Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
BOLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10268 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016, promossa da
, nata a [...] il [...], C.F: C.F. 1 Parte 1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuela Paschino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
'nato a [...], il giorno 11.02.1969, C.F: CP 1 C.F. 2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari
presso lo studio dell'avv. Matteo PEra, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) Pronunciare l'addebito della separazione a carico del sig. CP 1 , per aver tenuto un comportamento contrario agli obblighi scaturenti dal matrimonio;
2) Disporre che che la casa coniugale sita in Guspini alla Via Azuni n. 18 sia assegnata alla sig.ra Parte 1 affinché ivi conviva con i figli, PE 1, maggiorenne ma non economicamente autonomo, e PE 2 ;
3) Disporre che il sig. CP 1 possa vedere il figlio PE , nato il 20 settembre 2007, secondo
la volontà di quest'ultimo;
4) Disporre che il sig. CP 1 , versi alla signora Pt 1 a titolo di assegno di mantenimento a favore del figlio PE 1, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e, del minore
Per 2 entrambi conviventi con la madre, la somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00
ciascuno), o nella diversa misura, minore o maggiore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT. Oltre il 50% delle spese straordinarie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. La scrivente insiste per l'ammissione delle istante istruttorie formulate in atti come d"
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale: che il minore PE stia stabilmente presso il domicilio del padre e possa vedere la madre ogni qualvolta vorrà compatibilmente con i suoi impegni e per l'effetto II. si disponga, modificando l'ordinanza del 19.04.2019 che ha disposto un assegno di mantenimento di € 300,00 a carico del signor CP 1 , che ciascun genitore provveda al mantenimento in via diretta del figlio con lui convivente o, in via subordinata, disporre una riduzione dell'attuale assegno di mantenimento stabilendolo in una misura non superiore ad € 100,00 nonché la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in ragione dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne
PE 1 e dell'indicazione come collocazione prevalente quella dell'abitazione del padre;
III. Vengano
respinte tutte le domande avverse."
MOTIVI
Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale domandando Con ricorso depositato in data 27.10.2016,
la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge, l'affidamento condiviso dei figli minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno,
la determinazione di un contributo per il suo mantenimento e dei figli nella misura di euro 600,00
complessivi (150,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Guspini il 27.05.2006; che dall'unione sono nati tre figli: Parte_2
( 23.08.2005 in epoca (il 30.04.2000 in epoca precedente al matrimonio), PEsona 3
precedente al matrimonio) e ( 20.09.2007); che l'unione coniugale si è PEsona 4
deteriorata a causa della condotta violenta serbata dal resistente che l'ha sottoposta a maltrattamenti e umiliazioni anche in presenza dei figli minori;
che la figlia Parte 2 è affetta da disturbo del comportamento, mentre il figlio PE oltreché da ritardo emotivo (oltre a disturbo del comportamento); di essersi allontanata dal domicilio coniugale dopo un lungo periodo di depressione e di dimorare con i figli in un modesto immobile;
di aver avviato una piccola attività di estetista;
che il resistente svolge la professione di insegnante nelle scuole medie e percepisce un reddito apprezzabile e dimora presso la casa coniugale;
di essere stata aggredita dal resistente che le ha procurato lesioni documentate.
****
Con memoria difensiva depositata il 21.12.2016, CP 1 si è costituito, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo oltre l'addebito alla coniuge, l'assegnazione a sé
della casa familiare per dimorarvi con i figli e la determinazione di un contributo a carico della ricorrente nella misura mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento dei figli, con rigetto delle ulteriori domande. In subordine ha domandato l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con determinazione di giustizia del contributo di mantenimento dei figli.
Il resistente ha sostenuto che la ricorrente si è allontanata dal domicilio coniugale per interessi propri e per essere libera dagli impegni familiari;
di aver progettato e finanziato l'attività di estetista svolta dalla ricorrente accollandosi i debiti contratti ( e di provvederne ancora il pagamento); di aver coadiuvato la coniuge nella sua attività e di aver provveduto all'organizzazione della famiglia essendo la ricorrente impegnata nel lavoro;
di dimorare con la figlia sedicenne,
mentre il figlio R_ e PE coabitano con il padre presso la casa coniugale;
di non aver serbato condotte aggressive nei confronti della coniuge, ma di aver subito atteggiamenti violenti dalla medesima;
che il matrimonio è naufragato per responsabilità della ricorrente che ha violato gli obblighi coniugali e i doveri di madre.
****
Con ordinanza in data 18.05.2017, il Presidente ff, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, in via provvisoria e urgente ha conferito incarico ai servizi sociali per chiarire la reale situazione abitativa dei minori.
All'udienza del 30 ottobre 2017, il procuratore di parte ricorrente ha domandato un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 essendosi i figli trasferiti presso la madre ed essendo la ricorrente gravata da debiti legati alla sua attività di estetista e dal pagamento del canone di locazione. Ha domandato, inoltre, che l'assegnazione dell'assegno di frequenza erogato a favore
PE 2 e incassato dal CP 1 .di
Con ordinanza resa in data 16 marzo 2018, il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso dei figli con assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
ha disposto inoltre in considerazione della situazione debitoria del resistente, che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento dei figli con ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
**** Nella seconda fase del giudizio, all'udienza del 11 giugno 2018, la Pt 1 presente personalmente,
ha dato atto che il CP 1 non ha rilasciato la casa coniugale e di aver subito violenza dallo stesso
(di essere stata schiaffeggiata il 23 maggio 2018 in presenza dei figli).
Il Giudice all'esito dell'udienza, ha incaricato i Servizi Sociali di Guspini di prendere informazioni in ordine al nucleo familiare.
All'udienza del 28 gennaio 2019, parte ricorrente ha domandato, a modifica parziale dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 709 c.p.c. comma 4, che venisse posto a carico del un assegno di mantenimento.CP 1
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All'udienza del 14 marzo 2019 venivano sentiti i tre figli della coppia.
Il Giudice, con ordinanza resa in data 16 aprile 2019, dato atto dello stato di indigenza nel quale i figli avevano dichiarato di vivere per mancanza di reddito da parte della madre con la quale due di loro VA (il terzo dimorava presso i nonni), ha disposto l'obbligo a carico del resistente di corrispondere l'importo di euro 300,00 mensili.
*****
Nel proseguo del giudizio il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. e con successivo provvedimento del 9 novembre 2019, ha rigettato le prove per interpello e per testi dedotte dalle parti, rinviando per la precisazione conclusioni all'udienza del 1 marzo 2021, tenutasi in modalità telematica con deposito di note scritte.
Con Sentenza non definitiva n. 1318/2022 pubblicata il 18 maggio 2022 veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
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All'udienza del 30 maggio 2022 il Giudice ha conferito incarico che i Servizi Sociali del Comune
di Guspini al fine di prendere in carico il nucleo familiare e predisporre incontri in spazio neutro tra il padre e il figlio PE 1, che rifiutava di intrattenere rapporti con lo stesso. Ha disposto, inoltre, che con la supervisione dei Servizi Sociali venisse intrapreso un percorso di mediazione e supporto alla genitorialità con audizione e coinvolgimento anche dei figli minori.
Con istanza del 7 ottobre 2022, parte resistente ha chiesto la modifica parziale delle ordinanze presidenziali del 29 marzo 2018 e del 16 aprile 2019 domandando la collocazione del figlio
Per 2 presso il padre (che di fatto, da qualche mese, viveva stabilmente presso il domicilio paterno) e che l'assegno di mantenimento a suo carico venisse ridotto ad euro 100,00 mensili.
Con istanza del 20 marzo 2023, parte ricorrente ha chiesto che il Giudice volesse incaricare i servizi sociali affinché monitorassero la situazione personale e familiare del minore PE 2 per '
verificare l'idoneità della collocazione del minore presso il padre.
Con provvedimento del 10 ottobre 2023, il Giudice ha incaricato i Servizi Sociali di fornire informazioni in ordine alla situazione del minore PE 2 con riferimento alla collocazione presso il padre e alla sua frequentazione scolastica ed, altresì, di disporre un percorso di sostegno psicologico in favore del minore. In tale sede è stato disposto anche l'ammonimento del resistente ad assumere le decisioni riguardanti i minori con l'adesione della madre in ragione dell'attuale regime di affido condiviso.
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All'udienza del 4 dicembre 2023 parte ricorrente ha dato atto che il figlio Per 2 era tornato a
dimorare presso la casa coniugale con la madre. Per 2 al fine diAll'udienza del 13 febbraio 2024, il Giudice ha disposto l'audizione del figlio chiarire i suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore e la frequenza scolastica.
All'udienza del 28 febbraio 2024, il figlio PE 2 ha dichiarato: “attualmente sto vivendo a casa di mia madre a Guspini nella via Azuni 18; con me vivono, mia sorella che peraltro si sposta spesso per lavoro, e il compagno di mia madre. Dopo che avevamo avuto una discussione con mia madre sono andato a vivere da mio padre sempre a Guspini. Poi ho deciso di tornare a vivere con mia madre perché con lei ho chiarito. Volevo stare un po' con tutti e due. Attualmente vedo mio padre in accordo con lui, ci vado quasi tutte le settimane e se non mi trattengo per tutto il giorno vado per cena. Lo scorso anno ero iscritto ad un corso di parrucchiere che poi ho lasciato. Mi sono iscritto di nuovo all'Istituto Tecnico di Guspini che sto frequentando anche se ho perso un po' di giorni perché non sono stato bene. Sono al primo anno. Devo recuperare qualche materia ma non sto andando male. I rapporti con mio padre sono abbastanza buoni. Da mamma sto abbastanza bene.
Dopo tutti gli anni passati mi trovo abbastanza bene con tutti e due i genitori. Vorrei continuare a vivere presso l'abitazione di mamma dove ho i miei spazi. Non escludo di potere stare a vivere da mio padre per alcuni periodi come ho già fatto in passato".
Il Giudice ha quindi rinviato per eventuale accordo al 19 marzo 2024 disponendo il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti, l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali e l'audizione dei figli delle parti, è stata trattenuta in decisione sulle con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Richiamata la sentenza non definitiva n. 1318/2022 pubblicata il 18.05.2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, occorre dare preliminarmente atto che i figli Parte 2 e PE 1 nelle more del giudizio hanno raggiunto la maggiore età e, pertanto, non occorrerà pronunciarsi in ordine alla modalità di affido e di diritto di visita con il genitore non collocatario.
Con riferimento alla domanda di addebito formulata dalle parti, giova osservare che ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.C. "Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
In proposito, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione “implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (tra le tante, Cass. Civ., n. 40795/2021, n.
14840/2006).
La pronuncia di addebito non può quindi fondarsi, ordinariamente, sulla mera inosservanza dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e, pertanto, il coniuge che chiede l'addebito “avrà l'onere di provare la relativa condotta del coniuge, contraria ai doveri matrimoniali, e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
al contrario, sarà onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta ad egli addebitabile” (Cass. Sez. n.
2059/2012).
L'onere della prova così congegnato incontra tuttavia una deroga nell'ipotesi di atti di violenza perpetrati da un coniuge ai danni dell'altro, sul rilievo che ciò costituisce “una violazione talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (tra le tante, Cass. n. 31355/2022, n. 3295/2018, n. 7388/2017).
Nel caso di specie, si osserva che parte resistente non ha riproposto la domanda di addebito in sede di precisazione delle conclusioni;
quanto alla ricorrente, ella ha assunto che l'unione coniugale, si è
deteriorata a causa degli atteggiamenti aggressivi, violenti e prevaricatori del resistente.
Ciò detto si rileva che nessuna utile iniziativa di carattere istruttorio è stata formulata dalla Pt 1 al fine della dimostrazione delle allegazioni poste a fondamento della domanda di addebito della separazione a carico del coniuge, così che la predetta domanda deve essere rigettata,.
Deve osservarsi che le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente sono state rigettate con l'ordinanza resa in data 9.11.2019 e in tale sede il collegio conferma, che le circostanze dedotte dalla ricorrente nelle memorie di prova, sono irrilevanti ai fini della decisione in quanto le vessazioni e maltrattamenti subiti dalla ricorrente sono stati collocati nell'arco temporale che va da giugno 2014 a gennaio 2016, periodo in cui i coniugi vivevano da separati in casa, come dedotto dalla stessa Pt 1 nel capitolo 3 e dunque il rapporto coniugale era da considerarsi di fatto deteriorato e concluso. . Inoltre i capitoli dal 16 al 36 si riferiscono a circostanze successive alla separazione e alle statuizioni rese con ordinanza presidenziale, così come la documentazione sanitaria, la denuncia sporta ai carabinieri ed anche il provvedimento di rinvio a giudizio del resistente sono relativi a fatti accaduti nell'anno 2018 e, pertanto, successivi al procedimento di separazione introdotto nel 2016.
Deve rilevarsi peraltro che dalle sommarie informazioni rese dalla sig.ra Controparte_2 in data
10.05.2019 emerge che la Pt_1 le aveva confidato di voler rompere il rapporto con il coniuge in quanto non sentiva più emozioni nei suoi confronti e che entrambi si stavano allontanando pur vivendo nello stesso tetto.
Anche nella motivazione dell'ordinanza cautelare del 17.07.2019 disposta a carico del resistente viene dato atto che dalla fine del 2014 al 2015 le parti vivevano da separate in casa, non dormivano più insieme ed il rapporto era circoscritto al mangiare insieme con i figli per cercare di dare una parvenza di normalità familiare.
La documentazione versata in atti consente dunque di ritenere accertata la fine del rapporto coniugale alla fine del 2014 per il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi mentre, ad avviso di questo Collegio, non vi sono risultanze probatorie sufficienti, a fondare la pronuncia di addebito della separazione a carico del CP_1 . Quanto alle modalità di affido del figlio minore delle parti PE 2 , osservato che entrambe le
parti hanno chiesto l'affido condiviso, ritiene il Collegio che debba essere accolta la concorde domanda di affidamento condiviso del figlio minore ormai prossimo al compimento dei 18 anni.
Sussiste, invece, tra le parti disaccordo quanto alla collocazione del minore predetto.
Il ragazzo sentito all'udienza del 28.02.2024 ha dichiarato di voler continuare a vivere presso l'abitazione materna (dove ho i miei spazi), non escludendo di poter soggiornare anche dal padre per alcuni periodi. PEtanto, deve valorizzarsi la volontà del minore, ormai prossimo al compimento dei 18 anni, ed essere confermata la collocazione presso il domicilio materno.
Il minore predetto, potrà incontrare il padre secondo la sua volontà e previo accordo con lo stesso.
*****
Venendo ora ai provvedimenti economici deve rilevarsi che la ricorrente ha domandato che venga posto a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio PE 1 appena ventenne e non ancora autosufficiente economicamente e del figlio minore PE 2 con un importo di euro 600,00.
Giova osservare che il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema molto attuale e dibattuto nella giurisprudenza e con importanti implicazioni pratiche.
La Corte di Cassazione, in svariate pronunce, si è trovata a definire i limiti e le condizioni di tale obbligo genitoriale, che poggia su di un preciso quadro normativo.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il legislatore ordinario specifica poi,
agli articoli 147 c.C., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che, inoltre, deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può
disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, come ha ribadito in diverse sue pronunce la Corte di
Cassazione (tra le altre, Corte di Cassazione civile, n. 4765 del 3 aprile 2002). Questo, infatti,
persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Al riguardo, occorre specificare cosa s'intende per indipendenza economica, in quanto solo in tal modo è possibile capire quando può venir meno l'obbligo al mantenimento.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa,
corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze. Si tratta, in ogni caso, di un accertamento di carattere relativo, che deve essere parametrato alle capacità ed aspirazioni, al percorso scolastico ed universitario del soggetto, nonché alle condizioni del mercato del lavoro, relativo alla formazione e specializzazione conseguite.
PE l'esenzione dall'obbligo di mantenimento, è necessario un provvedimento del giudice dichiarativo della intervenuta estinzione della obbligazione ex lege per una delle suindicate cause.
In particolar modo sarà onere del genitore che vuole ottenere l'esonero, dimostrare in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica o che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da colpevole inerzia del figlio (in tal senso, Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 13184 del 16
giugno 2011).
Tuttavia, "l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi,
giacchè "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità
dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà
di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016).
Ebbene in questa sede il CP 1 non ha offerto alcuna dimostrazione concreta circa la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne.
E' emerso che lo stesso, appena ventenne, ha prestato attività lavorativa in Austria con contratto a tempo determinato dal mese di ottobre 2023 a mese di marzo 2024. Null'altro è stato rilevato e/o documentato. Allo stato, pertanto, il Collegio non può esonerare il padre dal contribuire al mantenimento del figlio in quanto la Cassazione, come già illustrato, ha ribadito che non può essere negato e/o revocato il mantenimento al figlio che non ha raggiunto la piena indipendenza economica.
PEtanto, il CP 1 dovrà contribuire al mantenimento del figlio PE 1, e del figlio minore
Per 2 entrambi dimoranti presso il domicilio materno.
In questa sede parte ricorrente per quanto concerne la propria condizione economica ha dedotto di prestare attività lavorativa con contratto a tempo determinato (con scadenza a luglio 2025) e di percepire uno stipendio di euro 1.170 euro circa. La Pt 1 è gravata dal pagamento mensile di
200,00 a titolo di indennità per l'occupazione della casa coniugale pignorata a seguito della procedura esecutiva avviata a causa del mancato pagamento del mutuo da parte del resistente
Il resistente svolge la professione di insegnante. Non risultano depositate in atti le dichiarazioni reddituali aggiornate. Dal modello 730 del 2016 risulta un reddito annuo lordo di euro 23.366,00. Il CP 1 non ha oneri abitativi, mentre non risulta chiara all'attualità la situazione debitoria del
CP 1
considerato che
non risultano in atti i contratti relativi ai vari finanziamenti e, pertanto, non
è possibile valutarne la scadenza. Risultano scadute a gennaio 2021 le rate relative ai pagamenti
Pt 3
Il resistente risulta, inoltre, inadempiente al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale sottoposta a procedura esecutiva.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto delle occupazioni saltuarie svolte dal figlio PE 1, della capacità
reddituale e lavorativa dei coniugi pone a carico del Pt 4 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile di euro 400,00 di cui euro 100,00 per il figlio R_
ed euro 300,00 per il figlio PE 2 al 50% delle spese straordinarie.
****
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la prole. *****
La reciproca soccombenza (la ricorrente sull'addebito e il resistente sul mantenimento del figlio maggiorenne) giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, richiamata la sentenza n. 1318/2022 pubblicata in data
18.05.2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo così provvede:
PEsona 4 con collocazione anche ai 1. Dispone l'affido condiviso del figlio minore "
fini anagrafici presso il domicilio materno;
2. Il padre potrà incontrare il minore previo accordo con lo stesso;
3. assegna la casa coniugale a Parte 1 per ivi abitarvi con i figli;
4. pone in capo a CP 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli R_,
maggiorenne non autosufficiente e PE 2 con l'importo di euro 400,00 (come precisato in parte motiva) da corrispondere a favore di Parte 1 entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
13.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti