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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/07/2025, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24927/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27096/2021 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Davide Biestro, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Marco de Marchi n. 2, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Trasatti e dell'avv. Emanuela Contin, elettivamente domiciliata in Milano, via Dezza n. 26, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, così GIUDICARE Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 7614/2022 emesso dal Tribunale di Milano. In ogni caso respingersi ogni e qualsiasi pretesa di pagamento di nei confronti dello Controparte_1 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare che i Pt_1
pagamenti compiuti dallo in favore di per complessivi euro Parte_1 Controparte_1
95.000,00 risultano privi di causa e, conseguentemente, condannare quest'ultima alla restituzione, in pagina 1 di 7 favore dello dell'importo di euro 95.000,00 o della diversa somma, anche maggiore o Parte_1
minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dal giorno di ciascun pagamento.
Con vittoria di spese e compensi.
Parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione e previe le declaratorie del caso in rito e in merito: in via principale, - Rigettare l'opposizione dell'attrice nei confronti di
[...] in quanto infondata, in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. CP_1
7614/22 emesso dal Giudice dott. Vincenzo Nicolini del Tribunale di Milano in data 9 maggio 2022, nell'ammontare non contestato di euro 569.834,61 oltre spese liquidate e interessi;
- condannare l'attrice C.F con sede in Milano via Parte_2 P.IVA_1
Leopardi 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma nella misura equitativamente determinata. - Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione l'avv. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
7614/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.04.2022 e pubblicato in data 9.05.2022, con cui veniva ingiunto allo Studio il pagamento della somma di euro 569.834,61, oltre a interessi Pt_1
come da domanda e spese di procedura, a titolo di utili spettanti alla ricorrente dal 2011 al 2020 in qualità di associata dello Studio ingiunto.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo lo conveniva in Parte_1 giudizio avanti questo Tribunale l'avv. chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
autorizzare la chiamata in causa di e di con il Controparte_2 Controparte_3
conseguente differimento, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
nel merito, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di respingere qualsiasi pretesa di pagamento dell'avv. nei confronti dello Controparte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e Pt_1 dichiarare che i pagamenti compiuti dallo in favore dell'avv. Parte_1 Controparte_1
per complessivi euro 95.000,00 risultavano privi di causa e, conseguentemente, di condannare quest'ultima alla restituzione, in favore dello dell'importo di euro 95.000,00 o della Parte_1
diversa somma, anche maggiore o minore, che risultasse dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dal giorno di ciascun pagamento;
con vittoria di spese e compensi.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- l'avv. non aveva mai effettivamente svolto l'attività professionale nella sua qualità di CP_1
associata allo Studio, godendo però dei benefici previdenziali e, in parte, fiscali in relazione alla percentuale di utili alla stessa attribuita anno per anno, anche nel periodo dal 2011 al 2021;
- le richieste di pagamento venivano avanzate solo nel 2021, contestualmente alla separazione dell'avv. dal marito e quando dunque si erano ormai incrinati i rapporti con la famiglia CP_1
e la stessa temeva che la separazione dal marito determinasse il venir meno di una Pt_1
fonte di sostentamento;
- l'avv. aveva goduto di vari supporti e benefici economici, ottenuti a titolo gratuito, CP_1 necessari per l'acquisto di un immobile e per consentirle di mantenere un elevato tenore di vita;
- le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta dal 2011 al 2020 non provavano l'asserito credito azionato dall'avv. né potevano essere qualificate come riconoscimento CP_1
di debito, anche se predisposte e presentate dallo quale intermediario fiscale Parte_1 abilitato e non direttamente dall'interessata, alla quale comunque si riferivano;
- non avendo l'avv. mai eseguito alcuna prestazione professionale a favore dello CP_1 [...]
(come confermato dall'assenza del suo nominativo nelle fatture emesse dallo Studio, Pt_1 nonché dal mancato utilizzo dell'indirizzo e-mail di studio), non solo il credito vantato da questa era inesistente, ma i pagamenti effettuati dall'opponente a favore dell'opposta risultavano del tutto privi di causa, dovendo quindi essere restituiti ex art. 2033 c.c.;
pagina 3 di 7 - la scrittura privata avente ad oggetto la determinazione della percentuale di suddivisione degli utili annuali tra gli associati dello era invalida per violazione degli artt. 2 e 3 Parte_1 dello statuto dell'Associazione professionale, essendo sempre stato nullo il contributo fornito dall'avv. alla formazione dell'utile dello Studio e non avendo la stessa mai svolto alcuna CP_1
attività professionale.
L'avv. , ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in Controparte_1
via preliminare, di concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza dell'opposizione di controparte, non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nell'ammontare non contestato di euro 569.834,61, oltre spese liquidate e interessi;
nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto nell'ammontare non contestato di euro 569.834,61, oltre spese liquidate e interessi;
chiedeva altresì di condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. nella misura equitativamente determinata;
con vittoria di spese.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'avv. si associava allo in data 19.09.1997, lavorando per il medesimo CP_1 Parte_1 fino ad aprile 2022, quando lo Studio decretava arbitrariamente l'esclusione della stessa;
- stante la forte ingerenza del suocero all'interno dello Studio, veniva di fatto impedito all'avv. di avere, quale libera professionista, una propria clientela;
CP_1
- dal 2011 l'avv. percepiva solo minime somme rispetto agli utili alla stessa spettanti, CP_1
maturando quindi un credito nei confronti dello Parte_1
- lo predisponeva la dichiarazione dei redditi di tutti gli associati, con Parte_1
l'indicazione del reddito calcolato sulla base della percentuale di ripartizione degli utili concordato tra i soci;
- le scritture di ripartizione degli utili tra i soci non erano invalide;
- nessuna liberalità veniva mai posta in essere in favore dell'avv. né alcun accordo CP_1
simulatorio era mai stato raggiunto tra le parti.
In data 17.11.2022 il Giudice rigettava l'istanza di chiamata del terzo, tenuto conto dell'assenza di un litisconsorzio necessario e della celerità del processo.
Con ordinanza in data 16.05.2023 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
pagina 4 di 7 All'udienza del 10.10.2023 il Giudice sottoponeva alle parti la seguente soluzione conciliativa: pagamento dell'importo di euro 190.000,00 omnicomprensivo, spese compensate.
Con ordinanza in data 19.05.2024 il Giudice ammetteva le prove per testi articolate da parte opponente, non ammetteva le prove per testi articolate da parte opposta e ammetteva l'interrogatorio formale chiesto da parte opposta.
In data 25.09.2024 il Giudice onorario delegato procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale del liquidatore dott. legale rappresentante dell' CP_4 Parte_2
dichiarava decaduta parte opponente dall'escussione testimoniale di ,
[...] Testimone_1
considerato che la stessa opponente non aveva provveduto a intimare il teste ammesso, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
All'art. 2 dello statuto dell'Associazione Professionale denominata è disposto che Parte_1
“Ai soci sono così attribuite le quote di partecipazione al capitale, agli utili e alle perdite …
[...] quota del 16,666 %” e che “le sopra indicate quote potranno essere CP_1
eventualmente modificate con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno con scrittura privata autenticata … per tenere in considerazione il concorso di ciascun socio alla formazione dell'utile dell'Associazione” (cfr. doc. 5 di parte opposta).
Appare pertanto evidente che le parti, costituendo l'associazione professionale, intesero attribuire ai singoli soci la titolarità di quote di partecipazione indipendentemente dall'apporto che ciascun socio avrebbe di fatto offerto alla produttività dell'Associazione stessa.
Ne costituisce prova l'espressa previsione, contenuta nello stesso articolo dello statuto, della mera possibilità di modificare di anno in anno le quote stabilite a favore del singolo socio, potendosi tener conto del concorso di ciascuno alla formazione dell'utile dell'Associazione.
Tale facoltà di modifica, alla luce delle risultanze di causa, non è mai stata esercitata nei confronti dell'odierna opposta, con la conseguenza che gli importi di utili, nei limiti della quota spettante all'avv.
sono astrattamente da riconoscere, se e nella misura in cui risulteranno dimostrati. CP_1
Si osserva che parte opposta ha sostenuto nel presente giudizio che la prova del credito azionato in via monitoria nei confronti dell'opponente sarebbe offerta Parte_2
dalle dichiarazioni dei redditi che, annualmente, lo predisponeva per gli associati, con Parte_1
pagina 5 di 7 l'indicazione per ciascun anno del reddito calcolato sulla base della quota percentuale di partecipazione agli utili di ciascun socio.
Ne dovrebbe conseguire, a parere dell'odierna opposta, che la dichiarazione dei redditi dell'avv. CP_1 effettuata dall'opponente costituirebbe un riconoscimento delle spettanze alla stessa dovute.
La tesi dell'avv. tuttavia, non pare fondata. CP_1
Infatti, il credito spettante all'odierna parte opposta non può essere dedotto dalle dichiarazioni dei redditi della stessa, in quanto documenti di natura fiscale, provenienti dal contribuente e privi di carattere probatorio, con conseguente mancata prova a sostegno della propria domanda.
Si deve d'altra parte osservare che detta carenza probatoria è stata colmata da parte opponente mediante la produzione della tabella dei conteggi relativa all'avv. (cfr. doc. 53 di parte CP_1
opponente) da cui risulta un credito, come riconosciuto in subordine da parte opponente, di euro
233.127,11 (cfr. pagg. da 19 a 22 atto di citazione in opposizione).
Dunque, in mancanza di diversa e ulteriore documentazione, a tale tabella si dovrà fare riferimento per determinare gli importi di spettanza dell'opposta, al netto di imposte e altri contributi.
Detti conteggi hanno già tenuto conto dei diversi prelevamenti effettuati dall'avv. nel corso del CP_1
periodo 2011 – 2022, dovendosi di conseguenza rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale dallo di restituzione della somma di euro 95.000,00 a titolo di indebito. Parte_1
Da ultimo, si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda diretta all'accertamento dell'assunta invalidità della scrittura privata di ripartizione degli utili annuali per pretesa violazione dello statuto associativo.
Infatti, è proprio in virtù dell'art. 2 dello statuto associativo, come si è già motivato, che appare evidente che le parti, costituendo l'associazione professionale, intesero attribuire ai singoli soci la titolarità di quote di partecipazione indipendentemente dall'apporto che ciascun socio avrebbe di fatto offerto alla produttività dell'Associazione stessa.
La conferma di quanto affermato è data dalla previsione, contenuta nello stesso articolo di statuto, della possibilità di anno in anno, di modifica delle quote stabilite a favore del singolo socio, potendosi (non dovendosi) tener conto del concorso di ciascuno dei soci alla formazione dell'utile dell'Associazione.
E come si è già argomentato, tale facoltà di modifica, alla luce delle risultanze di causa, non è mai stata esercitata nei confronti dell'odierna opposta.
Infine, non si ritiene accoglibile l'ipotesi di nullità della delibera di ripartizione degli utili quale promessa di donazione, non essendo emersa in giudizio alcuna idonea prova che possa suffragare detta ipotesi.
pagina 6 di 7 Non vi è, infatti, prova alcuna della assunta simulazione della dichiarazione resa nella scrittura privata prodotta da parte opposta (cfr. doc. 51 di parte opposta), con la conseguenza che tale domanda si basa esclusivamente su una indimostrata funzione assistenziale della quota a favore dell'avv. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato e l'opponente Parte_2 dovrà essere condannata a corrispondere a favore dell'opposta avv. la somma di euro
[...] CP_1
233.127,11, oltre agli interessi come da domanda dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura del 50% dell'intero.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7614/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.04.2022 e pubblicato in data 9.05.2022;
2) in parziale accoglimento della domanda formulata dall'opposta avv. Controparte_1 condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, al pagamento della somma di euro 233.127,11, oltre a interessi come da domanda dal dovuto al saldo;
3) liquida a favore di parte opposta avv. le spese di lite nella misura del 50% Controparte_1 dell'intero di euro 16.787,70 e così in euro 8.393,85, di cui euro 7.299,00 per compensi ed euro
1.094,85 per spese generali al 15% oltre a Cpa e oneri fiscali.
Milano, il 27 luglio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 27096/2021 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Davide Biestro, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Marco de Marchi n. 2, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Trasatti e dell'avv. Emanuela Contin, elettivamente domiciliata in Milano, via Dezza n. 26, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, così GIUDICARE Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 7614/2022 emesso dal Tribunale di Milano. In ogni caso respingersi ogni e qualsiasi pretesa di pagamento di nei confronti dello Controparte_1 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare che i Pt_1
pagamenti compiuti dallo in favore di per complessivi euro Parte_1 Controparte_1
95.000,00 risultano privi di causa e, conseguentemente, condannare quest'ultima alla restituzione, in pagina 1 di 7 favore dello dell'importo di euro 95.000,00 o della diversa somma, anche maggiore o Parte_1
minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dal giorno di ciascun pagamento.
Con vittoria di spese e compensi.
Parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione e previe le declaratorie del caso in rito e in merito: in via principale, - Rigettare l'opposizione dell'attrice nei confronti di
[...] in quanto infondata, in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. CP_1
7614/22 emesso dal Giudice dott. Vincenzo Nicolini del Tribunale di Milano in data 9 maggio 2022, nell'ammontare non contestato di euro 569.834,61 oltre spese liquidate e interessi;
- condannare l'attrice C.F con sede in Milano via Parte_2 P.IVA_1
Leopardi 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma nella misura equitativamente determinata. - Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione l'avv. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
7614/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.04.2022 e pubblicato in data 9.05.2022, con cui veniva ingiunto allo Studio il pagamento della somma di euro 569.834,61, oltre a interessi Pt_1
come da domanda e spese di procedura, a titolo di utili spettanti alla ricorrente dal 2011 al 2020 in qualità di associata dello Studio ingiunto.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo lo conveniva in Parte_1 giudizio avanti questo Tribunale l'avv. chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
autorizzare la chiamata in causa di e di con il Controparte_2 Controparte_3
conseguente differimento, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
nel merito, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di respingere qualsiasi pretesa di pagamento dell'avv. nei confronti dello Controparte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e Pt_1 dichiarare che i pagamenti compiuti dallo in favore dell'avv. Parte_1 Controparte_1
per complessivi euro 95.000,00 risultavano privi di causa e, conseguentemente, di condannare quest'ultima alla restituzione, in favore dello dell'importo di euro 95.000,00 o della Parte_1
diversa somma, anche maggiore o minore, che risultasse dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dal giorno di ciascun pagamento;
con vittoria di spese e compensi.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- l'avv. non aveva mai effettivamente svolto l'attività professionale nella sua qualità di CP_1
associata allo Studio, godendo però dei benefici previdenziali e, in parte, fiscali in relazione alla percentuale di utili alla stessa attribuita anno per anno, anche nel periodo dal 2011 al 2021;
- le richieste di pagamento venivano avanzate solo nel 2021, contestualmente alla separazione dell'avv. dal marito e quando dunque si erano ormai incrinati i rapporti con la famiglia CP_1
e la stessa temeva che la separazione dal marito determinasse il venir meno di una Pt_1
fonte di sostentamento;
- l'avv. aveva goduto di vari supporti e benefici economici, ottenuti a titolo gratuito, CP_1 necessari per l'acquisto di un immobile e per consentirle di mantenere un elevato tenore di vita;
- le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta dal 2011 al 2020 non provavano l'asserito credito azionato dall'avv. né potevano essere qualificate come riconoscimento CP_1
di debito, anche se predisposte e presentate dallo quale intermediario fiscale Parte_1 abilitato e non direttamente dall'interessata, alla quale comunque si riferivano;
- non avendo l'avv. mai eseguito alcuna prestazione professionale a favore dello CP_1 [...]
(come confermato dall'assenza del suo nominativo nelle fatture emesse dallo Studio, Pt_1 nonché dal mancato utilizzo dell'indirizzo e-mail di studio), non solo il credito vantato da questa era inesistente, ma i pagamenti effettuati dall'opponente a favore dell'opposta risultavano del tutto privi di causa, dovendo quindi essere restituiti ex art. 2033 c.c.;
pagina 3 di 7 - la scrittura privata avente ad oggetto la determinazione della percentuale di suddivisione degli utili annuali tra gli associati dello era invalida per violazione degli artt. 2 e 3 Parte_1 dello statuto dell'Associazione professionale, essendo sempre stato nullo il contributo fornito dall'avv. alla formazione dell'utile dello Studio e non avendo la stessa mai svolto alcuna CP_1
attività professionale.
L'avv. , ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in Controparte_1
via preliminare, di concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza dell'opposizione di controparte, non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nell'ammontare non contestato di euro 569.834,61, oltre spese liquidate e interessi;
nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto nell'ammontare non contestato di euro 569.834,61, oltre spese liquidate e interessi;
chiedeva altresì di condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. nella misura equitativamente determinata;
con vittoria di spese.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'avv. si associava allo in data 19.09.1997, lavorando per il medesimo CP_1 Parte_1 fino ad aprile 2022, quando lo Studio decretava arbitrariamente l'esclusione della stessa;
- stante la forte ingerenza del suocero all'interno dello Studio, veniva di fatto impedito all'avv. di avere, quale libera professionista, una propria clientela;
CP_1
- dal 2011 l'avv. percepiva solo minime somme rispetto agli utili alla stessa spettanti, CP_1
maturando quindi un credito nei confronti dello Parte_1
- lo predisponeva la dichiarazione dei redditi di tutti gli associati, con Parte_1
l'indicazione del reddito calcolato sulla base della percentuale di ripartizione degli utili concordato tra i soci;
- le scritture di ripartizione degli utili tra i soci non erano invalide;
- nessuna liberalità veniva mai posta in essere in favore dell'avv. né alcun accordo CP_1
simulatorio era mai stato raggiunto tra le parti.
In data 17.11.2022 il Giudice rigettava l'istanza di chiamata del terzo, tenuto conto dell'assenza di un litisconsorzio necessario e della celerità del processo.
Con ordinanza in data 16.05.2023 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
pagina 4 di 7 All'udienza del 10.10.2023 il Giudice sottoponeva alle parti la seguente soluzione conciliativa: pagamento dell'importo di euro 190.000,00 omnicomprensivo, spese compensate.
Con ordinanza in data 19.05.2024 il Giudice ammetteva le prove per testi articolate da parte opponente, non ammetteva le prove per testi articolate da parte opposta e ammetteva l'interrogatorio formale chiesto da parte opposta.
In data 25.09.2024 il Giudice onorario delegato procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale del liquidatore dott. legale rappresentante dell' CP_4 Parte_2
dichiarava decaduta parte opponente dall'escussione testimoniale di ,
[...] Testimone_1
considerato che la stessa opponente non aveva provveduto a intimare il teste ammesso, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
All'art. 2 dello statuto dell'Associazione Professionale denominata è disposto che Parte_1
“Ai soci sono così attribuite le quote di partecipazione al capitale, agli utili e alle perdite …
[...] quota del 16,666 %” e che “le sopra indicate quote potranno essere CP_1
eventualmente modificate con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno con scrittura privata autenticata … per tenere in considerazione il concorso di ciascun socio alla formazione dell'utile dell'Associazione” (cfr. doc. 5 di parte opposta).
Appare pertanto evidente che le parti, costituendo l'associazione professionale, intesero attribuire ai singoli soci la titolarità di quote di partecipazione indipendentemente dall'apporto che ciascun socio avrebbe di fatto offerto alla produttività dell'Associazione stessa.
Ne costituisce prova l'espressa previsione, contenuta nello stesso articolo dello statuto, della mera possibilità di modificare di anno in anno le quote stabilite a favore del singolo socio, potendosi tener conto del concorso di ciascuno alla formazione dell'utile dell'Associazione.
Tale facoltà di modifica, alla luce delle risultanze di causa, non è mai stata esercitata nei confronti dell'odierna opposta, con la conseguenza che gli importi di utili, nei limiti della quota spettante all'avv.
sono astrattamente da riconoscere, se e nella misura in cui risulteranno dimostrati. CP_1
Si osserva che parte opposta ha sostenuto nel presente giudizio che la prova del credito azionato in via monitoria nei confronti dell'opponente sarebbe offerta Parte_2
dalle dichiarazioni dei redditi che, annualmente, lo predisponeva per gli associati, con Parte_1
pagina 5 di 7 l'indicazione per ciascun anno del reddito calcolato sulla base della quota percentuale di partecipazione agli utili di ciascun socio.
Ne dovrebbe conseguire, a parere dell'odierna opposta, che la dichiarazione dei redditi dell'avv. CP_1 effettuata dall'opponente costituirebbe un riconoscimento delle spettanze alla stessa dovute.
La tesi dell'avv. tuttavia, non pare fondata. CP_1
Infatti, il credito spettante all'odierna parte opposta non può essere dedotto dalle dichiarazioni dei redditi della stessa, in quanto documenti di natura fiscale, provenienti dal contribuente e privi di carattere probatorio, con conseguente mancata prova a sostegno della propria domanda.
Si deve d'altra parte osservare che detta carenza probatoria è stata colmata da parte opponente mediante la produzione della tabella dei conteggi relativa all'avv. (cfr. doc. 53 di parte CP_1
opponente) da cui risulta un credito, come riconosciuto in subordine da parte opponente, di euro
233.127,11 (cfr. pagg. da 19 a 22 atto di citazione in opposizione).
Dunque, in mancanza di diversa e ulteriore documentazione, a tale tabella si dovrà fare riferimento per determinare gli importi di spettanza dell'opposta, al netto di imposte e altri contributi.
Detti conteggi hanno già tenuto conto dei diversi prelevamenti effettuati dall'avv. nel corso del CP_1
periodo 2011 – 2022, dovendosi di conseguenza rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale dallo di restituzione della somma di euro 95.000,00 a titolo di indebito. Parte_1
Da ultimo, si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda diretta all'accertamento dell'assunta invalidità della scrittura privata di ripartizione degli utili annuali per pretesa violazione dello statuto associativo.
Infatti, è proprio in virtù dell'art. 2 dello statuto associativo, come si è già motivato, che appare evidente che le parti, costituendo l'associazione professionale, intesero attribuire ai singoli soci la titolarità di quote di partecipazione indipendentemente dall'apporto che ciascun socio avrebbe di fatto offerto alla produttività dell'Associazione stessa.
La conferma di quanto affermato è data dalla previsione, contenuta nello stesso articolo di statuto, della possibilità di anno in anno, di modifica delle quote stabilite a favore del singolo socio, potendosi (non dovendosi) tener conto del concorso di ciascuno dei soci alla formazione dell'utile dell'Associazione.
E come si è già argomentato, tale facoltà di modifica, alla luce delle risultanze di causa, non è mai stata esercitata nei confronti dell'odierna opposta.
Infine, non si ritiene accoglibile l'ipotesi di nullità della delibera di ripartizione degli utili quale promessa di donazione, non essendo emersa in giudizio alcuna idonea prova che possa suffragare detta ipotesi.
pagina 6 di 7 Non vi è, infatti, prova alcuna della assunta simulazione della dichiarazione resa nella scrittura privata prodotta da parte opposta (cfr. doc. 51 di parte opposta), con la conseguenza che tale domanda si basa esclusivamente su una indimostrata funzione assistenziale della quota a favore dell'avv. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato e l'opponente Parte_2 dovrà essere condannata a corrispondere a favore dell'opposta avv. la somma di euro
[...] CP_1
233.127,11, oltre agli interessi come da domanda dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura del 50% dell'intero.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7614/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.04.2022 e pubblicato in data 9.05.2022;
2) in parziale accoglimento della domanda formulata dall'opposta avv. Controparte_1 condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, al pagamento della somma di euro 233.127,11, oltre a interessi come da domanda dal dovuto al saldo;
3) liquida a favore di parte opposta avv. le spese di lite nella misura del 50% Controparte_1 dell'intero di euro 16.787,70 e così in euro 8.393,85, di cui euro 7.299,00 per compensi ed euro
1.094,85 per spese generali al 15% oltre a Cpa e oneri fiscali.
Milano, il 27 luglio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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