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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.5.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1480/2024 cui è stata riunita quella di ATP recante R.G. n.
7292/2021 vertente
TRA
nato a [...] il dì 31/8/1958, elett.te dom.to in S. Maria a Parte_1
Vico (CE) alla Via Appia n. 75/81 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Pascarella che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
Cuzzupoli e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato indicata contestava le conclusioni presentate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 7292/2021, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Chiedeva che fosse accertato il proprio diritto all'indennità di accompagnamento nonché il requisito sanitario di cui all'art. 1 3 co. 3 L.104/92 o in via subordinata l'inabilità al 100%, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO, acquisita la documentazione prodotta e ritenuta la superfluità dell'istruttoria, la causa è decisa all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione ai sensi dell'art
445-bis c.p.c., commi 4 e 6.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.1.2024 e la dichiarazione è stata depositata in data 08.02.2024. Il ricorso è stato depositato il 23.02.2024.
Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava priva di sufficiente motivazione in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità di deambulare del ricorrente e di provvedere agli atti della vita quotidiana e carente, non avendo il CTU preso in considerazione tutte le patologie documentate.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze del ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU, come indicato nella relazione del consulente tecnico di parte.
La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di
2 giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui il ricorrente risulta affetto.
Ebbene deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui il ricorrente è affetto e che risultano dalla documentazione agli atti, procedendo ad una corretta qualificazione e valutazione, secondo le previsioni tabellari, escludendo la sussistenza di una totale inabilità.
Ha poi anche specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità di deambulazione e di compiere gli atti della vita quotidiana. Il CTU ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti legittimanti l'indennità di accompagnamento. Con maggiore precisione,
l'ausiliario ha rilevato che, nonostante l'incidenza del complesso delle patologie, il ricorrente deambula autonomamente e che utilizza l'ausilio costituito dal bastone canadese solo in via preventiva.
Ebbene, pur valutata la patologia osteoarticolare, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata dal CTU e alla luce della documentazione in atti, non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento di una totale inabilità e dell'indennità di accompagnamento nonché i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/1992. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia.
Anche con riguardo all'insufficienza venosa, deve osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico
– legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse.
Il CTU, dunque, ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetto il ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Quanto poi alla sindrome depressiva, in assenza di prescrizione farmacologica puntuale, la documentazione in atti appare insufficiente a fondare una differente e più grave valutazione della stessa.
3 Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano dunque nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
A quanto esposto si aggiunga che la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio appare insufficiente a giustificare le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, in quanto trattasi di certificazioni attestanti un quadro patologico sostanzialmente corrispondente a quello già documentato e rilevato dal CTU e insufficienti a provare un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.5.2025
4 Il giudice
Mariarosaria Iovine
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.5.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1480/2024 cui è stata riunita quella di ATP recante R.G. n.
7292/2021 vertente
TRA
nato a [...] il dì 31/8/1958, elett.te dom.to in S. Maria a Parte_1
Vico (CE) alla Via Appia n. 75/81 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Pascarella che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
Cuzzupoli e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato indicata contestava le conclusioni presentate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 7292/2021, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Chiedeva che fosse accertato il proprio diritto all'indennità di accompagnamento nonché il requisito sanitario di cui all'art. 1 3 co. 3 L.104/92 o in via subordinata l'inabilità al 100%, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO, acquisita la documentazione prodotta e ritenuta la superfluità dell'istruttoria, la causa è decisa all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione ai sensi dell'art
445-bis c.p.c., commi 4 e 6.
Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.1.2024 e la dichiarazione è stata depositata in data 08.02.2024. Il ricorso è stato depositato il 23.02.2024.
Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava priva di sufficiente motivazione in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità di deambulare del ricorrente e di provvedere agli atti della vita quotidiana e carente, non avendo il CTU preso in considerazione tutte le patologie documentate.
Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato. Infatti, a ben guardare, le doglianze del ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU, come indicato nella relazione del consulente tecnico di parte.
La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di
2 giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui il ricorrente risulta affetto.
Ebbene deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui il ricorrente è affetto e che risultano dalla documentazione agli atti, procedendo ad una corretta qualificazione e valutazione, secondo le previsioni tabellari, escludendo la sussistenza di una totale inabilità.
Ha poi anche specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità di deambulazione e di compiere gli atti della vita quotidiana. Il CTU ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti legittimanti l'indennità di accompagnamento. Con maggiore precisione,
l'ausiliario ha rilevato che, nonostante l'incidenza del complesso delle patologie, il ricorrente deambula autonomamente e che utilizza l'ausilio costituito dal bastone canadese solo in via preventiva.
Ebbene, pur valutata la patologia osteoarticolare, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata dal CTU e alla luce della documentazione in atti, non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento di una totale inabilità e dell'indennità di accompagnamento nonché i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/1992. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia.
Anche con riguardo all'insufficienza venosa, deve osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico
– legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse.
Il CTU, dunque, ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetto il ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Quanto poi alla sindrome depressiva, in assenza di prescrizione farmacologica puntuale, la documentazione in atti appare insufficiente a fondare una differente e più grave valutazione della stessa.
3 Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano dunque nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
A quanto esposto si aggiunga che la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio appare insufficiente a giustificare le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, in quanto trattasi di certificazioni attestanti un quadro patologico sostanzialmente corrispondente a quello già documentato e rilevato dal CTU e insufficienti a provare un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.5.2025
4 Il giudice
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