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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6268/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti Parte_1
dall'avv. Carmine D'Onofrio e dall'avv. Parte_2
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Antonio Gallicchio e dall'avv. CP_1
Annamaria Orefice
OPPOSTO
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 182/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro emesso in data
8.4.2024 nei suoi confronti ed in favore di avente ad oggetto la somma di CP_1
euro 14.925,77 dovuta a titolo di pagamento residuo del TFR ed altre spettanze di fine rapporto, come indicate nella busta paga di novembre 2023, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
Per tali ragioni concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la quale contestava con diverse argomentazioni, in CP_1
fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Al tempo stesso, la lavoratrice spiegava autonoma domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 4.068,49, oltre relativa ricostituzione della posizione contributiva, asserendo di aver svolto attività lavorativa senza regolare inquadramento alle dipendenze della resistente per il periodo dal
2.8.1999 al 16.4.2000 e che, pertanto, il suo rapporto era intercorso senza soluzione di continuità a decorrere dal 2.8.1999 sino al 30.11.2023. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l' in qualità di litisconsorte necessario nei giudizi CP_2
riguardanti la domanda di versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, veniva svolta attività istruttoria e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Per quanto concerne, poi, lo specifico profilo dell'onere della prova del pagamento delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni,
l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in
3 materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Con riferimento, inoltre, alla prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, la giurisprudenza ha precisato che: “In tema di lavoro subordinato, la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, dunque anche del TFR - che ha natura di retribuzione differita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro -, è particolarmente rigorosa. Le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale. Pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti”
(Tribunale Castrovillari sez. I, 16/06/2021, n.1108).
La prova del pagamento delle retribuzioni, considerato il suo rigore, non può essere fornita per testi. Secondo la giurisprudenza, invero, “Nel rapporto di lavoro subordinato l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste paga previste per cui quando il lavoratore contesti sia pure in forma generica le somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio, in quanto la prova dell'estinzione dell'obbligazione grava sul debitore, ne consegue che è
4 inammissibile la richiesta di prova testimoniale finalizzata a dimostrare i pagamenti effettuati in favore del lavoratore opposto e la loro imputazione” (Tribunale
Lecce sez. lav., 26/11/2018, n.3549).
Altresì, la legge di bilancio del 2018 (legge 27.12.2017, n. 205) ha disposto che, salvo eccezioni normativamente previste, dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione non può avvenire in contanti, ma deve essere sempre effettuato mediante strumenti tracciabili.
Tanto premesso deve essere dichiarata la parziale cessata materia del contendere per quanto concerne la sorta capitale di quanto dovuto a titolo di TFR. Dagli atti del giudizio, infatti, risulta che, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la società ha effettuato i seguenti bonifici:
− euro 3.231,44 in data 11/07/2024;
− euro 3.231,44 in data 23/07/2024;
− euro 3.231,44 in data 06/08/2024;
− euro 3.231,45 in data 28/08/2024.
Il tutto per l'importo complessivo di euro 12.925,77.
A ciò si aggiunga che in atti è presente un ulteriore bonifico di euro 2.000,00 dell'11/12/2023 con causale “acconto paga novembre 2023”, il quale è stato imputato alle spettanze indicate nella busta paga di novembre 2023. Al riguardo, non è fondata l'eccezione dell'opposta secondo cui l'emolumento in questione rappresenta un bonus corrisposto dal datore;
ciò in presenza della specifica imputazione e dell'assenza di prova che tale bonus una tantum fosse stato pattuito. In argomento, invero, occorre sempre rimarcare che: “Nel rapporto di lavoro subordinato l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 4/1953 al fine di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo gli
è dovuto e quanto effettivamente gli è stato corrisposto e tale obbligo non modifica la natura e l'efficacia della imputazione in quanto quest'ultima sia dovuta sia facoltativa, presuppone pur sempre l'esistenza di un debito e non può costituire di per sè un titolo
5 giustificativo di somme corrisposte anche se non dovute” (Corte appello Roma sez. lav.,
10/08/2020, n.507).
A quanto precede consegue che è stata pagata dal datore l'intera sorta capitale indicata nel decreto ingiuntivo pari ad euro 14.295,77.
Al contrario, invece, non sono stati corrisposti alla gli interessi e la rivalutazione ai CP_1
sensi dell'art. 429 c.p.c., i quali, in assenza di contestazione specifica, sono stati calcolati in euro 736,49.
Diversamente non sono dovuti gli interessi moratori. In argomento, sebbene lo scrivente sia a conoscenza del contrasto giurisprudenziale pendente, si intende condividere l'orientamento stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza del 7 novembre 2018, n.
28409 secondo cui la norma contenuta nel comma 4 dell'art. 1284 c.c. si applica alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale rispetto alle quali “Se le parti non ne hanno determinato la misura...”si applica il saggio d'interesse proprio delle transazioni commerciali. Richiamando la pronuncia suddetta, che questo giudice condivide e fa propria, va infine considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal legislatore con l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati dall'art. 1284 c.c., comma 1. Il cenno alla convenzione tra le parti sul punto, infatti, è esplicativo di come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi, si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali, che come tali sono dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza applicato a seguito di avvio di lite sia giudiziale sia arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Pertanto, nel caso in esame non vi è spazio per l'applicazione della norma sugli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.
Ancora, vi è da considerare che in tema di rapporti di lavoro esiste una speciale legislazione giacché anche in punto di retribuzione vi è la norma inderogabile prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. per la quale il credito di lavoro produce interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, sicché il Giudice in tutti i casi di condanna al pagamento di crediti
6 di lavoro, oltre agli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c., è tenuto a condannare il datore di lavoro al maggior danno derivante al lavoratore dalla diminuzione di valore del suo credito, ossia al pagamento anche della rivalutazione monetaria. Trattandosi di fattispecie già regolata da norma speciale, anche per questo, non può ritenersi applicabile una disciplina speciale riferita alle transazioni commerciali.
Alla luce di quanto esposto in narrativa, dunque, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sorta capitale e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 736,46 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta, la stessa è infondata.
In materia la giurisprudenza di recente ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337
c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, (ud. 25/06/2024, dep. 15/10/2024),
n.26727).
Pertanto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta è ammissibile in quanto trova il proprio fondamento nel medesimo interesse che ha sorretto il ricorso monitorio.
Quest'ultimo, infatti, ha ad oggetto il pagamento del TFR, mentre la riconvenzionale ha ad oggetto l'accertamento di un periodo di lavoro non contrattualizzato;
di guisa che, anche per esigenze di economia processuale, è razionale trattare nel medesimo giudizio questioni attinenti a diverse spettanze lavorative che originano dal medesimo rapporto.
7 Orbene, nella memoria di costituzione la ha dedotto di aver lavorato senza regolare CP_1
inquadramento alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 2.8.1999 al
16.4.2000 individuando quale datore lavoro alle cui direttive era impiegata . CP_3
Sul punto, è opportuno sottolineare che grava sul lavoratore la prova dei fatti costitutivi della pretesa sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto. Dunque, “spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi” (Tribunale
Lucca sez. lav., 24/02/2022, n.52).
Come già espresso in narrativa, nel caso di specie l'opposta deduce di aver lavorato senza regolare inquadramento per la società resistente per il periodo dal 2.8.1999 al 16.4.2000 sottostando alle direttive di . Tuttavia, dalla visura camerale storica in atti CP_3
non risulta che tale soggetto fosse amministratore della società nel periodo in questione o ricoprisse altre cariche. A ben vedere, infatti, il risulta amministratore CP_3
insieme ad altro soggetto a decorrere dal 5.11.2024 e, sempre dalla lettura della visura, emerge che in passato egli era stato amministratore unico della società dal 26.6.2014 e socio unico dal 26.1.2021, presidente del consiglio di amministrazione dal 24.11.2011 e dal
6.8.2007, 07.04.2004,08.5.2001, dal 28.10.1999 amministratore unico. Di conseguenza, prima di quest'ultima data il non ha rivestito alcuna carica sociale CP_3
nell'organigramma della società opponente.
In ogni caso, assume carattere assorbente la circostanza che in data 16.12.2016 è stato stipulato tra la società opponente e plurimi lavoratori, tra cui un accordo CP_1
collettivo aziendale. All'art. 9 del predetto accordo è previsto che il lavoratore ha il diritto di contestare le retribuzioni, e rivendicare le differenze retributive vantate a titolo di indennità
e lavoro straordinario derivanti dall'accordo, entro il termine di tre mesi a pena di decadenza dall'esercizio del relativo diritto.
In materia, la Cassazione ha precisato che: “2.1. L'art. 8, commi 1, 2, 2-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.148 del 2011, sotto la rubrica
<<sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità>>, così dispone:
8 <<1.- I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2.- Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis.- Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di
9 cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e dalle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3.- Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori>>.
2.2. Come risulta dal testo della disposizione, la validità delle “intese” collettive stipulate a livello aziendale o territoriale, onde consentire la deroga alle norme di legge e di contratto collettivo con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, è sottoposta alla garanzia della sussistenza di una serie di condizioni.
I presupposti di applicabilità della disposizione sono così individuabili:
a) occorre che l'accordo aziendale sia sottoscritto «da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda»;
b) è necessario che tali «specifiche intese» – ossia gli accordi aziendali – siano «sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali»;
c) inoltre l'accordo – nel perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda – deve risultare alternativamente finalizzato – secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, – «alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività»;
d) infine, occorre che l'accordo riguardi «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione» con riferimento a specifici settori elencati dall'art. 8, comma 2. Con l'espressa esclusione della materia dei licenziamenti discriminatori, l'accordo può riguardare: gli impianti audiovisivi e la introduzione di nuove tecnologie;
le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale;
i
10 contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
la disciplina dell'orario di lavoro e le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.
2.3. L'attitudine a sostenere atti di autonomia negoziale collettiva capaci di derogare a disposizioni legali depone nel senso che, come rilevato anche dalla Corte costituzionale
(sent. n. 221 del 2012), si tratti di norma che ha “carattere chiaramente eccezionale”, per cui “non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)”.
Più di recente, la Corte delle leggi (sent. n. 52 del 2023) ha ribadito tale assunto, argomentando che “tale eccezionalità è ancor più marcata in ragione della prevista possibilità che il contratto collettivo aziendale di prossimità deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 dell'art. 8 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”; ne ha tratto la conseguenza che l'efficacia generale dell'accordo di prossimità, proprio perché «eccezionale», sussiste solo ove concorrano tutti
“gli specifici presupposti ai quali l'art. 8 la condiziona”.
Solo la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, consente di distinguere il contratto collettivo ivi disciplinato e dotato di efficacia erga omnes (cfr. Cass. n. 33131 del 2021; Cass. n. 16917 del 2021; Cass. n. 19660 del 1919
(ndr Cass. n. 19660 del 2019) ) da un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l'eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31201 del 2021; Cass. n.
27115 del 2017; Cass. n. 6044 del 2012; Cass. n. 10353 del 2004), l'efficacia generale degli accordi aziendali è tendenziale – in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a
11 un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale – non già legale o istituzionale – delle organizzazioni sindacali.
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere “generale”.
2.4. Quanto esposto è sufficiente ad escludere che, laddove difettino i requisiti prescritti dalla disposizione, possa considerarsi operante detto art. 8 e, quindi, è priva di fondamento la tesi di parte ricorrente in base alla quale il mancato rispetto dei modi di approvazione degli accordi di prossimità, così come previsti dalla disposizione, possa essere sostituito
“dalla volontà direttamente espressa dai lavoratori”.
Né siffatta interpretazione suscita dubbi di legittimità costituzionale, rientrando evidentemente nella discrezionalità del legislatore subordinare la deroga a disposizioni poste a protezione dei lavoratori – deroga efficace anche nei confronti di chi non aderisce alle organizzazioni sindacali stipulanti – ad un accordo che sia stipulato da associazioni dotate di adeguata rappresentatività” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 27806-2023).
Sulla scorta dei principi innanzi riportati, può affermarsi che l'accordo stipulato nel mese di dicembre 2016, siglato anche dall'opposta, rispecchia i requisiti normativi richiesti e vincola la in mancanza di un dissenso espresso della lavoratrice, ma, al contrario, di una CP_1
condivisione manifestata con la propria firma. Allo stesso tempo, sulla base della ratio dell'istituto può essere affermato che l'accordo in questione involge anche le spettanze maturate in data antecedente ad esso. Con gli accordi aziendali, infatti, le parti intendono definire gli assetti lavorativi e organizzativi vigenti superando e definendo anche eventuali pendenze senza dover mettere continuamente in discussione situazioni risalenti.
Di conseguenza, in mancanza di una rivendicazione espressa nel termine di decadenza, la parte opposta non può più far valere le differenze retributive richieste per il periodo oggetto nella riconvenzionale. Ciò comporta l'irrilevanza di quanto dichiarato dalla teste di parte opposta escussa nel giudizio, attesa la preclusione derivante dall'accordo aziendale innanzi menzionato.
12 La parziale cessata materia del contendere ed il rigetto della riconvenzionale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
182/2024 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro e dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla sorta capitale dovuta a titolo di TFR;
2)-Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro
736,46 a titolo di interessi legali e rivalutazione;
3)-Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
4)-Compensa le spese.
Aversa, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6268/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti Parte_1
dall'avv. Carmine D'Onofrio e dall'avv. Parte_2
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Antonio Gallicchio e dall'avv. CP_1
Annamaria Orefice
OPPOSTO
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 182/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro emesso in data
8.4.2024 nei suoi confronti ed in favore di avente ad oggetto la somma di CP_1
euro 14.925,77 dovuta a titolo di pagamento residuo del TFR ed altre spettanze di fine rapporto, come indicate nella busta paga di novembre 2023, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
Per tali ragioni concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la quale contestava con diverse argomentazioni, in CP_1
fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Al tempo stesso, la lavoratrice spiegava autonoma domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 4.068,49, oltre relativa ricostituzione della posizione contributiva, asserendo di aver svolto attività lavorativa senza regolare inquadramento alle dipendenze della resistente per il periodo dal
2.8.1999 al 16.4.2000 e che, pertanto, il suo rapporto era intercorso senza soluzione di continuità a decorrere dal 2.8.1999 sino al 30.11.2023. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l' in qualità di litisconsorte necessario nei giudizi CP_2
riguardanti la domanda di versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, veniva svolta attività istruttoria e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Per quanto concerne, poi, lo specifico profilo dell'onere della prova del pagamento delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni,
l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in
3 materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Con riferimento, inoltre, alla prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, la giurisprudenza ha precisato che: “In tema di lavoro subordinato, la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, dunque anche del TFR - che ha natura di retribuzione differita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro -, è particolarmente rigorosa. Le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale. Pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti”
(Tribunale Castrovillari sez. I, 16/06/2021, n.1108).
La prova del pagamento delle retribuzioni, considerato il suo rigore, non può essere fornita per testi. Secondo la giurisprudenza, invero, “Nel rapporto di lavoro subordinato l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste paga previste per cui quando il lavoratore contesti sia pure in forma generica le somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio, in quanto la prova dell'estinzione dell'obbligazione grava sul debitore, ne consegue che è
4 inammissibile la richiesta di prova testimoniale finalizzata a dimostrare i pagamenti effettuati in favore del lavoratore opposto e la loro imputazione” (Tribunale
Lecce sez. lav., 26/11/2018, n.3549).
Altresì, la legge di bilancio del 2018 (legge 27.12.2017, n. 205) ha disposto che, salvo eccezioni normativamente previste, dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione non può avvenire in contanti, ma deve essere sempre effettuato mediante strumenti tracciabili.
Tanto premesso deve essere dichiarata la parziale cessata materia del contendere per quanto concerne la sorta capitale di quanto dovuto a titolo di TFR. Dagli atti del giudizio, infatti, risulta che, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la società ha effettuato i seguenti bonifici:
− euro 3.231,44 in data 11/07/2024;
− euro 3.231,44 in data 23/07/2024;
− euro 3.231,44 in data 06/08/2024;
− euro 3.231,45 in data 28/08/2024.
Il tutto per l'importo complessivo di euro 12.925,77.
A ciò si aggiunga che in atti è presente un ulteriore bonifico di euro 2.000,00 dell'11/12/2023 con causale “acconto paga novembre 2023”, il quale è stato imputato alle spettanze indicate nella busta paga di novembre 2023. Al riguardo, non è fondata l'eccezione dell'opposta secondo cui l'emolumento in questione rappresenta un bonus corrisposto dal datore;
ciò in presenza della specifica imputazione e dell'assenza di prova che tale bonus una tantum fosse stato pattuito. In argomento, invero, occorre sempre rimarcare che: “Nel rapporto di lavoro subordinato l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 4/1953 al fine di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo gli
è dovuto e quanto effettivamente gli è stato corrisposto e tale obbligo non modifica la natura e l'efficacia della imputazione in quanto quest'ultima sia dovuta sia facoltativa, presuppone pur sempre l'esistenza di un debito e non può costituire di per sè un titolo
5 giustificativo di somme corrisposte anche se non dovute” (Corte appello Roma sez. lav.,
10/08/2020, n.507).
A quanto precede consegue che è stata pagata dal datore l'intera sorta capitale indicata nel decreto ingiuntivo pari ad euro 14.295,77.
Al contrario, invece, non sono stati corrisposti alla gli interessi e la rivalutazione ai CP_1
sensi dell'art. 429 c.p.c., i quali, in assenza di contestazione specifica, sono stati calcolati in euro 736,49.
Diversamente non sono dovuti gli interessi moratori. In argomento, sebbene lo scrivente sia a conoscenza del contrasto giurisprudenziale pendente, si intende condividere l'orientamento stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza del 7 novembre 2018, n.
28409 secondo cui la norma contenuta nel comma 4 dell'art. 1284 c.c. si applica alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale rispetto alle quali “Se le parti non ne hanno determinato la misura...”si applica il saggio d'interesse proprio delle transazioni commerciali. Richiamando la pronuncia suddetta, che questo giudice condivide e fa propria, va infine considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal legislatore con l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati dall'art. 1284 c.c., comma 1. Il cenno alla convenzione tra le parti sul punto, infatti, è esplicativo di come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi, si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali, che come tali sono dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza applicato a seguito di avvio di lite sia giudiziale sia arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Pertanto, nel caso in esame non vi è spazio per l'applicazione della norma sugli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.
Ancora, vi è da considerare che in tema di rapporti di lavoro esiste una speciale legislazione giacché anche in punto di retribuzione vi è la norma inderogabile prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. per la quale il credito di lavoro produce interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, sicché il Giudice in tutti i casi di condanna al pagamento di crediti
6 di lavoro, oltre agli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c., è tenuto a condannare il datore di lavoro al maggior danno derivante al lavoratore dalla diminuzione di valore del suo credito, ossia al pagamento anche della rivalutazione monetaria. Trattandosi di fattispecie già regolata da norma speciale, anche per questo, non può ritenersi applicabile una disciplina speciale riferita alle transazioni commerciali.
Alla luce di quanto esposto in narrativa, dunque, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sorta capitale e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 736,46 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta, la stessa è infondata.
In materia la giurisprudenza di recente ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337
c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, (ud. 25/06/2024, dep. 15/10/2024),
n.26727).
Pertanto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta è ammissibile in quanto trova il proprio fondamento nel medesimo interesse che ha sorretto il ricorso monitorio.
Quest'ultimo, infatti, ha ad oggetto il pagamento del TFR, mentre la riconvenzionale ha ad oggetto l'accertamento di un periodo di lavoro non contrattualizzato;
di guisa che, anche per esigenze di economia processuale, è razionale trattare nel medesimo giudizio questioni attinenti a diverse spettanze lavorative che originano dal medesimo rapporto.
7 Orbene, nella memoria di costituzione la ha dedotto di aver lavorato senza regolare CP_1
inquadramento alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 2.8.1999 al
16.4.2000 individuando quale datore lavoro alle cui direttive era impiegata . CP_3
Sul punto, è opportuno sottolineare che grava sul lavoratore la prova dei fatti costitutivi della pretesa sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto. Dunque, “spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi” (Tribunale
Lucca sez. lav., 24/02/2022, n.52).
Come già espresso in narrativa, nel caso di specie l'opposta deduce di aver lavorato senza regolare inquadramento per la società resistente per il periodo dal 2.8.1999 al 16.4.2000 sottostando alle direttive di . Tuttavia, dalla visura camerale storica in atti CP_3
non risulta che tale soggetto fosse amministratore della società nel periodo in questione o ricoprisse altre cariche. A ben vedere, infatti, il risulta amministratore CP_3
insieme ad altro soggetto a decorrere dal 5.11.2024 e, sempre dalla lettura della visura, emerge che in passato egli era stato amministratore unico della società dal 26.6.2014 e socio unico dal 26.1.2021, presidente del consiglio di amministrazione dal 24.11.2011 e dal
6.8.2007, 07.04.2004,08.5.2001, dal 28.10.1999 amministratore unico. Di conseguenza, prima di quest'ultima data il non ha rivestito alcuna carica sociale CP_3
nell'organigramma della società opponente.
In ogni caso, assume carattere assorbente la circostanza che in data 16.12.2016 è stato stipulato tra la società opponente e plurimi lavoratori, tra cui un accordo CP_1
collettivo aziendale. All'art. 9 del predetto accordo è previsto che il lavoratore ha il diritto di contestare le retribuzioni, e rivendicare le differenze retributive vantate a titolo di indennità
e lavoro straordinario derivanti dall'accordo, entro il termine di tre mesi a pena di decadenza dall'esercizio del relativo diritto.
In materia, la Cassazione ha precisato che: “2.1. L'art. 8, commi 1, 2, 2-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.148 del 2011, sotto la rubrica
<<sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità>>, così dispone:
8 <<1.- I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2.- Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis.- Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di
9 cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e dalle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3.- Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori>>.
2.2. Come risulta dal testo della disposizione, la validità delle “intese” collettive stipulate a livello aziendale o territoriale, onde consentire la deroga alle norme di legge e di contratto collettivo con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, è sottoposta alla garanzia della sussistenza di una serie di condizioni.
I presupposti di applicabilità della disposizione sono così individuabili:
a) occorre che l'accordo aziendale sia sottoscritto «da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda»;
b) è necessario che tali «specifiche intese» – ossia gli accordi aziendali – siano «sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali»;
c) inoltre l'accordo – nel perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda – deve risultare alternativamente finalizzato – secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, – «alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività»;
d) infine, occorre che l'accordo riguardi «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione» con riferimento a specifici settori elencati dall'art. 8, comma 2. Con l'espressa esclusione della materia dei licenziamenti discriminatori, l'accordo può riguardare: gli impianti audiovisivi e la introduzione di nuove tecnologie;
le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale;
i
10 contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
la disciplina dell'orario di lavoro e le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.
2.3. L'attitudine a sostenere atti di autonomia negoziale collettiva capaci di derogare a disposizioni legali depone nel senso che, come rilevato anche dalla Corte costituzionale
(sent. n. 221 del 2012), si tratti di norma che ha “carattere chiaramente eccezionale”, per cui “non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)”.
Più di recente, la Corte delle leggi (sent. n. 52 del 2023) ha ribadito tale assunto, argomentando che “tale eccezionalità è ancor più marcata in ragione della prevista possibilità che il contratto collettivo aziendale di prossimità deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 dell'art. 8 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”; ne ha tratto la conseguenza che l'efficacia generale dell'accordo di prossimità, proprio perché «eccezionale», sussiste solo ove concorrano tutti
“gli specifici presupposti ai quali l'art. 8 la condiziona”.
Solo la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, consente di distinguere il contratto collettivo ivi disciplinato e dotato di efficacia erga omnes (cfr. Cass. n. 33131 del 2021; Cass. n. 16917 del 2021; Cass. n. 19660 del 1919
(ndr Cass. n. 19660 del 2019) ) da un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l'eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31201 del 2021; Cass. n.
27115 del 2017; Cass. n. 6044 del 2012; Cass. n. 10353 del 2004), l'efficacia generale degli accordi aziendali è tendenziale – in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a
11 un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale – non già legale o istituzionale – delle organizzazioni sindacali.
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere “generale”.
2.4. Quanto esposto è sufficiente ad escludere che, laddove difettino i requisiti prescritti dalla disposizione, possa considerarsi operante detto art. 8 e, quindi, è priva di fondamento la tesi di parte ricorrente in base alla quale il mancato rispetto dei modi di approvazione degli accordi di prossimità, così come previsti dalla disposizione, possa essere sostituito
“dalla volontà direttamente espressa dai lavoratori”.
Né siffatta interpretazione suscita dubbi di legittimità costituzionale, rientrando evidentemente nella discrezionalità del legislatore subordinare la deroga a disposizioni poste a protezione dei lavoratori – deroga efficace anche nei confronti di chi non aderisce alle organizzazioni sindacali stipulanti – ad un accordo che sia stipulato da associazioni dotate di adeguata rappresentatività” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 27806-2023).
Sulla scorta dei principi innanzi riportati, può affermarsi che l'accordo stipulato nel mese di dicembre 2016, siglato anche dall'opposta, rispecchia i requisiti normativi richiesti e vincola la in mancanza di un dissenso espresso della lavoratrice, ma, al contrario, di una CP_1
condivisione manifestata con la propria firma. Allo stesso tempo, sulla base della ratio dell'istituto può essere affermato che l'accordo in questione involge anche le spettanze maturate in data antecedente ad esso. Con gli accordi aziendali, infatti, le parti intendono definire gli assetti lavorativi e organizzativi vigenti superando e definendo anche eventuali pendenze senza dover mettere continuamente in discussione situazioni risalenti.
Di conseguenza, in mancanza di una rivendicazione espressa nel termine di decadenza, la parte opposta non può più far valere le differenze retributive richieste per il periodo oggetto nella riconvenzionale. Ciò comporta l'irrilevanza di quanto dichiarato dalla teste di parte opposta escussa nel giudizio, attesa la preclusione derivante dall'accordo aziendale innanzi menzionato.
12 La parziale cessata materia del contendere ed il rigetto della riconvenzionale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
182/2024 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro e dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla sorta capitale dovuta a titolo di TFR;
2)-Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro
736,46 a titolo di interessi legali e rivalutazione;
3)-Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
4)-Compensa le spese.
Aversa, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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