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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/05/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 103/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°19 /2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 103/2023 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Biello, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
: in persona del Sindaco/legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonella Grasso e dall'Avv. Gasperina Di
Brino, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 10.01.2023, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto l'opposizione proposta dal Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso il 08.06.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 27.174,25, oltre che delle spese della Parte_1
procedura di ingiunzione.
2. Il , dipendente a tempo indeterminato del Comune di con qualifica di Pt_1 CP_1
istruttore direttivo tecnico (categoria D), aveva agito nei confronti del datore di lavoro per ottenere gli emolumenti accessori, da corrispondersi a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.L.vo n. 50/2016. Tanto in relazione a due incarichi di direttore esecutivo, conferito, il primo, con determinazione dirigenziale n. 356 del 09.03.2016,
Contr relativamente alla procedura di gara aperta conferita all' ostituita da ed Controparte_3
(avente ad oggetto, tra l'altro, il servizio di gestione, manutenzione Controparte_4
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica), il secondo con determinazione dirigenziale n. 1240 del 18.07.2017, per il servizio affidato in seguito ad adesione del alla per la fornitura di gas e la gestione degli CP_1 Organizzazione_1
impianti termici degli edifici comunali. In esecuzione delle disposizioni del D.lv.o n. 50/2016, il Comune di con delibera di G.C. n. 231 del 22.08.2017, aveva adottato il CP_1
regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, costituzione, ripartizione e riconoscimento, in favore degli aventi diritto, degli incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche connesse ai servizi di cui sopra. Seguivano le determinazioni dirigenziali con cui veniva assunto l'impegno di spesa per la liquidazione degli incentivi spettanti, per l'annualità
2017 e per quelle 2018-2019, al , quale direttore esecutivo del contratto (per Pt_1 complessivi € 27.174,25), e ai collaboratori per i due incarichi di cui trattasi.
3. Il aveva proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
evidenziando che le somme pretese a titolo di incentivi non erano dovute in quanto gli incarichi erano stati conferiti nell'ambito di procedure e di contratti il cui bando o avviso era stato adottato prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 50/2016, non prevedendo né detti atti né le determinazioni dirigenziali con cui erano stati conferiti gli incarichi al impegni di Pt_1
spesa a carico del in favore del direttore esecutivo. Le determinazioni del dirigente CP_1
dei lavori pubblici, con cui erano assunti gli impegni di spesa, cui pure era stato apposto, in
2 funzione di mera attestazione della copertura finanziaria della spesa, il visto di regolarità contabile, non avevano avuto seguito atteso che il Direttore del Settore Finanze non aveva adottato i successivi atti di liquidazione degli incentivi tecnici predisposti dal medesimo dirigente dei lavori pubblici, in quanto in contrasto con l'art. 216 D.L.vo cit. Detta disposizione, infatti, prevedeva che le norme del nuovo codice degli appalti si applicavano
“alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. L'opponente allegava, altresì, la non riconoscibilità degli emolumenti in questione ai contratti di rendimento energetico, come quelli che qui venivano in rilievo, alla luce della deliberazione della Corte dei Conti- Sez.
Autonomie, n. 10 del 27.05.2021. Aggiungeva, inoltre, che per gli atti di affidamento senza gara, come quello cui ineriva la determinazione dirigenziale n. 1240 del 18.07.2017, con adesione del alla per consolidato orientamento Controparte_1 Organizzazione_2
della giurisprudenza contabile gli incentivi per funzioni tecniche non spettavano.
4. Si costituiva il che contestava l'assunto del secondo cui gli incentivi tecnici Pt_1 CP_1
non gli spettavano, essendo stato il servizio cui inerivano gli incarichi a lui conferiti affidati con atti precedenti all'entrata in vigore del D.L.vo n. 50/2016. Richiamava, quindi, la nota con cui l' in data 06.09.2017, per dipanare i dubbi in merito alla efficacia temporale delle CP_5 disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice degli appalti, aveva affermato che esse si applicavano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice.
Escludeva che i contratti di appalto cui inerivano gli incarichi affidati al rientrassero Pt_1
nella categoria dei contratti di rendimento energetico. Richiamava la giurisprudenza contabile in base alla quale gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale dipendente dell'amministrazione anche in relazione a funzioni espletate nell'ambito di appalti di servizi conclusi con adesione a convenzione quadro. Aggiungeva che gli impegni di spesa, muniti del visto di regolarità contabile, determinavano l'efficacia della pretesa.
5. Il Tribunale di Larino, ritenute fondate le argomentazioni a sostegno della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
3 6. Avverso la sentenza propone appello che, denunciata con il I motivo la Parte_1
nullità della sentenza per omessa motivazione, la censura per violazione e falsa applicazione dell'art. 113 del D.L.vo 50/2016, laddove ha ritenuto detta disposizione non applicabile alle funzioni tecniche svolte dall'allora ricorrente, inerendo le stesse a procedure o contratti i cui bandi o avvisi erano intervenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Deduce, quindi, che le attività cui si riferisce la pretesa sarebbero state svolte dopo l'adozione da parte dell'ente locale della delibera di G.C. n. 231 del 22.08.2017, con la quale fu adottato il nuovo regolamento per il riconoscimento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi, rendendo la previgente disciplina conforme al nuovo codice degli appalti.
Ribadiva che la stessa con nota del 06.09.2017, aveva evidenziato che ciò che rileva CP_5
ai fini della individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Il Comune, peraltro, aveva assunto gli impegni di spesa per la liquidazione degli incentivi spettanti al , ciò che avrebbe reso il credito certo, liquido Pt_1
ed esigibile. La decisione del Giudice di primo grado, di valorizzare la data di adozione dei bandi di gara, sarebbe, inoltre, in contrasto con la disciplina dell'adempimento delle obbligazioni (Cass., n. 10222/20200). Con il secondo motivo reitera l'argomento relativo alla non riconducibilità dei contratti cui inerivano le funzioni tecniche svolte dal allo Pt_1
schema normativo dei contratti di rendimento energetico. Deduce, infine, che la difesa del non aveva contestato il quantum del credito di cui al ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo. L'appellante chiede, quindi, la riforma della impugnata sentenza, con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Si è costituito il eccependo, in primis, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
manifesta infondatezza, ovvero, in via subordinata, per omessa specifica impugnazione dei punti della sentenza impugnata e omessa chiara indicazione dei motivi di doglianza. Contesta, quindi, che la sentenza sia viziata per mancanza di motivazione. Ribadisce, nel merito,
l'inapplicabilità dell'art. 113 D.L.vo n. 50/2016 agli appalti e ai contratti i cui bandi o avvisi, come quelli che qui rilevano, siano antecedenti all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, stante il chiaro disposto dell'art. 216 D.L.vo cit. Con riferimento al primo rapporto contrattuale, inoltre, anche la determina n. 356 del 09.03.2016, con la quale l'ing. fu Pt_1
nominato direttore esecutivo, sarebbe antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Essa, inoltre, conterebbe la specificazione circa la mancata assunzione di ogni
4 impegno di spesa. Deduce che il secondo rapporto contrattuale non sarebbe connotato dalla evidenza pubblica, a tanto conseguendo l'inapplicabilità della normativa sugli incentivi tecnici. Aggiunge che il regolamento adottato con delibera di G.C. n. 231 del 22.08.2017 non avrebbe in alcun modo previsto l'applicazione retroattiva dell'art. 113 D.L.vo n. 50/2016, richiedendo, anzi, la necessità che le risorse per gli incentivi fossero preventivamente inserite nel fondo per la singola procedura ad evidenza pubblica. In nessuna delle due procedure contrattuali che qui vengono in rilievo vi sarebbe stato il preventivo stanziamento delle risorse necessarie. Quanto alla nota del presidente dell' del 06.09.2017, se ne evidenzia, da un CP_5
lato, la non vincolatività, in uno con la circostanza per cui la stessa sarebbe stata superata da altre decisioni della medesima Autorità (così delibera n. 74 del 16.02.2022) con cui si è ribadito il principio della irretroattività dell'art. 113 D.Lvo n. 50/2016. Ribadisce, quindi, la necessità della preventiva costituzione del fondo incentivante nel bilancio della stazione appaltante e negli stanziamenti specifici, in conformità agli insegnamenti della Corte dei Conti e della giurisprudenza di merito. Richiama le argomentazioni già svolte in primo grado quanto alla non operatività degli incentivi tecnici in relazione al secondo contratto stipulato dal Comune di non connotato da evidenza pubblica, e in merito alla riconducibilità di entrambe le CP_1
procedure alla categoria dei contratti di rendimento energetico. Contesta, infine, le modalità di determinazione degli incentivi, operata unilateralmente operata dall'appellante, e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
8. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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9. L'appello è infondato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza di primo grado.
Incontestata la ricostruzione in fatto della vicenda, quanto al conferimento dei due incarichi di direttore esecutivo all'ing. e al corretto adempimento degli stessi, ritiene il Parte_1
collegio che sia assorbente e dirimente il dato della non applicabilità al caso di specie della disposizione dell'art. 113 D.L.vo n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) che ha introdotto il diritto agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni di direttore esecutivo del contratto.
Come ricordato da entrambe le parti, l'art. 216 del decreto prevedeva: “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la
5 procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. Nel caso che ci occupa i bandi e gli avvisi di entrambe le procedure, cui inerivano gli incarichi di direttore esecutivo conferiti all'ing. , sono stati adottati e pubblicati incontrovertibilmente Pt_1 prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 50/2016, risalendo al 13.11.2012 la determinazione dirigenziale con cui, tra l'altro, sono stati approvati il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara e il bando di gara per il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, e all'11.12.2012 la determinazione dirigenziale di adesione alla convenzione per l'affidamento del “Servizio energia e Org_1 servizi connessi per le pubbliche amministrazioni”. Né rileva che successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 50/2015 sia stato adottato, con delibera di G.C. n. 231/2017, il regolamento incentivi, o che le attività tecniche per le quali il avanza le sue pretese Pt_1
siano state espletate tra il 2017 e il 2019. Del resto la stessa nota del presidente dell' CP_5 del 06.09.2017, richiamata dall'odierno appellante a sostegno della sua pretesa, lungi dal fornire una interpretazione in stridente contrasto con la lettera della legge, si limita a fornire un criterio interpretativo in merito ai casi in cui talune attività tecniche possono svolgersi anche prima della pubblicazione dei bandi o degli avvisi, cui il codice degli appalti ancora, sotto il profilo temporale, la efficacia delle sue disposizioni. E proprio in merito a tali ipotesi la nota così si esprime: “Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario. Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all'efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice”. Se ne evince che
6 la nota richiamata dall'appellante conferma, il principio della irretroattività delle disposizioni del nuovo codice degli appalti, escludendo perfino l'applicabilità delle stesse alle attività che, pur relative a gare indette successivamente all'entrata in vigore del codice, siano state espletate anteriormente ad essa.
10. Né la pretesa può dirsi fondata per essere state emesse le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa quanto alle somme pretese dal per i titoli e le annualità di cui al Pt_1
ricorso per decreto ingiuntivo (all. nn.
7-10 del fascicolo dell'appellante). Trattasi di atti che rilevano solo sul piano della regolarità contabile/finanziaria e ai quali correttamente l'Amministrazione non ha dato seguito per contrarietà degli stessi al codice degli appalti e, in particolare, al combinato disposto degli artt. 113 e 216 D.L.vo n. 50/2016.
11. L'accertata infondatezza del motivo di appello relativo alla asserita retroattività delle disposizioni del codice degli appalti di cui al D.L,vo n. 50/2019 impone il rigetto dell'appello, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino in funzione di Giudice del Lavoro del 10.01.2023, proposto, con ricorso qui depositato il 03.07.2023 da Parte_1
nei confronti di in persona del Sindaco/legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Campobasso, 02.02.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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