che il Tribunale, acquisito il parere del
3 commissario giudiziale, con provvedimento del 18.07.2024, ha ritenuto che la sospensione ex art. 20, co. 7 L. n. 44/1999 disposta dal pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro in data 25.06.2024 non fosse applicabile al termine assegnato alla ai sensi dell'art. 44, Parte_1
co. 1, lett. a) CCII e ciò sul presupposto che la scadenza di tale termine non ricade entro l'anno dalla data dell'evento lesivo, che, nel caso di specie, si è verificato in epoca antecedente alla presentazione della denuncia-querela, risalente al 03.06.2022; - rilevato che la Corte di
Appello di Catanzaro, con ordinanza del 07.08.2024, depositata in data
08.08.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla Parte_1
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale in data 18.07.2024, aderendo alle argomentazioni ivi articolate;
- rilevato che, in data
09.08.2024, la ha prodotto provvedimento del Parte_1
30.07.2024, con cui il pubblico ministero presso il Tribunale di
Catanzaro, modificando il provvedimento reso dal medesimo ufficio in data 25.06.2024, ha disposto “la correzione del periodo di sospensione dei termini di scadenza in anni 2, anziché 300 giorni, a decorrere dalla data di emissione del provvedimento, nonché la correzione in anni 2 dei termini di cui al punto 3 del dispositivo”. - rilevato che, con relazione depositata in data 03.09.2024, il commissario giudiziale ha segnalato al
Tribunale che, entro il termine assegnatole, la aveva Parte_1
omesso il deposito della proposta di concordato preventivo ovvero della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero, ancora, della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII; - rilevato che il Tribunale, preso atto di ciò, con decreto del 05.09.2024, ha fissato l'udienza del
23.09.2024 al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata dalla debitrice ai sensi dell'art. 44 CCII e valutare se sussistessero i presupposti per la dichiarazione di apertura della
4 liquidazione giudiziale invocata dalla - rilevato che, CP_1
all'udienza del 23.09.2024, il Giudice Delegato, preso atto delle richieste avanzate dalle parti, ha rinviato il procedimento all'udienza del
14.10.2024, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio del 14.10.2024, affinchè la creditrice CP_1
avesse la possibilità di verificare l'accredito del bonifico eseguito dalla società debitrice in data 20.09.2024 e depositare, quindi, atto di desistenza;
- rilevato che, nel termine perentorio assegnatole ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la anziché depositare atto di CP_1
desistenza, ha insistito per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale della - rilevato, infatti, che, Parte_1
come desumibile dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria depositata dalla in data 09.10.2024, quest'ultima non ha CP_1
mai incassato l'importo di € 200.000,00, oggetto del bonifico asseritamente effettuato dalla tramite il rapporto di Parte_1
conto corrente dalla stessa acceso presso la - rilevato, Parte_2
anzi, che la Direzione Generale della riscontrando la Parte_2
richiesta di chiarimenti pervenutale dalla ha testualmente CP_1
affermato che il documento a quest'ultima trasmesso dalla Parte_1
a dimostrazione dell'esecuzione del pagamento “su apparente carta
[...]
intestata di , non risulta prodotto dai sistemi della scrivente Parte_2
Banca”; - rilevato che, nel termine perentorio assegnatole ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la ha nuovamente sostenuto che il termine Parte_1
concesso dal Tribunale sulla base della previsione di cui all'art. 44, co. 1, lett. a) CCII dovrebbe considerarsi sospeso per effetto della sospensione ex art. 20, co. 7 L. n. 44/1999 disposta dal pubblico ministero presso il
Tribunale di Catanzaro con provvedimento del 25.06.2024, così come corretto in data 30.07.2024, evidenziando, inoltre, di aver proposto
5 ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 07.08.2024 […]”.
Con la sentenza n. 24/2024, resa il 22.10.2024 a definizione del giudizio n. 20/2024 R.G.P.U., il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato inammissibile la domanda presentata da ai Parte_1
sensi dell'art. 44 d.lgs. 14/2019, poiché la società non aveva depositato nel termine assegnato con decreto dell'11.6.2024 – non sospeso per effetto del provvedimento del pubblico ministero presso il Tribunale di
Catanzaro del 25.6.2024 ex art. 20 comma VII l. 44/1999, visto che esso sarebbe scaduto oltre il termine di un anno previsto dall'art. 20 comma III
l. 44/1999 dall'evento lesivo, avvenuto prima del 3.6.2022, data di presentazione della querela – né la proposta di concordato preventivo, né la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, né, infine, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis d.lgs. n. 14/2019, e dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della medesima, riscontrata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, adottando gli ulteriori conseguenti provvedimenti. ha impugnato la sentenza, deducendo che, al Parte_1
contrario di quanto ritenuto dal tribunale: 1) il decorso del termine concesso alla società ai sensi dell'art. 44 comma I lettera a), d.lgs.
14/2019 sarebbe stato sospeso per effetto del provvedimento adottato dal
Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro il 25.6.2024, corretto il 30.7.2024; 2) l'evento lesivo da assumere come riferimento ai fini del computo del termine di sospensione dovrebbe individuarsi nella definitiva perdita del distributore, conseguenza delle estorsioni subite, avvenuta il 12.4.2024.
La Curatela della liquidazione giudiziale di si è Parte_1
costituita in giudizio, argomentando per l'infondatezza del reclamo.
6 La creditrice istante non si è costituita. CP_1
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di CP_1
che non si è costituita in giudizio, nonostante il perfezionamento
[...]
della notifica mediante posta elettronica certificata.
Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La parte reclamante asserisce che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, il decorso del termine di sessanta giorni concesso alla società a norma dell'art. 44 comma I lettera a) d.lgs. 14/2019 con decreto dell'11.6.2024 sarebbe stato sospeso col provvedimento reso dalla
D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il
25.6.2024 ex art. 20 comma VII L. 44/1999, in quanto esso sarebbe scaduto entro un anno dall'evento lesivo avvenuto il 12.4.2024, coincidente con la definitiva perdita del distributore, con la conseguenza che la domanda avanzata da ai sensi dell'art. 44 del Parte_1
d.lgs. n. 14/2019 non sarebbe inammissibile.
L'art. 20 comma III L. 44/1999 dispone la sospensione della durata di due anni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
La sospensione, a mente del settimo comma della disposizione in parola, diviene efficace a seguito del provvedimento favorevole del
Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3 comma I.
Per evento lesivo subito in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere gli esercenti un'attività imprenditoriale,
7 commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale si intende, ex art. 3 comma I L. 44/1999, “qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”.
Nel caso di specie l'evento lesivo derivante dal reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso (vedasi il provvedimento di sospensione dei termini reso dalla D.D.A. il 25.6.2024) è consistito in un mancato guadagno di € 68.954,00 rilevato dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi da parte del locale Nucleo di valutazione, come si evince dal decreto n° 23 del 25/09/2024 del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Occorre, allora, collocare temporalmente l'evento lesivo subito da per stabilire se il termine di sessanta giorni concesso dal Parte_1
tribunale con decreto dell'11.6.2024 sia stato sospeso ai sensi dell'art. 20 commi III e VII della legge n. 44/1999.
Dacché ha presentato alla Parte_1 Controparte_2
l'istanza per ottenere la concessione di un'elargizione ai sensi della legge n. 44/99 il 17.10.2022, e le dichiarazioni dei redditi inerenti ai tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza trasmessi dall'Agenzia delle
Entrate alla cancelleria del tribunale concernono i periodi di imposta
2020, 2021 e 2022, deve ritenersi che dalle dichiarazioni il locale Nucleo di valutazione abbia inferito il mancato guadagno.
Si può, dunque, affermare che l'evento lesivo si sia verificato non oltre il 2022.
La scadenza del termine di sessanta giorni concesso a Parte_1
con decreto dell'11.6.2024 non può collocarsi, pertanto, entro l'anno
[...]
8 dal verificarsi del mancato guadagno, con la conseguenza che il suo decorso non è stato sospeso dal provvedimento della D.D.A. reso il
25.6.2024.
Alla luce delle superiori considerazioni, il reclamo dev'essere rigettato.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – con esclusione della fase istruttoria, essendo stata la causa trattenuta in decisione alla prima udienza -, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Nulla occorre statuire sulle spese tra la reclamante e la reclamata non costituita.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante a rifondere alla Curatela reclamata le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.473,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte reclamante e la parte reclamata contumace.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
9 Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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